Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19185
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Sentenza 12 luglio 2024

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Il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19185
    Data del deposito : 12 luglio 2024

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