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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Presidente Relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta a ruolo il 21/06/2023 al n. 1271 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Arezzo n. 213/2023, depositata il 08/03/2023, resa nel procedimento R.G. n.
2032/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall' Avv. Lorena GRECO (C.F. ); C.F._1
- appellante -
contro
:
(C.F./P.I. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica BARTOLINI (C.F.
; C.F._2
- appellata - nonché
contro
:
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. - P.I. ), rappresentata e CP_3 P.IVA_5 P.IVA_6 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto CALABRESI (C.F.
); C.F._3
- interveniente ex art. 111 c.p.c. –
e
contro
:
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
[...]
[...]
- appellate contumaci -
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 06/05/2025, ai sensi dell'ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., decidendo sulle conclusioni delle parti, qui appresso trascritte.
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via preliminare e cautelare, dichiarare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti in precedenza;
- in via principale e nel merito, annullare e/o riformulare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 213/2023 (R.G. n. 2032/2022) pronunciata dal Tribunale Ordinario di Arezzo, in persona della Dott. Fabrizio Pieschi, pubblicata in data 08/03/2023;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA e, per essa, Controparte_1 Parte_2
[...]
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”.
PER L'INTERVENIENTE e, per essa, la mandataria Controparte_2
CP_3
2 “interviene ex art. 111 c.p.c. nel giudizio in epigrafe, riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla propria dante causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti
e i documenti già depositati (ivi compresi i titoli esecutivi)”.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato il 15/07/2022 la Parte_1
introduceva la fase di merito del ricorso ex art. 619 c.p.c., depositato nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Arezzo -
Sezione Immobiliare con il n. R.G.E. 159/2016 nei confronti di Controparte_8
di cui era proprietaria di alcune quote, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo il creditore procedente quale mandataria Controparte_9
di e i creditori intervenuti. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione di terzo deduceva:
- che alla notificazione del precetto in data 01/04/2016 da parte di CP_10
CP_1
e del quale procuratrice di aveva, poi,
[...] Controparte_9
fatto seguito la notificazione del pignoramento - con successiva trascrizione in
CP_1 data 22/07/2016- da parte di e del in luogo di Controparte_10
[...]
nonostante quest'ultima a seguito di cessione fosse già Controparte_9
divenuta effettiva titolare del credito;
- che essa doveva ritenersi legittimata all'opposizione in virtù della stipula di contratto preliminare di compravendita del 16 marzo 2022 (trascritto il
21/03/2022) con la debitrice esecutata, dalla quale si era impegnata ad acquistare l'intero compendio immobiliare oggetto della procedura;
- che, dunque, risultava evidente la necessità per il G.E. di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In data 03/10/2022 si costituiva in giudizio la la Controparte_9 quale eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ne contestava il fondamento.
3 Con la sentenza n. 213/2023 oggetto di impugnativa il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda, ritenendo che l'odierna appellante non avesse la titolarità di posizione giuridica legittimante l'opposizione del terzo ai sensi dell'art. 619
c.p.c., norma che presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto reale sul bene oggetto del pignoramento, mentre la era mera Parte_1 promissaria acquirente dei beni in forza di un contratto preliminare, tra l'altro sottoposto a condizione sospensiva e trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento;
condannava pertanto l'attrice al pagamento delle spese in giudizio liquidate in complessivi € 10.860,00 oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 619, co. 1, c.p.c., art. 99 c.p.c. e art. 100 c.p.c. - Nullità della sentenza”.
L'appellante, innanzitutto, si duole della circostanza che il Giudice non l'abbia erroneamente considerata fornita di titolarità attiva del rapporto, in quanto tale legittimazione sarebbe da riconoscere non solo al titolare del diritto reale sui beni oggetto dell'esecuzione ma anche al titolare di un diritto di credito c.d. a efficacia reale, suscettibile di soddisfarsi sul bene oggetto dell'esecuzione (costituendo il contratto preliminare di compravendita trascritto titolo idoneo a legittimare l'opposizione di terzo all'esecuzione).
Richiama a tale riguardo l'effetto prenotativo prodottosi in seguito alla trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., per cui il promissario acquirente è legittimato all'opposizione di terzo anche prima della stipula del definitivo, atteso che dal contratto preliminare deriva la possibilità di proporre domanda ex art. 2932 c.c. e pertanto “un diritto potestativo alla produzione, mediante sentenza, degli effetti finali i quali non possono che essere reali, dovendosi prescindere dalla volontà dell'altro promittente, che è in stato di soggezione, e quindi dell'adempimento”; osserva che a nulla osta la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare in forza della relativa trascrivibilità, come espressamente prevista dall'art. 2645 bis, comma 1, c.c., e della possibilità per l'acquirente di un diritto, di compiere atti conservativi (tra i quali risulta collocabile l'opposizione di terzo all'esecuzione) a norma dell'art. 1356 c.c..
4 Inoltre, censura che il Giudice di prime cure non abbia esaminato il merito dell'opposizione relativamente alla dedotta nullità della trascrizione del pignoramento, in quanto effettuata a favore di Controparte_12
invece che a favore della effettiva titolare del
[...] Controparte_9
credito, assumendo di essere legittimata a proporre opposizione ex art. 619
c.p.c. allo scopo di far valere l'inesistenza o la nullità della trascrizione del pignoramento trascritto anteriormente al contratto preliminare e, conseguentemente, sottrarre conseguentemente il bene all'espropriazione
(richiama a riguardo Cass., sentenza n. 15400 del 28/6/2010).
Infine, la con l'atto di appello ha altresì proposto Parte_1
istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza gravata ex. art. 283 e 351 c.p.c., pertanto concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel giudizio d'appello la cessionaria del credito Controparte_1
da Rev ) e, per essa, quale procuratrice la Parte_2
la quale ha contestato quanto dedotto ex adverso;
ha rilevato a riguardo l'insussistenza della legittimazione di controparte a far valere la nullità del pignoramento e della trascrizione nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c. riferendosi il precedente giurisprudenziale richiamato da controparte all'acquirente di un immobile in tempi successivi alla trascrizione del pignoramento e non a colui che abbia (come nella fattispecie in esame) esclusivamente stipulato un contratto preliminare per l'acquisto; nel merito, ha comunque ribadito la validità del pignoramento, e della relativa nota di trascrizione, per le ragioni già indicate dal Tribunale di Arezzo in sede di reclamo nella fase cautelare del distinto procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso dalla debitrice esecutata CP_7
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio d'appello anche per mezzo della mandataria in Controparte_2 CP_3
quanto cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti, tra i quali è ricompreso anche quello originariamente vantato dalla
[...]
nei confronti di Parte_3
, formulando le Controparte_13
conclusioni di cui in epigrafe.
5 Con ordinanza depositata il 22/10/2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, fissando l'udienza per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusionali.
Nella memoria di seguito depositata, l'appellante dava atto della intervenuta sospensione della procedura esecutiva, come da allegata ordinanza del
03/02/2025 (emessa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi n. 159-
8/2016 promosso dal debitore ), con la quale il Giudice CP_7 dell'Esecuzione di Arezzo, chiamato a verificare d'ufficio la legittimazione attiva dell'asserito creditore procedente, aveva rilevato che il soggetto promotore dell'azione esecutiva non risultava titolare del credito al momento del pignoramento, per l'effetto disponendo in conformità con quanto richiesto dall'opponente debitore esecutato, sul presupposto della Controparte_8
inesistenza o nullità del titolo esecutivo;
si riportava comunque alle conclusioni riportate nell'atto di citazione.
, con le note conclusionali depositate, si riportava anch'essa alle CP_1 conclusioni già rassegnate, insistendo per il rigetto dell'appello.
Ad esito della discussione orale, la Corte si riservava il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO CHE:
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove il primo Giudice dichiarava inammissibile la domanda avanzata da essa appellante ritenendo che il contratto preliminare di compravendita opposto, con gli effetti obbligatori da esso derivanti, non costituirebbe titolo idoneo a fondare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. .
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla società Parte_1
fondando tale decisione sull'assunto che il contratto preliminare di
[...]
compravendita e gli effetti obbligatori da esso derivanti non costituirebbero titolo opponibile e prevalente rispetto a quello del creditore procedente, secondo un'interpretazione meramente letterale dell'art. 619, co. 1 c.p.c..
6 Sostiene, infatti, la che la più recente giurisprudenza avrebbe Parte_1
ormai abbandonato la tesi restrittiva relativamente ai soggetti legittimati a proporre l'opposizione di terzo, la quale limita l'esperimento di tale strumento solo ed esclusivamente ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, atteso che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sarebbe rivolta a risolvere qualunque conflitto tra situazioni giuridiche soggettive, potendo essere proposta dal terzo che vanti un diritto prevalente o incompatibile con la prosecuzione dell'espropriazione forzata.
Ritiene la Corte che detta tesi non possa trovare accoglimento.
Come correttamente riportato nell'impugnata sentenza, nel caso che ci occupa non risulta decisivo invocare quella giurisprudenza di carattere “estensivo”, pure citata dall'appellante, che ammette la proponibilità dell'azione ex art. 619 c.p.c. non solo in capo al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma anche a chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato purché il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente e l'opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata : un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l'oggetto diretto (così, in tempi più recenti,
Cass. Sez.
6-3 ord. 09/11/2017 n. 26537).
Osserva a riguardo la Corte che nel caso in esame non risulta dedotto un diritto di credito ad efficacia reale (nei termini sopra richiamati) avente ad oggetto il bene pignorato, atteso che il contratto preliminare di compravendita, ancorché trascritto, attribuisce al promissario acquirente esclusivamente un diritto di natura obbligatoria, come tale non integrante alcuna delle ipotesi legittimanti l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., anche alla luce della interpretazione estensiva richiamata dall'odierna appellante.
A tale riguardo non assumono infatti rilievo gli effetti meramente prenotativi della trascrizione del preliminare richiamati dall'appellante alla luce dell'orientamento interpretativo espresso da Cass. Sez. Un. con la sentenza n. 21045/09, laddove ha affermato con riferimento alla portata dell'art. 2645 bis c.c., che “Tale efficacia
è stata definita di "prenotazione" degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, e consiste nel fatto che, ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente”.
7 Deve pertanto escludersi, un effetto di opponibilità ex art. 2644 cod. civ. già proprio della trascrizione del preliminare rilevante ai fini della opposizione di terzo all'esecuzione, atteso che la disciplina prevista dall'art. 2645 bis c.c. deve essere interpretata “nel senso che consente di "prenotare" gli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo (o di atto equipollente ovvero della domanda
e della sentenza ex art. 2932 cod. civ.), in modo che, per assicurarsi la prevalenza, al promissario acquirente non basta la trascrizione del preliminare ma occorre che questa sia seguita dalla trascrizione del definitivo. Solo ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante. (cfr., in tal senso, Cass., III sez., sent. n.
26102/2016).
Deve pertanto escludersi la sussistenza della titolarietà di posizione giuridica soggettiva legittimante la proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., in quanto derivante dagli effetti soltanto “prenotativi” previsti dall'art. 2645 bis, c.c., rilevando altresì che il caso disciplinato da Cass., sent. n.
15400/2010 riguardava l'acquisto di un immobile, e non già la mera stipula di contratto preliminare, ancorché trascritto successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento (e fermo restando che, nel caso in esame, risulterebbero comunque maturati i limiti di durata massima previsti dall'art. 2645 bis, comma 3, c.c. quanto agli stessi effetti della trascrizione del contratto preliminare).
Alla luce della accertata insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione di terzo da parte di , le ulteriori domande aventi Parte_1
a oggetto l'accertamento della nullità della trascrizione del pignoramento e la relativa caducazione sono state correttamente ritenute assorbite dal primo
Giudice, senza che possa configurarsi sul punto il vizio di omessa pronuncia pure invocato dall'odierno appellante;
alcuna incidenza può assumere pertanto, in relazione alla presente controversia, il richiamato provvedimento del Giudice dell'Esecuzione di sospensione della procedura esecutiva.
L'appello è, dunque, da respingersi nella sua interezza.
Le spese di lite, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di e si liquidano come da dispositivo Parte_1
8 in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore
(indeterminabile/complessità media), non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta ed esclusa per la parte intervenuta in giudizio la fase decisoria (in considerazione del mancato deposito di memoria conclusiva e della relativa assenza all'udienza di discussione).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1271/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante rifondere a Parte_1 [...]
e, per essa, alla procuratrice CP_1 [...]
e a e, per essa, alla Parte_2 Controparte_2
mandataria le spese del presente grado di giudizio che CP_3 quantifica per la prima in € 4.236,00 e, per la seconda in € 2.092,00, oltre
R.F. 15%, C.P.A. 4% e, ove dovuta, I.V.A. 22%;
c) raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nei confronti dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Lococo
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Presidente Relatore
Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere
Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta a ruolo il 21/06/2023 al n. 1271 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Arezzo n. 213/2023, depositata il 08/03/2023, resa nel procedimento R.G. n.
2032/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall' Avv. Lorena GRECO (C.F. ); C.F._1
- appellante -
contro
:
(C.F./P.I. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica BARTOLINI (C.F.
; C.F._2
- appellata - nonché
contro
:
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. - P.I. ), rappresentata e CP_3 P.IVA_5 P.IVA_6 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto CALABRESI (C.F.
); C.F._3
- interveniente ex art. 111 c.p.c. –
e
contro
:
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
[...]
[...]
- appellate contumaci -
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 06/05/2025, ai sensi dell'ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., decidendo sulle conclusioni delle parti, qui appresso trascritte.
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via preliminare e cautelare, dichiarare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., per i motivi dedotti in precedenza;
- in via principale e nel merito, annullare e/o riformulare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 213/2023 (R.G. n. 2032/2022) pronunciata dal Tribunale Ordinario di Arezzo, in persona della Dott. Fabrizio Pieschi, pubblicata in data 08/03/2023;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA e, per essa, Controparte_1 Parte_2
[...]
“affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”.
PER L'INTERVENIENTE e, per essa, la mandataria Controparte_2
CP_3
2 “interviene ex art. 111 c.p.c. nel giudizio in epigrafe, riportandosi in toto agli atti ed alle attività compiute dalla propria dante causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta, chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti
e i documenti già depositati (ivi compresi i titoli esecutivi)”.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato il 15/07/2022 la Parte_1
introduceva la fase di merito del ricorso ex art. 619 c.p.c., depositato nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Arezzo -
Sezione Immobiliare con il n. R.G.E. 159/2016 nei confronti di Controparte_8
di cui era proprietaria di alcune quote, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo il creditore procedente quale mandataria Controparte_9
di e i creditori intervenuti. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione di terzo deduceva:
- che alla notificazione del precetto in data 01/04/2016 da parte di CP_10
CP_1
e del quale procuratrice di aveva, poi,
[...] Controparte_9
fatto seguito la notificazione del pignoramento - con successiva trascrizione in
CP_1 data 22/07/2016- da parte di e del in luogo di Controparte_10
[...]
nonostante quest'ultima a seguito di cessione fosse già Controparte_9
divenuta effettiva titolare del credito;
- che essa doveva ritenersi legittimata all'opposizione in virtù della stipula di contratto preliminare di compravendita del 16 marzo 2022 (trascritto il
21/03/2022) con la debitrice esecutata, dalla quale si era impegnata ad acquistare l'intero compendio immobiliare oggetto della procedura;
- che, dunque, risultava evidente la necessità per il G.E. di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In data 03/10/2022 si costituiva in giudizio la la Controparte_9 quale eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ne contestava il fondamento.
3 Con la sentenza n. 213/2023 oggetto di impugnativa il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda, ritenendo che l'odierna appellante non avesse la titolarità di posizione giuridica legittimante l'opposizione del terzo ai sensi dell'art. 619
c.p.c., norma che presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto reale sul bene oggetto del pignoramento, mentre la era mera Parte_1 promissaria acquirente dei beni in forza di un contratto preliminare, tra l'altro sottoposto a condizione sospensiva e trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento;
condannava pertanto l'attrice al pagamento delle spese in giudizio liquidate in complessivi € 10.860,00 oltre accessori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
appello avverso tale pronuncia, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 619, co. 1, c.p.c., art. 99 c.p.c. e art. 100 c.p.c. - Nullità della sentenza”.
L'appellante, innanzitutto, si duole della circostanza che il Giudice non l'abbia erroneamente considerata fornita di titolarità attiva del rapporto, in quanto tale legittimazione sarebbe da riconoscere non solo al titolare del diritto reale sui beni oggetto dell'esecuzione ma anche al titolare di un diritto di credito c.d. a efficacia reale, suscettibile di soddisfarsi sul bene oggetto dell'esecuzione (costituendo il contratto preliminare di compravendita trascritto titolo idoneo a legittimare l'opposizione di terzo all'esecuzione).
Richiama a tale riguardo l'effetto prenotativo prodottosi in seguito alla trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., per cui il promissario acquirente è legittimato all'opposizione di terzo anche prima della stipula del definitivo, atteso che dal contratto preliminare deriva la possibilità di proporre domanda ex art. 2932 c.c. e pertanto “un diritto potestativo alla produzione, mediante sentenza, degli effetti finali i quali non possono che essere reali, dovendosi prescindere dalla volontà dell'altro promittente, che è in stato di soggezione, e quindi dell'adempimento”; osserva che a nulla osta la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare in forza della relativa trascrivibilità, come espressamente prevista dall'art. 2645 bis, comma 1, c.c., e della possibilità per l'acquirente di un diritto, di compiere atti conservativi (tra i quali risulta collocabile l'opposizione di terzo all'esecuzione) a norma dell'art. 1356 c.c..
4 Inoltre, censura che il Giudice di prime cure non abbia esaminato il merito dell'opposizione relativamente alla dedotta nullità della trascrizione del pignoramento, in quanto effettuata a favore di Controparte_12
invece che a favore della effettiva titolare del
[...] Controparte_9
credito, assumendo di essere legittimata a proporre opposizione ex art. 619
c.p.c. allo scopo di far valere l'inesistenza o la nullità della trascrizione del pignoramento trascritto anteriormente al contratto preliminare e, conseguentemente, sottrarre conseguentemente il bene all'espropriazione
(richiama a riguardo Cass., sentenza n. 15400 del 28/6/2010).
Infine, la con l'atto di appello ha altresì proposto Parte_1
istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza gravata ex. art. 283 e 351 c.p.c., pertanto concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel giudizio d'appello la cessionaria del credito Controparte_1
da Rev ) e, per essa, quale procuratrice la Parte_2
la quale ha contestato quanto dedotto ex adverso;
ha rilevato a riguardo l'insussistenza della legittimazione di controparte a far valere la nullità del pignoramento e della trascrizione nelle forme di cui all'art. 619 c.p.c. riferendosi il precedente giurisprudenziale richiamato da controparte all'acquirente di un immobile in tempi successivi alla trascrizione del pignoramento e non a colui che abbia (come nella fattispecie in esame) esclusivamente stipulato un contratto preliminare per l'acquisto; nel merito, ha comunque ribadito la validità del pignoramento, e della relativa nota di trascrizione, per le ragioni già indicate dal Tribunale di Arezzo in sede di reclamo nella fase cautelare del distinto procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso dalla debitrice esecutata CP_7
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio d'appello anche per mezzo della mandataria in Controparte_2 CP_3
quanto cessionaria in blocco di un pacchetto di crediti, tra i quali è ricompreso anche quello originariamente vantato dalla
[...]
nei confronti di Parte_3
, formulando le Controparte_13
conclusioni di cui in epigrafe.
5 Con ordinanza depositata il 22/10/2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, fissando l'udienza per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusionali.
Nella memoria di seguito depositata, l'appellante dava atto della intervenuta sospensione della procedura esecutiva, come da allegata ordinanza del
03/02/2025 (emessa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi n. 159-
8/2016 promosso dal debitore ), con la quale il Giudice CP_7 dell'Esecuzione di Arezzo, chiamato a verificare d'ufficio la legittimazione attiva dell'asserito creditore procedente, aveva rilevato che il soggetto promotore dell'azione esecutiva non risultava titolare del credito al momento del pignoramento, per l'effetto disponendo in conformità con quanto richiesto dall'opponente debitore esecutato, sul presupposto della Controparte_8
inesistenza o nullità del titolo esecutivo;
si riportava comunque alle conclusioni riportate nell'atto di citazione.
, con le note conclusionali depositate, si riportava anch'essa alle CP_1 conclusioni già rassegnate, insistendo per il rigetto dell'appello.
Ad esito della discussione orale, la Corte si riservava il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO CHE:
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove il primo Giudice dichiarava inammissibile la domanda avanzata da essa appellante ritenendo che il contratto preliminare di compravendita opposto, con gli effetti obbligatori da esso derivanti, non costituirebbe titolo idoneo a fondare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. .
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla società Parte_1
fondando tale decisione sull'assunto che il contratto preliminare di
[...]
compravendita e gli effetti obbligatori da esso derivanti non costituirebbero titolo opponibile e prevalente rispetto a quello del creditore procedente, secondo un'interpretazione meramente letterale dell'art. 619, co. 1 c.p.c..
6 Sostiene, infatti, la che la più recente giurisprudenza avrebbe Parte_1
ormai abbandonato la tesi restrittiva relativamente ai soggetti legittimati a proporre l'opposizione di terzo, la quale limita l'esperimento di tale strumento solo ed esclusivamente ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, atteso che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sarebbe rivolta a risolvere qualunque conflitto tra situazioni giuridiche soggettive, potendo essere proposta dal terzo che vanti un diritto prevalente o incompatibile con la prosecuzione dell'espropriazione forzata.
Ritiene la Corte che detta tesi non possa trovare accoglimento.
Come correttamente riportato nell'impugnata sentenza, nel caso che ci occupa non risulta decisivo invocare quella giurisprudenza di carattere “estensivo”, pure citata dall'appellante, che ammette la proponibilità dell'azione ex art. 619 c.p.c. non solo in capo al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma anche a chi vanti un diritto di credito nei confronti del debitore esecutato purché il diritto di credito del terzo opponente sia prevalente rispetto a quello del creditore procedente e l'opponente vanti un diritto di credito sulla cosa pignorata : un diritto, cioè, del quale la cosa pignorata formi l'oggetto diretto (così, in tempi più recenti,
Cass. Sez.
6-3 ord. 09/11/2017 n. 26537).
Osserva a riguardo la Corte che nel caso in esame non risulta dedotto un diritto di credito ad efficacia reale (nei termini sopra richiamati) avente ad oggetto il bene pignorato, atteso che il contratto preliminare di compravendita, ancorché trascritto, attribuisce al promissario acquirente esclusivamente un diritto di natura obbligatoria, come tale non integrante alcuna delle ipotesi legittimanti l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., anche alla luce della interpretazione estensiva richiamata dall'odierna appellante.
A tale riguardo non assumono infatti rilievo gli effetti meramente prenotativi della trascrizione del preliminare richiamati dall'appellante alla luce dell'orientamento interpretativo espresso da Cass. Sez. Un. con la sentenza n. 21045/09, laddove ha affermato con riferimento alla portata dell'art. 2645 bis c.c., che “Tale efficacia
è stata definita di "prenotazione" degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, e consiste nel fatto che, ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente”.
7 Deve pertanto escludersi, un effetto di opponibilità ex art. 2644 cod. civ. già proprio della trascrizione del preliminare rilevante ai fini della opposizione di terzo all'esecuzione, atteso che la disciplina prevista dall'art. 2645 bis c.c. deve essere interpretata “nel senso che consente di "prenotare" gli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo (o di atto equipollente ovvero della domanda
e della sentenza ex art. 2932 cod. civ.), in modo che, per assicurarsi la prevalenza, al promissario acquirente non basta la trascrizione del preliminare ma occorre che questa sia seguita dalla trascrizione del definitivo. Solo ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante. (cfr., in tal senso, Cass., III sez., sent. n.
26102/2016).
Deve pertanto escludersi la sussistenza della titolarietà di posizione giuridica soggettiva legittimante la proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., in quanto derivante dagli effetti soltanto “prenotativi” previsti dall'art. 2645 bis, c.c., rilevando altresì che il caso disciplinato da Cass., sent. n.
15400/2010 riguardava l'acquisto di un immobile, e non già la mera stipula di contratto preliminare, ancorché trascritto successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento (e fermo restando che, nel caso in esame, risulterebbero comunque maturati i limiti di durata massima previsti dall'art. 2645 bis, comma 3, c.c. quanto agli stessi effetti della trascrizione del contratto preliminare).
Alla luce della accertata insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione di terzo da parte di , le ulteriori domande aventi Parte_1
a oggetto l'accertamento della nullità della trascrizione del pignoramento e la relativa caducazione sono state correttamente ritenute assorbite dal primo
Giudice, senza che possa configurarsi sul punto il vizio di omessa pronuncia pure invocato dall'odierno appellante;
alcuna incidenza può assumere pertanto, in relazione alla presente controversia, il richiamato provvedimento del Giudice dell'Esecuzione di sospensione della procedura esecutiva.
L'appello è, dunque, da respingersi nella sua interezza.
Le spese di lite, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di e si liquidano come da dispositivo Parte_1
8 in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, facendo applicazione dei compensi minimi del corrispondente scaglione di valore
(indeterminabile/complessità media), non considerandosi la fase istruttoria, che non si è tenuta ed esclusa per la parte intervenuta in giudizio la fase decisoria (in considerazione del mancato deposito di memoria conclusiva e della relativa assenza all'udienza di discussione).
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1271/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante rifondere a Parte_1 [...]
e, per essa, alla procuratrice CP_1 [...]
e a e, per essa, alla Parte_2 Controparte_2
mandataria le spese del presente grado di giudizio che CP_3 quantifica per la prima in € 4.236,00 e, per la seconda in € 2.092,00, oltre
R.F. 15%, C.P.A. 4% e, ove dovuta, I.V.A. 22%;
c) raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nei confronti dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Lococo
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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