Articolo 9 della Legge 28 agosto 1989, n. 302
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 settembre 1989
Art. 9. 1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonche' delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.
Entrata in vigore il 16 settembre 1989