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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3242/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to VASILE ROSSELLA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ); CP_1 P.IVA_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.12.2025 per il deposito di note. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dispone l'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione, che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale e assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa,
e, specificamente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ciò posto, nella presente fattispecie la parte ricorrente ha contestato del tutto genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, dott.
limitandosi a dedurre che “se da un lato si può concordare Persona_1 con l'individuazione delle patologie dall'altro non si può concordare con il CTU con le seguenti affermazioni: 'tale condizione clinica clinica non assume connotazione di gravità infatti le minorazioni della Perizianda non riducono
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
e in quella di relazione. […] Sul punto si rileva che le patologie lamentate dalla ricorrente effettivamente appaiono alquanto gravi e menomanti”, senza indicare per quali ragioni il giudizio del CTU andrebbe disatteso, né quale sarebbe, di contro, la valutazione corretta. Ebbene la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione puntuale, anche con valutazioni più strettamente medico-legali, alla diagnosi operata dal primo CTU né introdotto alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, stante la mancanza nel ricorso introduttivo di critiche specifiche e puntuali all'operato del CTU e di riferimenti a certificazioni mediche non esaminate dal perito.
Da qui l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specifiche contestazioni.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 della fase di ATP, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate CP_1 con separato decreto.
Termini Imerese, 10.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3242/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to VASILE ROSSELLA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. ); CP_1 P.IVA_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.12.2025 per il deposito di note. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dispone l'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione, che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale e assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa,
e, specificamente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ciò posto, nella presente fattispecie la parte ricorrente ha contestato del tutto genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, dott.
limitandosi a dedurre che “se da un lato si può concordare Persona_1 con l'individuazione delle patologie dall'altro non si può concordare con il CTU con le seguenti affermazioni: 'tale condizione clinica clinica non assume connotazione di gravità infatti le minorazioni della Perizianda non riducono
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
e in quella di relazione. […] Sul punto si rileva che le patologie lamentate dalla ricorrente effettivamente appaiono alquanto gravi e menomanti”, senza indicare per quali ragioni il giudizio del CTU andrebbe disatteso, né quale sarebbe, di contro, la valutazione corretta. Ebbene la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione puntuale, anche con valutazioni più strettamente medico-legali, alla diagnosi operata dal primo CTU né introdotto alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, stante la mancanza nel ricorso introduttivo di critiche specifiche e puntuali all'operato del CTU e di riferimenti a certificazioni mediche non esaminate dal perito.
Da qui l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specifiche contestazioni.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 della fase di ATP, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate CP_1 con separato decreto.
Termini Imerese, 10.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate