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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3086/2012 del ruolo generale, promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Spaggiari (C.F.: e C.F._1
Mario Pane (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._2
Napoli, al Viale Michelangelo, n. 80, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
C.F.: ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta (C.F.:
, presso il cui studio, in Pomigliano d'Arco, alla C.F._3
Via Sibilla Aleramo, n. 5, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
e contro
Controparte_2 APPELLATO - CONTUMACE avverso la sentenza n. 7553/2011 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30.05.2011 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 25.06.2012, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, ha rigettato la domanda attorea, diretta all'accertamento negativo del credito reclamato da CP_1
quale cessionaria della Parte_2
2. Con l'originario libello, l'attrice aveva dedotto di aver eseguito, in
[...]
favore della in data 25.09.1992, il pagamento della Controparte_2
fattura n. 302 per l'importo di € 206.583,00, a saldo delle forniture di calcestruzzi per il quadrimestre settembre – dicembre 1992, in esecuzione della convenzione inter partes dell'agosto 1990.
Tuttavia, il medesimo importo veniva reclamato dalla CP_1
per effetto di un accordo intervenuto con la stessa il Controparte_2
18.05.1992, con il quale quest'ultima delegava irrevocabilmente la stessa per gli incassi relativi alle predette forniture. CP_1
Si era verificato che, con missiva successiva alla cessione del
18.05.1992, aveva comunicato alla la Controparte_2 Parte_1
caducazione del richiamato accordo (del 18.05.1992) con la CP_1
a far data dal 01.09.1992, per cui il pagamento eseguito in
[...]
favore della doveva ritenersi pienamente valido ed Controparte_2
efficace e, dunque, senz'altro opponibile alla CP_1
2.1. Quest'ultima, nel resistere alla domanda attroea, aveva, a sua volta, spiegato domanda riconvenzionale diretta alla condanna della al pagamento, non solo della richiamata fattura n. 302, ma Parte_1 anche di quella successiva, n. 303, per un ulteriore importo di £.
136.006.058.
La convenuta in riconvenzionale aveva opposto l'inefficacia del pagamento eseguito in precedenza dall'attrice in favore della che per effetto della cessione del 18.05.1992, si era Controparte_2
spogliata di tutti i suoi crediti vantati in danno della , Parte_1
destinataria della notifica della intervenuta cessione già in data
21.05.1992.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto che, a far data dal 21.05.1992 (data di notifica della cessione), la avrebbe dovuto eseguire tutti i Parte_1
pagamenti relativi alle forniture della direttamente in Controparte_2
favore della CP_1
Di contro, lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto inefficace la revoca unilaterale, da parte della della cessione, per Controparte_2
come comunicata alla , rea di aver dato seguito alla Parte_1
revoca, piuttosto che alla perdurante efficacia della cessione.
Di conseguenza, disattesa la domanda attorea, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, il Tribunale ha condannato la al Parte_1
pagamento, in favore della della complessiva somma CP_1
di € 276.824,00 (£. 536.006.058, pari alla sommatoria delle fatture n.
302 e n. 303 del 1992), oltre interessi e spese.
3. È insorta la , cui ha resistito la sola Parte_1 CP_1
mentre, la Curatela della medio tempore dichiarata Controparte_2
fallita, è rimasta contumace.
3.1. In sede di precisazione delle conclusioni del 22.02.2017,
l'appellante opponeva che la cessione del credito intervenuta tra ed del 18.05.1992, era stata fatta Controparte_2 CP_1
oggetto di revocatoria fallimentare, come da sentenza n. 147/2016 della Corte d'Appello di Salerno, sebbene impugnata innanzi alla Corte di Cassazione da parte di CP_1
Di conseguenza, la invocava la sospensione del giudizio, Parte_1
in attesa del giudicato sulla richiamata pronuncia della Corte salernitana.
3.2. La Corte, con ordinanza del 05.06.2017, disattesa l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la accordava ai sensi dell'art. 337 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 147/2016 della Corte di Appello di Salerno, destinata senz'altro a produrre effetti nel giudizio de quo, la cui pronuncia, in ipotesi di giudicato sulla pronuncia della Corte salernitana, sarebbe risultata inutiliter data.
3.3. Il contenzioso è stato riassunto dalla , con ricorso Parte_1
depositato il 20.05.2024, all'esito del rigetto del ricorso proposto da avverso la sentenza n. 147/2016, come da ordinanza CP_1
della Cassazione n. 15148/2023.
3.4. Ha resistito la Curatela della dichiarata fallita in CP_1
data 27.04.2018; mentre il fallimento della è rimasto Controparte_2
contumace.
4. La Curatela della ha eccepito l'intervenuta CP_1
estinzione del giudizio, per tardiva riassunzione, proposta ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 297 c.p.c. (nella sua versione ratione temporis applicabile), dal momento che l'ordinanza della Cassazione
n. 15148/2023 è stata pubblicata il 30.05.2023 e, dunque, la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 147/2016 è divenuta cosa giudicata a far data dalla pubblicazione della richiamata pronuncia, anche in considerazione del fatto che la stessa , sebbene Parte_1
contumace, era comunque parte del giudizio di legittimità.
4.1. La ha opposto di aver avuto legale conoscenza Parte_1
dell'ordinanza della Cassazione solo nel marzo del 2024, per cui la riassunzione, operata il 20.05.2024, deve ritenersi senz'altro tempestiva.
4.2. L'eccezione di estinzione non merita condivisione.
4.3. La natura meramente facoltativa della sospensione, disposta ai sensi dell'art. 337 c.p.c., fa sì che il termine previsto dall'art. 297 c.p.c. sia ordinatorio e non già perentorio, correlato, invece, alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c.
Il differente regime giuridico trae linfa dalla differente ratio delle richiamate disposizioni in rito, per come evidenziata dalle SS. UU. nella sentenza n. 21763/2021: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.
295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c.”.
La perentorietà del termine previsto dall'art. 297 c.p.c., per la riassunzione a seguito della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., è prevista a presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in presenza di un potenziale conflitto di giudicati, che può essere superato solo dalla pronuncia sul processo pregiudicante.
La sospensione originata, invece, dall'art. 337 c.p.c., mira sì a risolvere, secondo una prudente valutazione del Giudice procedente nella causa pregiudicata, un potenziale conflitto di giudicati, che, tuttavia, può essere superato secondo quanto disposto dall'art. 336, secondo comma, c.p.c.
4.4. Per completezza, va comunque evidenziato che, quand'anche si fosse dovuto discorrere di perentorietà del termine per la riassunzione, contrariamente a quanto opposto da parte appellata, il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale (Cass. n. 19936/2017).
5. Nel merito, è innegabile che l'intervenuto giudicato sulla revocatoria fallimentare dell'atto di cessione di credito del 18.05.1992, di cui alla sentenza n. 147/2016 della Corte d'Appello di Salerno, ha sostanzialmente fatto venir meno il titolo sul quale si fondava l'originaria pretesa attorea della oggi personificata CP_1
dalla Curatela fallimentare.
Ed invero, la natura costitutiva della revocatoria fallimentare (tra l'altro, oggi estesa, per effetto dei principi fissati dalle SS. UU. n. 30416/2018, anche a quella ordinaria) fa sì che sia modificata, sia pure ex post, una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto. 6. In definitiva, in accoglimento del gravame, preso atto dell'intervenuto giudicato sulla sentenza n. 147/2016 della Corte
d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata, va disattesa la domanda di pagamento avanzata, in danno della , dalla Parte_1
delle fatture n. 302 e 303 del 1992 emesse dalla CP_1
ed oggetto dell'atto di cessione del 18.05.1992. Controparte_2
Va da sé l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale della di inopponibilità, nei suoi Parte_1
confronti, dell'atto di cessione del 18.05.1992.
7. Le ragioni (sopravvenute) che conducono il Collegio alla riforma della sentenza impugnata, giustificano la compensazione integrale, tra l'appellante e l'appellata delle spese del doppio grado CP_1
di giudizio.
Nulla per le spese rispetto al rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 25.06.2012, da nei confronti di Parte_1 CP_1
(oggi in liquidazione giudiziale) e del avverso la Controparte_2
sentenza n. 7553/2011 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata da in danno della CP_1
odierna appellante, di pagamento delle fatture n. 302 e n. 303 del
1992, emesse dalla ed oggetto del contratto di Controparte_2
cessione del 18.05.1992, revocato, in sede fallimentare della cedente, con sentenza n. 147/2016 della Corte d'Appello di Salerno;
- compensa integralmente tra l'appellante e l'appellata CP_1
(oggi, le spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_1
- nulla per le spese nei confronti del rimasto Controparte_2
contumace.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo