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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9614 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 1388/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Bernardi Parte_1
- attrice - nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agostino
- convenuta - di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Colombo Controparte_2
- convenuta -
e di rappresentato e difeso dall'avv. Elena Adele Fracassi Controparte_3
- convenuto -
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 10.12.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ed esponendo, in estrema sintesi: Controparte_3
- di essere proprietaria di una cagnolina di nome NE;
- che nel gennaio 2020 la veterinaria prescriveva una rinoendoscopia, unitamente a un esame isto- logico, per un rigonfiamento sulla canna nasale della cagnolina;
- che l'esame veniva eseguito in data 22.01.2020 presso l e il campione prelevato CP_4 veniva inviato al laboratorio di analisi veterinarie BIEsseA di Milano (successivamente incorpora- to nella affinché fosse oggetto di esame istologico;
Controparte_1
Contr
- che il 04.02.2020 BIEsseA inviava all' di l'esito della biopsia che evidenziava la CP_4 presenza di neoplasia mesenchimale maligna, con diagnosi eseguita dalla dott.ssa Controparte_2
e referto sottoscritto dal dott. in qualità di direttore sanitario del centro analisi;
Controparte_3
- che il 06.06.2020 NE veniva operata con asportazione della neoformazione e della porzione di osso nasale sottostante;
- che, a causa di complicanze post-operatorie, la cagnolina veniva sottoposta ad altri due interven- ti chirurgici, rispettivamente in data 12.06.2020 e 18.06.2020;
- che dopo l'intervento del 06.06.2020 la clinica veterinaria inviava quanto Controparte_5 estratto dal muso dell'animale a BIEsseA la quale, con referto a firma del dott. rile- Persona_1 vava che la cisti non era un tumore ma la conseguenza di una foruncolosi;
- che le parti convenute avevano quindi scambiato una banale infiammazione dei follicoli piliferi per una neoplasia;
- che il “calvario veterinario, fatto di esami, terapie e ben tre interventi chirurgici”, vissuto da lei e da NE, era stato dunque causato dalla errata diagnosi compiuta dal laboratorio BIEsseA, dalla dott.ssa e dal dott. i quali, se avessero agito con diligenza e perizia, avrebbero esposto CP_2 CP_3
l'animale ad un iter terapeutico ben diverso e sicuramente meno gravoso, meno invasivo e meno costoso.
L'attrice chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali costituiti, da un lato, dagli esborsi sostenuti per gli interventi chirurgici poi rivelatisi non necessari e dalle spese da sostenere in futuro per le cure veterinarie di cui la cagnolina necessita e, dall'altro lato, dal do- lore e dalla sofferenza per le gravi lesioni patite da NE e per il travagliato iter chirurgico al qua- le quest'ultima era stata inutilmente sottoposta.
2 Si costituivano con separate comparse le parti convenute le quali invocavano il rigetto delle prete- se azionate dall'attrice.
Tentata inutilmente la conciliazione delle parti, all'udienza del 10.12.2025 la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. – In ossequio al criterio della ragione più liquida il Tribunale ritiene che le pretese azionate da parte attrice debbano essere respinte nel merito, mancando la prova degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità dei danni in concreto patiti come conseguenza delle dedotte inadempienze delle parti convenute.
2.1. – In primo luogo, l'attrice non ha prodotto alcun documento in grado di provare l'effettiva sussistenza del pregiudizio patrimoniale richiesto, avendo depositato solamente due “preventiv[i]
[... per accertamenti diagnostici e interventi terapeutici” rilasciati dalla Clinica Veterinaria Città
(all. 12 fasc. parte attrice) senza depositare le fatture quietanzate o altro documento CP_5 comunque idoneo a provare gli esborsi sostenuti.
Le spese per gli interventi e per le cure dell'animale hanno infatti natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scan- sioni processuali, di talché è sempre necessaria la dimostrazione di un esborso effettivo e della re- lativa diminuzione patrimoniale, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione di aver as- sunto l'obbligazione in assenza della prova dell'effettivo pagamento (cfr. Cass. n. 26729/2024 che richiama Cass. S.U. n. 16990/2017 a proposito della insufficienza del deposito delle sole fatture).
Parte attrice ha inoltre omesso di indicare, entro il maturare delle preclusioni assertive, la tipologia di cure alle quali NE dovrà essere sottoposta in futuro e ha parimenti omesso di fornire dati o criteri utili a stimarne i relativi costi, venendo così meno all'onere di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione e mettere il giudice nelle condizioni di poter esprimere la propria valutazione sulla base di elementi obiettivi e certi.
2.2. – Analoghe lacune affliggono la domanda di risarcimento del danno correlato alla sofferenza della signora nell'affrontare il percorso clinico della propria cagnolina. Parte_1
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Corte di cassazione, il danno non patri- moniale, risarcibile anche nel caso in cui il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti fonda- mentali della persona oggetto di tutela costituzionale (Cass. S.U. n. 26972/2008), non può mai ri- tenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 7471/2012). Colui che agisce per il risarcimento è per-
3 ciò tenuto a fornire in modo specifico e circostanziato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. S.U. n. 3677/2009), mentre non può limitarsi a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche giacché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno-conseguenza che, in quanto tale, de- ve essere descritto e provato da chi ne chiede la riparazione (Cass. n. 21865/2013, Cass. n.
7211/2009 e Cass. n. 2226/2012).
Del resto, se è pur vero che la liquidazione del danno non patrimoniale non può che essere equi- tativa, solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fi- ni della liquidazione, attendo il giudizio equitativo solo alla determinazione dell'entità del pregiu- dizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. n. 7306/2009).
Perché il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona sia risarcibile è dunque necessario non solo che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fa- stidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussi- stenza di un danno in re ipsa (cfr. Cass., n. 29206/2019 e Cass., n. 2203/2024) che si identifichi, cioè, nella lesione del diritto in sé.
In linea di principio anche il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può essere risarcito, purché esso sia allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità: il danneggiato ha quindi “l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, preci- se e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale” (cfr., da ul- timo, Trib. Prato sentenza 05.01.2025, n. 51).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare che l'errore ascritto ai convenuti ha fatto sì che NE abbia “cambiato modalità di relazionarsi con i suoi simili e richied[a] all'attrice un costante impe- gno nella sua cura quotidiana” (pag. 11 atto di citazione).
Il quadro delle allegazioni, del tutto generico, non è stato integrato con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., sicché entro il maturare delle preclusioni assertive non sono stati dedotti elementi, specifici e circostanziati, capaci di tratteggiare lo stato di angoscia e di prostrazione in cui la signo- ra sarebbe caduta dopo l'erronea diagnosi del febbraio 2020 né tantomeno di illustra-Parte_1
4 re quali cambiamenti nelle abitudini di vita la stessa avrebbe sperimentato da quel Parte_1 momento in poi.
Alle lacune sul piano assertivo si affiancano poi evidenti lacune sul piano asseverativo, atteso che entro il termine di cui all'art. 171 ter n. 2) c.p.c. parte attrice non ha prodotto documentazione né ha formulato richieste di prova per dimostrare l'effettiva ricorrenza e gravità dei pregiudizi (gene- ricamente) lamentati.
In conclusione, non può ritenersi assolto l'onere – gravante su chi si affermi danneggiato – di fornire elementi di prova o anche solo indiziari, diversi dal fatto in sé delle lesioni inferte all'animale, da cui desumere il pregiudizio patito in termini di sofferenza.
3. – La mancanza di allegazione e prova del danno importa il rigetto della domanda, con assor- bimento di ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno degli inadempimenti contestati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
4. – Non si ritiene di dover accogliere la richiesta di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale i tratti della grave negligenza nella valuta- zione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed
[...] Controparte_2 Controparte_3
b) condanna parte attrice a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetta- rio nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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