Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 2034 del 16.11.2021
Oggetto: provvidenze a favore delle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di Lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 120/2022 del Ruolo Generale
Appelli promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1
atti, dagli avv.ti Gabriella Zonno e Stefano Baldassarra,
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e specificamente dall'avv. Mariagrazia Invitto,
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Brindisi il 03.02.2021 , Luogotenente Parte_1 dell'Arma dei Carabinieri dal 19/02/1982 sino al pensionamento, deduceva che in data 22.5.1989, mentre si trovava nel piazzale interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata, all'inizio
1
, che colpiva con un pugno al volto e si recava verso la porta carraia, cercando di Persona_2 forzarla per fuggire. Egli interveniva sia per cercare di bloccarlo che per soccorrere il collega aggredito, e durante tale intervento nasceva una violenta colluttazione nel corso della quale R_ gli sferrava un pugno all'altezza dell'omero della spalla sinistra, procurandogli la lesione della cuffia dei rotatori e la fuoriuscita della spalla. Per tale infermità chiedeva ed otteneva il riconoscimento della causa di servizio in data 21.4.1993 con ascrivibilità tabellare B minima;
alla successiva richiesta di aggravamento veniva attribuita la ascrivibilità tabellare A categoria 8° Lim Min. con la diagnosi di
“Periartrite scapolo- omerale sinistra post- traumatica” con idoneità al servizio e stabilizzazione al
30.3.2001.
Con successivo verbale del 22.10.2019 l'infermità riportata veniva ascritta alla tab A cat. 8° a vita ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.
In data 22 ottobre 2018 egli aveva inoltrato la domanda per il riconoscimento di vittima del dovere e per la corresponsione dei relativi benefici, precisata ed integrata con ulteriore documentazione in data
19.5.2020, ma entrambe le istanze rimanevano senza esito.
Ritenendo che l'intervento effettuato rientri nel più ampio concetto di attività di servizio come previsto dall' art. 1, comma 563, lettere a), d), e), L. 266/2005 e posta in essere nell'espletamento delle funzioni di istituto, disciplinato dal DPR n. 545/1986 e dal RD n. 1169/1934, e quantifica l'invalidità riportata nella misura del 32% in forza di relazione medica di parte, chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere e per l'effetto: 1) la speciale elargizione ex art. 5 L.
206/2004, estesa alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, nella misura di € 64.000,00 in ragione della invalidità del 32%, oltre rivalutazione;
2) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3, L.
206/2004, esteso alle vittime del dovere dalla L. 244/07, art. 2, co. 105, pari ad € 1033,00 mensili perequabili per avere subito, per effetto delle ferite/lesioni riportate, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
3) assegno vitalizio ex art. 2, L. 407/98, esteso alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, art. 4, nella misura di € 500,00 mensili, oltre perequazioni ex art. 11 D.L. 503/92, implementata dall'art. 4, co. 238, L. 350/2003; 4) esenzione IRPEF sulle pensioni;
5) esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia “C”;
6) assistenza psicologica a carico dello Stato. Chiedeva, conseguentemente, la condanna del
[...] all'erogazione delle predette prestazioni, oltre arretrati come per legge, interessi e CP_2 rivalutazione e spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
2 Si costituiva, con memoria del 2.9.2021, il eccependo la prescrizione del diritto Controparte_1 vantato, evidenziando che per i fatti svoltisi prima dell'entrata in vigore della L. 266/2005 (1.1.2006) il diritto ad ottenere la dichiarazione di vittima del dovere si estingue per decorso dei 10 anni decorrenti dall'introduzione della suddetta norma. Nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso atteso che lo status di vittima del dovere può essere riconosciuto in circostanze eccezionali e per un gesto ultroneo rispetto alle proprie possibilità, essendo la ratio della normativa quella di riconoscere benefici ulteriori rispetto a quelli attribuiti a coloro ai quali viene riconosciuta l'invalidità da causa di servizio. Di contro, l'evento per cui è causa rientra nella normalità delle funzioni istituzionali, trattandosi di accadimento che si può verificare nell'esperienza media di un esponente delle Forze dell'Ordine
Con sentenza n. 2034 del 16/11/2021 il Tribunale di Brindisi, accogliendo l'eccezione di prescrizione, rigettava il ricorso.
Considerato che
l'infermità riveniente dall'evento subito risaliva al 25.5.1989 e, dunque, a data anteriore all'entrata in vigore della L. 23.12.2005 n. 266 (1.1.2006) e del suo regolamento di integrazione e attuazione, DPR 7.7.2006 n. 243 (8.8.2006), il diritto non era esercitabile prima di quest'ultima data. Il termine decennale di prescrizione, applicabile alla fattispecie trattandosi di benefici di natura assistenziale, aveva, dunque, iniziato il suo decorso l'8.8.2006 ed era scaduto l'8.8.2016, per cui la domanda amministrativa, presentata ad ottobre 2018, risultava tardiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
10.3.2022, deducendo che quello di vittima del dovere è uno status, come stabilito dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione con sent. n. 8982 dell'11.4.2018, a cui si è uniformata la pronuncia n. 26012 del
17.10.2018, considerato che la normativa (L. 266/2005) che ha introdotto la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non pone alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa di accertamento, ma soltanto termini all'esaurimento della procedura che ne segue;
risulta, pertanto, del tutto improprio ogni richiamo alla disciplina di carattere generale in tema di prescrizione, non essendo lo status di per sé prescrittibile. Ha dedotto l'appellante che si prescrivono, invece, le singole prestazioni patrimoniali che da esso derivano in quanto espressione del diritto alla prestazione, denominate ratei. Alla luce di tanto, l'eccezione preliminare di prescrizione del avrebbe dovuto essere respinta per cui la sentenza di primo grado va CP_1 riformata. Ha precisato che non erano in contestazione né l'evento, né l'infermità e nemmeno la quantificazione dell'invalidità riconosciuta a suo tempo come dipendente da causa di servizio. Il caso concreto, pertanto, rientra nella fattispecie di cui alla L. 266 del 2005, art. 1, comma 563, trattandosi di evento verificatosi per contrasto alla criminalità allorquando, mentre era in servizio, l'appellante tentava di bloccare un malvivente, in operazione di soccorso del collega minacciato ed aggredito dal
3 criminale e in attività di tutela della pubblica incolumità, in quanto il criminale medesimo tentava di fuggire e, laddove vi fosse riuscito, avrebbe potuto arrecare danno ad altri soggetti. Ha errato, pertanto, il resistente che, confondendo l'art. 1, comma 563, della L. 266/2005 (vittima del CP_1 dovere) con il successivo comma 564 (soggetto equiparato), aveva dedotto che la condizione di vittima del dovere sussiste solo in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario connesso alle funzioni svolte, mentre l'evento per cui è causa rientra nella perfetta normalità delle funzioni istituzionali. Ha ribadito l'appellante che il comma 563, a differenza di quello successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità
o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. Ha insistito, in ragione di tanto, per l'accoglimento dell'atto di appello e per la riforma della sentenza gravata con il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Nel presente grado di giudizio si costituiva il , chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza di I grado e spiegando appello incidentale in applicazione della sentenza n. 17440/2022 della
Suprema Corte e, dunque, eccependo che, laddove parte appellante fosse riconosciuta vittima del dovere, ciò rappresenterebbe un presupposto di fatto dal quale sorgono diritti prescrittibili. Ne consegue che i ratei dello speciale assegno vitalizio ex lege 206/2004, art, 5, commi 3 e 4, e dell'assegno vitalizio ex art. 2, L. 407/1998, consistenti in elargizioni strutturalmente periodiche, con erogazioni mensili, risultano prescritti essendo decorso il decennio calcolato dalla data della domanda amministrativa. Gli altri benefici richiesti hanno natura unitaria il cui diritto sorge col venire in essere del fatto costitutivo o con l'entrata in vigore della legge, e quindi anche per essi risulta maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge che li prevede (L.
206/2004). Nel merito ribadiva l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere e l'assenza di automatismo tra causa di servizio e attribuzione della qualifica in questione. Contestava, inoltre, la quantificazione dell'invalidità permanente richiesta da parte appellante, che si era limitata a asserire di essere gravata da una invalidità complessiva pari al 32% sulla scorta della valutazione di un medico di propria fiducia. Chiedeva, da ultimo, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, lo scomputo delle somme percepite dall'appellante a titolo di risarcimento del danno e di equo indennizzo. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze spiegate nell'atto di impugnazione, stante l'appello incidentale spiegato, il rigetto, per la maturata prescrizione, delle singole provvidenze economiche nonché lo scomputo delle eventuali somme percepite a titolo di equo indennizzo o altro.
A seguito di ordinanza del 22.9.2023, con la quale questa Corte sollecitava il contraddittorio delle parti sulla eccezione sollevata dal di , in caso di accoglimento della domanda di CP_1 CP_3 riconoscimento di status di vittima del dovere, della somma ricevuta a titolo di equo indennizzo con
4 le somme erogande, precisava di avere ricevuto a titolo di equo indennizzo la somma di Parte_1
€ 10.107,60, poi decurtata del 50% a seguito di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria a vita e, quindi, di avere ricevuto a titolo di equo indennizzo l'importo di € 5.053,80; dichiarava, inoltre, di non opporsi alla decurtazione di detta ultima somma.
Con successiva ordinanza del 5.6.2024 questa Corte disponeva consulenza tecnica d'ufficio chiedendo al nominato Consulente quali fossero i postumi invalidanti derivanti dalla patologia a carico della spalla sinistra eziologicamente riconducibili all'evento del 22.5.1989; di quantificare l'incidenza di eventuali concause nella determinazione di tale patologia e di quantificare il danno biologico e morale con applicazione dei criteri indicati dal DPR 181/09, previa esclusione della parte ascrivibile a eventuali concause.
Acquisito l'elaborato peritale, all'udienza del 24 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicato in pari data
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
La sentenza di I grado, che ha accolto l'eccezione di prescrizione, deve essere riformata.
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria ha, infatti, escluso la possibilità che si prescriva lo
“status” di vittima del dovere, ritenendo che la prescrizione operi in relazione alle singole prestazioni economiche che da quello status derivino.
Sul punto, ha fatto chiarezza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 30/05/2022, n. 17440: “E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass.
S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano
5 derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non CP_1 può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38
Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto
a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del
2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio”.
Ciò premesso, posto che in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti dedotti in giudizio non vi è contestazione, facendo applicazione degli esposti principi la prescrizione rilevata dal Giudice di prime cure non può dirsi compiuta in riferimento al diritto a vedersi riconoscere lo status di vittima del dovere;
deve, pertanto, verificarsi se, nella fattispecie di causa ricorrano, come sostenuto
6 dall'appellante, le ipotesi, tipizzate dall'art. 1, comma 563, L. 266/2005 ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Giova ricordare che i commi 563 e 564 dell'ora richiamato articolo distinguono le categorie delle vittime del dovere e dei c.d. equiparati alle vittime del dovere. In particolare, il comma 563 definisce vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità”. Il comma successivo, invece, si occupa di definire i soggetti equiparati alle vittime del dovere, per tali dovendosi intendere: “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose. Vi è, quindi, una presunzione assoluta di rischio eccezionale
(costituente un quid pluris rispetto all'attività istituzionale) al quale è esposto il dipendente pubblico nell'espletamento delle attività di soccorso, di ordine pubblico e nelle altre elencate per cui, nell'ipotesi in cui l'esercizio di tali attività abbia comportato lesioni all'integrità psico-fisica dell'agente, la norma attribuisce automaticamente al danneggiato o ai suoi aventi causa i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere.
In altre parole, la valutazione del “particolare” (nel senso di più elevato) rischio viene fatta dal legislatore a monte: i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionali non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 34299/2024: “..il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri
7 della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività….”
Al fine di perimetrare correttamente l'istituto in esame questa Corte ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui ai richiamati commi 563 e 564 cit.
Il primo consiste nell'aver il dipendente pubblico subito l'infortunio o contratto la malattia nell'espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune ad entrambe le ipotesi disciplinate dai commi richiamati.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento sopra richiamato ha specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.
Avuto riguardo alle attività, nell'esercizio delle quali il dipendente riporta lesioni all'integrità psico- fisica, si può trattare sia di un'attività di particolare importanza, connotata dai caratteri di straordinarietà o di specialità, sia di un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”
(Cass. S.U. sentenza n. 759/2017; Cass. sentenza n. 17436/2022).
Quindi il comma 564 cit. come integrato dal Regolamento cit., nella parte in cui si fa riferimento alla
“missione” (“le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”), non richiede la straordinarietà dell'attività espletata dal dipendente. Il requisito richiesto è, invece, che si tratti di attività autorizzate dalla autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente e non di attività poste in essere dal dipendente di sua iniziativa.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all'istituto di cui al comma 563, è costituito dalla necessità di provare che la lesione all'integrità psico-fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale (si ribadisce non normato) e detto rischio si è poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Ed invero, “rischio eccezionale” (al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema
Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e, quindi, un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale,
8 perciò, non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo, ivi comprese quelle non specificatamente normate e comunque ricavabili dall'art. 2087 c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Così, delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio debba essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 1, commi 563, della L. 266/2005 in quanto le patologie denunciate sono state contratte nel contrasto ad ogni tipo di criminalità nonché nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico;
in un'operazione di soccorso e nel corso di un'attività di tutela della pubblica incolumità. Ed invero, come evidenziato dallo stesso appellante, egli aveva riportato lesioni, subendo una invalidità permanente, nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, quando in servizio tentava di bloccare un malvivente, dichiarato in stato di arresto, mentre proferiva minacce e percuoteva i colleghi, danneggiava i beni presenti all'interno della caserma dei Carabinieri e cercava di fuggire;
in un'operazione di soccorso, poiché egli aveva il dovere di Istituto di intervenire a difesa o in soccorso del prossimo che, nel caso in esame, era rappresentato da un collega minacciato e aggredito dal criminale;
in attività di tutela della pubblica incolumità in quanto il criminale, in stato di forte agitazione e di inquietudine, giunto alla porta carraia, tentava di forzarla al fine di fuggire e, laddove vi fosse riuscito, avrebbe potuto mettere in pericolo o arrecare danno alla pubblica incolumità, attesa l'efferatezza delle azioni (di cui vi è prova negli atti processuali del procedimento penale).
Per quanto detto all'appellante, in accoglimento sul punto del proposto gravame, deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere per l'infermità riportata con obbligo a carico del
[...]
all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 243/2006. CP_1
Tanto chiarito, va disaminata l'accoglibilità delle singole richieste formulate dallo in Parte_1 ordine alla erogazione dei benefici assistenziali spettanti in dipendenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere, rispetto ai quali assume rilievo anche il contenuto dello spiegato appello incidentale che, per quanto si dirà, dovrà trovare parziale accoglimento.
Come riportato in sede di svolgimento del giudizio, in causa sono stati chiesti i seguenti benefici: 1) la speciale elargizione ex art. 5 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, nella misura di € 64.000,00 in ragione della invalidità del 32%, oltre rivalutazione;
2) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3, L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dalla L. 244/07, art. 2, co.
105, pari ad € 1033,00 mensili perequabili per avere subito, per effetto delle ferite/lesioni riportate, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
3) assegno vitalizio ex
9 art. 2, L. 407/98, esteso alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, art. 4, nella misura di € 500,00 mensili, in caso di invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, oltre perequazioni ex art. 11 D.L. 503/92, implementata dall'art. 4, co. 238, L. 350/2003; 4) esenzione IRPEF sulle pensioni;
5) esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia “C”;
6) assistenza psicologica a carico dello Stato.
Vanno, a questo punto, richiamati gli esiti della disposta CTU medica, resasi necessaria per determinare l'entità del danno alla salute in termini di invalidità permanente, danno biologico e danno morale con applicazione dei criteri indicati dal DPR n.181/2009 della malattia patita dall'appellante, che indicano nel 12% il grado di invalidità complessiva calcolato sulla base dei criteri indicati. In considerazione del grado di invalidità riconosciuto all'appellante, l'unico beneficio economico accertabile in favore dello stesso risulta la speciale elargizione ex art. 5 co. 5 L. 206/2004 che però, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , risulta prescritto per l'operatività del CP_4 termine decennale previsto per le prestazioni di natura assistenziale.
Non sussistono, invero, motivi per discostarsi da tali conclusioni, cui è pervenuto il ctu, logiche e coerenti con la documentazione versata in atti e con le disposizioni normative dettate in materia nonché confermate anche all'esito della disamina delle osservazioni alla bozza di relazione formulate dalla parte appellante.
Stante la percentuale di invalidità riscontrata, non possono essere riconosciuti i benefici, richiesti da parte appellante, e specificamente: lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3, L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dalla L. 244/07, art. 2, co. 105, pari ad € 1033,00 mensili perequabili per avere subito, per effetto delle ferite/lesioni riportate, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
l'assegno vitalizio ex art. 2, L. 407/98, esteso alle vittime del dovere dal DPR 243/2006, art. 4, nella misura di € 500,00 mensili, in caso di invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, oltre perequazioni ex art. 11 D.L. 503/92, implementata dall'art. 4, co. 238, L. 350/2003. Tanto essendosi riscontrata, nella fattispecie, una percentuale di invalidità permanente inferiore a quella richiesta dalla legge ai fini del sorgere del diritto.
Quanto alla richiesta formulata sub 1) (la speciale elargizione ex art. 5 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34, D.L. 159/2007, conv. in L. 222/2007, domandata nella misura di € 64.000,00 in ragione della pretesa invalidità del 32%, oltre rivalutazione), unica prestazione patrimoniale riconoscibile, stante il grado di invalidità attribuito allo dal CTU, la stessa va rigettata per Parte_1 decorso del termine prescrizionale decennale. Quale dies a quo va considerata la data di entrata in vigore della legge che tale previdenza ha riconosciuto in favore delle vittime del dovere, vale a dire la richiamata L. 222/2007, così come eccepito dal resistente. Tanto ha precisato la Suprema CP_1
Corte con recente sentenza n. 11013 del 05/04/2022, ai cui principi ci si riporta. Ed invero, in
10 applicazione degli stessi, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2018) volta al riconoscimento dello status in esame e dei relativi benefici, il diritto alla prestazione in questione risultava prescritto. Sul punto deve, dunque, trovare accoglimento l'eccezione formulata dal appellato con la proposizione dell'appello incidentale. CP_1
L'appello principale va, pertanto, accolto parzialmente con riferimento ai benefici non patrimoniali spettanti in dipendenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere ex D.P.R. 07.07.2006 n.
243 ed ex art. 1, comma 563, L. 266/05, e specificamente: esenzione IRPEF sulle pensioni;
esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia “C”; assistenza psicologica a carico dello Stato. Mentre, in accoglimento entro tali limiti dell'appello incidentale, vanno rigettate le richieste concernenti le illustrate provvidenze economiche.
In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto parzialmente soccombere entrambe le parti, si ritiene di dover compensare per 2/3 le spese del doppio grado;
il restante terzo, liquidato come in dispositivo per ciascun grado, con distrazione in favore del legale che in tal senso ha formulato istanza, è posto a carico del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10/03/2022 da nei confronti del nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1 Controparte_1 dal con memoria depositata il 6.9.2023 nei confronti di Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza del 16/11/2021 n. 2034 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dichiara che all'appellante è riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere per l'infermità riportata con obbligo a carico del all'inserimento di nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, Controparte_1 Parte_1
D.P.R. 243/2006;
b) dichiara conseguentemente il diritto dell'appellante al riconoscimento dei benefici non economici richiesti e specificamente alla esenzione IRPEF sulle pensioni, all'esenzione sulla spesa sanitaria e farmaceutica come per legge, all'assistenza psicologica a carico dello Stato;
c) accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto dichiara prescritto il diritto alla speciale elargizione ex DPR 243/2006;
d) compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna il Controparte_1 al pagamento del residuo terzo liquidato in € 703,00 per il I grado ed in € 968,00 per il II grado oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge con distrazione in favore dell'avv. Gabriella
Zonno.
11 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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