Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], n.q. di amministratore di sostegno della disabile -OMISSIS-, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Partinico (Pa), via Vittime del Dovere n. 7;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS--2021 dell’A.S.P. – Palermo/Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri sull’istanza di parte ricorrente per l’accesso “al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima” di cui alla legge reg. n. 4/2017;
- nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui la Scheda di valutazione dell’U.V.M. per persone in condizione di disabilità gravissima e di ogni altro atto che abbia determinato l’adozione del provvedimento di rigetto, anche se allo stato sconosciuto ai ricorrenti;
- nonché per l’accertamento ed il riconoscimento dello status di disabile gravissima della -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di ricevere i benefici economici previsti dalla legge reg. n. 4 del 2017, secondo i criteri e le modalità di cui al D.P. 532/Gab./2017, così come modificato dal D.P. 545/Gab./2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Giannola, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Parte ricorrente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, domandandone l’annullamento a questo Tribunale per i motivi seguenti:
I) Violazione di legge: articolo 1, legge reg. n. 4/2017 e articolo 3 del D.M. del 26.09.2016; erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ;
II) Difetto di motivazione; violazione per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art 10 bis, legge n. 241/1990 ;
III) Difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità ed irragionevolezza della valutazione effettuata dalla commissione U.V.M. competente per l’istruttoria; eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà tra gli atti della stessa Amministrazione .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto che in data 12.12.2019 è stata presentata (corredata dalla documentazione di legge) istanza per consentire alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 ed invalida civile con diritto all’indennità di accompagnamento, di godere dei benefici economici previsti dalla legge reg. n. 4/2017 e dal D.P. n. 532 del 31.03.2017 (come modificato dal D.P. n. 545 del 10.05.2017) in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima .
La richiesta di tali benefici era giustificata – secondo quanto esposto in gravame – dalle patologie della signora -OMISSIS- (persona con ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34, con punteggio sulla scala L.A.P.ME.R., Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation, <= 8); richiesta, nondimeno, rigettata con le determinazioni impugnate dinanzi questo Tribunale.
Acquisita mediante accesso agli atti la documentazione del procedimento amministrativo, è stato quindi incardinato l’odierno giudizio.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame mercé il primo motivo è stata lamentata l’erroneità della valutazione medica a fondamento del provvedimento di diniego; erroneità dovuta all’omessa valutazione di alcuni dati clinici estrapolabili dalla documentazione a supporto dell’istanza di parte ricorrente, esattamente dello stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (C.D.R.S.) >=4; nonché della diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (L.A.P.ME.R.) <= 8.
Secondo quanto dedotto in ricorso, se questi dati fossero stati valutati - com’era doveroso fare – dall’Amministrazione intimata, la medesima si sarebbe resa conto della sussistenza – nella fattispecie oggetto del giudizio – delle condizioni previste dall’art. 3, lettere c) e h), D.M. del 26.09.2016 per concedere i benefici economici in favore delle persone con disabilità gravissima .
Con il secondo motivo è stata dedotta invece la violazione degli artt. 3 e 10 bis legge n. 241/1990.
Più in particolare, oltre ad aver omesso l’incombente doveroso della comunicazione del preavviso di rigetto, l’Amministrazione intimata avrebbe adottato un provvedimento di diniego carente dal punto di vista motivazionale. L’Azienda Sanitaria si sarebbe infatti limitata a giustificare la sua determinazione negativa, rilevando la mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, quando avrebbe dovuto articolare in modo più approfondito la motivazione dell’atto gravato, ponderando espressamente i dati clinici di segno opposto testé esposti e desumibili dalla documentazione medica allegata all’istanza di parte.
Infine con l’ultimo motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato l’incompletezza degli esami, ai quali la -OMISSIS- è stata sottoposta. A suo dire il D.M. 26.09.2016 cit. imporrebbe lo svolgimento di diversi test clinici al fine di appurare le reali condizioni di salute della persona, che afferma di essere disabile grave .
Nel caso oggetto del decidere, invece, l’Amministrazione si sarebbe accontentata in modo illegittimo ed ingiustificato di una verifica parziale, focalizzata esclusivamente sulla “scala L.A.M.PE.R.”.
Inoltre di tale parametro sarebbe stato fatto anche un uso scorretto, non essendo stati apprezzati debitamente gli esiti delle valutazioni mediche di tal natura, a cui la -OMISSIS- era stata sottoposta al fine di richiedere i benefici di legge per le persone disabili; esiti desumibili chiaramente dalla documentazione di supporto alla sua istanza.
2) Ad esito dell’udienza pubblica del 07.10.2024 è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 2803/2024, con cui è stata disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. una verificazione sull’effettive condizioni di salute della -OMISSIS-. Di tale incombente è stata incaricata l’Azienda Sanitaria di Trapani, con il compito specifico di accertare la sussistenza in capo alla signora -OMISSIS- -OMISSIS- della condizione di disabilità gravissima a far data dal momento della presentazione dell’istanza di accesso ai benefici riservati dalla legge a tali persone ovvero a decorrere dalla data della visita medica effettuata a tal fine presso l’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’A.S.P. di Palermo.
Il suddetto incombente è stato espletato dall’organo verificatore come dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente in data 08.01.2025, con esito sfavorevole per l’interessata, dal momento che al quesito prefato è stata data risposta negativa (cfr. in particolare allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente in data 08.01.2025).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso sono state presentate però delle controdeduzioni di parte sull’esito della verificazione, con cui è stato lamentato che
a) l’organo, che tale verificazione ha effettuato, sarebbe stato composto da personale medico privo di conoscenze professionali congruenti con il caso oggetto del decidere;
b) non sarebbe stata data effettiva possibilità alla -OMISSIS- di farsi assistere da un medico di fiducia durante le operazioni peritali;
c) il parametro diagnostico “scala L.A.M.PE.R.” non sarebbe stato applicato in modo corretto;
d) la paziente non sarebbe stata sottoposta al test M.M.S.E.;
e) il verificatore non avrebbe valutato debitamente la documentazione medica di parte.
Infine all’udienza pubblica del 17.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Il gravame di parte ricorrente è infondato per le considerazioni che seguono.
Ai sensi degli artt. 19 e 63 cod. proc. amm. il giudice può farsi assistere, al fine dell’accertamento dei fatti o dell’acquisizione di valutazioni implicanti una particolare competenza tecnica, da uno o più verificatori, i quali compiono le indagini loro affidate e forniscono i chiarimenti richiesti. Il medesimo art. 19 cit. consente inoltre al giudice di disporre una consulenza tecnica di ufficio per il medesimo incombente. Il discrimine tra queste due figure di ausiliari del giudice è dato dal fatto che la verificazione deve essere affidata - a norma di legge - ad un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche, mentre l’incarico di C.T.U. può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli appositi Albi ovvero ad altri soggetti aventi particolare competenza tecnica (cfr. art. 19, comma 2, cod. proc. amm.).
Esistono delle differenze anche per quel che concerne gli esiti dei due incombenti istruttori in discorso. Infatti, mentre la C.T.U. si estrinseca in una valutazione alla stregua della discrezionalità tecnica, in cui il consulente non si limita, cioè, ad un’attività meramente ricognitiva e circoscritta ad un elemento o fatto specifico, ma utilizzando le proprie specifiche cognizioni tecniche, prende in carico situazioni ed oggetti complessi al fine di elaborare un proprio giudizio e di rispondere al quesito formulato dal giudice, con una soluzione tecnicamente idonea alla stregua di un “giudizio di valore”; la verificazione è diretta invece ad appurare la realtà oggettiva delle cose e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare la sussistenza di determinati elementi ovvero a conseguire la conoscenza di fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali, estrinsecandosi quindi in un “giudizio di risultato”, rispetto al quale il contraddittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze del suddetto incombente istruttorio. In altri termini, la verificazione comporta l’intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie, che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione. Ha una finalità di accertamento, ma pur sempre di fatti complessi e – dunque - sulla base di competenze, che richiedono l’espressione di un sapere specifico in funzione consultiva del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 03.01.2024, n. 96).
In considerazioni di tali differenze il legislatore ha previsto per i due istituti una disciplina processuale diversa, in particolare escludendo, con riguardo alla verificazione, la necessità che le operazioni peritali siano espletate nel necessario contraddittorio delle parti, le quali ben possono dedurre, anche a posteriori, la non corrispondenza a realtà oggettiva dei fatti riferiti dal verificatore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 96/2024 cit.).
Giova ancora premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, le conclusioni di carattere tecnico/scientifico, a cui perviene il verificatore, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità; incongruenza; contraddittorietà e irragionevolezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. 16.07.2020, n. 8172; idem , sent. 24.09.2019, n. 11292).
Quanto testé esposto rende subito chiaro la ragione dell’infondatezza della doglianza, prospettata dalla parte ricorrente con le sue controdeduzioni alla relazione del verificatore, con la quale è stata lamentata la violazione del contraddittorio nel corso della verificazione.
Invero, in tale incombente probatorio, come detto, il contraddittorio è per così dire posticipato, estrinsecandosi nella facoltà di presentare controdeduzioni alla relazione peritale, facoltà della quale parte ricorrente ha potuto avvalersi nel caso oggetto del decidere.
Ma a ben vedere anche le ulteriori controdeduzioni di parte sull’operato del verificatore risultano prive di riscontro.
Il Collegio ritiene utile riportare il testo del verbale della visita medica, a cui la signora -OMISSIS- è stata sottoposta presso l’U.V.M. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in data 11.12.2024 (versato in atti dalla ricorrente il 08.01.2025):
“Esame Obiettivo. Soggetto vigile, collaborante, parzialmente orientato nel tempo e nello spazio, risponde in maniera coerente alle domande semplici, interloquendo anche di propria iniziativa con gli esaminatori. Esegue, in egual misura, gli ordini semplici, come ad esempio sollevare (peraltro agevolmente) gli arti superiori e aprire o chiudere i pugni. Riconosce i familiari presenti nella stanza ed elenca i nomi dei fratelli e dei nipoti non presenti. Soggetto affetto da stipsi ostinata per la quale quando ha lo stimolo riferisce difficoltà e dolore all’evacuazione, a conferma della consapevolezza dell’atto evacuativo. Si traferisce autonomamente, senza appoggio né ausili, negli ambienti domestici, dimostrando indipendenza negli spostamenti e capacità di orientamento negli spazi. In atto lo stato psico/fisico del soggetto in esame non giustifica l’incapacità, riferita dalla sorella (caregiver), di alimentarsi in maniera autonoma, né tanto meno di procedere alla vesto/svestizione senza ausilio. Il soggetto utilizza un fazzolettino per soffiarsi il naso per poi riposizionarlo nella posizione di origine, movimento non afinalistico, che depone verso il pieno controllo dell’azione svolta.
Conclusioni medico legali. Parametro di riferimento adottato per la valutazione: scala di Lamper. Secondo i parametri adottati, riferibili alla scala sopracitata, si è pervenuti ad una valutazione di “10”, coma da scheda integrativa alla presente. Tale punteggio essendo superiore al limite di “8”, consentito dal decreto interministeriale 26.09.2016, all’art. 3, comma 2, lett. h), non riconosce al soggetto richiedente lo status di disabile gravissimo”.
Nella suddetta Scheda Integrativa risulta poi riportato il seguente punteggio secondo il parametro diagnostico L.A.M.PE.R.; alimentazione 2; controllo sfinterico 1; comunicazione 1; manipolazione 2; vestizione 1; locomozione 1; orientamento spaziale 1; prassie 1; totale 10.
Ciò premesso, le controdeduzioni di parte ricorrente sull’operato del verificatore attengono - in estrema sintesi - alla mancata valutazione della documentazione medica prodotta dalla signora -OMISSIS-. Tuttavia, non è stato prospettato in alcun modo come i dati estrapolabili dalla suddetta documentazione possano smentire gli esiti dell’esame anamnestico de visu , a cui l’interessata è stata sottoposta dal verificatore ed in questo modo supportare quei vizi d’illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, che, come detto, sono gli unici prospettabili avverso la relazione del verificatore stesso.
La semplice lettura del verbale dell’U.V.M. testé riportato dimostra – tutt’al contrario – che la formulazione della diagnosi è stata preceduta da un’accurata verifica delle condizioni di salute della -OMISSIS-, sia sotto il profilo della sua capacità di orientamento che per quanto attiene all’autosufficienza nell’espletare le incombenze della vita quotidiana; una verifica esaustiva e completa, rispetto alla quale neppure la parte ricorrente ha formulato - in effetti - alcuna censura di incongruenza o contraddittorietà tra dati di fatto e conclusioni del verificatore.
Considerazioni analoghe debbono essere fatte pure con riguardo alla composizione, secondo parte ricorrente deficitaria dal punto di vista tecnico, del collegio peritale. Anche a voler dare per assodato il vizio prospettato, non è stato dedotto infatti alcun effettivo errore di giudizio nella ricostruzione del quadro anamnestico ovvero nella congruenza di tale quadro con la diagnosi del verificatore. Di talché anche sotto questo profilo a giudizio del Tribunale non sussistono i margini per invalidarne l’operato.
Infine in ordine al test M.M.S.E., di cui è stata lamentata l’omissione, la parte ricorrente non ha esplicitato la ragione per la quale tale esame diagnostico risulterebbe più attendibile della valutazione L.A.M.PE.R. nel caso oggetto del decidere; deduzione invero imprescindibile dato che nel prospettare le sue deduzioni difensive la medesima parte non ha fatto alcun riferimento al test M.M.S.E., ma soltanto ai parametri L.A.M.PE.R. e C.D.R.S.
Le considerazioni sin qui svolto rendono evidente la sostanziale infondatezza nel merito del gravame, in considerazione dell’insussistenza nel caso oggetto del decidere dei presupposti richiesti dalla normativa di settore per la concessione dei benefici economici previsti in favore delle persone disabili gravissime . Pertanto il ricorso deve essere rigettato con assorbimento degli ulteriori profili di gravame.
4) Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata. Le spese di verificazione sono invece poste a carico della parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite.
Pone a carico della parte ricorrente le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.