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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6046/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. AN Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6046 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, prendente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fabrizio Naspi;
ricorrente
e nata ad [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Roberta Ragnetti
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
disponendo: Controparte_1
-a) l'assegnazione a favore della moglie della casa coniugale di Ancona, via Crocioni n. 36, già di proprietà esclusiva del ricorrente marito.
-b) assegno a carico del per il mantenimento del solo figlio AN di 300 euro rivalutabile secondo gli indici Parte_1
Istat.
pagina 1 di 7 -c) Spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale da porsi a carico dei genitori nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”.
Per la resistente: “che l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito Voglia, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI Per_
- lasciare alla libera autodeterminazione dei figli maggiorenni ed le modalità di visita con il padre, Persona_2 tenuto conto della volontà e degli impegni dei medesimi;
- assegnazione della casa coniugale sita ad Ancona in Via Crocioni n. 36 alla signora CP_1
- disporre a carico del signor per tutte le ragioni indicate in premessa l'assegnazione alla signora Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 700,00 annulamente CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporre a carico del l'assegnazione, in favore della signora entro il cinque di ogni mese, dell'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti dell'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporre a carico del signor le spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Ancona, dei figli AN Parte_1
Per_ e nella misura del 100%;
- condannare il signor ex art. 92 c.p.c. alle spese ritenute di giustizia per violazione del dovere di lealtà e proibità di Parte_1 cui all'art. 88 c.p.c..”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1 ottenere, alle condizioni ivi indicate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra il 21.12.1998. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Alla prima udienza del 21.03.2024, la sig.ra non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità CP_1 della notifica (ritirata dalla destinataria il 02.01.2024), è comparsa personalmente e ha chiesto un rinvio dell'udienza al fine di conferire mandato a un nuovo difensore, stante la revoca al procuratore precedentemente incaricato. La controparte non si è opposta e il giudice relatore ha rinviato all'udienza del
04.07.2024.
Con comparsa depositata in data 03.07.2024, la sig.ra si è costituita in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando altresì domanda per il riconoscimento di un assegno divorzile e chiedendo la conferma delle ulteriori condizioni stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi. pagina 2 di 7 All'udienza del 04.07.2024, le parti si sono dichiarate disponibili a depositare nel fascicolo ulteriore documentazione al fine di raggiungere un accordo complessivo e il giudice ha rinviato all'udienza del
29.08.2024. Nel corso di tale udienza, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che tuttavia non è stata accettata. A questo punto, il sig. ha avanzato un'ulteriore proposta transattiva Parte_1 che la sig.ra alla successiva udienza del 30.10.2024, non ha accettato. CP_1
All'esito di tale udienza, il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., successivamente confermati dalla Corte d'Appello di Ancona in sede di reclamo, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 09.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno depositato gli scritti conclusivi.
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda principale volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa emerge che le parti hanno contratto matrimonio ad Ancona il 21.12.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 126, parte 1, dell'anno 1998) e che successivamente, con sentenza del 06.12.2017 ormai definitiva, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Considerato il lasso di tempo decorso dalla pronuncia di separazione, ampiamente superiore a quello richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve ritenersi definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, senza alcuna possibilità di ricostituzione. Tale circostanza trova conferma anche nella concorde domanda delle parti sul punto.
2. L'assegno divorzile
Come anticipato in premessa, la sig.ra ha proposto domanda di riconoscimento di un assegno CP_1 divorzile dell'importo pari a € 700,00 mensili.
Occorre tuttavia richiamare quanto già evidenziato dal Giudice relatore con ordinanza del 4.11.2024, ossia che, nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile deve essere proposta tempestivamente nel rispetto delle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. n. 8990/2016).
Nel caso in esame, la sig.ra ha formulato la predetta domanda con la comparsa di costituzione CP_1 depositata in data 3 luglio 2024, nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ricevuta personalmente dalla medesima in data 2.01.2024.
pagina 3 di 7 Ne consegue l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile, in quanto proposta oltre il termine per la tempestiva costituzione in giudizio.
3. Il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni
La coppia ha avuto due figli, oggi entrambi maggiorenni: nata il [...], e Persona_3 Persona_2
nato il [...].
[...]
In base a quanto previsto dalla sentenza di separazione, confermata sul punto dalla Corte d'Appello di
Ancona:
- il figlio AN, all'epoca minorenne, era stato affidato ai Servizi Sociali di Ancona, fermo il domicilio prevalente presso la sig.ra cui era stata assegnata l'abitazione familiare, di CP_1 esclusiva proprietà del sig. Parte_1
- il sig. era stato obbligato a corrispondere alla sig.ra un contributo mensile pari Parte_1 CP_1 ad € 800,00 per il mantenimento ordinario di entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), nonché a farsi integralmente carico delle spese straordinarie relative agli stessi.
Con l'odierno ricorso, il sig. ha rappresentato un significativo peggioramento della propria Parte_1 condizione economica. In particolare, ha riferito di essere stato licenziato il 31.12.2022 dalla società presso la quale svolgeva attività lavorativa con una retribuzione mensile di circa € 3.000. CP_2
Egli ha chiarito di aver iniziato a percepire, a decorrere dal 01.01.2023, esclusivamente l'indennità NASPI, pari a € 1.345,00 mensili e destinata a ridursi progressivamente sino al 31.12.2024. Lo stesso ha altresì precisato che a partire da tale momento e sino alla data presunta di pensionamento (luglio 2025), egli sarebbe rimasto privo di redditi, essendo peraltro chiamato a versare su base volontaria i contributi previdenziali INPS (pari a complessivi € 53.500,00) al fine di non subire un trattamento pensionistico ridotto.
Il ricorrente ha inoltre documentato di sostenere il pagamento di una rata mensile pari ad € 329,00 relativa a un mutuo stipulato il 31.05.2022 per l'acquisto dell'immobile nel quale attualmente risiede, stante l'avvenuta assegnazione dell'abitazione familiare alla sig.ra CP_1
Rappresentate le suddette circostanze, il sig. ha, in primo luogo, chiesto al Tribunale di disporre la Parte_1
Per_ revoca del contributo previsto per la figlia .
Tale domanda è stata giustificata in ragione della presunta condizione di autosufficienza economica raggiunta dalla figlia che, pur essendo iscritta al corso di laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Ancona (cfr. ricorso), avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa con continuità già a partire dal 2022.
La circostanza è stata contestata dalla sig.ra la quale ha invece avanzato specifica domanda CP_1 finalizzata a vedersi riconosciuta la medesima somma stabilita in sede di separazione.
pagina 4 di 7 In punto di diritto, va rammentato che, al fine di valutare la cessazione ovvero la permanenza in capo ai genitori dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass. 23763/2006; Cass. 4765/2002).
Va altresì sottolineato che non il semplice reperimento di un'occupazione lavorativa può consentire di ritenere cessato l'obbligo di mantenimento, soprattutto laddove il figlio maggiorenne non abbia, incolpevolmente, ultimato il percorso di studi avviato, ovvero nel caso in cui il reperimento di un'attività lavorativa rappresenti, per lo stesso, solo uno strumento di cercare di contribuire al suo sostentamento, pur continuando ad impegnarsi nel completamento del percorso di studio.
Inoltre, con particolare riferimento alla tipologia di occupazione reperita dal figlio maggiorenne, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cfr. Cass. 40282/2021). Si è detto, invero, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne “cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata” (cfr. Cass. n. 14123/2011).
Applicando i suesposti principi al caso di specie e tenuto conto della documentazione in atti, il Collegio ritiene che non abbia ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica idonea Persona_3
a giustificare la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Dalla scheda professionale depositata dalla resistente si evince che di anni venticinque: Persona_3
- dal 05.02.2022 al 04.02.2023, ha svolto attività come "cassiere di negozio" presso Leroy Merlin Italia S.r.l., con contratti a tempo determinato part-time per 16 ore settimanali;
- dal 01.09.2023, ha intrapreso un'attività lavorativa con la qualifica di "operatore amministrativo" presso la
AN CI S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali), cessato in data 8.02.2024.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, dalla stessa si evince unicamente l'avvio di uno “stage” presso la società Crescitalia.
Con riferimento alla retribuzione percepita dalla figlia, è lo stesso ricorrente a produrre la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 (cfr. all. 11 ricorso), dalla quale si ricava che il reddito lordo percepito da
[...]
è stato pari ad € 7.810, ossia pari a poco più di € 600 mensili. Per_3
La misura della retribuzione, in uno alla tipologia di lavoro reperito da escludono che la Persona_3 stessa abbia raggiunto una reale e stabile autosufficienza economica. Tali elementi, al più, avrebbero potuto pagina 5 di 7 giustificare una riduzione parziale dell'assegno, anche alla luce del mutato assetto reddituale del padre;
riduzione che, tuttavia, non è stata richiesta dal ricorrente, neppure in via subordinata.
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale respinge la domanda di revoca l'assegno di mantenimento posto a Per_ carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Parte_1
Quanto all'altro figlio della coppia, con il ricorso introduttivo il sig. ha chiesto al Tribunale di Parte_1 mantenere invariato l'assegno di mantenimento per il figlio AN nella misura di € 400,00 mensili, proponendone una eventuale riduzione a € 300,00 solo nell'ipotesi in cui venisse riconosciuto un assegno divorzile in favore della controparte — richiesta che, tuttavia, non può essere accolta per le ragioni già illustrate nel precedente punto 2.
Sotto tale profilo va evidenziato che nel precisare le proprie conclusioni il ricorrente si è riportato a quelle svolte nell'ambito del ricorso introduttivo, ove si legge testualmente “si chiede di mantenere l'assegno di mantenimento di € 400 solo per il figlio AN. […] Nell'ipotesi in cui la moglie dovesse fare richiesta di assegno divorzile e ottenere una pronuncia di riconoscimento in tal senso, si chiede allora di rideterminare l'assegno di mantenimento della prole in misura inferiore rispetto a quello attuale (300 euro solo per il figlio AN)”. Per l'effetto deve ritenersi inammissibile la richiesta successivamente avanzata in sede di comparsa conclusionale, ove si legge: “In ragione del peggioramento della condizione economica del ricorrente genitore appare corretto e congruo rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in € 300 ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi genitori nella misura ritenuta di giustizia”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover confermare, senza necessità di effettuare alcuna valutazione in ordine al presunto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il contributo per il figlio
AN già previsto in sede di separazione nonché il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla sig.ra sulla quale pure vi è pieno accordo tra le parti. CP_1
Va altresì confermata la ripartizione delle spese straordinaria effettuata dal Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi atteso che, a prescindere dall'effettivo peggioramento della condizione economica del ricorrente, sussiste ancora un'evidente sperequazione tra i redditi dello stesso e quelli della sig.ra CP_1 priva di un'occupazione lavorativa e di un patrimonio immobiliare.
4. Le spese di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della particolare natura degli interessi in gioco, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 ad Ancona il 21.12.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 126, parte 1, dell'anno 1998); pagina 6 di 7 ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1 conferma l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1 conferma il contributo posto a carico del sig. a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_3 pari a complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) nonché l'obbligo di Persona_2 contribuire in via esclusiva alle spese straordinarie relative ad entrambi;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. AN Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6046 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, prendente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fabrizio Naspi;
ricorrente
e nata ad [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Roberta Ragnetti
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
disponendo: Controparte_1
-a) l'assegnazione a favore della moglie della casa coniugale di Ancona, via Crocioni n. 36, già di proprietà esclusiva del ricorrente marito.
-b) assegno a carico del per il mantenimento del solo figlio AN di 300 euro rivalutabile secondo gli indici Parte_1
Istat.
pagina 1 di 7 -c) Spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale da porsi a carico dei genitori nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”.
Per la resistente: “che l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito Voglia, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI Per_
- lasciare alla libera autodeterminazione dei figli maggiorenni ed le modalità di visita con il padre, Persona_2 tenuto conto della volontà e degli impegni dei medesimi;
- assegnazione della casa coniugale sita ad Ancona in Via Crocioni n. 36 alla signora CP_1
- disporre a carico del signor per tutte le ragioni indicate in premessa l'assegnazione alla signora Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 700,00 annulamente CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporre a carico del l'assegnazione, in favore della signora entro il cinque di ogni mese, dell'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti dell'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporre a carico del signor le spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Ancona, dei figli AN Parte_1
Per_ e nella misura del 100%;
- condannare il signor ex art. 92 c.p.c. alle spese ritenute di giustizia per violazione del dovere di lealtà e proibità di Parte_1 cui all'art. 88 c.p.c..”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1 ottenere, alle condizioni ivi indicate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra il 21.12.1998. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Alla prima udienza del 21.03.2024, la sig.ra non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità CP_1 della notifica (ritirata dalla destinataria il 02.01.2024), è comparsa personalmente e ha chiesto un rinvio dell'udienza al fine di conferire mandato a un nuovo difensore, stante la revoca al procuratore precedentemente incaricato. La controparte non si è opposta e il giudice relatore ha rinviato all'udienza del
04.07.2024.
Con comparsa depositata in data 03.07.2024, la sig.ra si è costituita in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando altresì domanda per il riconoscimento di un assegno divorzile e chiedendo la conferma delle ulteriori condizioni stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi. pagina 2 di 7 All'udienza del 04.07.2024, le parti si sono dichiarate disponibili a depositare nel fascicolo ulteriore documentazione al fine di raggiungere un accordo complessivo e il giudice ha rinviato all'udienza del
29.08.2024. Nel corso di tale udienza, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che tuttavia non è stata accettata. A questo punto, il sig. ha avanzato un'ulteriore proposta transattiva Parte_1 che la sig.ra alla successiva udienza del 30.10.2024, non ha accettato. CP_1
All'esito di tale udienza, il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., successivamente confermati dalla Corte d'Appello di Ancona in sede di reclamo, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 09.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e hanno depositato gli scritti conclusivi.
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda principale volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa emerge che le parti hanno contratto matrimonio ad Ancona il 21.12.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 126, parte 1, dell'anno 1998) e che successivamente, con sentenza del 06.12.2017 ormai definitiva, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Considerato il lasso di tempo decorso dalla pronuncia di separazione, ampiamente superiore a quello richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve ritenersi definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, senza alcuna possibilità di ricostituzione. Tale circostanza trova conferma anche nella concorde domanda delle parti sul punto.
2. L'assegno divorzile
Come anticipato in premessa, la sig.ra ha proposto domanda di riconoscimento di un assegno CP_1 divorzile dell'importo pari a € 700,00 mensili.
Occorre tuttavia richiamare quanto già evidenziato dal Giudice relatore con ordinanza del 4.11.2024, ossia che, nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile deve essere proposta tempestivamente nel rispetto delle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. n. 8990/2016).
Nel caso in esame, la sig.ra ha formulato la predetta domanda con la comparsa di costituzione CP_1 depositata in data 3 luglio 2024, nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ricevuta personalmente dalla medesima in data 2.01.2024.
pagina 3 di 7 Ne consegue l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile, in quanto proposta oltre il termine per la tempestiva costituzione in giudizio.
3. Il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni
La coppia ha avuto due figli, oggi entrambi maggiorenni: nata il [...], e Persona_3 Persona_2
nato il [...].
[...]
In base a quanto previsto dalla sentenza di separazione, confermata sul punto dalla Corte d'Appello di
Ancona:
- il figlio AN, all'epoca minorenne, era stato affidato ai Servizi Sociali di Ancona, fermo il domicilio prevalente presso la sig.ra cui era stata assegnata l'abitazione familiare, di CP_1 esclusiva proprietà del sig. Parte_1
- il sig. era stato obbligato a corrispondere alla sig.ra un contributo mensile pari Parte_1 CP_1 ad € 800,00 per il mantenimento ordinario di entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), nonché a farsi integralmente carico delle spese straordinarie relative agli stessi.
Con l'odierno ricorso, il sig. ha rappresentato un significativo peggioramento della propria Parte_1 condizione economica. In particolare, ha riferito di essere stato licenziato il 31.12.2022 dalla società presso la quale svolgeva attività lavorativa con una retribuzione mensile di circa € 3.000. CP_2
Egli ha chiarito di aver iniziato a percepire, a decorrere dal 01.01.2023, esclusivamente l'indennità NASPI, pari a € 1.345,00 mensili e destinata a ridursi progressivamente sino al 31.12.2024. Lo stesso ha altresì precisato che a partire da tale momento e sino alla data presunta di pensionamento (luglio 2025), egli sarebbe rimasto privo di redditi, essendo peraltro chiamato a versare su base volontaria i contributi previdenziali INPS (pari a complessivi € 53.500,00) al fine di non subire un trattamento pensionistico ridotto.
Il ricorrente ha inoltre documentato di sostenere il pagamento di una rata mensile pari ad € 329,00 relativa a un mutuo stipulato il 31.05.2022 per l'acquisto dell'immobile nel quale attualmente risiede, stante l'avvenuta assegnazione dell'abitazione familiare alla sig.ra CP_1
Rappresentate le suddette circostanze, il sig. ha, in primo luogo, chiesto al Tribunale di disporre la Parte_1
Per_ revoca del contributo previsto per la figlia .
Tale domanda è stata giustificata in ragione della presunta condizione di autosufficienza economica raggiunta dalla figlia che, pur essendo iscritta al corso di laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Ancona (cfr. ricorso), avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa con continuità già a partire dal 2022.
La circostanza è stata contestata dalla sig.ra la quale ha invece avanzato specifica domanda CP_1 finalizzata a vedersi riconosciuta la medesima somma stabilita in sede di separazione.
pagina 4 di 7 In punto di diritto, va rammentato che, al fine di valutare la cessazione ovvero la permanenza in capo ai genitori dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass. 23763/2006; Cass. 4765/2002).
Va altresì sottolineato che non il semplice reperimento di un'occupazione lavorativa può consentire di ritenere cessato l'obbligo di mantenimento, soprattutto laddove il figlio maggiorenne non abbia, incolpevolmente, ultimato il percorso di studi avviato, ovvero nel caso in cui il reperimento di un'attività lavorativa rappresenti, per lo stesso, solo uno strumento di cercare di contribuire al suo sostentamento, pur continuando ad impegnarsi nel completamento del percorso di studio.
Inoltre, con particolare riferimento alla tipologia di occupazione reperita dal figlio maggiorenne, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cfr. Cass. 40282/2021). Si è detto, invero, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne “cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata” (cfr. Cass. n. 14123/2011).
Applicando i suesposti principi al caso di specie e tenuto conto della documentazione in atti, il Collegio ritiene che non abbia ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica idonea Persona_3
a giustificare la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Dalla scheda professionale depositata dalla resistente si evince che di anni venticinque: Persona_3
- dal 05.02.2022 al 04.02.2023, ha svolto attività come "cassiere di negozio" presso Leroy Merlin Italia S.r.l., con contratti a tempo determinato part-time per 16 ore settimanali;
- dal 01.09.2023, ha intrapreso un'attività lavorativa con la qualifica di "operatore amministrativo" presso la
AN CI S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali), cessato in data 8.02.2024.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, dalla stessa si evince unicamente l'avvio di uno “stage” presso la società Crescitalia.
Con riferimento alla retribuzione percepita dalla figlia, è lo stesso ricorrente a produrre la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 (cfr. all. 11 ricorso), dalla quale si ricava che il reddito lordo percepito da
[...]
è stato pari ad € 7.810, ossia pari a poco più di € 600 mensili. Per_3
La misura della retribuzione, in uno alla tipologia di lavoro reperito da escludono che la Persona_3 stessa abbia raggiunto una reale e stabile autosufficienza economica. Tali elementi, al più, avrebbero potuto pagina 5 di 7 giustificare una riduzione parziale dell'assegno, anche alla luce del mutato assetto reddituale del padre;
riduzione che, tuttavia, non è stata richiesta dal ricorrente, neppure in via subordinata.
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale respinge la domanda di revoca l'assegno di mantenimento posto a Per_ carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Parte_1
Quanto all'altro figlio della coppia, con il ricorso introduttivo il sig. ha chiesto al Tribunale di Parte_1 mantenere invariato l'assegno di mantenimento per il figlio AN nella misura di € 400,00 mensili, proponendone una eventuale riduzione a € 300,00 solo nell'ipotesi in cui venisse riconosciuto un assegno divorzile in favore della controparte — richiesta che, tuttavia, non può essere accolta per le ragioni già illustrate nel precedente punto 2.
Sotto tale profilo va evidenziato che nel precisare le proprie conclusioni il ricorrente si è riportato a quelle svolte nell'ambito del ricorso introduttivo, ove si legge testualmente “si chiede di mantenere l'assegno di mantenimento di € 400 solo per il figlio AN. […] Nell'ipotesi in cui la moglie dovesse fare richiesta di assegno divorzile e ottenere una pronuncia di riconoscimento in tal senso, si chiede allora di rideterminare l'assegno di mantenimento della prole in misura inferiore rispetto a quello attuale (300 euro solo per il figlio AN)”. Per l'effetto deve ritenersi inammissibile la richiesta successivamente avanzata in sede di comparsa conclusionale, ove si legge: “In ragione del peggioramento della condizione economica del ricorrente genitore appare corretto e congruo rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in € 300 ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi genitori nella misura ritenuta di giustizia”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover confermare, senza necessità di effettuare alcuna valutazione in ordine al presunto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il contributo per il figlio
AN già previsto in sede di separazione nonché il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla sig.ra sulla quale pure vi è pieno accordo tra le parti. CP_1
Va altresì confermata la ripartizione delle spese straordinaria effettuata dal Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi atteso che, a prescindere dall'effettivo peggioramento della condizione economica del ricorrente, sussiste ancora un'evidente sperequazione tra i redditi dello stesso e quelli della sig.ra CP_1 priva di un'occupazione lavorativa e di un patrimonio immobiliare.
4. Le spese di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della particolare natura degli interessi in gioco, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 ad Ancona il 21.12.1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 126, parte 1, dell'anno 1998); pagina 6 di 7 ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1 conferma l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1 conferma il contributo posto a carico del sig. a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Persona_3 pari a complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) nonché l'obbligo di Persona_2 contribuire in via esclusiva alle spese straordinarie relative ad entrambi;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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