Articolo 3 della Legge 3 agosto 1957, n. 700
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1 settembre 1957
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attivita' di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico delle stesse suddetto capitolo.
All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 ai fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.
Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 settembre 1957