Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1)dott. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dott. Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
14.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 550/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 minore rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia De Filippo elett.te domiciliato presso lo Persona_1 studio legale sito in Striano via Caionche n.39
APPELLANTI
E
CP_
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' AVV.TO
ANNA OLIVA, per procura generale alle liti Notaio DI FIUMICINO DEL Persona_2 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE
GASPERI N.55 e che chiede che le comunicazioni vengano inviate al n. fax 0817557145 o sulla PEC
(POSTA ELETTRONICA t - Email_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso rituale depositato presso questa Corte parte ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale contro la sentenza n. 1662/2023 in data 9/11/2023 del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro con
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L'appellante ha contestato sia la compensazione che la quantificazione delle spese e ne ha chiesto la liquidazione secondo i valori minimi.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. , la Corte – acquisite le note delle parti - all'odierna udienza ha riservato la causa in decisione.
Il rilievo dell'appellante è fondato.
La prima questione controversa in questo grado attiene alla compensazione delle spese ed è riconducibile alla previsione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l.
n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed
2 eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). Nella specie la parte lamenta l'erroneità della motivazione. Il rilevo è fondato, CP_ risultando inadeguata la motivazione per “la condotta processuale dell' - il quale, riconoscendo la fondatezza della domanda della parte ricorrente, ha contribuito ad una definizione pacifica della questione di merito – giustifica la compensazione nella misura della metà”, atteso che il pagamento
è intervenuto dopo il decorso del termine di legge e anche dopo il deposito e la notifica del ricorso. Posto che il provvedimento dell' è intervenuto in corso di causa e che quindi CP_1 per la parte ricorrente è stato necessario adire l'A.G., non sussistendo alcuna delle ragioni riconducibili alla norma sopra citata ed alla sua corretta interpretazione, le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione nella fattispecie trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 – pur in assenza di indicazioni e di calcoli da parte dell'appellante. Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e liquidata alla ricorrente.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale (esclusa quella istruttoria che non risulta essere espletata) – attesa la natura ripetitiva e seriale del contenzioso relativo al ritardato pagamento delle prestazioni riconosciute in sede di ATP - il totale da liquidare è pari a euro 1.775,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_1 nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Del pari le spese del secondo grado seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione è effettuata secondo il valore della causa, relativa al solo governo delle spese controverso in questo grado, nei limiti minimi in ragione dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in diritto in quanto esaminata da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1775,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 931,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre
3 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 14 aprile 2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall' ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44 e succ. modifiche.
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