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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2152/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2152/2022 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Pianigiani (CF C.F._2
) C.F._3
Appellanti nei confronti di
(CF ) tramite Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Gilberto Casella Pacca
[...] P.IVA_2 [...]
(CF CP_3 CodiceFiscale_4
Appellata
Appellata Controparte_4 contumace
Appellata Controparte_5 contumace avverso la sentenza n. 634/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
21/10/2022 RG n. 2183/2014
CONCLUSIONI In data 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinte tutte le eccezioni e domande avversarie, in riforma della sentenza impugnata: A) Preliminarmente, in via istruttoria, autorizzare la produzione di documentazione, funzionale all'accoglimento alla domanda risarcitoria, venuta in esistenza dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 cpc, ovvero: 1) ricorso ex art. 702bis cpc R.G. 1153/2016; 2) comparsa di costituzione 3) ordinanza 14.3.2017 di CP_6 definizione del giudizio;
B) nel merito, accertata l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 1956 c.c. per la sua applicabilità, ovvero accertata la violazione da parte del creditore delle condizioni previste dall'art. 1956 c.c. per far valere la fideiussione: a) revocare il decreto ingiuntivo n. 506/2014; b) dichiarare i fideiussori e liberi Parte_1 Parte_2 dall'obbligazione fatta valere con il decreto opposto n. 506/2014 e dichiarare che nulla essi devono a ed oggi al cessionario , per il CP_6 CP_1 rapporto obbligatorio per cui è causa;
c) accertata la responsabilità aggravata ex art. 96/2 cpc del creditore nella iscrizione ipotecaria, condannare CP_1
e per essa la procuratrice al risarcimento Controparte_2 del danno nell'importo di giustizia;
d) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio secondo i parametri ex DM 147/2022”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile o, comunque, manifestamente infondato l'appello proposto dalle signore e per i motivi Parte_1 Parte_2 tutti di cui alla narrativa del presente atto, con conseguente rigetto nel merito dello stesso e conferma integrale della sentenza di primo grado, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio”. Vittoria di compensi e spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 634/2022 pubblicata il 21/10/2022, ha così deciso: “respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto n. 506/2014; condanna le opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 11.405,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge”. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da Parte_1
e al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_2
506/2014, con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto alle opponenti ed a e in solido, tutti n.q. di fideiussori, il Controparte_7 Parte_3 pagamento in favore della della somma di € Controparte_5
167.848,49, oltre interessi dal 28.11.2013 in ragione di 2,1 punti in più dell'Euribor sei mesi, nei limiti dei tassi soglia antiusura, oltre spese del giudizio monitorio, a titolo di insoluto del contratto di mutuo erogato in data
8.4.2005 alla società Controparte_8
Deducevano che la Banca aveva continuato a finanziare la società debitrice principale pur conoscendone lo stato della situazione economica modificata in senso peggiorativo senza mai informare i fideiussori e senza essere autorizzata dagli stessi, pertanto avevano chiesto la liberazione dei fideiussori dalla garanzia ex articolo 1956 c.c. e la revoca del d.i. ingiuntivo opposto.
Si era costituita in giudizio la chiedendo Controparte_5 il rigetto dell'opposizione.
In sede di memoria ex articolo 183 comma 6. n. 1 cpc le opponenti, deducendo che la banca aveva medio tempore iscritto ipoteca giudiziale sui beni di loro proprietà, avevano chiesto anche la condanna della banca ex art. 96 comma 2
c.p.c. ed il risarcimento dei danni.
La banca aveva eccepito l'inammissibilità della domanda, tardiva e nuova.
Si era costituita quale procuratrice della Controparte_4 cessionaria successivamente aveva spiegato Controparte_9 intervento volontario in qualità di mandataria Controparte_2 di deducendo di essere cessionaria in “blocco” dei crediti già Controparte_1 di titolarità di ed a quest'ultima ceduti dal creditore Controparte_10 originario e . Controparte_5 CP_4
Con ordinanza del 20.11.2014 il Giudice aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove orali e documentali e decisa come sopra indicato. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio tramite Parte_2 Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_4
proponendo Controparte_11 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA ex ART. 96 C.P.C.
2) SUL MERITO.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata è superata dall'essere la causa in fase decisoria.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
e
[...] Controparte_5 regolarmente citate e non comparse.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. formulata da parte appellata non è fondata.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione le difese avverse di cogliere natura, portata e senso della critica;
risultano, inoltre, meritevoli di approfondimento i motivi di gravame. Nel merito, passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue:
I. La critica contenuta nel primo motivo (DOMANDA DI RISARCIMENTO
DANNI PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA ex ART. 96 C.P.C.) è infondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per abuso del diritto relativa all'iscrizione di ipoteca effettuata dalla ritenendola domanda nuova e CP_5 relativa ad un fatto autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio, nonché per genericità della richiesta risarcitoria. Deducono le appellanti che: - la domanda ex art. 96 cpc potrebbe essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- la nozione di “inesistenza” di cui all'art. 96 comma 2 cpc comprenderebbe anche la notevole sproporzione tra il quantum accertato e quello per cui sono sollecitate le misure cautelari;
- la mala fede della sarebbe evidente, essendo l'importo massimo richiedibile ai CP_5 fideiussori di gran lunga inferiore al valore dei beni sui quali è stata iscritta ipoteca;
- la domanda sarebbe quindi tempestiva ed ammissibile, l'abuso del diritto sarebbe in re ipsa, la domanda risarcitoria non sarebbe generica;
- CP_6 avrebbe bloccato per circa 3 anni la commerciabilità dei beni immobili, uno dei quali sarebbe stato posto in vendita e reperito un acquirente mentre la mancata vendita avrebbe creato problemi con altro istituto bancario, come attestato dai testi e dall'email del direttore della del 2.12.2014; - Pt_4 Per_1 la richiesta di produrre la documentazione del procedimento ex art. 702 bis sarebbe stata ingiustamente respinta, trattandosi di documentazione sopravvenuta;
- la richiesta di valutazione equitativa sarebbe dovuta all'impossibilità di determinare matematicamente i danni, da quantificare alla luce del valore dei beni oggetto dell'abuso.
eccepisce che la declaratoria del Tribunale di inammissibilità e CP_1 genericità della domanda sarebbe corretta e non intaccata dall'infondato atto di appello.
Si riporta un estratto della sentenza sul punto: “In sede di memoria ex articolo
183 comma 6. n. 1 cpc le opponenti, deducendo che la banca aveva medio tempore provveduto ad iscrivere anche ipoteca giudiziale sui beni di loro proprietà in occasione della discussione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto nell'ambito del presente giudizio, queste ultime avevano altresì chiesto la condanna della banca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 comma 2 c.p.c., nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla suddetta iscrizione [….] Con ordinanza riservata del
20.11.2014 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […] Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dalle opponenti per la prima volta in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 cpc, in quanto domande nuove. Ed in particolare, le opponenti hanno per la prima volta chiesto in tale sede il risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca su tutti i beni di loro proprietà nelle more del giudizio, ravvisando in ciò anche una condotta della banca sanzionabile ai sensi dell'articolo 96 comma 2v cpc. Tali domande sono da ritenersi nuove poiché non riguardano la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio (la concessione del mutuo del 2005 e la conseguente domanda di liberazione dalle fideiussioni), bensì un fatto successivo del tutto autonomo, ovvero l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni delle opponenti ad opera della stessa banca nell'anno 2014. Il fatto generatore del danno, cioè, è diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda principale dedotta in giudizio. Ne consegue, altresì, l'inammissibilità della relativa richiesta di produzione documentale. Fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo giova in ogni caso evidenziare anche la genericità della richiesta risarcitoria formulata dalle opponenti.”
Le deduzioni di parte appellante di proponibilità della domanda ex art. 96 comma 2 cpc fino alla precisazione delle conclusioni, di ammissibilità della produzione documentale essendo sorta successivamente, di abuso del diritto, attesi la sproporzione tra credito vantato ed il valore dei beni su cui la Banca aveva iscritto ipoteca (nel giorno in cui si discuteva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i.), non superano il vaglio di inammissibilità della domanda perché nuova.
La problematica relativa alla distinzione tra domanda nuova inammissibile e domanda precisata o modificata ammissibile, secondo la previsione dell'art. 183 cpc, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a S.U., che ha evidenziato come “occorre allora prendere atto che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183
c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa […]” ed ha emanato il seguente principio di diritto "La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così io modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U. n. 12310/2015).
Nel caso in esame la domanda originaria aveva ad oggetto la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cc e la revoca del d.i., mentre l'opponente in sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc ha chiesto anche la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'iscrizione ipotecaria. Poiché quest'ultima domanda non è stata quindi formulata in alternativa o in sostituzione della domanda iniziale ma in aggiunta ad essa, la stessa è da ritenersi “domanda nuova” e, quindi, inammissibile.
In particolare, risulta corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la domanda attiene ad un bene della vita diverso rispetto a quello oggetto della domanda azionata originariamente, non riguardando il rapporto di garanzia, ma l'iscrizione di un'ipoteca successivamente all'introduzione del giudizio.
La regola, pure affermata in giurisprudenza, secondo la quale la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata deve di regola essere proposta nel giudizio nel quale l'attività viene compiuta non è priva di eccezioni.
Secondo l'orientamento prevalente, infatti, la proposizione della domanda in via autonoma è comunque possibile quando sia preclusa nel giudizio presupposto, per estinzione dello stesso ovvero a causa della struttura interna di quel processo.
Non esiste, quindi, in principio generale che giustifichi la proposizione in ogni momento della domanda, in quanto necessariamente connessa al giudizio principale, essendo invece al pari di ogni altra soggetta alle preclusioni processuali.
Va peraltro evidenziato che la domanda risarcitoria presuppone l'illegittimità della condotta della banca quale conseguenza dell'inesistenza del diritto di credito. Tale presupposto risulta comunque infondato, per i motivi che si esporranno nel motivo successivo, per cui la domanda sarebbe stata comunque respinta nel merito.
Ne consegue anche il rigetto della richiesta di autorizzazione alla produzione documentale finalizzata alla prova della domanda risarcitoria. II. La seconda censura alla sentenza impugnata (sul merito) è infondata.
Le appellanti sostengono che:
- nel 1997, quando fu prestata la fideiussione, la situazione economica di sarebbe stata florida, mentre nel 2005, quando fu erogato il CP_8 mutuo per cui è causa, si sarebbe trovata in difficoltà economiche;
CP_8
- di tale situazione ne sarebbe stata a conoscenza in quanto CP_5 avrebbe intrattenuto rapporti commerciali da anni sia con che con CP_8
legale rappresentante della società; Controparte_7
- esse appellanti, invece, moglie di Parte_1 Controparte_7 amministratore di dal 2000 e , vedova di CP_8 Parte_2 [...] ex amministratore deceduto nel 2001, avrebbero ricevuto Pt_3 informazioni sulla società soltanto da il quale fino al Controparte_7
2010-2011 nulla avrebbe riferito della situazione economica di CP_8 sottoposta nel 2014 a procedura concorsuale pre-fallimentare;
- l'erogazione di un mutuo di € 200.000,00, di cui solo la somma di €
40.000,00 sarebbe stata destinata a coprire debiti pregressi, avrebbe aumentato l'esposizione debitoria;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. non sarebbe richiesto uno stato di irreversibile insolvenza del debitore, ma un mero peggioramento delle condizioni patrimoniali, tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito;
- la valutazione della situazione economica della debitrice principale nel 1997
(data di sottoscrizione della fideiussione) e nel 2005 (data di concessione del mutuo) dovrebbe comprendere oltre al raffronto tra attivo e passivo anche le esposizioni verso le banche e la riduzione della produzione;
- l'affermazione che il fideiussore sarebbe stato tenuto ad informarsi delle condizioni del debitore sarebbe una clausola di stile priva di rilievo giuridico e non inciderebbe sull'obbligo della banca ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
- il Tribunale avrebbe anche errato a ritenere non convincente la testimonianza di perché il teste si è limitato ad affermare “è vero”, Controparte_7 atteso che il giudice avrebbe potuto chiedere precisazioni al teste. contesta l'assunto avversario, richiamando la motivazione della CP_1 sentenza.
Il Collegio osserva quanto segue:
L'art. 1956 cc dispone :”Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.”
La giurisprudenza ha precisato che grava sul fideiussore, che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 cod.civ., l'onere di fornire la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia, il creditore abbia fatto credito al terzo senza l'autorizzazione di esso fideiussore pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. n. 3485/2002).
La sentenza impugnata ha ritenuto “dirimente il fatto che non sia possibile configurare l'insorgenza di una più ampia esposizione debitoria della società nei confronti della banca per effetto della nuova obbligazione generata CP_8 con la concessione del mutuo del 2005. Ed infatti, per stessa pacifica amissione delle opponenti, il mutuo del 2005 fu concesso dalla banca alla fine di CP_8 consentire a quest'ultima di ripianare le proprie passività pregresse e non già per generare nuove liquidità nella consapevolezza che la società non sarebbe stata in grado di farvi fronte”. Nella specie, dunque, pur sorgendo astrattamente una nuova obbligazione con la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, tuttavia la concreta finalità del finanziamento era quella di evitare che la banca richiedesse il pagamento immediato del debito pregresso derivante dall'esposizione del conto corrente intestato alla società debitrice, debito che infatti, per effetto di tale operazione fu in ripianato, come hanno pacificamente ammesso le opponenti […]
L'operazione, pertanto, si giustificava per permettere alla società debitrice di rientrare dall'esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo posto che, diversamente, il debito sarebbe stato immediatamente esigibile da parte della banca creditrice”. La finalità del mutuo di ripianare i debiti risulta anche dall'affermazione contenuta nell'atto di citazione in primo grado, secondo cui “Con circa la metà dei denari ricevuti provvide a riportare in pari il conto corrente, con CP_8
l'altra metà sistemò altre posizioni debitorie” (pag. 3 cit.).
La S.C. ha inoltre, evidenziato che "Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. […] Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento ( Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010; Sez. 1,
Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018)" (da ultimo: Cass. Civ., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32774)”.
Per di più nel caso specifico non è decisivo il fatto che il nuovo finanziamento sia servito per estinguere pregresse passività, sia perché l'art. 1956 c.c. fa genericamente riferimento all'attività di fare credito al debitore, per cui è irrilevante l'uso che venga fatto della provvista, sia perché il mutuo ha comunque generato un nuovo piano di ammortamento, con oneri aggiuntivi rispetto ai debiti pregressi estinti.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che il principio fissato dall'art. 1956
“subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale come, ad esempio, nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3,
Sentenza n. 7587 del 05/06/2001) o quando vi sono altri particolari e significativi rapporti tra le parti” ed ha rilevato che “ai sensi dell'art. 5 delle fideiussioni in atti, le opponenti erano tenute ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei loro rapporti con la banca”.
Il Tribunale ha inoltre, ritenuto che “l'esito dell'istruttoria orale non consente di ritenere superata la presunzione di conoscenza, da parte delle stesse opponenti, della condizione economica della società, in ragione del rapporto di coniugio che legava una ( , al legale rappresentante della Parte_1 società Giampaolo Wonger e l'altra , al socio fondatore Parte_2
(h)er; quest'ultima peraltro era anche socia accomandante della Per_2 società”. Le deposizioni rese dai testi di parte opponente sono state ritenute dal primo giudice non conducenti, rilevando “l'estrema genericità delle risposte fornite da essendosi infatti il teste per lo più limitato a Persona_3 rispondere genericamente “ si è vero” alle domande che gli sono state formulate, il che non consente neppure di effettuare quel rigoroso vaglio sulla credibilità del teste che si sarebbe reso necessario proprio in ragione dei rapporti qualificati con e con la società, oltre che per il fatto Controparte_12 di essere stato egli stesso debitore ingiunto con lo stesso decreto ingiuntivo
[…] Quanto alla testimonianza resa dall'Avv. Teresita Sartori Fontana Antonelli
(che ha assistito la società solo a partire dagli anni 2007-2008), la stessa si riferisce per lo più per lo più al 2014, quando la società decise di presentare una domanda di concordato e, quindi, ad un'epoca distante da quella di concessione del mutuo del 2005.”.
La valutazione del Tribunale risulta condivisibile.
Rilevasi in primo luogo che la conoscenza delle condizioni della società da parte dei fideiussori, inoltre, può presumersi dai rapporti familiari o sociali, ad es. in ragione del vincolo coniugale tra le parti e dello stato di loro convivenza (Cass.
n. 4112/2016) o dallo status di socio (Cass. n. 20713/2023), sebbene “la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la “specifica autorizzazione” (Cass. n.
26947/2021). Nella fattispecie, la è moglie del socio accomandatario, mentre la Parte_1
è socia accomandante della società debitrice con una partecipazione Pt_2 sociale pari al 50%, avendo ereditato la partecipazione sociale dal marito ex amministratore.
Appare poco verosimile che neppure a seguito del decesso del coniuge, avvenuto quattro anni prima del finanziamento, la si sia informata Pt_2 della situazione della società, essendo consapevole di essere garante per le obbligazioni della stessa e divenendone socia in prima persona. La testimonianza del che ha affermato di aver taciuto alle opponenti la CP_7 situazione di fino al 2012, poi, appare poco credibile, considerato CP_8 che lo stesso, oltre ad essere ingiunto in solido, quantomeno in teoria avrebbe avuto interesse ad ostacolare il vincolo ipotecario sui beni della consorte.
Oltre a ciò va sottolineato che l'operatività dell'art. 1956 c.c. non presuppone esclusivamente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, circostanza peraltro contestata dalla parte appellata, essendo anche necessario che tale peggioramento renda notevolmente più difficile l'escussione del credito. Nel caso in esame la situazione finanziaria desumibile dai bilanci non evidenziava un divario rispetto agli anni precedenti tale da indurre nell'istituto bancario il fondato sospetto di una crisi irreversibile, tant'è che la procedura concorsuale è stata avviata dopo nove anni, che nella vita di una impresa è un margine notevole di tempo per sviluppare dinamiche virtuose in caso di iniezioni di liquidità, come si è tentato di fare con il mutuo.
Il Tribunale ha sul punto, correttamente ritenuto che “Peraltro, la stessa circostanza che la domanda di concordato con riserva sia stata presentata dalla solo nel 2014 (a distanza di quasi dieci anni dalla concessione del CP_8 mutuo per cui è causa), costituisce un importante indice rivelatore del fatto che solo a partire da tale momento la società versasse in uno stato irreversibile di crisi e di insolvenza, non essendo all'uopo sufficienti, a fondare un convincimento contrario, la contrazione del volume di affari o la maggiore esposizione bancaria evidenziate dalle opponenti già a partire dal 2005 mediante la produzione del relativo bilancio. In ogni caso la banca ha dimostrato di avere condotto un'adeguata istruttoria all'epoca della concessione del mutuo, avendo infatti acquisito dalla società il bilancio del
2004 (che evidenziava comunque un consistente attivo) e verificato l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli nei confronti della società.”
Dalle risultanze istruttorie può quindi, ritenersi che alla data di concessione del mutuo, anno 2005, la situazione patrimoniale della società fosse tale da far ritenere che la stessa avrebbe potuto fare fronte alle proprie obbligazioni, per cui, anche in presenza di una riduzione degli indici complessivi, la banca non era in condizione di percepire che la situazione della società potesse essere tale da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del proprio credito.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa parte appellata Controparte_1 costituita tramite le spese processuali del Controparte_2 presente grado del giudizio devono essere poste a carico delle appellanti
[...]
e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 Parte_2 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio di pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] costituita tramite avverso la CP_1 Controparte_2 sentenza nr. 634/2022 del Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara la contumacia di e Controparte_4
Controparte_5
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
Condanna e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di costituita tramite Controparte_1 [...] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Controparte_2 liquidate in € 9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge:
Dichiara sussistenti, in capo alle appellanti, i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 8.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2152/2022 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Pianigiani (CF C.F._2
) C.F._3
Appellanti nei confronti di
(CF ) tramite Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Gilberto Casella Pacca
[...] P.IVA_2 [...]
(CF CP_3 CodiceFiscale_4
Appellata
Appellata Controparte_4 contumace
Appellata Controparte_5 contumace avverso la sentenza n. 634/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
21/10/2022 RG n. 2183/2014
CONCLUSIONI In data 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinte tutte le eccezioni e domande avversarie, in riforma della sentenza impugnata: A) Preliminarmente, in via istruttoria, autorizzare la produzione di documentazione, funzionale all'accoglimento alla domanda risarcitoria, venuta in esistenza dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 cpc, ovvero: 1) ricorso ex art. 702bis cpc R.G. 1153/2016; 2) comparsa di costituzione 3) ordinanza 14.3.2017 di CP_6 definizione del giudizio;
B) nel merito, accertata l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 1956 c.c. per la sua applicabilità, ovvero accertata la violazione da parte del creditore delle condizioni previste dall'art. 1956 c.c. per far valere la fideiussione: a) revocare il decreto ingiuntivo n. 506/2014; b) dichiarare i fideiussori e liberi Parte_1 Parte_2 dall'obbligazione fatta valere con il decreto opposto n. 506/2014 e dichiarare che nulla essi devono a ed oggi al cessionario , per il CP_6 CP_1 rapporto obbligatorio per cui è causa;
c) accertata la responsabilità aggravata ex art. 96/2 cpc del creditore nella iscrizione ipotecaria, condannare CP_1
e per essa la procuratrice al risarcimento Controparte_2 del danno nell'importo di giustizia;
d) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio secondo i parametri ex DM 147/2022”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile o, comunque, manifestamente infondato l'appello proposto dalle signore e per i motivi Parte_1 Parte_2 tutti di cui alla narrativa del presente atto, con conseguente rigetto nel merito dello stesso e conferma integrale della sentenza di primo grado, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio”. Vittoria di compensi e spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 634/2022 pubblicata il 21/10/2022, ha così deciso: “respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto n. 506/2014; condanna le opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 11.405,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese forfetarie, iva e cpa come per legge”. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da Parte_1
e al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_2
506/2014, con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto alle opponenti ed a e in solido, tutti n.q. di fideiussori, il Controparte_7 Parte_3 pagamento in favore della della somma di € Controparte_5
167.848,49, oltre interessi dal 28.11.2013 in ragione di 2,1 punti in più dell'Euribor sei mesi, nei limiti dei tassi soglia antiusura, oltre spese del giudizio monitorio, a titolo di insoluto del contratto di mutuo erogato in data
8.4.2005 alla società Controparte_8
Deducevano che la Banca aveva continuato a finanziare la società debitrice principale pur conoscendone lo stato della situazione economica modificata in senso peggiorativo senza mai informare i fideiussori e senza essere autorizzata dagli stessi, pertanto avevano chiesto la liberazione dei fideiussori dalla garanzia ex articolo 1956 c.c. e la revoca del d.i. ingiuntivo opposto.
Si era costituita in giudizio la chiedendo Controparte_5 il rigetto dell'opposizione.
In sede di memoria ex articolo 183 comma 6. n. 1 cpc le opponenti, deducendo che la banca aveva medio tempore iscritto ipoteca giudiziale sui beni di loro proprietà, avevano chiesto anche la condanna della banca ex art. 96 comma 2
c.p.c. ed il risarcimento dei danni.
La banca aveva eccepito l'inammissibilità della domanda, tardiva e nuova.
Si era costituita quale procuratrice della Controparte_4 cessionaria successivamente aveva spiegato Controparte_9 intervento volontario in qualità di mandataria Controparte_2 di deducendo di essere cessionaria in “blocco” dei crediti già Controparte_1 di titolarità di ed a quest'ultima ceduti dal creditore Controparte_10 originario e . Controparte_5 CP_4
Con ordinanza del 20.11.2014 il Giudice aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove orali e documentali e decisa come sopra indicato. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio tramite Parte_2 Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_4
proponendo Controparte_11 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA ex ART. 96 C.P.C.
2) SUL MERITO.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata è superata dall'essere la causa in fase decisoria.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
e
[...] Controparte_5 regolarmente citate e non comparse.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. formulata da parte appellata non è fondata.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione le difese avverse di cogliere natura, portata e senso della critica;
risultano, inoltre, meritevoli di approfondimento i motivi di gravame. Nel merito, passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue:
I. La critica contenuta nel primo motivo (DOMANDA DI RISARCIMENTO
DANNI PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA ex ART. 96 C.P.C.) è infondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per abuso del diritto relativa all'iscrizione di ipoteca effettuata dalla ritenendola domanda nuova e CP_5 relativa ad un fatto autonomo rispetto a quello oggetto del giudizio, nonché per genericità della richiesta risarcitoria. Deducono le appellanti che: - la domanda ex art. 96 cpc potrebbe essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- la nozione di “inesistenza” di cui all'art. 96 comma 2 cpc comprenderebbe anche la notevole sproporzione tra il quantum accertato e quello per cui sono sollecitate le misure cautelari;
- la mala fede della sarebbe evidente, essendo l'importo massimo richiedibile ai CP_5 fideiussori di gran lunga inferiore al valore dei beni sui quali è stata iscritta ipoteca;
- la domanda sarebbe quindi tempestiva ed ammissibile, l'abuso del diritto sarebbe in re ipsa, la domanda risarcitoria non sarebbe generica;
- CP_6 avrebbe bloccato per circa 3 anni la commerciabilità dei beni immobili, uno dei quali sarebbe stato posto in vendita e reperito un acquirente mentre la mancata vendita avrebbe creato problemi con altro istituto bancario, come attestato dai testi e dall'email del direttore della del 2.12.2014; - Pt_4 Per_1 la richiesta di produrre la documentazione del procedimento ex art. 702 bis sarebbe stata ingiustamente respinta, trattandosi di documentazione sopravvenuta;
- la richiesta di valutazione equitativa sarebbe dovuta all'impossibilità di determinare matematicamente i danni, da quantificare alla luce del valore dei beni oggetto dell'abuso.
eccepisce che la declaratoria del Tribunale di inammissibilità e CP_1 genericità della domanda sarebbe corretta e non intaccata dall'infondato atto di appello.
Si riporta un estratto della sentenza sul punto: “In sede di memoria ex articolo
183 comma 6. n. 1 cpc le opponenti, deducendo che la banca aveva medio tempore provveduto ad iscrivere anche ipoteca giudiziale sui beni di loro proprietà in occasione della discussione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto nell'ambito del presente giudizio, queste ultime avevano altresì chiesto la condanna della banca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 comma 2 c.p.c., nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla suddetta iscrizione [….] Con ordinanza riservata del
20.11.2014 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […] Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dalle opponenti per la prima volta in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 cpc, in quanto domande nuove. Ed in particolare, le opponenti hanno per la prima volta chiesto in tale sede il risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca su tutti i beni di loro proprietà nelle more del giudizio, ravvisando in ciò anche una condotta della banca sanzionabile ai sensi dell'articolo 96 comma 2v cpc. Tali domande sono da ritenersi nuove poiché non riguardano la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio (la concessione del mutuo del 2005 e la conseguente domanda di liberazione dalle fideiussioni), bensì un fatto successivo del tutto autonomo, ovvero l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni delle opponenti ad opera della stessa banca nell'anno 2014. Il fatto generatore del danno, cioè, è diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda principale dedotta in giudizio. Ne consegue, altresì, l'inammissibilità della relativa richiesta di produzione documentale. Fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo giova in ogni caso evidenziare anche la genericità della richiesta risarcitoria formulata dalle opponenti.”
Le deduzioni di parte appellante di proponibilità della domanda ex art. 96 comma 2 cpc fino alla precisazione delle conclusioni, di ammissibilità della produzione documentale essendo sorta successivamente, di abuso del diritto, attesi la sproporzione tra credito vantato ed il valore dei beni su cui la Banca aveva iscritto ipoteca (nel giorno in cui si discuteva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i.), non superano il vaglio di inammissibilità della domanda perché nuova.
La problematica relativa alla distinzione tra domanda nuova inammissibile e domanda precisata o modificata ammissibile, secondo la previsione dell'art. 183 cpc, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a S.U., che ha evidenziato come “occorre allora prendere atto che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183
c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa […]” ed ha emanato il seguente principio di diritto "La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così io modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U. n. 12310/2015).
Nel caso in esame la domanda originaria aveva ad oggetto la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cc e la revoca del d.i., mentre l'opponente in sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc ha chiesto anche la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'iscrizione ipotecaria. Poiché quest'ultima domanda non è stata quindi formulata in alternativa o in sostituzione della domanda iniziale ma in aggiunta ad essa, la stessa è da ritenersi “domanda nuova” e, quindi, inammissibile.
In particolare, risulta corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la domanda attiene ad un bene della vita diverso rispetto a quello oggetto della domanda azionata originariamente, non riguardando il rapporto di garanzia, ma l'iscrizione di un'ipoteca successivamente all'introduzione del giudizio.
La regola, pure affermata in giurisprudenza, secondo la quale la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata deve di regola essere proposta nel giudizio nel quale l'attività viene compiuta non è priva di eccezioni.
Secondo l'orientamento prevalente, infatti, la proposizione della domanda in via autonoma è comunque possibile quando sia preclusa nel giudizio presupposto, per estinzione dello stesso ovvero a causa della struttura interna di quel processo.
Non esiste, quindi, in principio generale che giustifichi la proposizione in ogni momento della domanda, in quanto necessariamente connessa al giudizio principale, essendo invece al pari di ogni altra soggetta alle preclusioni processuali.
Va peraltro evidenziato che la domanda risarcitoria presuppone l'illegittimità della condotta della banca quale conseguenza dell'inesistenza del diritto di credito. Tale presupposto risulta comunque infondato, per i motivi che si esporranno nel motivo successivo, per cui la domanda sarebbe stata comunque respinta nel merito.
Ne consegue anche il rigetto della richiesta di autorizzazione alla produzione documentale finalizzata alla prova della domanda risarcitoria. II. La seconda censura alla sentenza impugnata (sul merito) è infondata.
Le appellanti sostengono che:
- nel 1997, quando fu prestata la fideiussione, la situazione economica di sarebbe stata florida, mentre nel 2005, quando fu erogato il CP_8 mutuo per cui è causa, si sarebbe trovata in difficoltà economiche;
CP_8
- di tale situazione ne sarebbe stata a conoscenza in quanto CP_5 avrebbe intrattenuto rapporti commerciali da anni sia con che con CP_8
legale rappresentante della società; Controparte_7
- esse appellanti, invece, moglie di Parte_1 Controparte_7 amministratore di dal 2000 e , vedova di CP_8 Parte_2 [...] ex amministratore deceduto nel 2001, avrebbero ricevuto Pt_3 informazioni sulla società soltanto da il quale fino al Controparte_7
2010-2011 nulla avrebbe riferito della situazione economica di CP_8 sottoposta nel 2014 a procedura concorsuale pre-fallimentare;
- l'erogazione di un mutuo di € 200.000,00, di cui solo la somma di €
40.000,00 sarebbe stata destinata a coprire debiti pregressi, avrebbe aumentato l'esposizione debitoria;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. non sarebbe richiesto uno stato di irreversibile insolvenza del debitore, ma un mero peggioramento delle condizioni patrimoniali, tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito;
- la valutazione della situazione economica della debitrice principale nel 1997
(data di sottoscrizione della fideiussione) e nel 2005 (data di concessione del mutuo) dovrebbe comprendere oltre al raffronto tra attivo e passivo anche le esposizioni verso le banche e la riduzione della produzione;
- l'affermazione che il fideiussore sarebbe stato tenuto ad informarsi delle condizioni del debitore sarebbe una clausola di stile priva di rilievo giuridico e non inciderebbe sull'obbligo della banca ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
- il Tribunale avrebbe anche errato a ritenere non convincente la testimonianza di perché il teste si è limitato ad affermare “è vero”, Controparte_7 atteso che il giudice avrebbe potuto chiedere precisazioni al teste. contesta l'assunto avversario, richiamando la motivazione della CP_1 sentenza.
Il Collegio osserva quanto segue:
L'art. 1956 cc dispone :”Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.”
La giurisprudenza ha precisato che grava sul fideiussore, che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 cod.civ., l'onere di fornire la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia, il creditore abbia fatto credito al terzo senza l'autorizzazione di esso fideiussore pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. n. 3485/2002).
La sentenza impugnata ha ritenuto “dirimente il fatto che non sia possibile configurare l'insorgenza di una più ampia esposizione debitoria della società nei confronti della banca per effetto della nuova obbligazione generata CP_8 con la concessione del mutuo del 2005. Ed infatti, per stessa pacifica amissione delle opponenti, il mutuo del 2005 fu concesso dalla banca alla fine di CP_8 consentire a quest'ultima di ripianare le proprie passività pregresse e non già per generare nuove liquidità nella consapevolezza che la società non sarebbe stata in grado di farvi fronte”. Nella specie, dunque, pur sorgendo astrattamente una nuova obbligazione con la stipula del mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, tuttavia la concreta finalità del finanziamento era quella di evitare che la banca richiedesse il pagamento immediato del debito pregresso derivante dall'esposizione del conto corrente intestato alla società debitrice, debito che infatti, per effetto di tale operazione fu in ripianato, come hanno pacificamente ammesso le opponenti […]
L'operazione, pertanto, si giustificava per permettere alla società debitrice di rientrare dall'esposizione debitoria preesistente attraverso il suo pagamento dilazionato nel tempo posto che, diversamente, il debito sarebbe stato immediatamente esigibile da parte della banca creditrice”. La finalità del mutuo di ripianare i debiti risulta anche dall'affermazione contenuta nell'atto di citazione in primo grado, secondo cui “Con circa la metà dei denari ricevuti provvide a riportare in pari il conto corrente, con CP_8
l'altra metà sistemò altre posizioni debitorie” (pag. 3 cit.).
La S.C. ha inoltre, evidenziato che "Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. […] Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinché non venga persa, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento ( Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010; Sez. 1,
Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018)" (da ultimo: Cass. Civ., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32774)”.
Per di più nel caso specifico non è decisivo il fatto che il nuovo finanziamento sia servito per estinguere pregresse passività, sia perché l'art. 1956 c.c. fa genericamente riferimento all'attività di fare credito al debitore, per cui è irrilevante l'uso che venga fatto della provvista, sia perché il mutuo ha comunque generato un nuovo piano di ammortamento, con oneri aggiuntivi rispetto ai debiti pregressi estinti.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che il principio fissato dall'art. 1956
“subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale come, ad esempio, nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3,
Sentenza n. 7587 del 05/06/2001) o quando vi sono altri particolari e significativi rapporti tra le parti” ed ha rilevato che “ai sensi dell'art. 5 delle fideiussioni in atti, le opponenti erano tenute ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei loro rapporti con la banca”.
Il Tribunale ha inoltre, ritenuto che “l'esito dell'istruttoria orale non consente di ritenere superata la presunzione di conoscenza, da parte delle stesse opponenti, della condizione economica della società, in ragione del rapporto di coniugio che legava una ( , al legale rappresentante della Parte_1 società Giampaolo Wonger e l'altra , al socio fondatore Parte_2
(h)er; quest'ultima peraltro era anche socia accomandante della Per_2 società”. Le deposizioni rese dai testi di parte opponente sono state ritenute dal primo giudice non conducenti, rilevando “l'estrema genericità delle risposte fornite da essendosi infatti il teste per lo più limitato a Persona_3 rispondere genericamente “ si è vero” alle domande che gli sono state formulate, il che non consente neppure di effettuare quel rigoroso vaglio sulla credibilità del teste che si sarebbe reso necessario proprio in ragione dei rapporti qualificati con e con la società, oltre che per il fatto Controparte_12 di essere stato egli stesso debitore ingiunto con lo stesso decreto ingiuntivo
[…] Quanto alla testimonianza resa dall'Avv. Teresita Sartori Fontana Antonelli
(che ha assistito la società solo a partire dagli anni 2007-2008), la stessa si riferisce per lo più per lo più al 2014, quando la società decise di presentare una domanda di concordato e, quindi, ad un'epoca distante da quella di concessione del mutuo del 2005.”.
La valutazione del Tribunale risulta condivisibile.
Rilevasi in primo luogo che la conoscenza delle condizioni della società da parte dei fideiussori, inoltre, può presumersi dai rapporti familiari o sociali, ad es. in ragione del vincolo coniugale tra le parti e dello stato di loro convivenza (Cass.
n. 4112/2016) o dallo status di socio (Cass. n. 20713/2023), sebbene “la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la “specifica autorizzazione” (Cass. n.
26947/2021). Nella fattispecie, la è moglie del socio accomandatario, mentre la Parte_1
è socia accomandante della società debitrice con una partecipazione Pt_2 sociale pari al 50%, avendo ereditato la partecipazione sociale dal marito ex amministratore.
Appare poco verosimile che neppure a seguito del decesso del coniuge, avvenuto quattro anni prima del finanziamento, la si sia informata Pt_2 della situazione della società, essendo consapevole di essere garante per le obbligazioni della stessa e divenendone socia in prima persona. La testimonianza del che ha affermato di aver taciuto alle opponenti la CP_7 situazione di fino al 2012, poi, appare poco credibile, considerato CP_8 che lo stesso, oltre ad essere ingiunto in solido, quantomeno in teoria avrebbe avuto interesse ad ostacolare il vincolo ipotecario sui beni della consorte.
Oltre a ciò va sottolineato che l'operatività dell'art. 1956 c.c. non presuppone esclusivamente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, circostanza peraltro contestata dalla parte appellata, essendo anche necessario che tale peggioramento renda notevolmente più difficile l'escussione del credito. Nel caso in esame la situazione finanziaria desumibile dai bilanci non evidenziava un divario rispetto agli anni precedenti tale da indurre nell'istituto bancario il fondato sospetto di una crisi irreversibile, tant'è che la procedura concorsuale è stata avviata dopo nove anni, che nella vita di una impresa è un margine notevole di tempo per sviluppare dinamiche virtuose in caso di iniezioni di liquidità, come si è tentato di fare con il mutuo.
Il Tribunale ha sul punto, correttamente ritenuto che “Peraltro, la stessa circostanza che la domanda di concordato con riserva sia stata presentata dalla solo nel 2014 (a distanza di quasi dieci anni dalla concessione del CP_8 mutuo per cui è causa), costituisce un importante indice rivelatore del fatto che solo a partire da tale momento la società versasse in uno stato irreversibile di crisi e di insolvenza, non essendo all'uopo sufficienti, a fondare un convincimento contrario, la contrazione del volume di affari o la maggiore esposizione bancaria evidenziate dalle opponenti già a partire dal 2005 mediante la produzione del relativo bilancio. In ogni caso la banca ha dimostrato di avere condotto un'adeguata istruttoria all'epoca della concessione del mutuo, avendo infatti acquisito dalla società il bilancio del
2004 (che evidenziava comunque un consistente attivo) e verificato l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli nei confronti della società.”
Dalle risultanze istruttorie può quindi, ritenersi che alla data di concessione del mutuo, anno 2005, la situazione patrimoniale della società fosse tale da far ritenere che la stessa avrebbe potuto fare fronte alle proprie obbligazioni, per cui, anche in presenza di una riduzione degli indici complessivi, la banca non era in condizione di percepire che la situazione della società potesse essere tale da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del proprio credito.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa parte appellata Controparte_1 costituita tramite le spese processuali del Controparte_2 presente grado del giudizio devono essere poste a carico delle appellanti
[...]
e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 Parte_2 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio di pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] costituita tramite avverso la CP_1 Controparte_2 sentenza nr. 634/2022 del Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara la contumacia di e Controparte_4
Controparte_5
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
Condanna e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di costituita tramite Controparte_1 [...] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Controparte_2 liquidate in € 9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge:
Dichiara sussistenti, in capo alle appellanti, i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 8.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.