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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 343/2025, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] (C.F. e da CP_2 C.F._2 CP_3
nata A Rimini (RN) il 22.09.2000 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'Avv. Vico Massimo (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito C.F._4 in Cattolica, Via Ravel n. 13, Pec: giuste procure in atti;
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Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo depositato in data 24.02.2025
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti sig. , sig.ra e la loro figlia maggiorenne , a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 modifica della sentenza di divorzio pronunciata dall'intestato Tribunale n. 45/2018, emessa in data
16.01.2018 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 5067/2017, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 24.02.2025 , chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni del divorzio, stante il raggiungimento della maggiore età della figlia CP_3 divenuta economicamente autosufficiente, alle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 3 Il Giudice Relatore con decreto del 14.03.2025, vista la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza del 27.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.03.2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti procedimento in data 28.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte: “dichiara che la figlia maggiorenne IG.ra , per i motivi di cui in premessa, è una persona economicamente autosufficiente in grado di Controparte_3 provvedere al proprio sostentamento economico e, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 45/2018 emessa dal Tribunale Civile di Rimini, in data 16.01.2018 e pubblicata in pari data, revocare o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento della somma di Euro 500,00
(cinquecento/00) gravante sul padre IG. quale contributo al mantenimento della propria figlia maggiorenne Controparte_1
IG.ra nonché revocare il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% di cui il padre IG. Controparte_3 CP_1
è obbligato, per il solo trasporto scolastico e dei libri scolastici. Dichiara che le spese legali saranno interamente compensate
[...] fra le parti.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Controparte_1 CP_2
e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede,
[...] Controparte_3
pagina 2 di 3 ➢ Dispone la modifica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini n. 45/2018 del 16.01.2018
e pubblicata in pari data nel procedimento avente R.G. n. 5067/2017, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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