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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4586/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Giudice Dott.ssa Giulia Civiero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da:
Parte 1
con l'avv. GALIZIA MARIA NOVELLA
c.f.: C.F. 1
e
Parte 2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F. 2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale EL matrimonio, nonché ai sensi ELl'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento EL matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione ELl'udienza EL 30.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse
ELla prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere EL Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), ELla I. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data
ELla comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi ELl'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza EL termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità ELlo scambio di note scritte, la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 ELla I. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento EL matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza ELla allegazione di fatti nuovi ai sensi ELl'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento EL matrimonio difettando il requisito ELla indicazione congiunta ELle
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Parte 2
matrimonio contratto il 31/10/2023 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie C, Anno 2023 EL
registro degli atti di matrimonio EL Comune di Cimadolmo alle seguenti condizioni:
2) Si dà atto che la casa familiare, sita in Ormelle (TV), Via Delle Magnolie n. 14, condotta in locazione con contratto a lui intestato, rimane nella disponibilità EL Signor Parte 2
con la proprietà esclusiva di tutti gli arredi ed elettrodomestici, mentre la Signora Pt_1
[...] si è già trasferita in altro alloggio insieme al figlio;
la signora Pt_1 rovvederà ad
asportare tutti i propri beni ed effetti personali nel termine di due mesi dal deposito EL
ricorso;
3) Affidamento e collocamento EL figlio: il figlio ER 1 viene affidato ad entrambi i
genitori con le modalità ELl'affidamento condiviso e, fino a quando la signora Pt 1 non reperirà un'abitazione autonoma rispetto a quella dei proprigenitori, presso i quali attualmente vive con il figlio ER 1 , quest'ultimo manterrà la residenza anagrafica nella casa familiare;
il signor Parte 2 presta sin d'ora il consenso al trasferimento ELla
residenza anagrafica EL figlio con la madre presso la nuova abitazione che la madre reperirà, purché detta nuova abitazione sia distante dall'attuale casa familiare entro un raggio di trenta chilometri;
4) Tempi di permanenza EL figlio con ciascun genitore: si dà atto che i tempi di permanenza EL figlio ER 1 saranno tendenzialmente paritetici tenendo in considerazione che entrambi i genitori lavorano a turni anche nei giorni festivi, ed in particolare il padre svolge la propria attività con turni di lavoro anche notturni, con orari che si alternano ogni due giorni (ed in particolare con questa sequenza di orari lavorativi: due giorni 4.00-12.00, due giorni 12.00-20.00, due giorni 20.00-4.00, due giorni di riposo), e periodo feriale di dieci giorni a mesi alterni. In considerazione di ciò:
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 4.00 alle 12.00, ER 1 starà la mattina con la madre, il pranzo e pomeriggio con il padre e la cena e la notte con la madre;
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 12.00 alle 20.00, ER 1 starà:
il primo giorno con la madre (mattina, pranzo, pomeriggio, cena e notte);
il secondo giorno con la madre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con il padre a cena e la notte;
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 20.00 alle 4.00, AR starà:
il primo giorno con il padre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
• il secondo giorno con la madre la mattina, con il padre a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
- quando il padre ha i due giorni di riposo, AR starà:
il primo giorno con la madre la mattina e con il padre a pranzo, al pomeriggio, a cena e la notte;
il secondo giorno con il padre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
- quando il padre ha i dieci giorni di ferie, ER 1 starà con la madre la mattina EL primo giorno, poi con il padre dal pranzo EL primo giorno fino alla notte (compresa) tra il quinto ed il sesto giorno, poi con la madre dalla mattina EL sesto giorno fino alla notte (compresa) tra il decimo giorno e il giorno successivo, in cui il padre ricomincia a lavorare con il turno 4.00-
12.00;
Alla luce di quanto sopra in base ai turni, in via esemplificativa ed in riferimento a due mesi di 4 settimane, il calendario concordato è il seguente, con le precisazioni indicate in calce: Settimana 1
RN EL RN RN padre > 4:00/12:00 4:00/12:00
Mattina Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma
Notte
Settimana 2
RN EL SO | RN
4:00/12:00 padre >
Mattina Papà Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg
Cena e Mamma Mamma
Notte
Settimana 3
RN EL SO SO padre >
Mattina Mamma Papà
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg Cena e Рара Mammal
Notte
RN RN SO RN RN
12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Mamma Mamma Papà Papà Papà
Mamma Papà Mamma Mamma Papà
RN RN RN RN RN
4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Mamma Papà Mamma
Papà Mamma Mamma Papà Papà
Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
RN Turno RN RN RN
4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Mamma Mamma Papà
Papà Papà Mamma Mamma Papà
Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Settimana 4
RN EL RN SO SO | RN RN RN RN
20:00/4:00 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 padre >
Mattina/ Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg Cena e Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà
Notte
Mese con ferie
Settimana 1
RN EL RN RN Turno RN RN RN SO padre 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mattina Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Papà
Notte
Settimana 2
RN EL SO | RN RN RN RN RN RN
4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00 padre >
Mattina/ Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma
Scuola ZO e Papà Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Notte
Settimana 3
1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
RN /ferie FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE padre >
Mattina Mamma Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Scuola ZO e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg Cena e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Notte
Settimana 4
8° giorno 9° giorno 10° giorn
RN /ferie FERIE FERIE FERIE RN RN RN RN padre > 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00
Mattina Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Scuola
ZO e Mamma Mamma Mamma | Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg
Mamma Papà Cena e Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Notte
- indipendentemente dai turni di lavoro EL padre, un fine settimana ogni due ER 1 rimarrà
con la madre l'intera giornata EL sabato o ELla domenica, a seconda EL giorno libero di lei, che solitamente lavora appunto o il sabato o la domenica a turni;
in questi casi, l'orario stabilito sarà dalle 20.15 ELla sera prima, compresa la notte, fino alle 20.15 ELla sera EL
giorno libero ELla madre;
- i genitori avranno cura di trasferire, all'inizio di ogni mese e per il bimestre successivo, il calendario come sopra concordato su un calendario cartaceo, di cui entrambi terranno copia,
in cui verranno indicati giorno per giorno i tempi di permanenza;
- il genitore che avrà con sé il figlio a pranzo andrà a prenderlo alle ore 13.00 all'uscita di scuola o ai centri estivi;
quello che lo avrà con sé la notte, provvederà alla colazione ELla
mattina seguente e a portare il figlio a scuola o comunque nel luogo in cui dovrà recarsi;
in generale, sarà il genitore che avrà con sé il figlio a provvedere ad accompagnarlo presso l'altro genitore o nel luogo in cui dovrà recarsi, per il cambio dei tempi di permanenza (ad eccezione, appunto, di quanto previsto per l'uscita ELla scuola o dei centri estivi, occasione in cui sarà il genitore che comincia il tempo di permanenza ad andare a prendere ER_1 all'uscita); gli orari individuati dai genitori sono i seguenti: per il tempo indicato come "pranzo e pomeriggio", si intende dalle 13.00 alle 18.00; per il tempo indicato come "cena e notte",
si intende dalle 18.00 in poi;
per il tempo indicato come "mattina", si intende la colazione e l'accompagnamento a scuola o ai centri estivi, ad eccezione:
- ELla mattina EL 6° giorno di ferie EL padre, in cui ER 1 , avendo trascorso la notte precedente dal padre, farà colazione con lui e verrà accompagnato da lui a scuola o ai centri estivi o a casa ELla madre;
dei giorni in cui ER 1 non dovrà andare a scuola né al centro estivo, in cui ER 1 rimarrà
-
con il genitore (o verrà da questi gestito come previsto nel paragrafo sotto denominato
"impedimenti-malattie") dal risveglio fino alle ore 13.00;
- i genitori potranno comunque vedere il figlio anche in tempi diversi da quelli indicati, previo apposito accordo e compatibilmente con gli impegni ELlo Stesso.
Vacanze scolastiche, ponti, festività: si dà atto che, in considerazione EL fatto che i genitori lavorano a turni indipendentemente dalle festività, anche durante le vacanze scolastiche verranno mantenuti i tempi di permanenza sopra indicati, ad eccezione dei giorni festivi da calendario (8 dicembre, 25-26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì
ELl'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) che verranno trascorsi in via alternata di anno in anno, salvo apposito diverso accordo;
durante il periodo estivo, ER_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Impedimenti malattie: si dà atto che, in ipotesi di impedimenti di qualsiasi motivo,
compresa la malattia, il figlio starà e verrà affidato preferibilmente al genitore più libero, in alternativa ai parenti più prossimi, oppure a terzi individuati dal genitore che ha il relativo tempo di permanenza con il figlio.
Variazioni: si dà atto che ogni eventuale impedimento, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro coniuge ed in caso di impossibilità ELl'altro coniuge o comunque di suoi impegni precedentemente presi che gli impediscano di sostituirsi al genitore titolare EL
tempo di permanenza da calendario, sarà precisa responsabilità EL genitore titolare EL
tempo di permanenza trovare una soluzione per l'accudimento di ER 1 durante il proprio impedimento.
Principi: si dà atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere le attuali abitudini alimentari ed educative EL figlio, quali una sana alimentazione, l'orario per i compiti, per il sonno, tempi limitati per guardare la televisione. L'eventuale utilizzo EL telefono cellulare,
smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici andrà espressamente concordato tra i genitori.
I genitori si impegnano a valorizzare il benessere emotivo e psicologico EL figlio, ascoltando ogni segnale di disagio o difficoltà, assumendo ogni decisione riguardante il figlio di comune accordo, senza prima parlarne con il figlio.
Nel reciproco rispetto, i genitori si impegnano reciprocamente a non incolpare, a non mettere in cattiva luce e a non offendere l'altro genitore davanti al figlio o a persona terza.
I genitori si impegnano a tenersi informati sulla vita EL figlio, salute, scuola, viaggi e quant'altro riguardi la crescita e l'educazione ELlo stesso.
5) Contributo al mantenimento EL figlio
Tenuto in considerazione le modalità di affidamento, i tempi di permanenza e i rispettivi redditi, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 3 di ogni mese, tramite bonifico alle coordinate bancarie che gli verranno da lei indicate, con decorrenza dal mese in cui viene depositato il ricorso, la somma di € € 350,00 mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI, quale contributo al mantenimento EL figlio ER_1 .
Il padre contribuirà nella misura EL 50% alle spese straordinarie, con le modalità di cui alle linee guida adottate dal Tribunale di Treviso contenute nel testo EL protocollo che si deposita sub doc. 16, con le seguenti precisazioni e deroghe: tutte le tasse, rette ed iscrizioni per le scuole pubbliche (anche universitarie), compresi i cd. “contributi volontari", i viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola nonché le spese per le eventuali ripetizioni, lezioni private ed aiuto compiti e le quote di partecipazione ai centri estivi saranno spese
"obbligatorie”, non subordinate al consenso dei genitori e quindi da dividersi obbligatoriamente al 50% per ciascuno.
L'assegno unico, che al momento non è quantificabile né simulabile poiché, dipendendo dall'ISEE EL nucleo familiare, sarà soggetto a variazione con la variazione EL nucleo familiare, sarà percepito interamente dalla Signora Parte 1
Le parti hanno provveduto alla divisione dei beni comuni e si danno reciprocamente atto
ELla reciproca autonomia e autosufficienza.
Le parti fin d'ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo ELla carta d'identità
e EL passaporto e/o ogni altro documento equipollente per i viaggi all'estero EL minore.
Clausola finale: I coniugi danno atto che, con l'adempimento ELle suindicate obbligazioni,
hanno definitivamente composto ogni questione economica nascente dal matrimonio e quindi dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti
ELl'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione ELla sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione ELla causa sul ruolo EL Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio EL 02/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4586/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Giudice Dott.ssa Giulia Civiero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da:
Parte 1
con l'avv. GALIZIA MARIA NOVELLA
c.f.: C.F. 1
e
Parte 2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F. 2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale EL matrimonio, nonché ai sensi ELl'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento EL matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione ELl'udienza EL 30.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse
ELla prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere EL Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), ELla I. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data
ELla comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi ELl'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza EL termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità ELlo scambio di note scritte, la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 ELla I. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento EL matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza ELla allegazione di fatti nuovi ai sensi ELl'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento EL matrimonio difettando il requisito ELla indicazione congiunta ELle
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Parte 2
matrimonio contratto il 31/10/2023 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie C, Anno 2023 EL
registro degli atti di matrimonio EL Comune di Cimadolmo alle seguenti condizioni:
2) Si dà atto che la casa familiare, sita in Ormelle (TV), Via Delle Magnolie n. 14, condotta in locazione con contratto a lui intestato, rimane nella disponibilità EL Signor Parte 2
con la proprietà esclusiva di tutti gli arredi ed elettrodomestici, mentre la Signora Pt_1
[...] si è già trasferita in altro alloggio insieme al figlio;
la signora Pt_1 rovvederà ad
asportare tutti i propri beni ed effetti personali nel termine di due mesi dal deposito EL
ricorso;
3) Affidamento e collocamento EL figlio: il figlio ER 1 viene affidato ad entrambi i
genitori con le modalità ELl'affidamento condiviso e, fino a quando la signora Pt 1 non reperirà un'abitazione autonoma rispetto a quella dei proprigenitori, presso i quali attualmente vive con il figlio ER 1 , quest'ultimo manterrà la residenza anagrafica nella casa familiare;
il signor Parte 2 presta sin d'ora il consenso al trasferimento ELla
residenza anagrafica EL figlio con la madre presso la nuova abitazione che la madre reperirà, purché detta nuova abitazione sia distante dall'attuale casa familiare entro un raggio di trenta chilometri;
4) Tempi di permanenza EL figlio con ciascun genitore: si dà atto che i tempi di permanenza EL figlio ER 1 saranno tendenzialmente paritetici tenendo in considerazione che entrambi i genitori lavorano a turni anche nei giorni festivi, ed in particolare il padre svolge la propria attività con turni di lavoro anche notturni, con orari che si alternano ogni due giorni (ed in particolare con questa sequenza di orari lavorativi: due giorni 4.00-12.00, due giorni 12.00-20.00, due giorni 20.00-4.00, due giorni di riposo), e periodo feriale di dieci giorni a mesi alterni. In considerazione di ciò:
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 4.00 alle 12.00, ER 1 starà la mattina con la madre, il pranzo e pomeriggio con il padre e la cena e la notte con la madre;
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 12.00 alle 20.00, ER 1 starà:
il primo giorno con la madre (mattina, pranzo, pomeriggio, cena e notte);
il secondo giorno con la madre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con il padre a cena e la notte;
- quando il padre ha i due giorni di turno dalle 20.00 alle 4.00, AR starà:
il primo giorno con il padre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
• il secondo giorno con la madre la mattina, con il padre a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
- quando il padre ha i due giorni di riposo, AR starà:
il primo giorno con la madre la mattina e con il padre a pranzo, al pomeriggio, a cena e la notte;
il secondo giorno con il padre la mattina, a pranzo e al pomeriggio e con la madre la cena e la notte;
- quando il padre ha i dieci giorni di ferie, ER 1 starà con la madre la mattina EL primo giorno, poi con il padre dal pranzo EL primo giorno fino alla notte (compresa) tra il quinto ed il sesto giorno, poi con la madre dalla mattina EL sesto giorno fino alla notte (compresa) tra il decimo giorno e il giorno successivo, in cui il padre ricomincia a lavorare con il turno 4.00-
12.00;
Alla luce di quanto sopra in base ai turni, in via esemplificativa ed in riferimento a due mesi di 4 settimane, il calendario concordato è il seguente, con le precisazioni indicate in calce: Settimana 1
RN EL RN RN padre > 4:00/12:00 4:00/12:00
Mattina Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma
Notte
Settimana 2
RN EL SO | RN
4:00/12:00 padre >
Mattina Papà Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg
Cena e Mamma Mamma
Notte
Settimana 3
RN EL SO SO padre >
Mattina Mamma Papà
Scuola
ZO e Papà Papà
Pomerigg Cena e Рара Mammal
Notte
RN RN SO RN RN
12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Mamma Mamma Papà Papà Papà
Mamma Papà Mamma Mamma Papà
RN RN RN RN RN
4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Mamma Papà Mamma
Papà Mamma Mamma Papà Papà
Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
RN Turno RN RN RN
4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00
Mamma Mamma Mamma Mamma Papà
Papà Papà Mamma Mamma Papà
Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Settimana 4
RN EL RN SO SO | RN RN RN RN
20:00/4:00 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 padre >
Mattina/ Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg Cena e Mamma Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà
Notte
Mese con ferie
Settimana 1
RN EL RN RN Turno RN RN RN SO padre 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00
Mattina Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Scuola
ZO e Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Papà
Notte
Settimana 2
RN EL SO | RN RN RN RN RN RN
4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00 20:00/4:00 20:00/4:00 padre >
Mattina/ Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma
Scuola ZO e Papà Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà
Pomerigg Cena e Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Notte
Settimana 3
1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
RN /ferie FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE padre >
Mattina Mamma Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Scuola ZO e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg Cena e Papà Papà Papà Papà Papà Mamma Mamma
Notte
Settimana 4
8° giorno 9° giorno 10° giorn
RN /ferie FERIE FERIE FERIE RN RN RN RN padre > 4:00/12:00 4:00/12:00 12:00/20:00 12:00/20:00
Mattina Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Scuola
ZO e Mamma Mamma Mamma | Papà Papà Mamma Mamma
Pomerigg
Mamma Papà Cena e Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Notte
- indipendentemente dai turni di lavoro EL padre, un fine settimana ogni due ER 1 rimarrà
con la madre l'intera giornata EL sabato o ELla domenica, a seconda EL giorno libero di lei, che solitamente lavora appunto o il sabato o la domenica a turni;
in questi casi, l'orario stabilito sarà dalle 20.15 ELla sera prima, compresa la notte, fino alle 20.15 ELla sera EL
giorno libero ELla madre;
- i genitori avranno cura di trasferire, all'inizio di ogni mese e per il bimestre successivo, il calendario come sopra concordato su un calendario cartaceo, di cui entrambi terranno copia,
in cui verranno indicati giorno per giorno i tempi di permanenza;
- il genitore che avrà con sé il figlio a pranzo andrà a prenderlo alle ore 13.00 all'uscita di scuola o ai centri estivi;
quello che lo avrà con sé la notte, provvederà alla colazione ELla
mattina seguente e a portare il figlio a scuola o comunque nel luogo in cui dovrà recarsi;
in generale, sarà il genitore che avrà con sé il figlio a provvedere ad accompagnarlo presso l'altro genitore o nel luogo in cui dovrà recarsi, per il cambio dei tempi di permanenza (ad eccezione, appunto, di quanto previsto per l'uscita ELla scuola o dei centri estivi, occasione in cui sarà il genitore che comincia il tempo di permanenza ad andare a prendere ER_1 all'uscita); gli orari individuati dai genitori sono i seguenti: per il tempo indicato come "pranzo e pomeriggio", si intende dalle 13.00 alle 18.00; per il tempo indicato come "cena e notte",
si intende dalle 18.00 in poi;
per il tempo indicato come "mattina", si intende la colazione e l'accompagnamento a scuola o ai centri estivi, ad eccezione:
- ELla mattina EL 6° giorno di ferie EL padre, in cui ER 1 , avendo trascorso la notte precedente dal padre, farà colazione con lui e verrà accompagnato da lui a scuola o ai centri estivi o a casa ELla madre;
dei giorni in cui ER 1 non dovrà andare a scuola né al centro estivo, in cui ER 1 rimarrà
-
con il genitore (o verrà da questi gestito come previsto nel paragrafo sotto denominato
"impedimenti-malattie") dal risveglio fino alle ore 13.00;
- i genitori potranno comunque vedere il figlio anche in tempi diversi da quelli indicati, previo apposito accordo e compatibilmente con gli impegni ELlo Stesso.
Vacanze scolastiche, ponti, festività: si dà atto che, in considerazione EL fatto che i genitori lavorano a turni indipendentemente dalle festività, anche durante le vacanze scolastiche verranno mantenuti i tempi di permanenza sopra indicati, ad eccezione dei giorni festivi da calendario (8 dicembre, 25-26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì
ELl'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto) che verranno trascorsi in via alternata di anno in anno, salvo apposito diverso accordo;
durante il periodo estivo, ER_1
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Impedimenti malattie: si dà atto che, in ipotesi di impedimenti di qualsiasi motivo,
compresa la malattia, il figlio starà e verrà affidato preferibilmente al genitore più libero, in alternativa ai parenti più prossimi, oppure a terzi individuati dal genitore che ha il relativo tempo di permanenza con il figlio.
Variazioni: si dà atto che ogni eventuale impedimento, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro coniuge ed in caso di impossibilità ELl'altro coniuge o comunque di suoi impegni precedentemente presi che gli impediscano di sostituirsi al genitore titolare EL
tempo di permanenza da calendario, sarà precisa responsabilità EL genitore titolare EL
tempo di permanenza trovare una soluzione per l'accudimento di ER 1 durante il proprio impedimento.
Principi: si dà atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere le attuali abitudini alimentari ed educative EL figlio, quali una sana alimentazione, l'orario per i compiti, per il sonno, tempi limitati per guardare la televisione. L'eventuale utilizzo EL telefono cellulare,
smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici andrà espressamente concordato tra i genitori.
I genitori si impegnano a valorizzare il benessere emotivo e psicologico EL figlio, ascoltando ogni segnale di disagio o difficoltà, assumendo ogni decisione riguardante il figlio di comune accordo, senza prima parlarne con il figlio.
Nel reciproco rispetto, i genitori si impegnano reciprocamente a non incolpare, a non mettere in cattiva luce e a non offendere l'altro genitore davanti al figlio o a persona terza.
I genitori si impegnano a tenersi informati sulla vita EL figlio, salute, scuola, viaggi e quant'altro riguardi la crescita e l'educazione ELlo stesso.
5) Contributo al mantenimento EL figlio
Tenuto in considerazione le modalità di affidamento, i tempi di permanenza e i rispettivi redditi, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 3 di ogni mese, tramite bonifico alle coordinate bancarie che gli verranno da lei indicate, con decorrenza dal mese in cui viene depositato il ricorso, la somma di € € 350,00 mensile rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI, quale contributo al mantenimento EL figlio ER_1 .
Il padre contribuirà nella misura EL 50% alle spese straordinarie, con le modalità di cui alle linee guida adottate dal Tribunale di Treviso contenute nel testo EL protocollo che si deposita sub doc. 16, con le seguenti precisazioni e deroghe: tutte le tasse, rette ed iscrizioni per le scuole pubbliche (anche universitarie), compresi i cd. “contributi volontari", i viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola nonché le spese per le eventuali ripetizioni, lezioni private ed aiuto compiti e le quote di partecipazione ai centri estivi saranno spese
"obbligatorie”, non subordinate al consenso dei genitori e quindi da dividersi obbligatoriamente al 50% per ciascuno.
L'assegno unico, che al momento non è quantificabile né simulabile poiché, dipendendo dall'ISEE EL nucleo familiare, sarà soggetto a variazione con la variazione EL nucleo familiare, sarà percepito interamente dalla Signora Parte 1
Le parti hanno provveduto alla divisione dei beni comuni e si danno reciprocamente atto
ELla reciproca autonomia e autosufficienza.
Le parti fin d'ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo ELla carta d'identità
e EL passaporto e/o ogni altro documento equipollente per i viaggi all'estero EL minore.
Clausola finale: I coniugi danno atto che, con l'adempimento ELle suindicate obbligazioni,
hanno definitivamente composto ogni questione economica nascente dal matrimonio e quindi dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti
ELl'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione ELla sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione ELla causa sul ruolo EL Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio EL 02/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani