Articolo 261 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 266Articolo 268
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
8 giugno 1963
>
Versione
13 agosto 1971
>
Versione
12 marzo 2006
Art. 261.
(Capo barca per la pesca costiera)





Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di eta';
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
((Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera))
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente