Articolo 24 bis del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 24Articolo 25
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9 settembre 2010
Art. 24-bis. (( (Istanza di limitazione).)) (( 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice. ))
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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