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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Lauretta presso il cui Parte_1
studio in Trecase al la via Vesuvio n. 53 ha eletto domicilio pec:
Email_1
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, PEC:
t, elett.te dom.to presso la sede in Email_2 CP_2
Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 9.4.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro – n. 1563, pubblicata il 01.8.2024, non notificata, che ha accolto la sua domanda tesa a condannare l' CP_2
alla restituzione delle indennità di malattia per € 1.171,18 per il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2002, nonché per € 387,56 per il periodo dal gennaio 2003 ad aprile 2004 compensando le spese di lite.
L'appellante si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio che erano state compensate con motivazione apodittica e generica evidenziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame per la sua genericità ed CP_2
infondatezza.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare per “Le peculiarità delle questioni trattate”.
Nel caso in esame è pacifico che la domanda della appellata è stata interamente accolta e l è stato condannato al pagamento delle indennità di malattia come richieste. CP_1
La parte appellante si duole della disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha, però, dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussista-no altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso in esame la domanda introduttiva è stata accolta.
Orbene, a parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado – che è basata sul presupposto della “peculiarità delle questioni trattate”- non può trovare giustificazione.
La domanda di era fondata e sulla base di consolidata giurisprudenza ed in Pt_1 applicazione del principio della pacifica soccombenza dell' non vi erano ragioni per la CP_2 compensazione delle spese del grado che vanno, invece, liquidate tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Nel caso di specie, la domanda introduttiva era fondata, esisteva già una condanna generica contro l' per il pagamento dell'indennità di malattia, e solo dopo l'azione proposta CP_1
l'appellante ha ottenuto la condanna dell'odierno appellato al pagamento della somma complessiva di € 1.558,74.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste a carico dell' e la liquidazione va effettuata sulla base del CP_2
D.M. 55/2014 aggiornato dal DM 147/22, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore fino a 5.200,00 euro.
La semplicità della causa e la modestissima rilevanza giuridica giustificano la liquidazione nei minimi, senza considerare la fase istruttoria che non è stata svolta.
L'appello va, quindi, accolto e le spese del primo grado vanno liquidate in € 900,00 (€
215,00 per la fase di studio, € 215,00 per la fase introduttiva ed € 470,00 per la fase decisionale).
La sentenza impugnata va, dunque, in questo senso riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e - poste a cario della parte appellata tenuto conto dello scaglione fino ad € 1.100,00 - vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione nei minimi degli importi previsti dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di , delle spese del primo grado CP_2 Parte_1 che liquida in € 900,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge, con attribuzione all'avv. Gabriella Lauretta.
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che CP_2 liquida in € 337,00. oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv.
Gabriella Lauretta.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente