Versione
27 febbraio 1986
27 febbraio 1986
Art. 23. Snellimento delle procedure concorsuali 1. I rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto e' in ogni caso retribuito.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi gia' espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi gia' espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.
Giurisprudenza • 13
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/12/2012, n. 6377Provvedimento: […] Mentre, invece, se l'Amministrazione, a causa di proprie esigenze organizzative e finanziarie, non intenda procedere ad assunzioni, non è tenuta allo scorrimento della graduatoria degli idonei, nemmeno ai sensi dell'art. 23, comma 4, legge n. 23 del 1986.Leggi di più...
- ricorso per ottemperanza·
- riforma sentenza T.A.R.·
- art. 23, comma 4, legge 29 gennaio 1986, n. 23·
- Consiglio di Stato·
- obbligo di scorrimento graduatoria·
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