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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 6658 del 2024 (cui è riunito il n. 6986 del 2024), promossa
DA
(C.F. ), nata a [...], il 08 luglio Parte_1 C.F._1 1988 e residente in [...];
[...]
(C.F. ) nata a Piano di NT (NA) in [...] 1 febbraio Parte_2 C.F._2
1964, e residente in [...], rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall'avv. Nicola Villanese e dall'avv. Luca Schettino, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Sant'Agnello, al C.so Italia, 115
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, concludevano per il riconoscimento del predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui al rispettivo ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace il . CP_1
Venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, come imposto dall'art. 274 c.p.c.. Letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ex art. 429 c.p.c..
********
I ricorsi meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica. Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per
“anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto, di cui alla decisione del Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione della ricorrente , risulta Parte_1 che la stessa è docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, attualmente titolare ed in servizio presso in NT (Napoli) (cfr. doc 4); in precedenza, ella ha CP_2 lavorato alle dipendenze del , in virtù dei seguenti contratti: A.S. Controparte_1
2020/2021 contratto prot. n. 3333/07 del 23.09.2020 presso IC BOZZAOTRA in Massa Lubrense (NA) dal 23.09.2020 al 31.08.2021 per 18h sett. (cfr. doc 1); A.S. 2021/2022, contratto prot. n. 3601 del 07.09.2021 presso in NT (NA) dal 07.09.2021 al CP_2
2 31.08.2022 per 18h sett. (cfr. doc 2); A.S. 2022/2023, contratto prot. n. 3141 del 12.09.2022 presso SCUOLA PRIMO GRADO G. OL in Torre Annunziata (NA) dal 12.09.2022 al
30.06.2023 per 8h sett. (cfr. doc 3).
Con riferimento alla posizione della ricorrente , docente Parte_2 precaria nella scuola primaria, attualmente in servizio, risulta che ha precedentemente lavorato alle dipendenze del , in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato e negli anni scolastici: A.S. 2020/2021 contratto prot. 4351 del 16.11.2020 presso I.C. “NT Capoluogo” in NT (NA) dal 16.11.2020 al 30.06.2021 per 24h sett. (cfr. CP_ doc 1); A.S. 2024/2025 contratto prot. 7508 del 28.10.2024 presso “NT Capoluogo” in NT (NA) dal 28.10.2024 al 30.06.2025 per 12h sett. (cfr. doc 2).
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che le predette sono all'attualità presenti nel sistema scolastico;
la , con contratto a tempo indeterminato dal 2.9.2024, mentre la Pt_1 Pt_2 con contratto a tempo determinato, sicché permane anche l'esigenza formativa, posta a fondamento del beneficio per cui è causa.
A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1 costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5,
6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 in favore di in favore di per gli anni Parte_1 scolastici: 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e in favore di per gli anni Parte_2 scolastici: 2020/21 e 2024/25.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della riunione dei giudizi, sono poste a carico del convenuto e liquidate in base al valore CP_1 della lite (una causa tra € 1.100 ed € 5.200 e l'altra al di sotto di €1.100) e della marcata serialità del presente contenzioso.
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P.Q.M.
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in favore di , per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, in favore di Parte_1
, per gli anni scolastici: 2020/21 e 2024/25; Parte_2 condanna il convenuto all'erogazione, in favore delle ricorrenti, di un buono CP_1 elettronico di importo di € 500,00 per le citate annualità; condanna il al pagamento, in favore delle ricorrenti delle Controparte_1 spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.544, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 26.3.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
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