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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3570/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3570/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, emessa il 06/04/16 e depositata il 12/10/16
TRA
in persona Parte_1 del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso Parte_2
la quale è ope legis elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , rappresentati e
[...] Controparte_2 difesi dall'avv. Loreto D'Aiuto, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Salerno, al Corso
Garibaldi n. 148, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/17, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, depositata il
12/10/17, con cui era stata accolta l'opposizione, ex art. 6 d.lgs. n. 150/11, proposta dalla
[...]
e da avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_3 Controparte_2
n. 523/13, emessa nei confronti degli opponenti per la somma di € 2.000,00 sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 96/7 del 20/01/09 del Comando CC Nucleo Antifrodi.
pagina 1 di 3 Il appellante deduceva: 1) la nullità dell'impugnata sentenza per omessa instaurazione Parte_1
del contraddittorio, posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed il pedissequo decreto di comparizione delle parti non gli erano stati mai notificati;
2) l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la violazione-erronea interpretazione dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 297/04 e del Regolamento CE n. 1151/2012. Concludeva per la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. e, in subordine, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/04/19, si costituivano la
[...]
e , che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello.
Veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Deve, in primo luogo, rilevarsi la procedibilità dell'appello.
Invero, con decreto del 15/05/17, il giudice fissava la prima udienza di discussione per la data del
22/01/18, assegnando termine per la notifica fino al 30/07/17.
Tale termine non veniva rispettato dall'appellante, che provvedeva alla notifica solo in data
31/10/17, sicchè, alla prima udienza, veniva richiesto ulteriore termine per la rinotifica, che il giudice concedeva.
In tale ipotesi, non si configura l'improcedibilità dell'appello, in quanto la giurisprudenza citata dagli appellati si riferisce al diverso caso in cui si giunga alla prima udienza di discussione senza che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto sia stata eseguita, ossia nell'ipotesi di inesistenza materiale o giuridica della notifica, dovendosi allora dichiarare senz'altro l'improcedibilità dell'appello (Cass. S.U. n. 20604/08, nonché, ex multis, Cass. n. 9597/11, n.
20613/13, n. 6159/18, n. 8341/23, n. 2408/2, n. 3145/24).
Nella specie, invece, la notifica è stata eseguita, ma tardivamente rispetto al termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza.
Tuttavia, tale termine non è perentorio, essendosi rilevato che “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per
l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e
pagina 2 di 3 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione” (Cass. n.
24034/20, n. 23426/13, n. 8685/12).
Considerato che, nella specie, la notifica fu eseguita il 31/10/07, ossia nel pieno rispetto del termine di almeno 25 giorni, che, ex art. 435, co. 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data della notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione, fissata per il 22/01/18, l'eccezione di improcedibilità di parte appellata risulta infondata.
Passando, quindi, ai motivi di appello, risulta fondato il primo, con assorbimento del secondo.
Dal fascicolo di primo grado non risulta, infatti, come lamentato dal appellante, che il Parte_1
ricorso (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, Sezione per le imprese) introduttivo ed il decreto di comparizione delle parti siano stati comunicati al resistente, il quale erroneamente è stato dichiarato contumace. Parte_1
Trova allora applicazione l'art. 354 c.p.c., che, tra i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado, prevede l'ipotesi in cui sia dichiarata la nullità della notificazione della citazione introduttiva. Tale norma è applicabile anche nei procedimenti che iniziano con ricorso (Cass. n.
20757/14, n. 12353/14).
Pertanto, va annullata l'impugnata sentenza, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno.
Spese compensate, essendo la rilevata nullità imputabile ad un'omissione della cancelleria del giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3570/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, emessa il depositata il 12/10/16;
2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Salerno;
3. compensa le spese giudiziali.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3570/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, emessa il 06/04/16 e depositata il 12/10/16
TRA
in persona Parte_1 del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso Parte_2
la quale è ope legis elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , rappresentati e
[...] Controparte_2 difesi dall'avv. Loreto D'Aiuto, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Salerno, al Corso
Garibaldi n. 148, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/17, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, depositata il
12/10/17, con cui era stata accolta l'opposizione, ex art. 6 d.lgs. n. 150/11, proposta dalla
[...]
e da avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_3 Controparte_2
n. 523/13, emessa nei confronti degli opponenti per la somma di € 2.000,00 sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 96/7 del 20/01/09 del Comando CC Nucleo Antifrodi.
pagina 1 di 3 Il appellante deduceva: 1) la nullità dell'impugnata sentenza per omessa instaurazione Parte_1
del contraddittorio, posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed il pedissequo decreto di comparizione delle parti non gli erano stati mai notificati;
2) l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la violazione-erronea interpretazione dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 297/04 e del Regolamento CE n. 1151/2012. Concludeva per la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. e, in subordine, per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/04/19, si costituivano la
[...]
e , che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello.
Veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Deve, in primo luogo, rilevarsi la procedibilità dell'appello.
Invero, con decreto del 15/05/17, il giudice fissava la prima udienza di discussione per la data del
22/01/18, assegnando termine per la notifica fino al 30/07/17.
Tale termine non veniva rispettato dall'appellante, che provvedeva alla notifica solo in data
31/10/17, sicchè, alla prima udienza, veniva richiesto ulteriore termine per la rinotifica, che il giudice concedeva.
In tale ipotesi, non si configura l'improcedibilità dell'appello, in quanto la giurisprudenza citata dagli appellati si riferisce al diverso caso in cui si giunga alla prima udienza di discussione senza che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto sia stata eseguita, ossia nell'ipotesi di inesistenza materiale o giuridica della notifica, dovendosi allora dichiarare senz'altro l'improcedibilità dell'appello (Cass. S.U. n. 20604/08, nonché, ex multis, Cass. n. 9597/11, n.
20613/13, n. 6159/18, n. 8341/23, n. 2408/2, n. 3145/24).
Nella specie, invece, la notifica è stata eseguita, ma tardivamente rispetto al termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza.
Tuttavia, tale termine non è perentorio, essendosi rilevato che “Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per
l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e
pagina 2 di 3 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione” (Cass. n.
24034/20, n. 23426/13, n. 8685/12).
Considerato che, nella specie, la notifica fu eseguita il 31/10/07, ossia nel pieno rispetto del termine di almeno 25 giorni, che, ex art. 435, co. 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data della notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione, fissata per il 22/01/18, l'eccezione di improcedibilità di parte appellata risulta infondata.
Passando, quindi, ai motivi di appello, risulta fondato il primo, con assorbimento del secondo.
Dal fascicolo di primo grado non risulta, infatti, come lamentato dal appellante, che il Parte_1
ricorso (in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, Sezione per le imprese) introduttivo ed il decreto di comparizione delle parti siano stati comunicati al resistente, il quale erroneamente è stato dichiarato contumace. Parte_1
Trova allora applicazione l'art. 354 c.p.c., che, tra i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado, prevede l'ipotesi in cui sia dichiarata la nullità della notificazione della citazione introduttiva. Tale norma è applicabile anche nei procedimenti che iniziano con ricorso (Cass. n.
20757/14, n. 12353/14).
Pertanto, va annullata l'impugnata sentenza, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno.
Spese compensate, essendo la rilevata nullità imputabile ad un'omissione della cancelleria del giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3570/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4891/16, emessa il depositata il 12/10/16;
2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Salerno;
3. compensa le spese giudiziali.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3