Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 891/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
in Marocco il 28.08.1992, con l'avv. E. Guarino contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da provvedimenti provvisori del 26 marzo 2025 per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha formulato domande relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della figlia minore Per_1
All'udienza del 26 marzo 2025, nel corso della quale il marito è stato dichiarato
Pertanto, dispone questo Tribunale che la minore, stante il disinteresse del padre alla vita della figlia, peraltro dimostrato anche nel corso di questo processo in cui non è comparso, debba essere affidata in via esclusiva alla madre (anche al fine di agevolare le questioni burocratiche ed amministrative riguardanti la figlia, come per esempio la possibilità di ottenere il passaporto), con attribuzione alla stessa madre di tutte le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale (c.d. affido super esclusivo), con collocamento prevalente presso la stessa e con facoltà del padre di incontrare la figlia su sua richiesta e previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà e degli impegni della minore.
Quanto alle questioni di carattere economico, in assenza di qualsiasi allegazione e/o prova in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del padre, si ritiene equo determinare un assegno per il mantenimento ordinario della minore in capo al padre pari ad euro 150 mensili, oltre a rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con suddivisione delle spese straordinaria al 50% fra i genitori come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con attribuzione alla stessa madre di tutte le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale (c.d. affido super esclusivo); dispone che il padre avrà facoltà di incontrare la figlia su sua richiesta e previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia;
pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia tramite il versamento della somma mensile di euro 150, somma da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
pone le spese straordinarie relative alla figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
condanna parte resistente a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in € 1500 per competenze oltre al rimborso di cui all'art. 2, comma, 2, D.M. n. 55/14 ed oltre a
IVA e Cpa ove dovute per legge.
Biella, 26 marzo 2025
Il Presidente est.