TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da nata a [...]/SP (Brasile) il 18.01.1969, per sé e per conto Parte_1 della figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
13.01.2006, e , nato a [...]/SP (Brasile) il Parte_2
3.03.1998, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ruggeri, ed elettivamente domiciliati presso la PEC ricorrenti Email_1 nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2 di Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data
5.12.2024
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 25.09.2023 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il per chiedere Controparte_1 all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano.
Hanno comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 26.07.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
1 Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di nato Persona_2
l'8.12.1846 a Cernusco sul Naviglio (MI), cittadino italiano, emigrato in Brasile, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 27.06.2024, senza contestare Controparte_1 nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 24.12.2024 il Giudice ha dato atto del deposito, in data 5.12.2024, delle note scritte ex art. 127ter c.p.c., ad opera di parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1
Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In via preliminare, deve osservarsi che, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
2 Co In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto Controparte_1 di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver inoltrato le loro istanze di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992 al competente Consolato di San Paolo inviando le richieste di inserimento nella lista di attesa tramite posta elettronica. Hanno inoltre documentato il grave ritardo, (ultradecennale), con il quale il predetto consolato sta convocando i richiedenti per il deposito della domanda e della documentazione necessaria, momento dal quale decorrerà il termine di 730 giorni fissato dalla legge
(cfr. docc. da 11 a 13 all. ricorso).
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
In linea di principio dunque si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante anche da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile e Argentina -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
3 Sussiste quindi l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
[...] nato l'[...] a [...], ed emigrato in Brasile, Persona_2 poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_3
nato il [...] in [...], che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi
[...] discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che è nato in Persona_2 data 8.12.1846 a Cernusco sul Naviglio (MI), ha sposato è emigrato in Persona_4
Brasile, e non si è mai naturalizzato brasiliano.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che è il capostipite italiano e padre di Persona_2 Persona_3
4 nato il [...] a [...], Stato del Rio Grande do Sul (Brasile), dal suo matrimonio con Persona_4 in data 21.09.1918, a Novo Milao, Stato del Rio Grande do Sul, si Persona_3 univa in matrimonio con Dalla loro unione matrimoniale nasceva Controparte_4
l'1.07.1932, a Sao Joao Dos Machado, Stato del Rio Grande do Sul (Brasile), Pt_3
[...] in data 18.05.1963 si univa in matrimonio con Parte_3 Persona_5
a San Paolo, SP. Dal loro matrimonio a San Paolo, SP, il 18.01.1969, nasceva
[...]
odierna ricorrente. Parte_1
In data 9.01.1993, a San Paolo, SP, contraeva matrimonio con Parte_1
IL. Dalla loro unione coniugale nascevano, a San Paolo, SP, due Parte_4 figli: , il 3.03.1998, e Parte_2 Per_1 Persona_1
, il 13.01.2006.
[...]
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 10 all. ricorso).
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato Persona_2 cittadino argentino (cfr. doc. 2 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
L'avo italiano era nato nel 1846, dunque prima dell'unificazione del regno d'Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906 n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
5 Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato prima della Persona_2 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 2 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, tra i quali gli Persona_3 odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole
e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della
6 cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_1
18.01.1969, , nata a [...]/SP (Brasile) Persona_1 il 13.01.2006, e , nato a [...]/SP Parte_2
(Brasile) il 3.03.1998, sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da nata a [...]/SP (Brasile) il 18.01.1969, per sé e per conto Parte_1 della figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
13.01.2006, e , nato a [...]/SP (Brasile) il Parte_2
3.03.1998, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ruggeri, ed elettivamente domiciliati presso la PEC ricorrenti Email_1 nei confronti del
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2 di Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data
5.12.2024
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 25.09.2023 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il per chiedere Controparte_1 all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano.
Hanno comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 26.07.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
1 Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di nato Persona_2
l'8.12.1846 a Cernusco sul Naviglio (MI), cittadino italiano, emigrato in Brasile, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio in data 27.06.2024, senza contestare Controparte_1 nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 24.12.2024 il Giudice ha dato atto del deposito, in data 5.12.2024, delle note scritte ex art. 127ter c.p.c., ad opera di parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1
Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In via preliminare, deve osservarsi che, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
2 Co In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto Controparte_1 di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver inoltrato le loro istanze di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992 al competente Consolato di San Paolo inviando le richieste di inserimento nella lista di attesa tramite posta elettronica. Hanno inoltre documentato il grave ritardo, (ultradecennale), con il quale il predetto consolato sta convocando i richiedenti per il deposito della domanda e della documentazione necessaria, momento dal quale decorrerà il termine di 730 giorni fissato dalla legge
(cfr. docc. da 11 a 13 all. ricorso).
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
In linea di principio dunque si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante anche da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile e Argentina -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente.
3 Sussiste quindi l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
[...] nato l'[...] a [...], ed emigrato in Brasile, Persona_2 poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Per_3
nato il [...] in [...], che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi
[...] discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che è nato in Persona_2 data 8.12.1846 a Cernusco sul Naviglio (MI), ha sposato è emigrato in Persona_4
Brasile, e non si è mai naturalizzato brasiliano.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che è il capostipite italiano e padre di Persona_2 Persona_3
4 nato il [...] a [...], Stato del Rio Grande do Sul (Brasile), dal suo matrimonio con Persona_4 in data 21.09.1918, a Novo Milao, Stato del Rio Grande do Sul, si Persona_3 univa in matrimonio con Dalla loro unione matrimoniale nasceva Controparte_4
l'1.07.1932, a Sao Joao Dos Machado, Stato del Rio Grande do Sul (Brasile), Pt_3
[...] in data 18.05.1963 si univa in matrimonio con Parte_3 Persona_5
a San Paolo, SP. Dal loro matrimonio a San Paolo, SP, il 18.01.1969, nasceva
[...]
odierna ricorrente. Parte_1
In data 9.01.1993, a San Paolo, SP, contraeva matrimonio con Parte_1
IL. Dalla loro unione coniugale nascevano, a San Paolo, SP, due Parte_4 figli: , il 3.03.1998, e Parte_2 Per_1 Persona_1
, il 13.01.2006.
[...]
Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche
– ove straniere – tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 10 all. ricorso).
Risulta in particolare che non è stato mai naturalizzato Persona_2 cittadino argentino (cfr. doc. 2 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
L'avo italiano era nato nel 1846, dunque prima dell'unificazione del regno d'Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906 n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
5 Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato prima della Persona_2 nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Risulta dunque dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 2 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, tra i quali gli Persona_3 odierni ricorrenti.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole
e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della
6 cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide:
- dichiara che nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_1
18.01.1969, , nata a [...]/SP (Brasile) Persona_1 il 13.01.2006, e , nato a [...]/SP Parte_2
(Brasile) il 3.03.1998, sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angelina Turco
7