Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. n. 174/2023 R.G.A.C., proposto DA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Parte_1 n. 14, c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., e per esso il Dott. P.IVA_1
giusta procura del 28.04.2022 repertorio n. 177893 - raccolta n. 11776, nel Testimone_1 rispetto del Protocollo d'intesa intervenuto tra Avvocatura dello Stato e Parte_1
, in applicazione del Regolamento di Amministrazione di
[...] Parte_1
ed in ossequio alla delibera del 17.12.2018 adottata dal Comitato di Gestione
[...] di alla presenza del Collegio dei Revisori dei conti, Parte_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12 presso lo Studio dell'Avv. Massimo GALLO (c.f. – fax 0961 747745 / pec C.F._1
da cui è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in atti. appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], CF CP_1 C.F._2 appellata contumace E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, c.f. anche quale mandatario della P.IVA_2
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore appellato contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 28/11/2018, la sig.ra deduceva di essere CP_1 venuta a conoscenza, a seguito di un accesso presso gli uffici dell'ente di riscossione, dell'esistenza a suo carico di ruoli per i quali erano state emesse le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, analiticamente indicati in ricorso, avente ad oggetto crediti IVS per gli anni dal 2003 al 2011 e segnatamente le cartelle di pagamento 09420100011830264000 (notificata il 12/01/2011) e 09420100014846805000 (notificata il 05/03/2011) e agli avvisi di
addebito nn. 39420112000575592000 (notificato il 11/10/2011) e 39420120001705147000 (notificato il 10/08/2012). Avverso le suddette cartelle ed avvisi eccepiva, tra l'altro, la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione del credito portato, considerati gli anni di riferimento e l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Dava atto di aver avviato una richiesta di sgravio/sospensione del preteso credito in data 13/11/2018, rimasta tuttavia parzialmente inevasa. In conseguenza, chiedeva al Tribunale che dichiarasse la prescrizione del credito e la nullità delle cartelle e dei relativi ruoli impugnati. L' , nel costituirsi in giudizio, deduceva la corretta notifica della Parte_1 cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività e concludeva per il rigetto della domanda, eccependo la carenza di agire ex art. 100 c.p.c.. Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto CP_2 ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione, poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' . CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 863/2022 pubblicata in data 14.10.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “dichiara la nullità delle cartelle di pagamento nn. 09420100011830264000 e 09420100014846805000 e agli avvisi di addebito nn. 39420112000575592000 e 39420120001705147000, e dei ruoli sottesi per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna l Controparte_4 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituito dichiaratosi antistatario. Affermava, preliminarmente, che la ricorrente aveva tentato, in via amministrativa, la risoluzione della vertenza deducendo le proprie eccezioni (inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione), senza alcun esito divenendo così necessario il ricorso al giudice per la tutela dei propri diritti. Sussisteva l'interesse ad agire, finalizzato a verificare la validità della notifica delle cartelle di pagamento, in vista dell'accertamento della sussistenza o meno dei crediti azionati. In corso di causa, aveva depositato atto di intimazione di pagamento notificato in data 22/10/2019 in cui l'agente di riscossione aveva intimato, tra le altre, anche le cartelle ed avvisi di addebito del presente giudizio. Pertanto, per esse doveva esser dichiarata la cessazione della materia del contendere. Preso atto di ciò, andava verificata l'effettiva regolare notifica delle altre cartelle di pagamento e avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi. Dai documenti prodotti, e dalle deduzione dei resistenti in comparsa, si evinceva che le cartella e gli avvisi dedotti in giudizio, risultano effettivamente notificati nella date rispettivamente indicate. La ricorrente eccependo la prescrizione aveva inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione. Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr. Cass S.U. 23397/2016). Pertanto, posto che non emergeva dagli atti la prova di eventi interruttivi tra la data della notifica della menzionata cartella e l'introduzione del ricorso e, ritenuto applicabile il 3
termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti dovevano dichiararsi estinti per prescrizione. Le spese seguivano la soccombenza e andavano poste esclusivamente a carico della resistente agente di riscossione che non aveva dato la prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella e dalla presa in carico degli avvisi di addebito.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che lamentava Parte_1 l'omessa disamina e motivazione della proposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo delle cartelle di pagamento 09420100011830264000 e 09420100014846805000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000575592000 e 39420120001705147000, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/73 e della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022del 06.09. La sentenza veniva impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure aveva omesso di valutare la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 09420100014846805000, posto che l'Agente della Riscossione aveva evidenziato che i crediti alla stessa sottesi rientravano tra quelli previsti dall'art. 4 del DL 119/2018, convertito in L. 136/2018, che testualmente al comma 1 prevedeva:” I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”. Conseguentemente, con riferimento alla cartella n. 09420100014846805000 era stato chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto l'intervenuto annullamento ex lege dei crediti precludevano qualsiasi valutazione nel merito. Chiedeva, infine, revocare la condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificate in € 1.100,00, oltre accessori di legge, in quanto assolutamente erronea, e condannare la sig.ra al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Agente della Riscossione.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati e CP_1 CP_2 non costituitisi, benché regolarmente citati. Nel merito, l'appello è fondato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a 4
una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. La ricorrente/odierna appellata non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovata in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, la domanda, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non può essere qualificata come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. La stessa ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 5
19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello proposto è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento CP_1 6
09420100011830264000 e 09420100014846805000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000575592000 e 39420120001705147000, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Va, altresì, accolto il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella 09420100014846805000, in quanto annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018, convertito in L. 136/2018: l'annullamento ex lege dell'atto impugnato dalla ricorrente fa venir meno l'oggetto di contesa. La natura controversa delle questioni dedotte in lite, risolte in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 863/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data CP_2 14.10.2022, così provvede: 1. Dichiara la contumacia degli appellati e . CP_1 CP_2
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione, proposta da , avverso l'estratto di ruolo relativo CP_1 alle cartelle di pagamento 09420100011830264000 e 09420100014846805000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000575592000 e 39420120001705147000.
3. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 09420100014846805000, annullata ex lege ai sensi dell'art. 4 del DL 119/2018, convertito in L. 136/2018. 4. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti