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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR LL Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. IS TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5.12.2024
Da
nata a [...] il [...] e residente in [...]11, Zagabria Parte_1
(HR), C.F. , con l'avvocato Fabio Petracci C.F. e C.F._1 C.F._2
l'avvocato Alberto Tarlao C.F. , domiciliata presso lo studio del primo sito in C.F._3
Trieste alla via Amilcare Ponchielli n. 3, come da delega a margine del ricorso introduttivo di causa in primo grado. Ai fini delle comunicazioni e notifiche si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2 appellante
Contro
, con sede legale in MA, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
e Paolo Bonetti (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._4 C.F._5
1 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_1
t Email_3
t Email_4
appellato
appello avverso la sentenza n.138/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 18.06.2024 e non notificata
In punto: accertamento posizione contributiva
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accertarsi e dichiararsi come inammissibile la dedotta prescrizione e quindi in riforma dell'appellata sentenza, integralmente accogliersi il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Ammettersi nel corso del presente giudizio la prova testimoniale e documentale siccome dedotta ed allegata nel giudizio di primo grado e riformulata in questa sede.
In ogni caso, e per tutte le ipotesi sopra indicate, in riforma della sentenza appellata, accogliersi la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Accertarsi e dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado e quindi rimettersi il giudizio per il rinnovo al Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro;
Per parte appellata: rigettare l'appello; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste a favore del Tribunale di MA.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
L' si oppone al deposito di nuova documentazione e all'ordine di esibizione, in quanto entrambi CP_1 tardivi.
L'appellato si oppone, inoltre, alla prova testimoniale chiesta dall'appellante, in quanto del CP_1 tutto superflua per le ragioni illustrate in narrativa e comunque riferita a capitoli di prova manifestamente irrilevanti (es. nn. 2, 4, 6, 14).
Si produce il fascicolo di primo grado. CP_1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte in primo grado da di riliquidazione della pensione in godimento con compensazione delle spese Parte_1 di lite.
Il tribunale in applicazione del principio della ragione più liquida, osservava che la contribuzione per la quale era stata azionata la domanda (regolarizzazione della contribuzione per le annualità 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 ) era ampiamente prescritta non avendo la parte interessata posto in essere validi atti interruttivi, né provato che il datore di lavoro, per gli anni in questione, avesse corrisposto la contribuzione di legge. CP_ Conseguentemente riteneva infondata la domanda azionata dalla nei confronti dell' che Pt_1 non poteva considerare, né ricevere contribuzione prescritta.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che insisteva per la riforma della sentenza e in Pt_1 subordine l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado. CP_ Si costituiva l' che insisteva per il rigetto dell'appello e in via subordinata riproponeva le eccezioni già formulate in primo grado opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
3. All'udienza del 25 settembre 2025 la causa era discussa oralmente;
la Corte d'Appello di Trieste all'esito della camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha contestato la sentenza di primo grado con una serie di motivi;
con il primo motivo Pt_1 ha criticato la decisione nella parte in cui il primo giudice, sovvertendo l'ordine delle questioni da esaminare in ragione del principio della ragione più liquida, senza esaminare l'eccezione di difetto di CP_ competenza territoriale del giudice adito sollevata dall' ha deciso nel merito, rigettando la domanda per sopravvenuta prescrizione.
A tal fine invocava le sentenze a sezioni unite nn. 26242 e 26243 del 2014 con le quali i giudici di legittimità avevano espresso la precedenza per le questioni pregiudiziali di rito ( giurisdizione e competenza), rispetto alle questioni di merito. CP_ Pertanto, in adesione dell'eccezione sollevata dall' in primo grado, non esaminata dal primo giudice, ritenendo che la sentenza del tribunale di Trieste fosse stata emessa in violazione degli artt.
28 e 413 c.p.c., instava per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa innanzi al giudice di Trieste territorialmente competente.
Con secondo motivo censurava la sentenza del tribunale nel punto in cui il giudice aveva errato nella individuazione del petittum; la infatti in primo grado aveva agito per accertare che tutta la Pt_1
3 contribuzione versata negli anni dal 2004 al 2008 fosse correttamente inserita nel proprio cassetto previdenziale.
Trattavasi di soggetto pensionato dal dicembre 2015, residente in [...], che aveva lavorato per CP_ l'ambasciata Italiana in Croazia, la quale lamentava che per errore dell' i contributi versati dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non le erano stati regolarmente registrati, né tanto meno considerati nella posizione contributiva finale.
Domanda rispetto alla quale l'istituto previdenziale non si era difeso in giudizio, limitandosi ad eccepire la prescrizione della contribuzione da parte del datore di lavoro, con un ampliamento della domanda che avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita domanda riconvenzionale e non mera eccezione.
Conseguentemente il giudice nell'accogliere l'eccezione di prescrizione era incorso in un vizio di ultrapetizione.
Con ulteriore motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto non provati i versamenti contributivi, nonostante dalla documentazione allegata al ricorso amministrativo e dalle prove orali richieste emergesse la prova che il datore di lavoro per gli anni controversi aveva corrisposto la contribuzione previdenziale.
Riproponeva pertanto, qualora necessarie , le istanze istruttorie già azionate in primo grado comprese le istanze di esibizione della documentazione presentata in fase amministrativa all' CP_1
CP_
5. L' nel costituirsi in giudizio ha insistito per il rigetto dell'appello ritenendo corretta la sentenza di primo grado.
L'ente rilevava che la domanda amministrativa della era stata rigettata per difetto di Pt_1
CP_ documentazione;
in ogni caso evidenziava che dalle informazioni ottenute dall'ufficio di MA( competente per le pensioni con regime internazionale), risultava che negli anni 2005 e 2006 mancava la copertura contributiva, mentre nel 2007 ne sarebbe stata versata in eccesso anche se l'ufficio di
MA, non era in grado- mancando il supporto documentale- di determinare quanto dovuto in suo favore, mancando la specificazione delle ore di lavoro prestate.
Analoga situazione si era presentata nel 2008 anche se in questo caso la contribuzione versata in eccesso non era sufficiente a coprire l'intera annualità.
Riproponeva comunque l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di MA già sollevata in primo grado e non esaminata dal primo giudice, rilevando che la risultava Pt_1 risiedere a Zagabria e non aveva provato alcuna residenza in Trieste. Pertanto in applicazione dell'art. 444 c.p.c. era competente il foro della sede dell'ente previdenziale ( ) e quindi il giudice di CP_1
MA, foro territoriale residuale.
Insisteva inoltre per la rimessione della causa al giudice competente territorialmente.
4 6. Il proposto appello va accolto siccome fondato.
Nel caso di specie trattasi di giudizio previdenziale instaurato da un soggetto residente all'estero ( in
Croazia) che non aveva provato di possedere alcuno dei collegamenti territoriali utili ( ultima residenza) ai fini dell'applicabilità del foro speciale ( cfr. tribunale di Trieste) di cui all'art. 444 c.p.c., deve essere applicata regola del foro residuale.
Infatti in caso di mancanza di prova del foro speciale ( cfr. ultima residenza ovvero residenza del defunto in caso di domanda da parte degli eredi), vale la regola del foro sussidiario della sede dell'ente pubblico convenuto in giudizio che- nel caso di specie- è la circoscrizione di MA ( cfr. Cass,
28745/2011; Cass. 14721/2013). CP_ Pertanto correttamente nel caso di specie l' aveva sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale che il primo giudice non ha valutato in ragione del principio della ragione più liquida.
In particolare il primo giudice ha rigettato la domanda nel merito a fronte dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione della contribuzione per cui è causa.
7. Ragionamento errato dal punto di vista processuale atteso che la norma di cui all'art. 276 comma secondo c.p.c. impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito che possono risolvere la controversia dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. ( cfr. tra le ultime Cass.21859/24).
Nel caso di specie in cui la questione di causa ineriva la corretta imputazione dei versamenti contributivi effettuati dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale negli anni dal
2004 al 2008 in favore della la quale aveva lavorato presso l'ambasciata italiana in Croazia, Pt_1
CP_ l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' rilevato che la ricorrente non risiedeva in Trieste e che non aveva provato che l'ultima residenza si trovava in Italia, era utile e sufficiente ad impedire al Tribunale del lavoro adito di emettere una decisione nel merito, trattandosi di eccezione inderogabile.
7.1. La mancata pronuncia sul punto ha consentito alla , soggetto perdente in giudizio, di Pt_1 risollevare la questione al fine di evitare il formarsi del giudicato interno ( cfr. Cass. 20745/2019); eccezione per quanto esposto fondata, la cui rilevanza impone di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
Trattandosi di giudizio previdenziale la cui cognizione – per ragioni di incompetenza territoriale- era sottratta al tribunale di Trieste che – per
contro
- si è ritenuto erroneamente competente, questo
Collegio non può sostituirsi al primo giudice esaminando nel merito la controversia, ma deve limitarsi a pronunciare l'incompetenza del giudice adito invitando le parti a riassumere il giudice nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., innanzi al tribunale di MA territorialmente competente ( cfr. Cass.
13439/2020; Cass. 22958/2010).
5 8. Pertanto in accoglimento del primo motivo di appello va dichiarata la nullità della sentenza del tribunale di Trieste, trattandosi di controversia che dovrà essere esaminata e decisa dal giudice del lavoro del tribunale di MA.
Considerate le ragioni meramente processuali di accoglimento dell'appello a fronte di una eccezione cui la in primo grado non aveva prestato adesione ( cfr. art. 38 c.p.c.), sussistono gravi motivi Pt_1 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
assegna alle parti il termine di mesi tre di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al tribunale del lavoro di MA territorialmente competente;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
IS TA
La Presidente
AR LL
6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR LL Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. IS TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5.12.2024
Da
nata a [...] il [...] e residente in [...]11, Zagabria Parte_1
(HR), C.F. , con l'avvocato Fabio Petracci C.F. e C.F._1 C.F._2
l'avvocato Alberto Tarlao C.F. , domiciliata presso lo studio del primo sito in C.F._3
Trieste alla via Amilcare Ponchielli n. 3, come da delega a margine del ricorso introduttivo di causa in primo grado. Ai fini delle comunicazioni e notifiche si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2 appellante
Contro
, con sede legale in MA, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
e Paolo Bonetti (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._4 C.F._5
1 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_1
t Email_3
t Email_4
appellato
appello avverso la sentenza n.138/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 18.06.2024 e non notificata
In punto: accertamento posizione contributiva
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accertarsi e dichiararsi come inammissibile la dedotta prescrizione e quindi in riforma dell'appellata sentenza, integralmente accogliersi il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Ammettersi nel corso del presente giudizio la prova testimoniale e documentale siccome dedotta ed allegata nel giudizio di primo grado e riformulata in questa sede.
In ogni caso, e per tutte le ipotesi sopra indicate, in riforma della sentenza appellata, accogliersi la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Accertarsi e dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado e quindi rimettersi il giudizio per il rinnovo al Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro;
Per parte appellata: rigettare l'appello; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste a favore del Tribunale di MA.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
L' si oppone al deposito di nuova documentazione e all'ordine di esibizione, in quanto entrambi CP_1 tardivi.
L'appellato si oppone, inoltre, alla prova testimoniale chiesta dall'appellante, in quanto del CP_1 tutto superflua per le ragioni illustrate in narrativa e comunque riferita a capitoli di prova manifestamente irrilevanti (es. nn. 2, 4, 6, 14).
Si produce il fascicolo di primo grado. CP_1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava le domande proposte in primo grado da di riliquidazione della pensione in godimento con compensazione delle spese Parte_1 di lite.
Il tribunale in applicazione del principio della ragione più liquida, osservava che la contribuzione per la quale era stata azionata la domanda (regolarizzazione della contribuzione per le annualità 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 ) era ampiamente prescritta non avendo la parte interessata posto in essere validi atti interruttivi, né provato che il datore di lavoro, per gli anni in questione, avesse corrisposto la contribuzione di legge. CP_ Conseguentemente riteneva infondata la domanda azionata dalla nei confronti dell' che Pt_1 non poteva considerare, né ricevere contribuzione prescritta.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la che insisteva per la riforma della sentenza e in Pt_1 subordine l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado. CP_ Si costituiva l' che insisteva per il rigetto dell'appello e in via subordinata riproponeva le eccezioni già formulate in primo grado opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
3. All'udienza del 25 settembre 2025 la causa era discussa oralmente;
la Corte d'Appello di Trieste all'esito della camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha contestato la sentenza di primo grado con una serie di motivi;
con il primo motivo Pt_1 ha criticato la decisione nella parte in cui il primo giudice, sovvertendo l'ordine delle questioni da esaminare in ragione del principio della ragione più liquida, senza esaminare l'eccezione di difetto di CP_ competenza territoriale del giudice adito sollevata dall' ha deciso nel merito, rigettando la domanda per sopravvenuta prescrizione.
A tal fine invocava le sentenze a sezioni unite nn. 26242 e 26243 del 2014 con le quali i giudici di legittimità avevano espresso la precedenza per le questioni pregiudiziali di rito ( giurisdizione e competenza), rispetto alle questioni di merito. CP_ Pertanto, in adesione dell'eccezione sollevata dall' in primo grado, non esaminata dal primo giudice, ritenendo che la sentenza del tribunale di Trieste fosse stata emessa in violazione degli artt.
28 e 413 c.p.c., instava per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa innanzi al giudice di Trieste territorialmente competente.
Con secondo motivo censurava la sentenza del tribunale nel punto in cui il giudice aveva errato nella individuazione del petittum; la infatti in primo grado aveva agito per accertare che tutta la Pt_1
3 contribuzione versata negli anni dal 2004 al 2008 fosse correttamente inserita nel proprio cassetto previdenziale.
Trattavasi di soggetto pensionato dal dicembre 2015, residente in [...], che aveva lavorato per CP_ l'ambasciata Italiana in Croazia, la quale lamentava che per errore dell' i contributi versati dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non le erano stati regolarmente registrati, né tanto meno considerati nella posizione contributiva finale.
Domanda rispetto alla quale l'istituto previdenziale non si era difeso in giudizio, limitandosi ad eccepire la prescrizione della contribuzione da parte del datore di lavoro, con un ampliamento della domanda che avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita domanda riconvenzionale e non mera eccezione.
Conseguentemente il giudice nell'accogliere l'eccezione di prescrizione era incorso in un vizio di ultrapetizione.
Con ulteriore motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto non provati i versamenti contributivi, nonostante dalla documentazione allegata al ricorso amministrativo e dalle prove orali richieste emergesse la prova che il datore di lavoro per gli anni controversi aveva corrisposto la contribuzione previdenziale.
Riproponeva pertanto, qualora necessarie , le istanze istruttorie già azionate in primo grado comprese le istanze di esibizione della documentazione presentata in fase amministrativa all' CP_1
CP_
5. L' nel costituirsi in giudizio ha insistito per il rigetto dell'appello ritenendo corretta la sentenza di primo grado.
L'ente rilevava che la domanda amministrativa della era stata rigettata per difetto di Pt_1
CP_ documentazione;
in ogni caso evidenziava che dalle informazioni ottenute dall'ufficio di MA( competente per le pensioni con regime internazionale), risultava che negli anni 2005 e 2006 mancava la copertura contributiva, mentre nel 2007 ne sarebbe stata versata in eccesso anche se l'ufficio di
MA, non era in grado- mancando il supporto documentale- di determinare quanto dovuto in suo favore, mancando la specificazione delle ore di lavoro prestate.
Analoga situazione si era presentata nel 2008 anche se in questo caso la contribuzione versata in eccesso non era sufficiente a coprire l'intera annualità.
Riproponeva comunque l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di MA già sollevata in primo grado e non esaminata dal primo giudice, rilevando che la risultava Pt_1 risiedere a Zagabria e non aveva provato alcuna residenza in Trieste. Pertanto in applicazione dell'art. 444 c.p.c. era competente il foro della sede dell'ente previdenziale ( ) e quindi il giudice di CP_1
MA, foro territoriale residuale.
Insisteva inoltre per la rimessione della causa al giudice competente territorialmente.
4 6. Il proposto appello va accolto siccome fondato.
Nel caso di specie trattasi di giudizio previdenziale instaurato da un soggetto residente all'estero ( in
Croazia) che non aveva provato di possedere alcuno dei collegamenti territoriali utili ( ultima residenza) ai fini dell'applicabilità del foro speciale ( cfr. tribunale di Trieste) di cui all'art. 444 c.p.c., deve essere applicata regola del foro residuale.
Infatti in caso di mancanza di prova del foro speciale ( cfr. ultima residenza ovvero residenza del defunto in caso di domanda da parte degli eredi), vale la regola del foro sussidiario della sede dell'ente pubblico convenuto in giudizio che- nel caso di specie- è la circoscrizione di MA ( cfr. Cass,
28745/2011; Cass. 14721/2013). CP_ Pertanto correttamente nel caso di specie l' aveva sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale che il primo giudice non ha valutato in ragione del principio della ragione più liquida.
In particolare il primo giudice ha rigettato la domanda nel merito a fronte dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione della contribuzione per cui è causa.
7. Ragionamento errato dal punto di vista processuale atteso che la norma di cui all'art. 276 comma secondo c.p.c. impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito che possono risolvere la controversia dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. ( cfr. tra le ultime Cass.21859/24).
Nel caso di specie in cui la questione di causa ineriva la corretta imputazione dei versamenti contributivi effettuati dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale negli anni dal
2004 al 2008 in favore della la quale aveva lavorato presso l'ambasciata italiana in Croazia, Pt_1
CP_ l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' rilevato che la ricorrente non risiedeva in Trieste e che non aveva provato che l'ultima residenza si trovava in Italia, era utile e sufficiente ad impedire al Tribunale del lavoro adito di emettere una decisione nel merito, trattandosi di eccezione inderogabile.
7.1. La mancata pronuncia sul punto ha consentito alla , soggetto perdente in giudizio, di Pt_1 risollevare la questione al fine di evitare il formarsi del giudicato interno ( cfr. Cass. 20745/2019); eccezione per quanto esposto fondata, la cui rilevanza impone di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
Trattandosi di giudizio previdenziale la cui cognizione – per ragioni di incompetenza territoriale- era sottratta al tribunale di Trieste che – per
contro
- si è ritenuto erroneamente competente, questo
Collegio non può sostituirsi al primo giudice esaminando nel merito la controversia, ma deve limitarsi a pronunciare l'incompetenza del giudice adito invitando le parti a riassumere il giudice nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., innanzi al tribunale di MA territorialmente competente ( cfr. Cass.
13439/2020; Cass. 22958/2010).
5 8. Pertanto in accoglimento del primo motivo di appello va dichiarata la nullità della sentenza del tribunale di Trieste, trattandosi di controversia che dovrà essere esaminata e decisa dal giudice del lavoro del tribunale di MA.
Considerate le ragioni meramente processuali di accoglimento dell'appello a fronte di una eccezione cui la in primo grado non aveva prestato adesione ( cfr. art. 38 c.p.c.), sussistono gravi motivi Pt_1 per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
assegna alle parti il termine di mesi tre di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al tribunale del lavoro di MA territorialmente competente;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
IS TA
La Presidente
AR LL
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