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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3983/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Festa, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Antonio Giudice n. 6;
- Opponente –
CONTRO
er conto di (C.F. , rappresentata Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Elena Frascina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Cristina Rossi in Salerno, Via Generale
Armando Diaz n. 47;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 23.04.2018 a mezzo pec, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2018 del 19.03.2018 e notificato in data 31.03.2018, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva di pagare in favore di per conto di la somma di € 11.234,29 a Controparte_1 Controparte_2
titolo di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento n. 1388077.
1 Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, l'inesistenza giuridica del D.I. opposto per carenza di legittimazione attiva della e la legittimazione passiva della Controparte_1
sig.ra in quanto estranea al contratto di finanziamento;
che Parte_1
l'opponente non ha mai sottoscritto alcun contrato e ne disconosce la firma che risulta dallo stesso;
che la sig.ra non ha mai avuto conoscenza delle cessioni di Pt_1
credito intervenute e asserite dall'opposta nel monitorio.
Nel merito, che il decreto è comunque infondata in fatto e in diritto poiché non fondato su prova scritta del credito;
che nel caso di specie l'opposto produceva una stampa interna non conforme all'estratto conto di cui all'art. 50 T.U.B. con conseguente nullità del decreto ingiuntivo de quo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della CP_1
e la legittimazione passiva della opponente;
nel merito, l'accoglimento
[...]
dell'opposizione e la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto eccepito CP_1
e dedotto da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva il mancato esperimento della procedura di mediazione da parte opponente;
che le notifiche delle cessioni intercorse sono state correttamente notificate alla sig.ra
[...]
che il contratto è stato correttamente sottoscritto dall'odierna opponente e le Pt_1
firme sono autentiche;
che il credito è fondato su prova scritta;
che l'opponente non ha provato l'avvenuto integrale pagamento di quanto domandato;
che l'originaria cedente consegnava copia del contratto per cui è causa alla sig.ra Pt_1
Istaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 25.10.2018, il Giudice concedeva a parte opponente termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, il quale si concludeva con esito negativo.
A seguito di diversi rinvii d'ufficio, dovuti anche alla sostituzione del Giudice,
all'udienza dell'8.1.2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la CTU
2 grafologica, all'udienza del 18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ritenendo non provate le notifiche delle due cessioni intercorse tra Controparte_1
capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_3
Unione di Banche Italiane ("Gruppo UBI") e la e tra Controparte_4
quest'ultima e la Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La è divenuta titolare del credito all'esito di una duplice cessione di Controparte_1
crediti, i cui relativi atti di cessione sono stati tutti prodotti da parte della CP_1
[...]
Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio gli atti cessione tra l'
[...]
apogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Controparte_3
Italiane ("Gruppo UBI"), originaria titolare del credito controverso, con la
[...]
e tra quest'ultima e la Controparte_4 Controparte_1
Inoltre, alcuna doglianza in ordine alla conoscenza di suddette cessioni può essere avanzata dall'opponente, risultando provate agli atti la notifica delle cessioni intercorse a parte opponente, ma soprattutto non specificatamente contestate da parte di quest'ultima che nulla ha asserito relativamente alla mancata notifica essendosi limitata ad affermare genericamente la conoscenza delle stesse, costituendo circostanze idonee a formare il convincimento giudiziale, in aderenza al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sulla legittimazione passiva della sig.ra Parte_1
Parte opponente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea al contratto di finanziamento per cui è causa, disconoscendone peraltro anche la firma.
Tale eccezione è infondata.
3 E' evidente che tale eccezione sollevata dall'attrice-opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del ricorso monitorio (ove la convenuta-opposta ha individuato la sig.ra quale soggetto richiedente il finanziamento per cui è causa e, pertanto, Pt_1
tenuta al pagamento delle somme azionate in via monitoria in forza del contratto di finanziamento de quo sottoscritto il 27.02.2009 – cfr. all. 2 fascicolo monitorio) – bensì
al merito cioè all'effettiva titolarità passiva del rapporto.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2595/2017 del Tribunale di Salerno.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5).
In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità
4 sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, le doglianze prestate da parte opponente si sono dimostrate prive di fondamento, né ha provveduto ad allegare fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, conformemente al disposto dell'art. 2697 co. 2 c.c..
All'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
Parte opponente eccepisce di essere del tutto estranea al contratto di finanziamento per cui è causa, contestando di aver sottoscritto un contratto di finanziamento del quale ne ha disconosciuto la sottoscrizione.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, qualora sia fatta valere in giudizio una scrittura privata e sia prodotta la copia fotostatica della stessa, anche se la conformità di tale copia all'originale del documento non sia disconosciuta, la parte contro cui la scrittura è prodotta può comunque disconoscere la propria sottoscrizione in calce alla stessa e, in tal caso, quella che l'ha prodotta ne può
chiedere la verificazione, richiesta che è senz'altro ammissibile, mentre l'eventuale mancata acquisizione al giudizio dell'originale del documento prodotto in copia fotostatica incide solo sul possibile concreto esito di tale verificazione (in particolare,
mediante perizia grafologica da espletarsi sull'originale del documento), restando comunque possibile la dimostrazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni (in tal senso, cfr., tra le altre: Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 5189 del 11/04/2002, Rv. 553653-01; Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
25/02/2009, Rv. 606996-01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv. 631388-01;
Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636339-01; Sez. 2, Ordinanza n. 4053 del
20/02/2018, Rv. 647808-01). In mancanza di tempestiva e specifica contestazione della conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve ritenersi che il documento prodotto in copia fotostatica sia tacitamente riconosciuto. La Suprema
Corte ha, da tempo, chiarito che avverso la scrittura privata espressamente o
5 tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l'avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione
è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile" (Cass. 5350/1996; conf. Cass.
32219/2018).
In ogni caso le contestazioni devono ritenersi superata dalla circostanza che nel caso in esame dalla consulenza redatta dal CTU emerge che l'esperto ha esaminato: “
Documenti in verifica (ispezionati in originale)
Modulo di “Accettazione della richiesta finanziamento n. 1388077, del 27.02.09, accluso
al contratto di finanziamento nr 1388077, contenente una sottoscrizione in verifica (X1).
Contratto di finanziamento nr 1388077, senza data, contenente sette sottoscrizioni in
verifica (X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8). Infatti risulta dal verbale di operazioni peritali del
26.3.2021 il deposito dell'originale del contratto di finanziamento da parte della società opposta.
Dalla documentazione agli atti e dalla perizia grafologica svolta sugli stessi dal nominato consulente è emerso che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 1388077 e sul modulo di accettazione della richiesta di finanziamento sono da ritenersi autografe, ossia riferibili alla sig.ra Parte_1
Il consulente con una indagine priva di vizi metodologici ha affermato,
[...]
mediante la disamina di documenti di sicura provenienza dell'opponente sottoposta peraltro a saggio grafico, che “LE SOTTOSCRIZIONI (X-X), FIGURANTI SUL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NR 1388077 E SUL MODULO DI
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO IN VERIFICA,
SONO DA RITENERSI AUTOGRAFE, OSSIA RIFERIBILI A DE LUISE
VINCENZA”.
Ebbene, alla luce anche dei risultati e degli accertamenti condotti in sede peritale, tale eccezione può ritenersi priva di fondamento.
6 Parte opponente, inoltre, eccepisce che il decreto ingiuntivo sia nullo per carenza di prova scritta e ritiene che la copia dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. non sarebbe funzionale a dimostrare e certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute relativamente al rapporto di credito per cui è causa.
La doglianza appare priva di fondamento;
parte opposta ha correttamente adempiuto all'onere della prova, allegando sin dalla sede monitoria il contratto corredato anche dal documento di sintesi e l'estratto conto analitico e ricognitivo del rapporto dall'inizio fino al fine dello stesso, dal quale emerge il credito ingiunto.
L'estratto conto depositato, afferente al rapporto contrattuale, permette di individuare in via analitica il corretto dare ed avere tra le parti e quindi quanto non pagato, le date degli addebiti e gli interessi maturati.
Parimenti infondata risulta la contestata inidoneità dell'estratto ex art 50 T.U.B. a fornire compiuta prova del credito in sede di opposizione.
La distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito cui apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifico che nel caso in esame siamo al cospetto di un contratto di credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate
7 mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore.
Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “gli elementi costituitivi della domanda e, pertanto,
non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2,
ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass.,
sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Tali profili risultano non solo provati in via documentale dall'opposta, ma soprattutto non specificamente contestati da parte opponente che nulla ha contestato in ordine alla stipula o l'esecuzione del contratto, alla ricezione delle somme erogate o al proprio inadempimento, costituendo circostanze idonee a formare il convincimento giudiziale, in aderenza al principio di non contestazione ex art 115
c.p.c.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata in quanto totalmente infondata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate nella misura di € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale, attesa l'utilità comune della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il D.I. n. 836/2018 emesso dal Tribunale di
Salerno, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 836/2018
dichiarandolo esecutivo.
8 2) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00,
Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00),
oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, il 10.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3983/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonio Festa, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Antonio Giudice n. 6;
- Opponente –
CONTRO
er conto di (C.F. , rappresentata Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Elena Frascina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Cristina Rossi in Salerno, Via Generale
Armando Diaz n. 47;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 23.04.2018 a mezzo pec, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2018 del 19.03.2018 e notificato in data 31.03.2018, con cui il Tribunale di Salerno gli ingiungeva di pagare in favore di per conto di la somma di € 11.234,29 a Controparte_1 Controparte_2
titolo di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di finanziamento n. 1388077.
1 Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, nell'impugnare la documentazione esibita dall'opposta in sede monitoria, l'inesistenza giuridica del D.I. opposto per carenza di legittimazione attiva della e la legittimazione passiva della Controparte_1
sig.ra in quanto estranea al contratto di finanziamento;
che Parte_1
l'opponente non ha mai sottoscritto alcun contrato e ne disconosce la firma che risulta dallo stesso;
che la sig.ra non ha mai avuto conoscenza delle cessioni di Pt_1
credito intervenute e asserite dall'opposta nel monitorio.
Nel merito, che il decreto è comunque infondata in fatto e in diritto poiché non fondato su prova scritta del credito;
che nel caso di specie l'opposto produceva una stampa interna non conforme all'estratto conto di cui all'art. 50 T.U.B. con conseguente nullità del decreto ingiuntivo de quo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della CP_1
e la legittimazione passiva della opponente;
nel merito, l'accoglimento
[...]
dell'opposizione e la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio la la quale, contestando tutto quanto eccepito CP_1
e dedotto da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del
Decreto Ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività dello stesso;
deduceva il mancato esperimento della procedura di mediazione da parte opponente;
che le notifiche delle cessioni intercorse sono state correttamente notificate alla sig.ra
[...]
che il contratto è stato correttamente sottoscritto dall'odierna opponente e le Pt_1
firme sono autentiche;
che il credito è fondato su prova scritta;
che l'opponente non ha provato l'avvenuto integrale pagamento di quanto domandato;
che l'originaria cedente consegnava copia del contratto per cui è causa alla sig.ra Pt_1
Istaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 25.10.2018, il Giudice concedeva a parte opponente termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, il quale si concludeva con esito negativo.
A seguito di diversi rinvii d'ufficio, dovuti anche alla sostituzione del Giudice,
all'udienza dell'8.1.2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la CTU
2 grafologica, all'udienza del 18.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ritenendo non provate le notifiche delle due cessioni intercorse tra Controparte_1
capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_3
Unione di Banche Italiane ("Gruppo UBI") e la e tra Controparte_4
quest'ultima e la Controparte_1
L'eccezione è infondata.
La è divenuta titolare del credito all'esito di una duplice cessione di Controparte_1
crediti, i cui relativi atti di cessione sono stati tutti prodotti da parte della CP_1
[...]
Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio gli atti cessione tra l'
[...]
apogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Controparte_3
Italiane ("Gruppo UBI"), originaria titolare del credito controverso, con la
[...]
e tra quest'ultima e la Controparte_4 Controparte_1
Inoltre, alcuna doglianza in ordine alla conoscenza di suddette cessioni può essere avanzata dall'opponente, risultando provate agli atti la notifica delle cessioni intercorse a parte opponente, ma soprattutto non specificatamente contestate da parte di quest'ultima che nulla ha asserito relativamente alla mancata notifica essendosi limitata ad affermare genericamente la conoscenza delle stesse, costituendo circostanze idonee a formare il convincimento giudiziale, in aderenza al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sulla legittimazione passiva della sig.ra Parte_1
Parte opponente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea al contratto di finanziamento per cui è causa, disconoscendone peraltro anche la firma.
Tale eccezione è infondata.
3 E' evidente che tale eccezione sollevata dall'attrice-opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva – che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del ricorso monitorio (ove la convenuta-opposta ha individuato la sig.ra quale soggetto richiedente il finanziamento per cui è causa e, pertanto, Pt_1
tenuta al pagamento delle somme azionate in via monitoria in forza del contratto di finanziamento de quo sottoscritto il 27.02.2009 – cfr. all. 2 fascicolo monitorio) – bensì
al merito cioè all'effettiva titolarità passiva del rapporto.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2595/2017 del Tribunale di Salerno.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5).
In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità
4 sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001).
Nel caso di specie, le doglianze prestate da parte opponente si sono dimostrate prive di fondamento, né ha provveduto ad allegare fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, conformemente al disposto dell'art. 2697 co. 2 c.c..
All'esito della compiuta e articolata istruttoria, infatti, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la vicenda deve essere ricostruita come segue.
Parte opponente eccepisce di essere del tutto estranea al contratto di finanziamento per cui è causa, contestando di aver sottoscritto un contratto di finanziamento del quale ne ha disconosciuto la sottoscrizione.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, qualora sia fatta valere in giudizio una scrittura privata e sia prodotta la copia fotostatica della stessa, anche se la conformità di tale copia all'originale del documento non sia disconosciuta, la parte contro cui la scrittura è prodotta può comunque disconoscere la propria sottoscrizione in calce alla stessa e, in tal caso, quella che l'ha prodotta ne può
chiedere la verificazione, richiesta che è senz'altro ammissibile, mentre l'eventuale mancata acquisizione al giudizio dell'originale del documento prodotto in copia fotostatica incide solo sul possibile concreto esito di tale verificazione (in particolare,
mediante perizia grafologica da espletarsi sull'originale del documento), restando comunque possibile la dimostrazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni (in tal senso, cfr., tra le altre: Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 5189 del 11/04/2002, Rv. 553653-01; Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
25/02/2009, Rv. 606996-01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv. 631388-01;
Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636339-01; Sez. 2, Ordinanza n. 4053 del
20/02/2018, Rv. 647808-01). In mancanza di tempestiva e specifica contestazione della conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve ritenersi che il documento prodotto in copia fotostatica sia tacitamente riconosciuto. La Suprema
Corte ha, da tempo, chiarito che avverso la scrittura privata espressamente o
5 tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l'avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione
è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile" (Cass. 5350/1996; conf. Cass.
32219/2018).
In ogni caso le contestazioni devono ritenersi superata dalla circostanza che nel caso in esame dalla consulenza redatta dal CTU emerge che l'esperto ha esaminato: “
Documenti in verifica (ispezionati in originale)
Modulo di “Accettazione della richiesta finanziamento n. 1388077, del 27.02.09, accluso
al contratto di finanziamento nr 1388077, contenente una sottoscrizione in verifica (X1).
Contratto di finanziamento nr 1388077, senza data, contenente sette sottoscrizioni in
verifica (X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8). Infatti risulta dal verbale di operazioni peritali del
26.3.2021 il deposito dell'originale del contratto di finanziamento da parte della società opposta.
Dalla documentazione agli atti e dalla perizia grafologica svolta sugli stessi dal nominato consulente è emerso che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 1388077 e sul modulo di accettazione della richiesta di finanziamento sono da ritenersi autografe, ossia riferibili alla sig.ra Parte_1
Il consulente con una indagine priva di vizi metodologici ha affermato,
[...]
mediante la disamina di documenti di sicura provenienza dell'opponente sottoposta peraltro a saggio grafico, che “LE SOTTOSCRIZIONI (X-X), FIGURANTI SUL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NR 1388077 E SUL MODULO DI
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO IN VERIFICA,
SONO DA RITENERSI AUTOGRAFE, OSSIA RIFERIBILI A DE LUISE
VINCENZA”.
Ebbene, alla luce anche dei risultati e degli accertamenti condotti in sede peritale, tale eccezione può ritenersi priva di fondamento.
6 Parte opponente, inoltre, eccepisce che il decreto ingiuntivo sia nullo per carenza di prova scritta e ritiene che la copia dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. non sarebbe funzionale a dimostrare e certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute relativamente al rapporto di credito per cui è causa.
La doglianza appare priva di fondamento;
parte opposta ha correttamente adempiuto all'onere della prova, allegando sin dalla sede monitoria il contratto corredato anche dal documento di sintesi e l'estratto conto analitico e ricognitivo del rapporto dall'inizio fino al fine dello stesso, dal quale emerge il credito ingiunto.
L'estratto conto depositato, afferente al rapporto contrattuale, permette di individuare in via analitica il corretto dare ed avere tra le parti e quindi quanto non pagato, le date degli addebiti e gli interessi maturati.
Parimenti infondata risulta la contestata inidoneità dell'estratto ex art 50 T.U.B. a fornire compiuta prova del credito in sede di opposizione.
La distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito cui apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifico che nel caso in esame siamo al cospetto di un contratto di credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può
utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate
7 mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore.
Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “gli elementi costituitivi della domanda e, pertanto,
non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2,
ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass.,
sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Tali profili risultano non solo provati in via documentale dall'opposta, ma soprattutto non specificamente contestati da parte opponente che nulla ha contestato in ordine alla stipula o l'esecuzione del contratto, alla ricezione delle somme erogate o al proprio inadempimento, costituendo circostanze idonee a formare il convincimento giudiziale, in aderenza al principio di non contestazione ex art 115
c.p.c.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata in quanto totalmente infondata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate nella misura di € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale, attesa l'utilità comune della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il D.I. n. 836/2018 emesso dal Tribunale di
Salerno, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 836/2018
dichiarandolo esecutivo.
8 2) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00,
Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00, Fase Decisoria € 851,00),
oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, il 10.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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