Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10881/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Cesare Fossati,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Francesca Poggi e Claudia
Pagani,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del
17.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2023.
1
Premesso che:
- con ricorso depositato il 28.11.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della propria separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi CP_1
enucleate, anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il CP_2 _1
1.2.2002 e il 13.4.2007);
- con comparsa di risposta del 13.5.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, dando atto che le parti erano addivenute nelle more a un accordo in ordine alla propria separazione personale nonché al proprio divorzio;
- all'udienza del 27.6.2024 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni fra loro concordate;
- con sentenza n. 2312/2024, pubblicata il 29.8.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 17.4.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni concordate, nei termini ivi precisati, e a spese legali compensate;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo (PA) il 5.9.2000, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
2312/2024 del 29.8.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della
2 comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Palermo (PA) il 5.9.2000;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Il figlio è divenuto maggiorenne, ma non è ancora autosufficiente sul piano _1
economico; vive tuttora con la madre nella casa già coniugale sita in Genova, via Chiusone
2/7, e ivi permarrà fintantoché lo vorrà.
2. La casa coniugale sopra indicata, ove vivono tuttora sia il figlio sia il figlio _1
, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla sig.ra perché vi continui CP_2 Parte_1
ad abitare con i figli fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Le _1
spese di ordinaria amministrazione restano a carico della sig.ra così come le utenze, i Pt_1
cui contratti sono stati intestati alla sig.ra Pt_1
3 3. I genitori potranno frequentare direttamente accordandosi con lui. _1
4. Le parti ribadiscono congiuntamente che il figlio maggiorenne deve intendersi CP_2
economicamente indipendente e autosufficiente;
lavora da tempo presso un negozio di alimentari, con contratto di lavoro ormai a tempo indeterminato;
per l'effetto, CP_1
nulla sarà tenuto a versare a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio . CP_2
5. verserà a (come sta facendo con decorrenza da maggio CP_1 Parte_1
2024), come indiretto contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma _1
mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornare annualmente (a partire da maggio 2025) secondo la variazione degli indici Istat.
6. A carico di resta l'obbligo di versamento dell'assegno periodico di euro CP_1
450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie fino alla sentenza di divorzio e poi di un assegno ai sensi dell'art. 5, comma VI, L. 898/1970, parimenti quantificato nella somma di euro 450,00 mensili, rivalutabili annualmente (a partire da maggio 2025) secondo indici Istat come per legge, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese.
Il predetto importo di euro 450,00 mensili viene concordemente stabilito e tiene conto di tutti gli elementi messi in evidenza nell'ordinanza del tribunale di Genova del 19.4.2024 e in specie: l'attuale stato di disoccupazione di la piena idoneità lavorativa, Parte_1
nondimeno, della medesima, le pregresse sue esperienze di lavoro;
per altro verso, i redditi da lavoro percepiti dal marito;
la circostanza che deve farsi carico CP_1
integralmente del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e poi oggetto di rinegoziazione;
il fatto che egli ha reperito una sistemazione alloggiativa in locazione e deve sostenere i relativi costi (450,00 euro di canone mensile).
7. In ragione della rilevata disparità reddituale tra le parti quale fin qui emersa, le spese straordinarie relative al figlio restano poste a carico del padre nella misura del 70%, _1
facendosi la madre carico del restante 30%. Le parti concordano che per l'individuazione delle predette spese straordinarie fanno rinvio al verbale della riunione ex art. 47-quater
ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per
4 la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo.
8. ha già provveduto a lasciare l'abitazione già coniugale. CP_1
9. L'assegno unico universale per il figlio continuerà a essere riconosciuto in quota _1
parte al 50% a entrambi i genitori.
10. Il Sig. si impegna a proseguire il percorso di cura presso il SERD. CP_1
11. Il sig. continuerà a ottemperare regolarmente al pagamento del mutuo CP_1
sulla casa di Via Chiusone 2/7 con banca BNL sino alla sua estinzione mediante versamento a favore dell'istituto bancario effettuato direttamente dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che ha omologato il piano proposto da e già notificato al CP_1
detto istituto nel rispetto della procedura.
12. In considerazione del prestito che il Sig. ha chiesto e ottenuto dal figlio CP_1
di euro 2.000,00, il padre restituirà l'importo residuo (pari a euro 1.500,00) CP_2
mediante versamento a favore del figlio effettuato direttamente dall'Organismo di CP_2
composizione della crisi da sovraindebitamento che ha omologato il piano proposto da CP_1
e già notificato a nel rispetto della procedura. CP_2
13. Quanto ai danni all'appartamento, già casa coniugale, di cui alle foto in atti, si dà atto: che si tratta di danno causato da terzi in ambito condominiale;
che il sinistro assicurativo è gestito direttamente dal proprietario sig. ; che l'indennizzo ancora dovuto CP_1
spetta a quest'ultimo, il quale provvederà a ultimare il ripristino delle parti ammalorate
(locale cucina) iniziando i lavori entro 15 giorni dal ricevimento dell'assegno assicurativo.
14. Le parti concordano che il presente giudizio venga definito a spese legali compensate, con rinuncia espressa dei difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge professionale forense”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 74, parte II, serie A, anno 2000), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
6