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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°462 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del Sindaco Parte_1 protempore ing. , con sede in nel c.so Parte_2 Parte_1
Bernardo Mattarella n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lentini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
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Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Mela. Controparte_1
Appellata
OGGETTO: retribuzione.
All'udienza dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con ricorso depositato dinanzi il Tribunale G.L. di Trapani, in data 30 gennaio
2020, deduceva: Controparte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di Segretario
Comunale, presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e Parte_1
dal 21 giugno 1976 al 30 giugno 2013, data, quest'ultima, in cui veniva
[...] collocata a riposo;
1 - che l'attività era stata espletata presso:
- il Comune di Valderice dal 21/06/1976 al 15/09/1999, in qualità di Vicesegretario
Generale e dal 16/09/1999 al 30/09/2008 in qualità di Segretario Generale titolare;
- il Comune di Pantelleria dal 18/07/2008 al 30/09/2008 in qualità di reggente a scavalco e dal 1/10/2008 al 61/07/2009 in qualità di Titolare della Segreteria
Comunale;
- il Comune di Bagheria dal 1/8/2009 al 28/11/2010 in qualità di Segretario
Comunale titolare;
- il Comune di dal 29/11/2010 al 30/06/2013 con Parte_1 incarico di Segretario Comunale titolare;
- che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato complessivi n.
145 giorni di ferie non godute, la cui mancata fruizione era dipesa dal rigetto, per motivi di servizio, delle relative istanze (da ultimo l'istanza di cui alla nota prot. 0003414 del 29/01/2013, indirizzata all resistente, era stata respinta “per gli CP_2 adempimenti relativi alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione”);
- che, sebbene con diverse richieste ne avesse chiesto la monetizzazione, queste ultime rimanevano prive di fattivo riscontro.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del Parte_1
al pagamento di € 28.702,75 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non
[...] godute.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il Parte_1
aveva, preliminarmente, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la
[...] violazione dell'art. 414 cpc ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la parziale prescrizione del credito azionato.
Nel merito, aveva contestato la fondatezza del ricorso, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa in via documentale, il Tribunale, con sentenza n.529/2022 emessa il 25 novembre 2022, disattese le eccezioni d'inammissibilità, nonché di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dall' convenuto, ha CP_2 accolto la domanda e condannato il al Parte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 28.702,75
a titolo di indennità per ferie non godute, oltre interessi.
Ha richiamato i principi e criteri direttivi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 6/11/2018) e dalla Corte di
Cassazione (ordinanza n. 13613 del 2/07/2020 e Ordinanza n.3476/ del 12/02/2020), diretti a mitigare la portata imperativa della disposizione (art.5 comma 8 del D.L.
n.95/2012, convertito con modificazioni nella L.n.135/2012) che, in adesione ai
2 principi costituzionali che qualificano le ferie come un diritto irrinunciabile ed infungibile (art.36 Cost.) non sostituibile tramite forme di monetizzazione, salvo casi eccezionali previsti dalla legge e disciplinati dalla contrattazione collettiva, prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie non sostituibili dalla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Ed ha, quindi, concluso che non si potesse negare alla ricorrente il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto mancante agli atti la prova, incombente sul
Comune datore, che la Dirigente fosse stata posta nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne avesse goduto, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Risultando, dunque, dalle note prot. in atti n. 0014306 del 14.05.2008,
(presentata al Comune di Valderice, ove sono indicati n. 117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti - doc. n. 2 fasc. ric.) e n. 0003814 del 29.01.2013
(presentata al Comune di , ove sono invece indicati Parte_1 complessivi n. 145 giorni di ferie - doc. n. 4 fasc. ric.), che la ricorrente avesse espressamente richiesto la fruizione delle ferie, ottemperando, quindi, al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione in natura delle ferie maturate;
richieste alle quali le Amministrazioni avevano dato responso negativo, motivando il proprio diniego sulla base di “motivi di servizio” (il
[...]
), ovvero affermando che “non è possibile per gli adempimenti relativi CP_3 alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione” (così, il
); che, dunque, alla cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro, la aveva maturato complessivi n. 145 giorni di ferie (confermati pure CP_1 dall'attestazione rilasciata dal Comune resistente, datata 21.10.2019 e di risposta alla nota prot. n. 51885 – doc. n. 20, fasc. ric.) e che gli stessi non erano stati fruiti per cause di servizio (v. la nota del 29.01.2013 cit.), invertendosi, così, l'onere della prova in capo al datore di lavoro che avrebbe dovuto provare “di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute”, in quanto, “nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri autorizzatori […] degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (così, Cass. 29844/2022); sulla scorta dei conteggi della stessa ricorrente, che ha ritenuto correttamente effettuati secondo i criteri di cui all'art.20 c.1 del Ccnl del 16.05.2001, ha ritenuto che le somme spettanti
3 a titolo di indennità sostituiva delle ferie e ammontassero a complessivi € 28.702,75, oltre interessi come per legge.
Per la riforma di tale decisione ha proposto gravame il
[...]
, con ricorso depositato in data 18 maggio 2023. Parte_1
Ribadisce, con il primo e il quarto motivo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, negando valenza di atti interruttivi alle note del 20.09.2013 (pervenuta il 3.10.2013) e del
15.03.2017 ( pervenuta il 17.03.2017).
Si duole, con il secondo motivo, la violazione da parte del Tribunale del divieto di monetizzazione di cui al D.Lgs 66/2003 e dell'art.20 del Ccnl dei segretari comunali del 2001 in ordine alle modalità di godimento delle ferie.
Rileva, con la terza ragione di gravame, il difetto di prova dei presupposti della pretesa rivendicata, ossia della effettiva cessazione del rapporto di servizio con il in data 30.06.2013. Controparte_4
Contesta, in ultimo, il quantum della pretesa con riferimento all'inclusione nella determinazione del compenso per ferie non fruite della maggiorazione della retribuzione di posizione e della maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, che a suo dire, non è parte del trattamento stipendiale del segretario. ha contestato il gravame, con memoria del 28 aprile 2025, e Controparte_1 ne ha chiesto il rigetto, ribadendo le difese già formulate, ed eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.342 c.p.c.. All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa, previa discussione è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
L'appello è ammissibile avendo il ricorrente individuato il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, puntuali ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.(v. Cass.n.7332/2018).
Difetto di legittimazione passiva
È infondata la prima ragione di gravame.
A dire dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “In punto di legittimazione passiva, deve poi rammentarsi in linea generale che, ai sensi dell'art. 99 TUEL, il Segretario, nominato direttamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, “dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione”; nomina che cessa automaticamente con la fine del mandato del Sindaco e del Presidente della
4 Provincia. Detta cessazione, però, non integra la fine del rapporto di lavoro - come invece sostenuto dall'Ente resistente – che continua nei confronti dello Stato o, meglio, del (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Controparte_4 segretari comunali e provinciali). E poiché l'ultimo ente presso il quale la ha CP_1 svolto il proprio servizio è stato il Comune di odierno Parte_1 convenuto, ne va confermata la relativa legittimazione passiva nella controversia in esame”. Secondo il nessuna norma fonderebbe il suo obbligo di pagare alla Pt_1 le ferie maturate e non fruite nel periodo in cui ha prestato il servizio presso i CP_1
Comuni di Valderice, Pantelleria e Bagheria e presso i quali, dunque, avrebbe dovuto godere del periodo feriale o ottenerne il pagamento in caso di mancata fruizione per specifico interesse pubblico delle suddette amministrazioni.
Ciò, in quanto, il principio del trascinamento delle ferie nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, non può trovare applicazione al caso di specie atteso che, secondo l'art. 20 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 2001, il segretario comunale fruisce delle ferie in periodi programmati dallo stesso in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato, alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente. Sarebbe, dunque, evidente la sussistenza del difetto di legittimazione passiva del in Parte_1 relazione alla pretesa azionata di monetizzazione delle ferie non godute nel periodo in cui era segretaria comunale presso i precedenti Enti locali.
In realtà, il segretario comunale e provinciale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con l'amministrazione statale, dalla quale è assunto per concorso con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato, ai quali spettano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del d. P.R. n. 465/1997 e dell'art. 99, del D. Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l'ente locale presso cui è preposto. Proprio ai sensi dell'art. 99 del TUEL – come correttamente evidenziato dal
Tribunale - – il Segretario, nominato direttamente dal Sindaco e dal Presidente della
Provincia, “dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione” e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
Tale cessazione, tuttavia, non determina anche la fine del rapporto di lavoro che prosegue nei confronti dello Stato o, meglio, del Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali);
5 sicché, nei casi in cui il Segretario non fosse confermato o rimanesse privo di incarico, sarà collocato in disponibilità in attesa dell'assegnazione di una nuova sede, così come disposto dall'art. 101 TUEL, il quale prevede:
“Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti”, configurandosi così un'ipotesi di trasferimento ovvero passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001. Ricostruzione che trova conferma anche nell'art. 52 del CCNL segretari comunali e provinciali 1998 – 2001 ove è escluso il trasferimento quale causa di estinzione del rapporto, nonché nella circostanza che non si procede a ricostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 55 CCNL cit. o, ancora, al pagamento dell'indennità premio di fine servizio.
Dunque, ai segretari comunali e provinciali si applica il cd. principio del
“trascinamento”, in forza del quale - stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'amministrazione, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio- intervallati o meno da un periodo di disponibilità - il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall'art. 20 del CCNL. Ne deriva che il segretario titolare presso un Ente comunale potrà fruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione nel caso in cui fosse collocato in disponibilità e, allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie presso l'amministrazione ove dovesse essere nominato titolare. In altri termini, il segretario comunale trasferito presso un ente differente, come avvenuto nel caso in esame, porterà con sé la situazione giuridica ed economica maturata presso l'Ente o gli Enti ove era stato in precedenza preposto ad esercitare le sue funzioni e, pertanto, anche le ferie non godute.
Il medesimo appellante (v. pagina 20) ammette la circostanza affermando testualmente che “La monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della
6 cessazione del rapporto di lavoro” quindi anche presso l'ente subentrante nella titolarità dello stesso.
Ne deriva la legittimazione passiva del convenuto, ultimo Ente presso Pt_1 il quale la ha svolto il proprio servizio. CP_1
Errata e falsa applicazione dell'art.20 del Ccnl dei segretari comunali del 2001
Anche il secondo motivo di censura è infondato.
Secondo il il Tribunale, pur avendo affermato che la monetizzazione Pt_1 delle ferie costituisce un'eccezione alla regola generale che si concretizza nel momento in cui il dipendente fornisca la prova che il mancato godimento delle ferie non sia ad egli imputabile ma al datore di lavoro, avrebbe poi errato nell'applicazione di tale principio.
Pur avendo, infatti, affermato come fosse indubbio che il rapporto sia cessato
– in quanto la nel giugno 2013, veniva collocata in pensione – e che, come CP_1 anticipato, negli anni abbia portato con sé la situazione giuridica ed economica maturata presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e, da ultimo,
(risultano agli atti le attestazioni dei singoli Comuni Parte_1 recanti il numero di ferie non godute e la qualifica ricoperta – all.16, 17, 18, 21), e che residuasse l'accertamento della prova che le “esigenze di servizio” addotte dagli
Enti abbiano impedito alla ricorrente di fruire delle ferie richieste, il decidente ha poi erroneamente ritenuto “…risulta che la ricorrente, con le note prot. n. 0014306 del 14.5.2008 (presentata al Comune di Valderice, ove sono indicati n. 117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti - doc. n. 2 fasc. ric.) e n. 0003814 del
29.01.2013 (presentata al Comune di , ove sono invece Parte_1 indicati complessivi n. 145 giorni di ferie - doc. n. 4 fasc. ric.), avesse espressamente richiesto la fruizione delle ferie, ottemperando, quindi, al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione in natura delle ferie maturate;
richieste alle quali le Amministrazioni diedero responso negativo … …Dal compendio documentale emerge quindi che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la abbia maturato complessivi n. 145 giorni di ferie (confermati pure CP_1 dall'attestazione rilasciata dal Comune resistente, datata 21.10.2019 e di risposta alla nota prot. n. 51885 – doc. n. 20, fasc. ric.) e che gli stessi non siano stati fruiti per cause di servizio invertendosi, così, l'onere probatorio in capo al datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare “di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute, in quanto, “nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del
7 potere di autorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri autorizzatori […] degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (così, Cass. 29844/2022
Secondo l'appellante, invece, le ragioni di servizio ostative alla fruizione delle ferie sarebbero insussistenti e/o non influenti rispetto alla pretesa azionata, atteso che la Dirigente – come coloro i quali svolgono funzioni di carattere apicale – avrebbe dovuto programmare le ferie in maniera tale da poterne usufruire entro l'anno, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente e, in presenza di comprovate esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo ,senza possibilità di ulteriore differimento da parte del datore di lavoro.
Si tratta di assunti che non colgono la ratio della disciplina contrattuale richiamata.
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, secondo quanto disposto dall'art.10 del D. Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall'art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale al comma 8 è previsto:
“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente...”; e al comma 11: “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;
al comma 13
“Fermo stando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente”. Dunque, si osserva che, diversamente dalla prospettazione del che Pt_1 intenderebbe addebitare a colpa della Dirigente (abilitata a determinare in piena autonomia il periodo di fruizione di ferie, salvo dimostrazione di obiettive ed eccezionali necessità aziendali ostative alla fruizione) la previsione dell'art. 20 CCNL, non attribuisce al Dirigente tale possibilità di autodeterminazione, in senso assoluto, circa la scelta del periodo feriale, potendo verificarsi ipotesi, oltre quelle correlate alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel
8 rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui si verifichino ragioni ostative come comprovate dalle istanze di ferie avanzate dalla riscontrate con CP_1 provvedimenti di diniego.
La previsione della contrattazione collettiva in ordine alla possibilità di monetizzare le ferie non godute per ragioni di servizio conferma detta interpretazione e conduce a ritenere insussistente l'obbligo da parte del dirigente di usufruire necessariamente delle ferie entro il semestre dell'anno successivo. Risulta, pertanto, assolutamente infondata l'eccezione del che Pt_1 addebita a libera scelta della la mancata fruizione delle ferie per ciascun anno CP_1 solare.
È, difatti, documentato che la ebbe a chiedere più volte di potere godere CP_1 delle ferie e che dette richieste siano state tutte negate dall'Amministrazione per indifferibili esigenze organizzative e di servizio delle unità operative interessate.
In particolare, la ha avanzato le richieste di fruizione delle ferie con le CP_1 note prot. n. 0014306 del 14.5.2008 (al Comune di Valderice, ove sono indicati n.
117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti) e n. 0003814 del 29.01.2013 ( al
Comune di , ove sono invece indicati complessivi n. 145 Parte_1 giorni di ferie)- v. doc nn. 2 e 4), così ottemperando al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione delle ferie maturate;
a tale nota del 29.01.2013 il rispondeva di non poter accordare tale istanza stante “gli Pt_1 adempimenti relativi alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione” e, con nota Prot. n. 43156 del 27.09.2017 – doc n.
8 - riconosceva il mancato godimento delle ferie spettanti al Segretario per esigenze di servizio, CP_1 dunque, per motivi non imputabili alla stessa, ammettendo contemporaneamente di predisporre determina di liquidazione di tali ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto.
Vale aggiungere che la ragione di gravame con cui è dedotto il carattere imperativo delle previsioni normative circa il divieto di “monetizzazione delle ferie”,
è, comunque, infondata per le ragioni già in parte indicate dal Tribunale e che qui vanno ribadite, nei termini che seguono, fondandosi esse sull'orientamento ormai consolidato espresso dalla Corte di legittimità in materia.
Con la sentenza n. 18140 del 06/06/2022, la Corte ha, difatti, da ultimo stabilito che: Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente
9 invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. Ed ancora con l' Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024:Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando
l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo); nello stesso senso l'ordinanza n.13613 del 2/7/2020 a tenore della quale “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo
e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente
a farlo” (conforme Cass. ord. n. 3476 del 12/02/2020). L'indirizzo espresso con riguardo alla posizione del dirigente pubblico, cui compete il potere di autonoma organizzazione del periodo di riposo, non disgiunto, tuttavia, dal dovere di parte datoriale di vigilare affinché tale autodeterminazione non sia vanificata da esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione, è conforme alla pronuncia della Cass, sez. lav. del 14.06.2018 n. 15652 che già riconosceva a ciascun lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, ossia quando parte datoriale non si sia attivato per promuovere le condizioni idonee a consentire al lavoratore di assentarsi per fruirne, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione”. Precisa, infatti, a tal proposito la Corte, in motivazione, che “il Diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute sussisterà ugualmente perché tale diritto è irrinunciabile. La mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non fa presumere che lo stesso abbia rinunciato al godimento delle ferie;
poiché il godimento delle
10 ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, sarà proprio quest'ultimo onerato della prova dell'adempimento ovvero dell'offerta dell'adempimento, ossia di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie di cui il lavoratore abbia scelto di non usufruire.
Il nulla ha dimostrato in tal senso, nonostante l'onere che gli Pt_1 incombeva essendo certo il fatto storico, sicché l'asserita mancanza di una formale richiesta da parte della -dopo quella avanzata al Comune di Valderice e prima CP_1 di quella del 2013, inoltrata al Comune appellato - di fruizione del periodo di ferie non è idonea a fondare il rifiuto di corrispondere l'indennità sostitutiva, in quanto ciò che il datore di lavoro deve provare è che la mancata fruizione delle ferie è divenuta impossibile, e quindi si estingue, per fatto non imputabile al debitore (v. Cass.
n.15652 cit.).
In base ai richiamati criteri direttivi, spettava, quindi, al Segretario il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto difetta la prova, incombente sul Comune datore, che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne abbia goduto.
Difetto di prova dei presupposti della pretesa attorea
Va disattesa anche la terza ragione di gravame.
Come anticipato la monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001 (in linea con quanto disposto dall'art.10 del D.lgs n.66/2003), è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Sul presupposto – corretto - che il Segretario comunale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con l'Agenzia e/o al momento della Controparte_4 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto funzionale di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato, al quale spettano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 99, del D.Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l'Ente locale presso cui presta servizio, sostiene il appellante che il Pt_1 riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale (l'art.20 del Ccnl- n.d.r.) , deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell'interruzione del rapporto di servizio (ossia della cessazione di un incarico seguita da assegnazione presso altro Ente o collocazione in disponibilità) …..bensì alla data dell'estinzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia e/o che si realizza con la Controparte_4
11 cancellazione dall'albo; che le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, e non sono dunque monetizzabili, salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 52 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001.
Conclude, tuttavia, che nel caso di specie, la dott.ssa nessuna prova ha CP_1 offerto di essere stata posta in quiescenza in data 30.06.2013 per maturazione dell'età pensionabile, nonché di essere stata cancellata dal proprio albo, con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda di monetizzazione delle ferie non godute è infondata.
In altri termini, a dire dell'appellante, i 145 giorni di ferie maturate e non fruite dalla non possono essere monetizzate poiché la stessa non avrebbe dato prova CP_1 dell'effettiva e completa estinzione del rapporto di lavoro con il
[...]
e/o con l'Agenzia dei segretari. CP_4
Si tratta di un assunto manifestamente infondato.
La ha prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di CP_1
Segretario Comunale, presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e dal 21 giugno 1976 al 30 giugno 2013 – secondo la cadenza Parte_1 temporale indicata in ricorso - data, quest'ultima, in cui veniva collocata a riposo.
La circostanza che il Segretario fosse stata collocata a riposo è anzitutto CP_1 documentata dal contenuto della nota di riscontro (recante oggetto: monetizzazione ferie non godute) prot. n. 43156 del 27.9.2017, con cui, in risposta all'istanza del 3.06.2017, il Comune di affermava l'imminente adozione Parte_1 della determina di liquidazione delle ferie, maturate e non godute dalla S.V., per esigenze di servizio, alla data di collocamento in pensione.(v doc. n.7 e 8 cit.).
È contradditoria, quindi, la difesa del Comune diretta, dopo avere ammesso l'imminente adozione determina della liquidazione delle ferie maturate e non godute, per l'avvenuto collocamento in pensione, a negare tale circostanza. In ogni caso, il collocamento in quiescenza della nata nel 12.02.1950 CP_1
(segretario A/1- v. busta paga Giugno 2013, doc. n.23) è un dato oggettivo, avendo la stessa alla data della pensione (30.06.2013) un'età anagrafica di 63 anni e 4 mesi, e
37 anni di servizio, avendo raggiungo il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, in linea con quanto previsto dal D.L. 201/2011 convertito in legge 214/11 che, all'art. 24 comma 6, ridefinisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (62 anni per le lavoratrici Contro dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell e delle forme sostitutive della medesima).
12 Prescrizione della pretesa azionata dalla ricorrente – violazione dell'art. 2948 co. 1
n. 4 cod. civ. A prescindere dalla natura di atti interruttivi e/o ricognitivi, delle numerose istanze e diffide avanzate dalla (v. doc nn.2,4, e da 5 a10 e nn.14,18,19, volte CP_1 ad ottenere l'attestazione del numero di ferie non godute e delle note contenenti tale attestazione (v. doc.nn.15,16,17,20,21) la doglianza non si confronta con le ragioni della decisione sul punto e non tiene conto del consolidato indirizzo della Corte di legittimità in base al quale: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione. (v. Cass
Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020).
Quanto alla decorrenza la Corte ha stabilito: La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.(v. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023).
La ha, quindi, tempestivamente rivendicato, a titolo risarcitorio, i CP_1 compensi per le ferie non godute, azionandole al momento della cessazione del rapporto, in carenza di prova della mancata fruizione per causa imputabile al dipendente.
La prova del credito vantato dal Segretario è stata fornita documentalmente con l'attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione appellata, con cui vengono quantificate le ferie non godute in giorni n.145 (v. nota del 21.10.2019- doc n.20 cit.).
Sul quantum della pretesa
Sulla scorta dei dati numerici ricavati da tale ultima attestazione (e di quanto previsto dal CCNL -art.20 c. 1) il Tribunale ha ritenuto corretti i conteggi operati da parte ricorrente, dovendosi respingere sul punto le contestazioni sollevate dal
13 convenuto. Infatti, in primo luogo risulta corretta la determinazione del compenso sostitutivo giornaliero per ferie non fruite operata dalla ricorrente dividendo per 30 la retribuzione mensile, includendovi la maggiorazione della retribuzione di posizione e la maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, come previsto dall'art 20, comma 1 del CCNL del 16/5/2001 che, ai fini della determinazione della retribuzione spettante al segretario durante le ferie, prende in considerazione espressamente anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del medesimo CCNL. Neppure appare condivisibile l'ulteriore contestazione del convenuto per cui si dovrebbe considerare la retribuzione base percepita dal segretario comunale nell'anno solare di maturazione delle effettive e singole ferie , atteso che, per un verso, le ferie maturate negli anni precedenti e non fruite avrebbero potuto essere godute (in assenza delle rappresentate esigenze di servizio) anche nell'ultimo anno di servizio, e che, per altro verso, il diritto all'indennità de qua (che, come s'è visto ha natura prevalentemente risarcitoria) può essere fatto valere solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di argomentazioni non incise dall'ultima ragione con la quale il senza espressamente censurarle, si limita a ribadire pedissequamente: deve Pt_1 rilevarsi che l'indennità giornaliera così come determinata dalla ricorrente in €
197,95 al lordo, è errata. Invero, la dott.ssa ha erroneamente considerato CP_1
l'importo totale a lordo della busta paga del mese di giugno 2013, dividendo tale importo per trenta giorni. Invero, deve ritenersi che nella determinazione del compenso per ferie non fruite, non si può tenere conto della maggiorazione della retribuzione di posizione e della maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, stante che non è parte del “trattamento stipendiale” del segretario.
Inoltre, detta indennità non è commisurata all'ultima busta paga (giugno 2013), stante che si dovrà considerare la retribuzione base percepita dal segretario comunale nell'anno solare di maturazione delle effettive e singole ferie. Il motivo è, quindi, inammissibile.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni altra questione, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
14 La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.529/2022 emessa il 25 novembre 2022 dal Tribunale GL di
Trapani.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.743,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo G. Di Marco CP_1
15
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°462 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del Sindaco Parte_1 protempore ing. , con sede in nel c.so Parte_2 Parte_1
Bernardo Mattarella n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lentini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Mela. Controparte_1
Appellata
OGGETTO: retribuzione.
All'udienza dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con ricorso depositato dinanzi il Tribunale G.L. di Trapani, in data 30 gennaio
2020, deduceva: Controparte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di Segretario
Comunale, presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e Parte_1
dal 21 giugno 1976 al 30 giugno 2013, data, quest'ultima, in cui veniva
[...] collocata a riposo;
1 - che l'attività era stata espletata presso:
- il Comune di Valderice dal 21/06/1976 al 15/09/1999, in qualità di Vicesegretario
Generale e dal 16/09/1999 al 30/09/2008 in qualità di Segretario Generale titolare;
- il Comune di Pantelleria dal 18/07/2008 al 30/09/2008 in qualità di reggente a scavalco e dal 1/10/2008 al 61/07/2009 in qualità di Titolare della Segreteria
Comunale;
- il Comune di Bagheria dal 1/8/2009 al 28/11/2010 in qualità di Segretario
Comunale titolare;
- il Comune di dal 29/11/2010 al 30/06/2013 con Parte_1 incarico di Segretario Comunale titolare;
- che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato complessivi n.
145 giorni di ferie non godute, la cui mancata fruizione era dipesa dal rigetto, per motivi di servizio, delle relative istanze (da ultimo l'istanza di cui alla nota prot. 0003414 del 29/01/2013, indirizzata all resistente, era stata respinta “per gli CP_2 adempimenti relativi alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione”);
- che, sebbene con diverse richieste ne avesse chiesto la monetizzazione, queste ultime rimanevano prive di fattivo riscontro.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del Parte_1
al pagamento di € 28.702,75 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non
[...] godute.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il Parte_1
aveva, preliminarmente, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la
[...] violazione dell'art. 414 cpc ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la parziale prescrizione del credito azionato.
Nel merito, aveva contestato la fondatezza del ricorso, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa in via documentale, il Tribunale, con sentenza n.529/2022 emessa il 25 novembre 2022, disattese le eccezioni d'inammissibilità, nonché di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dall' convenuto, ha CP_2 accolto la domanda e condannato il al Parte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 28.702,75
a titolo di indennità per ferie non godute, oltre interessi.
Ha richiamato i principi e criteri direttivi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 6/11/2018) e dalla Corte di
Cassazione (ordinanza n. 13613 del 2/07/2020 e Ordinanza n.3476/ del 12/02/2020), diretti a mitigare la portata imperativa della disposizione (art.5 comma 8 del D.L.
n.95/2012, convertito con modificazioni nella L.n.135/2012) che, in adesione ai
2 principi costituzionali che qualificano le ferie come un diritto irrinunciabile ed infungibile (art.36 Cost.) non sostituibile tramite forme di monetizzazione, salvo casi eccezionali previsti dalla legge e disciplinati dalla contrattazione collettiva, prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie non sostituibili dalla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Ed ha, quindi, concluso che non si potesse negare alla ricorrente il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto mancante agli atti la prova, incombente sul
Comune datore, che la Dirigente fosse stata posta nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne avesse goduto, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Risultando, dunque, dalle note prot. in atti n. 0014306 del 14.05.2008,
(presentata al Comune di Valderice, ove sono indicati n. 117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti - doc. n. 2 fasc. ric.) e n. 0003814 del 29.01.2013
(presentata al Comune di , ove sono invece indicati Parte_1 complessivi n. 145 giorni di ferie - doc. n. 4 fasc. ric.), che la ricorrente avesse espressamente richiesto la fruizione delle ferie, ottemperando, quindi, al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione in natura delle ferie maturate;
richieste alle quali le Amministrazioni avevano dato responso negativo, motivando il proprio diniego sulla base di “motivi di servizio” (il
[...]
), ovvero affermando che “non è possibile per gli adempimenti relativi CP_3 alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione” (così, il
); che, dunque, alla cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro, la aveva maturato complessivi n. 145 giorni di ferie (confermati pure CP_1 dall'attestazione rilasciata dal Comune resistente, datata 21.10.2019 e di risposta alla nota prot. n. 51885 – doc. n. 20, fasc. ric.) e che gli stessi non erano stati fruiti per cause di servizio (v. la nota del 29.01.2013 cit.), invertendosi, così, l'onere della prova in capo al datore di lavoro che avrebbe dovuto provare “di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute”, in quanto, “nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri autorizzatori […] degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (così, Cass. 29844/2022); sulla scorta dei conteggi della stessa ricorrente, che ha ritenuto correttamente effettuati secondo i criteri di cui all'art.20 c.1 del Ccnl del 16.05.2001, ha ritenuto che le somme spettanti
3 a titolo di indennità sostituiva delle ferie e ammontassero a complessivi € 28.702,75, oltre interessi come per legge.
Per la riforma di tale decisione ha proposto gravame il
[...]
, con ricorso depositato in data 18 maggio 2023. Parte_1
Ribadisce, con il primo e il quarto motivo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, negando valenza di atti interruttivi alle note del 20.09.2013 (pervenuta il 3.10.2013) e del
15.03.2017 ( pervenuta il 17.03.2017).
Si duole, con il secondo motivo, la violazione da parte del Tribunale del divieto di monetizzazione di cui al D.Lgs 66/2003 e dell'art.20 del Ccnl dei segretari comunali del 2001 in ordine alle modalità di godimento delle ferie.
Rileva, con la terza ragione di gravame, il difetto di prova dei presupposti della pretesa rivendicata, ossia della effettiva cessazione del rapporto di servizio con il in data 30.06.2013. Controparte_4
Contesta, in ultimo, il quantum della pretesa con riferimento all'inclusione nella determinazione del compenso per ferie non fruite della maggiorazione della retribuzione di posizione e della maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, che a suo dire, non è parte del trattamento stipendiale del segretario. ha contestato il gravame, con memoria del 28 aprile 2025, e Controparte_1 ne ha chiesto il rigetto, ribadendo le difese già formulate, ed eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.342 c.p.c.. All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa, previa discussione è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
L'appello è ammissibile avendo il ricorrente individuato il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, puntuali ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.(v. Cass.n.7332/2018).
Difetto di legittimazione passiva
È infondata la prima ragione di gravame.
A dire dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che “In punto di legittimazione passiva, deve poi rammentarsi in linea generale che, ai sensi dell'art. 99 TUEL, il Segretario, nominato direttamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, “dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione”; nomina che cessa automaticamente con la fine del mandato del Sindaco e del Presidente della
4 Provincia. Detta cessazione, però, non integra la fine del rapporto di lavoro - come invece sostenuto dall'Ente resistente – che continua nei confronti dello Stato o, meglio, del (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Controparte_4 segretari comunali e provinciali). E poiché l'ultimo ente presso il quale la ha CP_1 svolto il proprio servizio è stato il Comune di odierno Parte_1 convenuto, ne va confermata la relativa legittimazione passiva nella controversia in esame”. Secondo il nessuna norma fonderebbe il suo obbligo di pagare alla Pt_1 le ferie maturate e non fruite nel periodo in cui ha prestato il servizio presso i CP_1
Comuni di Valderice, Pantelleria e Bagheria e presso i quali, dunque, avrebbe dovuto godere del periodo feriale o ottenerne il pagamento in caso di mancata fruizione per specifico interesse pubblico delle suddette amministrazioni.
Ciò, in quanto, il principio del trascinamento delle ferie nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio, non può trovare applicazione al caso di specie atteso che, secondo l'art. 20 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 2001, il segretario comunale fruisce delle ferie in periodi programmati dallo stesso in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato, alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente. Sarebbe, dunque, evidente la sussistenza del difetto di legittimazione passiva del in Parte_1 relazione alla pretesa azionata di monetizzazione delle ferie non godute nel periodo in cui era segretaria comunale presso i precedenti Enti locali.
In realtà, il segretario comunale e provinciale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con l'amministrazione statale, dalla quale è assunto per concorso con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato, ai quali spettano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del d. P.R. n. 465/1997 e dell'art. 99, del D. Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l'ente locale presso cui è preposto. Proprio ai sensi dell'art. 99 del TUEL – come correttamente evidenziato dal
Tribunale - – il Segretario, nominato direttamente dal Sindaco e dal Presidente della
Provincia, “dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione” e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
Tale cessazione, tuttavia, non determina anche la fine del rapporto di lavoro che prosegue nei confronti dello Stato o, meglio, del Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali);
5 sicché, nei casi in cui il Segretario non fosse confermato o rimanesse privo di incarico, sarà collocato in disponibilità in attesa dell'assegnazione di una nuova sede, così come disposto dall'art. 101 TUEL, il quale prevede:
“Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti”, configurandosi così un'ipotesi di trasferimento ovvero passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001. Ricostruzione che trova conferma anche nell'art. 52 del CCNL segretari comunali e provinciali 1998 – 2001 ove è escluso il trasferimento quale causa di estinzione del rapporto, nonché nella circostanza che non si procede a ricostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 55 CCNL cit. o, ancora, al pagamento dell'indennità premio di fine servizio.
Dunque, ai segretari comunali e provinciali si applica il cd. principio del
“trascinamento”, in forza del quale - stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'amministrazione, nel caso in cui si succedano diversi rapporti di servizio- intervallati o meno da un periodo di disponibilità - il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, nei limiti previsti dall'art. 20 del CCNL. Ne deriva che il segretario titolare presso un Ente comunale potrà fruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell'ambito del rapporto di lavoro con l'amministrazione nel caso in cui fosse collocato in disponibilità e, allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie presso l'amministrazione ove dovesse essere nominato titolare. In altri termini, il segretario comunale trasferito presso un ente differente, come avvenuto nel caso in esame, porterà con sé la situazione giuridica ed economica maturata presso l'Ente o gli Enti ove era stato in precedenza preposto ad esercitare le sue funzioni e, pertanto, anche le ferie non godute.
Il medesimo appellante (v. pagina 20) ammette la circostanza affermando testualmente che “La monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della
6 cessazione del rapporto di lavoro” quindi anche presso l'ente subentrante nella titolarità dello stesso.
Ne deriva la legittimazione passiva del convenuto, ultimo Ente presso Pt_1 il quale la ha svolto il proprio servizio. CP_1
Errata e falsa applicazione dell'art.20 del Ccnl dei segretari comunali del 2001
Anche il secondo motivo di censura è infondato.
Secondo il il Tribunale, pur avendo affermato che la monetizzazione Pt_1 delle ferie costituisce un'eccezione alla regola generale che si concretizza nel momento in cui il dipendente fornisca la prova che il mancato godimento delle ferie non sia ad egli imputabile ma al datore di lavoro, avrebbe poi errato nell'applicazione di tale principio.
Pur avendo, infatti, affermato come fosse indubbio che il rapporto sia cessato
– in quanto la nel giugno 2013, veniva collocata in pensione – e che, come CP_1 anticipato, negli anni abbia portato con sé la situazione giuridica ed economica maturata presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e, da ultimo,
(risultano agli atti le attestazioni dei singoli Comuni Parte_1 recanti il numero di ferie non godute e la qualifica ricoperta – all.16, 17, 18, 21), e che residuasse l'accertamento della prova che le “esigenze di servizio” addotte dagli
Enti abbiano impedito alla ricorrente di fruire delle ferie richieste, il decidente ha poi erroneamente ritenuto “…risulta che la ricorrente, con le note prot. n. 0014306 del 14.5.2008 (presentata al Comune di Valderice, ove sono indicati n. 117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti - doc. n. 2 fasc. ric.) e n. 0003814 del
29.01.2013 (presentata al Comune di , ove sono invece Parte_1 indicati complessivi n. 145 giorni di ferie - doc. n. 4 fasc. ric.), avesse espressamente richiesto la fruizione delle ferie, ottemperando, quindi, al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione in natura delle ferie maturate;
richieste alle quali le Amministrazioni diedero responso negativo … …Dal compendio documentale emerge quindi che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la abbia maturato complessivi n. 145 giorni di ferie (confermati pure CP_1 dall'attestazione rilasciata dal Comune resistente, datata 21.10.2019 e di risposta alla nota prot. n. 51885 – doc. n. 20, fasc. ric.) e che gli stessi non siano stati fruiti per cause di servizio invertendosi, così, l'onere probatorio in capo al datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare “di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute, in quanto, “nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del
7 potere di autorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri autorizzatori […] degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (così, Cass. 29844/2022
Secondo l'appellante, invece, le ragioni di servizio ostative alla fruizione delle ferie sarebbero insussistenti e/o non influenti rispetto alla pretesa azionata, atteso che la Dirigente – come coloro i quali svolgono funzioni di carattere apicale – avrebbe dovuto programmare le ferie in maniera tale da poterne usufruire entro l'anno, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente e, in presenza di comprovate esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo ,senza possibilità di ulteriore differimento da parte del datore di lavoro.
Si tratta di assunti che non colgono la ratio della disciplina contrattuale richiamata.
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, secondo quanto disposto dall'art.10 del D. Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall'art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale al comma 8 è previsto:
“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente...”; e al comma 11: “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;
al comma 13
“Fermo stando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente”. Dunque, si osserva che, diversamente dalla prospettazione del che Pt_1 intenderebbe addebitare a colpa della Dirigente (abilitata a determinare in piena autonomia il periodo di fruizione di ferie, salvo dimostrazione di obiettive ed eccezionali necessità aziendali ostative alla fruizione) la previsione dell'art. 20 CCNL, non attribuisce al Dirigente tale possibilità di autodeterminazione, in senso assoluto, circa la scelta del periodo feriale, potendo verificarsi ipotesi, oltre quelle correlate alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel
8 rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui si verifichino ragioni ostative come comprovate dalle istanze di ferie avanzate dalla riscontrate con CP_1 provvedimenti di diniego.
La previsione della contrattazione collettiva in ordine alla possibilità di monetizzare le ferie non godute per ragioni di servizio conferma detta interpretazione e conduce a ritenere insussistente l'obbligo da parte del dirigente di usufruire necessariamente delle ferie entro il semestre dell'anno successivo. Risulta, pertanto, assolutamente infondata l'eccezione del che Pt_1 addebita a libera scelta della la mancata fruizione delle ferie per ciascun anno CP_1 solare.
È, difatti, documentato che la ebbe a chiedere più volte di potere godere CP_1 delle ferie e che dette richieste siano state tutte negate dall'Amministrazione per indifferibili esigenze organizzative e di servizio delle unità operative interessate.
In particolare, la ha avanzato le richieste di fruizione delle ferie con le CP_1 note prot. n. 0014306 del 14.5.2008 (al Comune di Valderice, ove sono indicati n.
117 giorni di ferie non maturati e non ancora fruiti) e n. 0003814 del 29.01.2013 ( al
Comune di , ove sono invece indicati complessivi n. 145 Parte_1 giorni di ferie)- v. doc nn. 2 e 4), così ottemperando al proprio diritto-dovere di organizzare in prima persona il piano per la fruizione delle ferie maturate;
a tale nota del 29.01.2013 il rispondeva di non poter accordare tale istanza stante “gli Pt_1 adempimenti relativi alle prossime elezioni politiche e all'esecuzione del piano anticorruzione” e, con nota Prot. n. 43156 del 27.09.2017 – doc n.
8 - riconosceva il mancato godimento delle ferie spettanti al Segretario per esigenze di servizio, CP_1 dunque, per motivi non imputabili alla stessa, ammettendo contemporaneamente di predisporre determina di liquidazione di tali ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto.
Vale aggiungere che la ragione di gravame con cui è dedotto il carattere imperativo delle previsioni normative circa il divieto di “monetizzazione delle ferie”,
è, comunque, infondata per le ragioni già in parte indicate dal Tribunale e che qui vanno ribadite, nei termini che seguono, fondandosi esse sull'orientamento ormai consolidato espresso dalla Corte di legittimità in materia.
Con la sentenza n. 18140 del 06/06/2022, la Corte ha, difatti, da ultimo stabilito che: Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente
9 invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. Ed ancora con l' Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024:Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando
l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo); nello stesso senso l'ordinanza n.13613 del 2/7/2020 a tenore della quale “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo
e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente
a farlo” (conforme Cass. ord. n. 3476 del 12/02/2020). L'indirizzo espresso con riguardo alla posizione del dirigente pubblico, cui compete il potere di autonoma organizzazione del periodo di riposo, non disgiunto, tuttavia, dal dovere di parte datoriale di vigilare affinché tale autodeterminazione non sia vanificata da esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione, è conforme alla pronuncia della Cass, sez. lav. del 14.06.2018 n. 15652 che già riconosceva a ciascun lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, ossia quando parte datoriale non si sia attivato per promuovere le condizioni idonee a consentire al lavoratore di assentarsi per fruirne, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione”. Precisa, infatti, a tal proposito la Corte, in motivazione, che “il Diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute sussisterà ugualmente perché tale diritto è irrinunciabile. La mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non fa presumere che lo stesso abbia rinunciato al godimento delle ferie;
poiché il godimento delle
10 ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, sarà proprio quest'ultimo onerato della prova dell'adempimento ovvero dell'offerta dell'adempimento, ossia di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie di cui il lavoratore abbia scelto di non usufruire.
Il nulla ha dimostrato in tal senso, nonostante l'onere che gli Pt_1 incombeva essendo certo il fatto storico, sicché l'asserita mancanza di una formale richiesta da parte della -dopo quella avanzata al Comune di Valderice e prima CP_1 di quella del 2013, inoltrata al Comune appellato - di fruizione del periodo di ferie non è idonea a fondare il rifiuto di corrispondere l'indennità sostitutiva, in quanto ciò che il datore di lavoro deve provare è che la mancata fruizione delle ferie è divenuta impossibile, e quindi si estingue, per fatto non imputabile al debitore (v. Cass.
n.15652 cit.).
In base ai richiamati criteri direttivi, spettava, quindi, al Segretario il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto difetta la prova, incombente sul Comune datore, che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne abbia goduto.
Difetto di prova dei presupposti della pretesa attorea
Va disattesa anche la terza ragione di gravame.
Come anticipato la monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001 (in linea con quanto disposto dall'art.10 del D.lgs n.66/2003), è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Sul presupposto – corretto - che il Segretario comunale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con l'Agenzia e/o al momento della Controparte_4 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto funzionale di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato, al quale spettano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 99, del D.Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l'Ente locale presso cui presta servizio, sostiene il appellante che il Pt_1 riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale (l'art.20 del Ccnl- n.d.r.) , deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell'interruzione del rapporto di servizio (ossia della cessazione di un incarico seguita da assegnazione presso altro Ente o collocazione in disponibilità) …..bensì alla data dell'estinzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia e/o che si realizza con la Controparte_4
11 cancellazione dall'albo; che le ferie maturate e non godute non danno luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, e non sono dunque monetizzabili, salvo le tassative ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 52 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001.
Conclude, tuttavia, che nel caso di specie, la dott.ssa nessuna prova ha CP_1 offerto di essere stata posta in quiescenza in data 30.06.2013 per maturazione dell'età pensionabile, nonché di essere stata cancellata dal proprio albo, con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda di monetizzazione delle ferie non godute è infondata.
In altri termini, a dire dell'appellante, i 145 giorni di ferie maturate e non fruite dalla non possono essere monetizzate poiché la stessa non avrebbe dato prova CP_1 dell'effettiva e completa estinzione del rapporto di lavoro con il
[...]
e/o con l'Agenzia dei segretari. CP_4
Si tratta di un assunto manifestamente infondato.
La ha prestato la propria attività lavorativa, con la qualifica di CP_1
Segretario Comunale, presso i Comuni di Valderice, Pantelleria, Bagheria e dal 21 giugno 1976 al 30 giugno 2013 – secondo la cadenza Parte_1 temporale indicata in ricorso - data, quest'ultima, in cui veniva collocata a riposo.
La circostanza che il Segretario fosse stata collocata a riposo è anzitutto CP_1 documentata dal contenuto della nota di riscontro (recante oggetto: monetizzazione ferie non godute) prot. n. 43156 del 27.9.2017, con cui, in risposta all'istanza del 3.06.2017, il Comune di affermava l'imminente adozione Parte_1 della determina di liquidazione delle ferie, maturate e non godute dalla S.V., per esigenze di servizio, alla data di collocamento in pensione.(v doc. n.7 e 8 cit.).
È contradditoria, quindi, la difesa del Comune diretta, dopo avere ammesso l'imminente adozione determina della liquidazione delle ferie maturate e non godute, per l'avvenuto collocamento in pensione, a negare tale circostanza. In ogni caso, il collocamento in quiescenza della nata nel 12.02.1950 CP_1
(segretario A/1- v. busta paga Giugno 2013, doc. n.23) è un dato oggettivo, avendo la stessa alla data della pensione (30.06.2013) un'età anagrafica di 63 anni e 4 mesi, e
37 anni di servizio, avendo raggiungo il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, in linea con quanto previsto dal D.L. 201/2011 convertito in legge 214/11 che, all'art. 24 comma 6, ridefinisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (62 anni per le lavoratrici Contro dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell e delle forme sostitutive della medesima).
12 Prescrizione della pretesa azionata dalla ricorrente – violazione dell'art. 2948 co. 1
n. 4 cod. civ. A prescindere dalla natura di atti interruttivi e/o ricognitivi, delle numerose istanze e diffide avanzate dalla (v. doc nn.2,4, e da 5 a10 e nn.14,18,19, volte CP_1 ad ottenere l'attestazione del numero di ferie non godute e delle note contenenti tale attestazione (v. doc.nn.15,16,17,20,21) la doglianza non si confronta con le ragioni della decisione sul punto e non tiene conto del consolidato indirizzo della Corte di legittimità in base al quale: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione. (v. Cass
Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020).
Quanto alla decorrenza la Corte ha stabilito: La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne; tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.(v. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023).
La ha, quindi, tempestivamente rivendicato, a titolo risarcitorio, i CP_1 compensi per le ferie non godute, azionandole al momento della cessazione del rapporto, in carenza di prova della mancata fruizione per causa imputabile al dipendente.
La prova del credito vantato dal Segretario è stata fornita documentalmente con l'attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione appellata, con cui vengono quantificate le ferie non godute in giorni n.145 (v. nota del 21.10.2019- doc n.20 cit.).
Sul quantum della pretesa
Sulla scorta dei dati numerici ricavati da tale ultima attestazione (e di quanto previsto dal CCNL -art.20 c. 1) il Tribunale ha ritenuto corretti i conteggi operati da parte ricorrente, dovendosi respingere sul punto le contestazioni sollevate dal
13 convenuto. Infatti, in primo luogo risulta corretta la determinazione del compenso sostitutivo giornaliero per ferie non fruite operata dalla ricorrente dividendo per 30 la retribuzione mensile, includendovi la maggiorazione della retribuzione di posizione e la maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, come previsto dall'art 20, comma 1 del CCNL del 16/5/2001 che, ai fini della determinazione della retribuzione spettante al segretario durante le ferie, prende in considerazione espressamente anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del medesimo CCNL. Neppure appare condivisibile l'ulteriore contestazione del convenuto per cui si dovrebbe considerare la retribuzione base percepita dal segretario comunale nell'anno solare di maturazione delle effettive e singole ferie , atteso che, per un verso, le ferie maturate negli anni precedenti e non fruite avrebbero potuto essere godute (in assenza delle rappresentate esigenze di servizio) anche nell'ultimo anno di servizio, e che, per altro verso, il diritto all'indennità de qua (che, come s'è visto ha natura prevalentemente risarcitoria) può essere fatto valere solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di argomentazioni non incise dall'ultima ragione con la quale il senza espressamente censurarle, si limita a ribadire pedissequamente: deve Pt_1 rilevarsi che l'indennità giornaliera così come determinata dalla ricorrente in €
197,95 al lordo, è errata. Invero, la dott.ssa ha erroneamente considerato CP_1
l'importo totale a lordo della busta paga del mese di giugno 2013, dividendo tale importo per trenta giorni. Invero, deve ritenersi che nella determinazione del compenso per ferie non fruite, non si può tenere conto della maggiorazione della retribuzione di posizione e della maggiorazione della retribuzione di posizione organizzativa, stante che non è parte del “trattamento stipendiale” del segretario.
Inoltre, detta indennità non è commisurata all'ultima busta paga (giugno 2013), stante che si dovrà considerare la retribuzione base percepita dal segretario comunale nell'anno solare di maturazione delle effettive e singole ferie. Il motivo è, quindi, inammissibile.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni altra questione, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
14 La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.529/2022 emessa il 25 novembre 2022 dal Tribunale GL di
Trapani.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.743,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo G. Di Marco CP_1
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