CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4289/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002052612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110043109022000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016320923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028577919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028577919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2006, 2008, 2009 e 2010.
Più precisamente, l'intimazione di pagamento impugnata è afferente a tre cartelle di pagamento presupposte:
a) cartella di pagamento n. 03420110043109022000, notificata in data 01.12.2011 (tassa automobilistica per l'anno 2006);
b) cartella di pagamento n. 03420140016320923000, notificata in data 26.09.2014 (tassa automobilistica per l'anno 2008);
c) cartella di pagamento n. 03420140028577919000, notificata in data 08.10.2014 (tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010).
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata;
2) la prescrizione dei crediti e delle sanzioni;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L.
30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge che le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata sono state tutte notificate oltre il termine di tre anni dall'anno di riferimento del tributo e, pertanto, le somme in esse portate devono ritenersi prescritte.
Nonostante le predette cartelle di pagamento non siano state impugnate, si evidenzia che, secondo un principio generale affermato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Ord. n. 18152 del 02 luglio 2024),
l'eccezione di prescrizione, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, anche in mancanza di impugnazione dell'atto presupposto.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4289/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002052612000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110043109022000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016320923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028577919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028577919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2006, 2008, 2009 e 2010.
Più precisamente, l'intimazione di pagamento impugnata è afferente a tre cartelle di pagamento presupposte:
a) cartella di pagamento n. 03420110043109022000, notificata in data 01.12.2011 (tassa automobilistica per l'anno 2006);
b) cartella di pagamento n. 03420140016320923000, notificata in data 26.09.2014 (tassa automobilistica per l'anno 2008);
c) cartella di pagamento n. 03420140028577919000, notificata in data 08.10.2014 (tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010).
Il ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata;
2) la prescrizione dei crediti e delle sanzioni;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le tasse automobilistiche sono soggette ad un termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L.
30 dicembre 1982, n. 953, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito in L. 7 marzo 1986, n. 60, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge che le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata sono state tutte notificate oltre il termine di tre anni dall'anno di riferimento del tributo e, pertanto, le somme in esse portate devono ritenersi prescritte.
Nonostante le predette cartelle di pagamento non siano state impugnate, si evidenzia che, secondo un principio generale affermato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Ord. n. 18152 del 02 luglio 2024),
l'eccezione di prescrizione, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, anche in mancanza di impugnazione dell'atto presupposto.
Per il motivo suesposto il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
233,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco