Sentenza 11 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2025REG.PROV.COLL.
N. 06020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6020 del 2024, proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore e la Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2498/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO
1. Con ricorso depositato il 1 marzo 2021 presso il TAR Campania, sede di Napoli, la -OMISSIS- di -OMISSIS- (d’ora in avanti “-OMISSIS-”), ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- della Prefettura – UTG di Napoli, reso a seguito dell’istanza di aggiornamento presentata dal-OMISSIS- ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, che aveva confermato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché tutti gli atti presupposti.
Contestualmente venivano impugnati anche: - il provvedimento del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- che, sulla base dell’interdittiva antimafia, revocava l’autorizzazione sanitaria -OMISSIS- per l’attività di -OMISSIS-, l’autorizzazione unica ambientale del -OMISSIS- e disponeva, nei confronti del-OMISSIS-, la cessazione immediata delle attività di -OMISSIS-; - la determinazione dirigenziale -OMISSIS- della Città Metropolitana di Napoli, con cui -OMISSIS-, in conseguenza dei citati provvedimenti veniva cancellata dal registro delle imprese per l’attività di -OMISSIS-; - gli “ eventuali ulteriori atti conseguenti e pregiudizievoli dell’attività commerciale ”; - “ ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ”.
2. Il 25 marzo 2021 -OMISSIS- proponeva motivi aggiunti, con cui impugnava tutti gli atti e documenti esibiti dall’UTG di Napoli e richiesti con l’ordinanza istruttoria del TAR -OMISSIS-, posti alla base del gravato provvedimento interdittivo, nonché eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, in quanto lesivi degli interessi del-OMISSIS-.
3. Il 2 aprile 2021 la società proponeva ulteriori motivi aggiunti con cui impugnava tutti gli atti e documenti esibiti dall’UTG di Napoli e richiesti con l’ordinanza istruttoria del TAR -OMISSIS-, con particolare riferimento ai documenti rilasciati il 30 marzo 2021 dalla segreteria del TAR.
4. Il 1 febbraio 2023 -OMISSIS- proponeva ulteriori motivi aggiunti con cui impugnava il provvedimento -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, che aveva disposto l’annullamento dei permessi di costruire nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-, assentiti in favore del-OMISSIS-, rispettivamente in data -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.
5. Con sentenza n. 2498/2024 il TAR Campania ha dichiarato improcedibili tanto il ricorso introduttivo quanto i ricorsi per motivi aggiunti, in considerazione del fatto « che il difensore della società ricorrente, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024, ha dichiarato di non aver più interesse alla trattazione del ricorso ».
6. Con ricorso notificato in data 15 luglio 2024 (depositato il 24 luglio 2024) -OMISSIS- ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
Secondo l’appellante la declaratoria di improcedibilità del TAR è andata oltre il contenuto delle dichiarazioni dei difensori, che non avrebbero inteso estendere la manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse anche ai motivi aggiunti contro gli atti comunali di autotutela edilizia; di qui la denunciata violazione dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 35 c.p.a.). Ciò sarebbe confermato dal fatto che, nella pubblica udienza, i difensori del-OMISSIS- avrebbero insistito per l’annullamento dei suddetti atti di autotutela.
Vengono quindi riproposte le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti del 1 febbraio 2023 contro il provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Cinque di esse riguardano in via diretta il provvedimento comunale, ma vengono riproposte anche tutte le censure contenute nel ricorso originario e negli altri atti di motivi aggiunti, per far valere l’illegittimità derivata degli atti di autotutela edilizia.
2. Le Amministrazioni statali appellate si sono costituite con atto di stile.
3. All’udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato, il che porta al rigetto dell’appello.
1.1. Il verbale della pubblica udienza del TAR Campania, sez. I, tenutasi in data 28 febbraio 2024 riporta: « Sono presenti l’avv. A. Negri, su dichiarata delega dell’avv. D’Angiolella e l’avv. Felice Lentini, su dichiarata delega dell’avv. Lorenzo Lentini, per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato M. Sannino per il Ministero dell’Interno, l’avv. Di Spirito per il Comune di -OMISSIS-. Il difensore di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, considerato il provvedimento del Tribunale per l’applicazione delle misure di Prevenzione che dispone il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011. Al termine della discussione, il Presidente dispone che la causa venga trattenuta in decisione ».
Dunque dal verbale risulta che il difensore del-OMISSIS- abbia dichiarato una sopravvenuta, complessiva, carenza di interesse, senza alcuna distinzione tra ricorso originario e motivi aggiunti.
Come noto il verbale d’udienza è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440; Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2021, n. 6421; id., sez. II, 15 aprile 2019, n. 2451; id., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; id., 7 febbraio 2011, n. 815). Pertanto, come già sostenuto dalla giurisprudenza, la parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa la verbalizzazione dell’indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, ma ha l’onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (Cass. civ., sez. I, 9 marzo 1996, n. 1884).
Né il ricorso in appello può sopperire al fine di ottenere un risultato analogo a quello della querela di falso, visto che costituisce ius receptum che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso è necessaria anche qualora si ritenga che l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto a imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (Cons. di Stato sent. n. 6421/2021, riferita al mezzo della revocazione, ma il cui principio di diritto può evidentemente essere applicato anche al caso dell’appello).
1.2. Un’eccezione può essere ammessa nel caso in cui dallo stesso contesto dell’atto risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto dal pubblico ufficiale nella redazione del documento (ancora Cons. di Stato sent. n. 6421/2021, che richiama Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2005, n. 8500).
Nel caso in esame ciò non si verifica, né la volontà di coltivare l’impugnazione degli atti di autotutela relativi ai permessi di costruire può desumersi dal fatto che la sopravvenuta carenza di interesse sia stata manifestata in considerazione del « provvedimento del Tribunale per l’applicazione delle misure di Prevenzione che dispone il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 ».
Vi è infatti autonomia tra il giudizio relativo all’impugnazione dell’interdittiva antimafia e quello scaturente dalla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011 (Cons. Stato, Adunanza plenaria nn. 6, 7 e 8 del 2023). Del resto neppure la conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cit. è di per sé ostativa al permanere dell’informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo, poiché non può sostenersi che la pronuncia del giudice della prevenzione penale produca un accertamento vincolante o condizionante sul rischio di infiltrazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6566).
Dalle dichiarazioni della difesa dell’odierna parte appellante, così come riportate dal verbale d’udienza, non può quindi in alcun modo desumersi che la sopravvenuta carenza di interesse sia da circoscrivere esclusivamente a una parte dei motivi di ricorso complessivamente proposti. Peraltro anche la maggior parte delle censure proposte avverso gli atti di autotutela relativi ai permessi di costruire denunciano vizi derivanti dalla presunta illegittimità dell’interdittiva, quale atto presupposto. Tali censure sarebbero però divenute inammissibili qualora si fosse rinunciato solo al ricorso principale (e ai primi motivi aggiunti), il che porta ulteriormente a negare che vi sia una qualche inferenza logica per cui il richiamo alla decisione del Tribunale che ha disposto il controllo giudiziario dovrebbe indicare la permanenza dell’interesse a coltivare gli ultimi motivi aggiunti.
Alla luce del verbale d’udienza la decisione del giudice di prime cure appare, quindi, immune da vizi.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte appellata costituita in giudizio. Le spese si liquidano in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.