Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 640
TAR
Sentenza 20 ottobre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dalla UN TA Is RU e dalla signora MA NA EL avverso la sentenza del TAR Sardegna che aveva parzialmente respinto e dichiarato inammissibile il loro ricorso originario. Le appellanti contestavano la deliberazione del Consiglio comunale di Pula n. 21 del 30 marzo 2021, con cui era stato adottato un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), ritenuto lesivo dei loro diritti in quanto stravolgeva la normativa delle zone turistiche "F". Le appellanti, proprietarie di lotti edificabili in una lottizzazione risalente agli anni Cinquanta, sostenevano che il comparto fosse già legittimamente urbanizzato e classificato come zona turistica, ma il nuovo PUC avrebbe introdotto restrizioni significative, richiedendo un "atipico Piano di Riqualificazione Paesaggistica" per interventi superiori alla manutenzione straordinaria e limitando gli interventi nella fascia dei 300 metri dal mare. Avevano sollevato diciannove motivi di ricorso in primo grado, lamentando la lesione dei loro interessi sia per la nuova disciplina urbanistica sia per gli oneri imposti, anche a causa delle misure di salvaguardia e delle disposizioni del nuovo PUC e del Regolamento Edilizio. Il TAR aveva respinto e dichiarato inammissibili tali censure, ritenendo la lottizzazione priva di opere di urbanizzazione primaria, in particolare la rete fognaria, come già accertato in precedenti giudizi, e giustificando la classificazione del comparto come zona "F2 - Insediamenti turistici spontanei ante Legge ponte" come necessaria per un intervento programmatorio.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. Riguardo al primo motivo, ha confermato l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte pianificatorie, giudicando coerente la subordinazione di interventi superiori alla manutenzione straordinaria alla presentazione di un Piano di Riqualificazione Paesaggistica, e ha ritenuto non sussistere contraddittorietà nel PUC. Ha altresì ribadito la necessità di uno strumento attuativo anche in zone parzialmente urbanizzate, specialmente in aree di pregio ambientale, e ha chiarito che il richiamo a precedenti sentenze del TAR, anche se le appellanti non ne erano state parte, è legittimo quale elemento di prova liberamente valutabile dal giudice. Il secondo motivo è stato rigettato per genericità, poiché le appellanti si sono limitate a dedurre l'interesse a ricorrere dalla mera titolarità del diritto di proprietà e dall'astratta impossibilità di ristrutturare, senza dimostrare una lesione concreta e attuale, confermando la discrezionalità dell'amministrazione nella materia. Infine, il terzo motivo è stato respinto, ritenendo corretta l'interpretazione del TAR sull'obbligo dei privati di rimuovere le intersezioni a raso con la S.S. 195, limitato alle porzioni di proprietà privata, giudicando tale disposizione ragionevole e rientrante nella discrezionalità pianificatoria. Pertanto, il Collegio ha concluso che le scelte del PUC sono coerenti con le premesse di fatto e non irragionevoli, confermando il rigetto dell'appello e nulla disponendo sulle spese processuali data la mancata costituzione del Comune di Pula.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 640
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 640
    Data del deposito : 28 gennaio 2025
    Fonte ufficiale :

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