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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 408/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. UL SIMONI Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 408/2025 R.G, proposta da:
(c.f. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Calenzano (Fi) in via Sandro Pertini 111/9, di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Marcucci (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il di lei studio, come d orso;
PEC: Email_1
CO GLNO (c.f. nato a [...] il C.F._3
29.10.1982 e residente a Calenzano ini 111/9, di cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vicenzo (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, come l ricorso;
PEC: Email_2
Ricorrenti
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento dei figli;
visto del Pubblico Ministero emesso il 19.08.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento condiviso dei minori UL e ad entrambi R_
i genitori alle condizioni depositate relative al colloca alente, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, limitandosi a prendere atto degli accordi ulteriori rispetto alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli;
OMOLOGA l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di UL e , nati fuori dal matrimonio R_ rispettivamente in data in data 6.1.2016 e 13.12.2018, e del di loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate,: CONDIZIONI
“1) UL e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e R_ resteranno d in via prevalente presso la madre;
nella casa familiare posta in Calenzano Via Pertini 111.
2) Entrambi i ricorrenti, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, si impegnano a garantire una presenza costante nella vita dei figli, provvedendo paritariamente all'educazione e alla cura e condividendone le relative responsabilità.
3) Nel trattare le questioni inerenti UL e , le parti prendono atto R_ dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano a interessi dei figli stessi ed il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità dei rapporti con entrambi i genitori e con i nonni. MODALITÀ DI PERMANENZA DEI MINORI CON I GENITORI
4) Durante il periodo scolastico il padre potrà prendere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- una settimana dal martedì dalle 18-18,30 fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
- la settimana successiva staranno con il padre il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18:00/18e30 fino al giovedì mattina allorquando lo stesso li accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio dalle ore 18:00/18e30 fino alla domenica sera alle ore 20:30 allorquando li accompagnerà presso l'abitazione della madre. E così di settimana in settimana. 5) A tal fine il sig. GLNO si farà carico di prendere i figli all'uscita della piscina o palestra frequentata, oppure laddove ciascuno si trova, e di riaccompagnarli a scuola oppure presso la madre. 6) Durante il periodo delle vacanze scolastiche di Natale, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre con la madre, avendo cura di ricomprendere in tali giorni un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il 31 Dicembre/1° gennaio, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, da formalizzare entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
7) Durante il periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, UL e R_ trascorreranno i primi 4 giorni, dalla uscita dalla scuola del mercoledì fin pomeriggio del giorno di Pasqua col genitore col quale non ha trascorso il giorno di Natale ed i restanti giorni, dal pomeriggio di Pasqua fino al rientro a scuola - con l'altro genitore.
8) La stessa alternanza annuale con l'uno o l'altro genitore varrà per le rimanenti festività annuali, per eventuali ponti e/o per chiusure scolastiche per qualsivoglia ragione, compreso – allorquando i genitori non dovessero accordarsi a trascorrerlo tutti insieme – il giorno del compleanno di UL e . R_
9) Durante il periodo delle vacanze scolas ve, UL e R_ trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre da stabilirsi di comune accordo preferibilmente entro il 31 Maggio di ogni anno.
10) Ad eccezione delle due settimane estive (anche non consecutive) di spettanza per ciascun genitore, nei mesi di Luglio ed Agosto i figli potranno soggiornare presso l'abitazione al mare dei nonni materni (situata in Via Perugia 110 a Cecina (LI)) così come avvenuto ogni anno. Durante le mensilità di Luglio ed Agosto, il padre nei giorni di sua spettanza, sia infrasettimanali che nei weekend, potrà fare visita a UL e presso la R_ località marittima, dove i figli soggiornano insieme ai nonni materni, previo semplice accordo telefonico con la madre e/o direttamente con gli stessi nonni materni e potrà prendere con sé i minori e trascorrere detti giorni presso la casa al mare dei nonni paterni (situata in Via Nostra Signora 15 a Capezzano Pianore (LU)) o in altre località, possibilmente di zona, di sua scelta.
11) Sono fatti salvi i diversi accordi tra i genitori in ordine a ciascuno dei suddetti aspetti della turnazione dei minori. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere ad entrambi i ricorrenti di organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
12) Il genitore che terrà con sé i figli dovrà avere cura che questi possano comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno, alle 20 di ogni sera, impegnandosi a rendere fruibile il contatto telefonico dei minori o, in caso di ostacolo, a rendere fruibile il proprio.
13) Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione (scelta della scuola e della eventuale iscrizione alla università, lezioni private o corsi di recupero;
iscrizione alle scuole di lingue o corsi formativi extrascolastici), alla salute (visite specialistiche, interventi chirurgici, applicazione di apparecchi, occhiali etc), alla formazione religiosa (frequenza del catechismo), alla formazione sportiva (iscrizione a palestre, scelta dell'attività e iscrizione a club o associazioni sportive, introduzione alla attività agonistica) dovranno essere concordate tra i genitori così come anche previsto dal protocollo del CNF in data 29.11.2017 alle cui Linee Guida le parti fanno integrale riferimento. Quello tra i due che prenderà l'iniziativa dovrà chiedere il consenso all'altro mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail, precisando l'esigenza, la sua proposta corredata da specificazioni e costi dell'intervento/visita/iscrizione/attività e chiedendo espressamente risposta entro il termine minimo di sette giorni, salvo caso di comprovata urgenza di carattere medico. In caso di mancata risposta, dovrà sollecitarla mediante messaggio whatsapp. In caso di perdurante silenzio per tre giorni, la proposta si intenderà accettata mediante il meccanismo del silenzio assenso. Le spese relative saranno sostenute dal genitore al 50% ciascuno. Il genitore anticipatario provvederà quindi a richiedere all'altro il rimborso pro quota della spesa, previa esibizione o consegna in copia della documentazione (fattura, scontrino, ricevuta) sopra specificata. L'altro genitore dovrà provvedere, entro dieci (10) giorni dalla richiesta, al rimborso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese separatamente dai genitori allorché avranno i figli presso di loro, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, per la quale si prevede un obbligo di informativa e di concertazione fra i genitori.
14) I genitori si impegnano, nel prioritario interesse dei figli, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione;
si impegnano a comunicare date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche a cui dovranno essere sottoposti i figli, in modo da consentire ad entrambi di poter essere presenti, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
15) Ciascun genitore autorizza l'altro a portare con sé in viaggio i figli, anche all'estero ed al rilascio del passaporto, a condizione che gli vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con 15 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono per la reperibilità.
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DEI GENITORI
16) La casa familiare posta in Via Pertini 111 int. 9 a Calenzano (Fi) con l'autorimessa pertinenziale è assegnata alla Sig.ra che la abiterà con i figli, fino a Parte_1 quando non avrà proceduto all'acquist ccessiva clausola n. 23.
17) In considerazione dei maggiori compiti di cura ed accudimento assunti dalla madre ed anche in considerazione delle maggiori disponibilità economiche del Sig. GLNO, le parti hanno concordato che questi concorrerà al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione in favore della Sig.ra – entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese – di un assegno di € 600,00 (€ 300,00 per cias iglio) che verrà adeguato annualmente agli indici ISTAT (base € 600,00 al Marzo 2025). Le parti concordano che, fin tanto che il Sig. GLNO non avrà acquistato una propria abitazione, l'assegno di mantenimento per i figli sarà quantificato nell'importo di € 700,00 (ovvero €. 350,00 per ciascun figlio). Al momento in cui il padre, invece, acquisterà un immobile per trasferirvisi a vivere l'assegno di mantenimento per i figli sarà quantificato, come detto, in € 600,00. L'assegno unico per i figli erogato dall' e le detrazioni fiscali per i figli a carico CP_1 vengono attribuiti al 100% alla Sig.ra Pt_1
ABITAZIONE VIA PERTINI n. 111 (CALENZANO)
18) Alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. GLNO lascerà la casa familiare e trasferirà la propria residenza presso l'immobile nel quale andrà ad abitare e la Sig.ra si impegna, dal canto suo, ad intestare a sé tutte le Pt_1 utenze della casa a partire da quel momento.
19) Il Sig. GLNO provvederà a comunicare l'avvenuto rilascio dell'abitazione di Via Pertini n. 111, alla data di cui sopra a mezzo del proprio difensore.
20) Il Sig. CO GLNO provvederà a portare con sé tutti i propri effetti personali, la Sig.ra in ogni caso gli garantirà l'utilizzo dell'autorimessa Parte_1 per lo stoccaggio dei propri beni che lo stesso non riuscirà a portare via nell'immediatezza, fin tanto che rimarrà ospite della madre e comunque entro e non oltre il 30.9.2025; data entro cui il garage dovrà essere liberato.
21) Al fine di regolamentare i rapporti economici tra di loro, i ricorrenti si obbligano a sciogliere la comunione tra loro esistente sulla autovettura Toyota mod. Yaris e sull'appartamento di Via Pertini 111 int. 9 in Calenzano nel seguente modo: a)il Sig. CO GLNO si obbliga a trasferire alla sig.ra la Parte_1 quota indivisa a sé intestata pari alla metà della proprietà della aut ta mod. Yaris targata FR285KS acquistata nel 2018, volturandone l'intestazione alla Sig.ra in via esclusiva, entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione Pt_1 del pr e ricorso. La Sig.ra si obbliga ad assumere ogni spesa ed onere Parte_1 relativamente a detta autove ese le spese necessarie per il passaggio di proprietà, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. b) Il Sig. CO GLNO si obbliga inoltre a trasferire alla Sig.ra Parte_1 la quota indivisa a sé intestata pari al 50% della proprietà dell'appar civile abitazione in Via Pertini 111 int. 9 in Calenzano (Fi) con l'autorimessa pertinenziale - beni descritti al NCEU di detto comune in Foglio n. 66 part. 2932 sub 19 l'appartamento e sub 57 il garage;
salvo i più precisi dati catastali che risulteranno in sede di rogito. Con la cessione della quota come sopra detto, la Sig.ra diventerà Pt_1 piena proprietaria di detti immobili. c) La sig.ra si obbliga a versare al Sig. CO GLNO, a titolo Parte_1 di corrispettivo, l'importo complessivo di € 85.000,00 così suddiviso: la prima tranche di € 40.000,00, all'atto del trasferimento immobiliare di cui al precedente punto b), mentre il residuo importo di € 45.000,00 senza interessi, alle seguenti scadenze: Quanto ad €. 10.000,00 entro e non oltre la data del 30/09/2027; Quanto ad €. 10.000,00 entro e non oltre la data del 30/09/2029; Quanto al saldo, pari ad €. 25.000,00, entro e non oltre la data del 30/09/2031. d)Ove invece la Sig.ra dovesse provvedere alla vendita del suddetto Parte_1 appartamento e dell'au a del 31 agosto 2031, verserà l'importo ancora dovuto al Sig. CO GLNO in un'unica soluzione, al netto di quanto medio tempore già corrisposto. e)La Sig.ra dichiara di accollarsi, così come con la sottoscrizione del Parte_1 presente at , anche la quota del 50% gravante sul Sig. CO GLNO dell'obbligo restitutorio del mutuo cointestato stipulato con la banca Intesa San Paolo in data 13.6.2016 (atto ai rogiti Notaio Racc. n. 1299, Per_2
Fasc. n. 875) a far data dalla rata scadente il 01 aprile 20 ale residuo, al netto della rata del 01 Marzo 2025, ammonta ad €. 68.530,32, impegnandosi altresì a favorirne la liberazione da parte del suddetto Istituto di credito. f) I ricorrenti si obbligano a sottoscrivere entro 90 giorni dal deposito della sentenza di omologa degli accordi di cui al presente ricorso gli atti volti a formalizzare nonché a dare esecuzione e compimento a quanto concordato nei punti b), c). Il Sig. GLNO sosterrà le spese tecniche dell'APE necessarie per pervenire all'atto di vendita che verrà rogato da notaio di fiducia della Sig.ra di cui la stessa sosterrà Pt_1 gli oneri. g) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia domanda e/o richiesta di restituzione e/o rimborso, l'uno nei confronti dell'altro, di tutte le somme corrisposte a titolo di prezzo di acquisto, di lavori di restauro e spese tutte eventualmente sostenute per la casa familiare, anche con riferimento ai mobili e agli arredi contenuti nella casa stessa, che sono attribuiti in proprietà alla Sig.ra nonché, infine, con riferimento a tutti gli Pt_1 altri beni acquistati in costanza di convivenza e/o a tutte le spese comunque incontrate per la famiglia. 22) Le suddette condizioni troveranno applicazione a partire dalla sottoscrizione del presente atto”.
Dichiara compensate le spese del presente procedimento e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. UL SIMONI Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 408/2025 R.G, proposta da:
(c.f. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Calenzano (Fi) in via Sandro Pertini 111/9, di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Marcucci (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il di lei studio, come d orso;
PEC: Email_1
CO GLNO (c.f. nato a [...] il C.F._3
29.10.1982 e residente a Calenzano ini 111/9, di cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vicenzo (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, come l ricorso;
PEC: Email_2
Ricorrenti
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento dei figli;
visto del Pubblico Ministero emesso il 19.08.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento condiviso dei minori UL e ad entrambi R_
i genitori alle condizioni depositate relative al colloca alente, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, limitandosi a prendere atto degli accordi ulteriori rispetto alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli;
OMOLOGA l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di UL e , nati fuori dal matrimonio R_ rispettivamente in data in data 6.1.2016 e 13.12.2018, e del di loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate,: CONDIZIONI
“1) UL e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e R_ resteranno d in via prevalente presso la madre;
nella casa familiare posta in Calenzano Via Pertini 111.
2) Entrambi i ricorrenti, nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità, si impegnano a garantire una presenza costante nella vita dei figli, provvedendo paritariamente all'educazione e alla cura e condividendone le relative responsabilità.
3) Nel trattare le questioni inerenti UL e , le parti prendono atto R_ dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano a interessi dei figli stessi ed il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità dei rapporti con entrambi i genitori e con i nonni. MODALITÀ DI PERMANENZA DEI MINORI CON I GENITORI
4) Durante il periodo scolastico il padre potrà prendere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- una settimana dal martedì dalle 18-18,30 fino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
- la settimana successiva staranno con il padre il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18:00/18e30 fino al giovedì mattina allorquando lo stesso li accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio dalle ore 18:00/18e30 fino alla domenica sera alle ore 20:30 allorquando li accompagnerà presso l'abitazione della madre. E così di settimana in settimana. 5) A tal fine il sig. GLNO si farà carico di prendere i figli all'uscita della piscina o palestra frequentata, oppure laddove ciascuno si trova, e di riaccompagnarli a scuola oppure presso la madre. 6) Durante il periodo delle vacanze scolastiche di Natale, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre e tre con la madre, avendo cura di ricomprendere in tali giorni un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il 31 Dicembre/1° gennaio, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, da formalizzare entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
7) Durante il periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, UL e R_ trascorreranno i primi 4 giorni, dalla uscita dalla scuola del mercoledì fin pomeriggio del giorno di Pasqua col genitore col quale non ha trascorso il giorno di Natale ed i restanti giorni, dal pomeriggio di Pasqua fino al rientro a scuola - con l'altro genitore.
8) La stessa alternanza annuale con l'uno o l'altro genitore varrà per le rimanenti festività annuali, per eventuali ponti e/o per chiusure scolastiche per qualsivoglia ragione, compreso – allorquando i genitori non dovessero accordarsi a trascorrerlo tutti insieme – il giorno del compleanno di UL e . R_
9) Durante il periodo delle vacanze scolas ve, UL e R_ trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre da stabilirsi di comune accordo preferibilmente entro il 31 Maggio di ogni anno.
10) Ad eccezione delle due settimane estive (anche non consecutive) di spettanza per ciascun genitore, nei mesi di Luglio ed Agosto i figli potranno soggiornare presso l'abitazione al mare dei nonni materni (situata in Via Perugia 110 a Cecina (LI)) così come avvenuto ogni anno. Durante le mensilità di Luglio ed Agosto, il padre nei giorni di sua spettanza, sia infrasettimanali che nei weekend, potrà fare visita a UL e presso la R_ località marittima, dove i figli soggiornano insieme ai nonni materni, previo semplice accordo telefonico con la madre e/o direttamente con gli stessi nonni materni e potrà prendere con sé i minori e trascorrere detti giorni presso la casa al mare dei nonni paterni (situata in Via Nostra Signora 15 a Capezzano Pianore (LU)) o in altre località, possibilmente di zona, di sua scelta.
11) Sono fatti salvi i diversi accordi tra i genitori in ordine a ciascuno dei suddetti aspetti della turnazione dei minori. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere ad entrambi i ricorrenti di organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
12) Il genitore che terrà con sé i figli dovrà avere cura che questi possano comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno, alle 20 di ogni sera, impegnandosi a rendere fruibile il contatto telefonico dei minori o, in caso di ostacolo, a rendere fruibile il proprio.
13) Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione (scelta della scuola e della eventuale iscrizione alla università, lezioni private o corsi di recupero;
iscrizione alle scuole di lingue o corsi formativi extrascolastici), alla salute (visite specialistiche, interventi chirurgici, applicazione di apparecchi, occhiali etc), alla formazione religiosa (frequenza del catechismo), alla formazione sportiva (iscrizione a palestre, scelta dell'attività e iscrizione a club o associazioni sportive, introduzione alla attività agonistica) dovranno essere concordate tra i genitori così come anche previsto dal protocollo del CNF in data 29.11.2017 alle cui Linee Guida le parti fanno integrale riferimento. Quello tra i due che prenderà l'iniziativa dovrà chiedere il consenso all'altro mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail, precisando l'esigenza, la sua proposta corredata da specificazioni e costi dell'intervento/visita/iscrizione/attività e chiedendo espressamente risposta entro il termine minimo di sette giorni, salvo caso di comprovata urgenza di carattere medico. In caso di mancata risposta, dovrà sollecitarla mediante messaggio whatsapp. In caso di perdurante silenzio per tre giorni, la proposta si intenderà accettata mediante il meccanismo del silenzio assenso. Le spese relative saranno sostenute dal genitore al 50% ciascuno. Il genitore anticipatario provvederà quindi a richiedere all'altro il rimborso pro quota della spesa, previa esibizione o consegna in copia della documentazione (fattura, scontrino, ricevuta) sopra specificata. L'altro genitore dovrà provvedere, entro dieci (10) giorni dalla richiesta, al rimborso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese separatamente dai genitori allorché avranno i figli presso di loro, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, per la quale si prevede un obbligo di informativa e di concertazione fra i genitori.
14) I genitori si impegnano, nel prioritario interesse dei figli, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione;
si impegnano a comunicare date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche a cui dovranno essere sottoposti i figli, in modo da consentire ad entrambi di poter essere presenti, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
15) Ciascun genitore autorizza l'altro a portare con sé in viaggio i figli, anche all'estero ed al rilascio del passaporto, a condizione che gli vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con 15 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono per la reperibilità.
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DEI GENITORI
16) La casa familiare posta in Via Pertini 111 int. 9 a Calenzano (Fi) con l'autorimessa pertinenziale è assegnata alla Sig.ra che la abiterà con i figli, fino a Parte_1 quando non avrà proceduto all'acquist ccessiva clausola n. 23.
17) In considerazione dei maggiori compiti di cura ed accudimento assunti dalla madre ed anche in considerazione delle maggiori disponibilità economiche del Sig. GLNO, le parti hanno concordato che questi concorrerà al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione in favore della Sig.ra – entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese – di un assegno di € 600,00 (€ 300,00 per cias iglio) che verrà adeguato annualmente agli indici ISTAT (base € 600,00 al Marzo 2025). Le parti concordano che, fin tanto che il Sig. GLNO non avrà acquistato una propria abitazione, l'assegno di mantenimento per i figli sarà quantificato nell'importo di € 700,00 (ovvero €. 350,00 per ciascun figlio). Al momento in cui il padre, invece, acquisterà un immobile per trasferirvisi a vivere l'assegno di mantenimento per i figli sarà quantificato, come detto, in € 600,00. L'assegno unico per i figli erogato dall' e le detrazioni fiscali per i figli a carico CP_1 vengono attribuiti al 100% alla Sig.ra Pt_1
ABITAZIONE VIA PERTINI n. 111 (CALENZANO)
18) Alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. GLNO lascerà la casa familiare e trasferirà la propria residenza presso l'immobile nel quale andrà ad abitare e la Sig.ra si impegna, dal canto suo, ad intestare a sé tutte le Pt_1 utenze della casa a partire da quel momento.
19) Il Sig. GLNO provvederà a comunicare l'avvenuto rilascio dell'abitazione di Via Pertini n. 111, alla data di cui sopra a mezzo del proprio difensore.
20) Il Sig. CO GLNO provvederà a portare con sé tutti i propri effetti personali, la Sig.ra in ogni caso gli garantirà l'utilizzo dell'autorimessa Parte_1 per lo stoccaggio dei propri beni che lo stesso non riuscirà a portare via nell'immediatezza, fin tanto che rimarrà ospite della madre e comunque entro e non oltre il 30.9.2025; data entro cui il garage dovrà essere liberato.
21) Al fine di regolamentare i rapporti economici tra di loro, i ricorrenti si obbligano a sciogliere la comunione tra loro esistente sulla autovettura Toyota mod. Yaris e sull'appartamento di Via Pertini 111 int. 9 in Calenzano nel seguente modo: a)il Sig. CO GLNO si obbliga a trasferire alla sig.ra la Parte_1 quota indivisa a sé intestata pari alla metà della proprietà della aut ta mod. Yaris targata FR285KS acquistata nel 2018, volturandone l'intestazione alla Sig.ra in via esclusiva, entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione Pt_1 del pr e ricorso. La Sig.ra si obbliga ad assumere ogni spesa ed onere Parte_1 relativamente a detta autove ese le spese necessarie per il passaggio di proprietà, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. b) Il Sig. CO GLNO si obbliga inoltre a trasferire alla Sig.ra Parte_1 la quota indivisa a sé intestata pari al 50% della proprietà dell'appar civile abitazione in Via Pertini 111 int. 9 in Calenzano (Fi) con l'autorimessa pertinenziale - beni descritti al NCEU di detto comune in Foglio n. 66 part. 2932 sub 19 l'appartamento e sub 57 il garage;
salvo i più precisi dati catastali che risulteranno in sede di rogito. Con la cessione della quota come sopra detto, la Sig.ra diventerà Pt_1 piena proprietaria di detti immobili. c) La sig.ra si obbliga a versare al Sig. CO GLNO, a titolo Parte_1 di corrispettivo, l'importo complessivo di € 85.000,00 così suddiviso: la prima tranche di € 40.000,00, all'atto del trasferimento immobiliare di cui al precedente punto b), mentre il residuo importo di € 45.000,00 senza interessi, alle seguenti scadenze: Quanto ad €. 10.000,00 entro e non oltre la data del 30/09/2027; Quanto ad €. 10.000,00 entro e non oltre la data del 30/09/2029; Quanto al saldo, pari ad €. 25.000,00, entro e non oltre la data del 30/09/2031. d)Ove invece la Sig.ra dovesse provvedere alla vendita del suddetto Parte_1 appartamento e dell'au a del 31 agosto 2031, verserà l'importo ancora dovuto al Sig. CO GLNO in un'unica soluzione, al netto di quanto medio tempore già corrisposto. e)La Sig.ra dichiara di accollarsi, così come con la sottoscrizione del Parte_1 presente at , anche la quota del 50% gravante sul Sig. CO GLNO dell'obbligo restitutorio del mutuo cointestato stipulato con la banca Intesa San Paolo in data 13.6.2016 (atto ai rogiti Notaio Racc. n. 1299, Per_2
Fasc. n. 875) a far data dalla rata scadente il 01 aprile 20 ale residuo, al netto della rata del 01 Marzo 2025, ammonta ad €. 68.530,32, impegnandosi altresì a favorirne la liberazione da parte del suddetto Istituto di credito. f) I ricorrenti si obbligano a sottoscrivere entro 90 giorni dal deposito della sentenza di omologa degli accordi di cui al presente ricorso gli atti volti a formalizzare nonché a dare esecuzione e compimento a quanto concordato nei punti b), c). Il Sig. GLNO sosterrà le spese tecniche dell'APE necessarie per pervenire all'atto di vendita che verrà rogato da notaio di fiducia della Sig.ra di cui la stessa sosterrà Pt_1 gli oneri. g) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia domanda e/o richiesta di restituzione e/o rimborso, l'uno nei confronti dell'altro, di tutte le somme corrisposte a titolo di prezzo di acquisto, di lavori di restauro e spese tutte eventualmente sostenute per la casa familiare, anche con riferimento ai mobili e agli arredi contenuti nella casa stessa, che sono attribuiti in proprietà alla Sig.ra nonché, infine, con riferimento a tutti gli Pt_1 altri beni acquistati in costanza di convivenza e/o a tutte le spese comunque incontrate per la famiglia. 22) Le suddette condizioni troveranno applicazione a partire dalla sottoscrizione del presente atto”.
Dichiara compensate le spese del presente procedimento e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 27 agosto 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni