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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
LU SEBASTIANI Presidente rel.
OR DI TO UD
Maurizio DRIGANI UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1212/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e Parte_2
residente in [...]di Magra (SP)
c.f. avv. MARCANTONI RUGANTINO C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
23.6.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 23.9.2025:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18.6.2025, premettendo di aver contratto in data 1.10.2010 in
LI D'RC (NA) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 139 parte II serie A anno
2010), di non aver avuto figli, di essersi separati consensualmente in data
31.10.2024 con sentenza del Tribunale della Spezia n. 202/2024 (passata in giudicato il 2.5.2025) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Il P.M. ha apposto il visto in data 23.6.2025
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
2 Nel termine assegnato le parti hanno provveduto a depositare note scritte sostitutive di udienza, sottoscritte dalle stesse, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza e la volontà di non riconciliarsi.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto in LI D'RC (NA) l'1.10.2010 (atto Parte_2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 139 parte II serie A anno 2010)
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente est.
LU ST
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