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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca
Vista la domanda depositata in data 21/02/2025 da
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale a Cesenatico, via dei Pascoli n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv.
ANDREA ZAVATTA (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il C.F._1
suo studio legale sito a Cesenatico Viale Roma, 55, ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, contenente proposta di concordato minore;
Richiamato il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 01/03/2025;
Letta la relazione depositata in data 03/04/2025 dal Gestore dell'OCC avv. Paolo
Pulitanò ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII e preso atto di quanto riferito in ordine all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e al ricevimento unicamente di precisazione del credito da parte di;
Controparte_1
dato atto che in assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta non è necessaria l'audizione delle parti;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il
Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto
1 raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso, come emerge dalla relazione depositata dal Gestore e dalla prova delle comunicazioni trasmesse ai creditori, nel caso in esame nessuno dei creditori ammessi al voto ha espresso dissenso e voto contrario alla proposta che risulta, pertanto, approvata dall'unanimità dei creditori e delle classi come da prospetto riepilogativo del Gestore.
Come riportato nella tabella, il solo creditore ha Controparte_1
depositato un'osservazione riguardante in realtà la sola precisazione dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della società (indicati in € 439.589,43, dei quali € 3.952,55 di propria competenza per aggi, diritti di notifica e spese tabellare, ed il resto di
[...]
, importo leggermente inferiore a quanto conteggiato dal Gestore nella CP_2
propria relazione pari a ca. € 442.000).
In assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è pertanto sufficiente richiamare quanto già a tale proposito osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 CCII,
2 all'assenza della condizione ostativa di aver commesso atti diretti a frodare i creditori e alla presenza di una situazione di sovraindebitamento.
L'assenza di osservazioni giustifica, inoltre, l'integrale richiamo di quanto già precisato nel decreto di apertura in merito alle cause del sovraindebitamento, alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle e alle ragioni dell'incapacità di farvi fronte
Il piano di ristrutturazione proposto da fondato su un piano della Parte_1
durata quadriennale, con scadenza prevista al 31/12/2028, risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, e prevede la messa a disposizione dei creditori di un attivo complessivo di € 167.859,85 derivante:
- per € 90.000 dall'apporto di finanza esterna derivante dall'offerta irrevocabile di acquisto del compendio aziendale presentata dalla KK S.r.l., società affittuaria del compendio aziendale, in modalità rent-to-buy sulla base della proposta irrevocabile di acquisto dalla stessa formulata, la cui efficacia è stata estesa al
30/06/2025;
- per € 55.645,90 dalla rimodulazione della durata del contratto d'affitto d'azienda in essere, estesa al 31 dicembre 2028 e aumento del canone di locazione a €
12.000,00 annui;
- per € 14.400,00 dall'apporto di finanza esterna volontario da parte del socio accomandatario, come da specifica lettera di impegno;
- per € 7.813,95 dai crediti IVA maturandi connessi ai running costs e spese di procedura.
La proposta di acquisto con la formula del rent to buy è stata formulata considerando sia l'azienda della odierna società ricorrente sia di quella della collegata WEB Power S.n.c., entrambe già affittate alla KK S.r.l. con contratti la cui validità è stata prorogata fino al 31/07/2025, con la precisa condizione che entro la data del 31/12/2024, poi prorogata al 30/06/2025, dovessero essere positivamente definite le posizioni debitorie attraverso le idonee procedure previste dal codice della crisi.
WEB Power S.n.c. ha già ottenuto dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 11/2025 del
28/01/2025, l'omologa dell'Accordo di fondato su un piano Controparte_3
prevedente la cessione dell'azienda mediante la formula del rent to buy alla KK S.r.l.,
3 determinando così l'avveramento della condizione per quanto riguarda l'altra società facente parte del medesimo gruppo d'imprese.
Con il complessivo attivo atteso, che maturerà nel corso dei quattro anni di durata del piano, si prevede:
- il pagamento integrale delle spese amministrative funzionali alla procedura (running costs), pari a € 9.760,00 da corrispondersi al momento di maturazione del debito
(stimata una ripartizione costante nel corso dei 4 anni 2025-2026-2027-2028);
- il pagamento integrale delle spese professionali funzionali alla procedura, pari a €
33.571,92, da corrispondersi nel corso dei 4 anni di durata del piano;
- il soddisfacimento integrale del credito chirografario con garanzia di terzi avente privilegio generale di grado 5 ex art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (classe 2) per €
22.756,73, da corrispondere entro i 120 giorni successivi all'omologa del piano;
- il soddisfacimento complessivo dei crediti erariali (classe 3) pari a € 442.188,40 nella misura del 21,50%, per un importo pari a € 95.070,51, considerando congiuntamente sia i crediti erariali assistiti da privilegio generale di grado 18° e 19° ai sensi di quanto previsto dall'art. 2752 c.c. sia i crediti chirografari derivanti da oneri di riscossione, con pagamenti da corrispondersi in rate trimestrali di € 3.750 cadauna dal 31/03/2025 al
31/12/2028, oltre interessi di rateazione stimati al tasso legale vigente pari al 2% (e quindi per complessivi € 4.886,67), con saldo finale pari a € 35.070,51 da corrispondersi al termine del piano (31/12/2028);
- il pagamento parziale nella misura del 10% per i creditori chirografari (classe 4) da corrispondere entro il 31.12.2028 per un totale di € 610,00.
La proposta prevede, inoltre, la distribuzione degli eventuali importi rinvenienti da economie di spesa e/o da minori debiti in misura proporzionale tra i creditori soddisfatti non integralmente.
Si riportano di seguito le tabelle descrittive della proposta concordataria.
4 Con riguardo alla tempistica dei pagamenti necessari per il raggiungimento delle percentuali di soddisfazione previste, il piano prevede un orizzonte massimo di durata del piano di 4 anni (fino al 31/12/2028).
La percepirà da parte di KK SRL un canone annuo per Parte_1
l'affitto d'azienda pari ad € 12.000,00 per ogni annualità del piano e con conguaglio riferito all'annualità 2024 rispetto ai canoni già corrisposti. Oltre ai canoni di affitto d'azienda, per ogni anno di durata del piano, sono stati considerati i seguenti apporti: €
7.813,95 derivanti dal recupero dei crediti IVA maturati in corso di procedura;
€ 3.600 all'anno da versamento volontario da parte del socio accomandatario, per complessivi €
14.400,00; versamenti a titolo di acconto su acquisto rent-to-buy nella misura di €
8.000,00 all'anno per gli esercizi 2025, 2026, 2027, 2028; acconto iniziale e riscatto finale per acquisto di ramo di azienda con modalità rent-to-buy nella misura di € 25.000 entro 120 giorni dalla data di omologa del piano (verosimilmente nel 2025) e rimanenti
€ 33.000 entro il termine dell'esercizio 2028. Per ogni anno di durata del piano viene previsto il recupero dell'IVA in misura proporzionale alle spese sostenute e fatturate
(running cost e spese di procedura).
La proposta prevede il pagamento dei creditori in conformità alle risorse sopra evidenziate, come meglio di seguito illustrato.
5 Nell'esercizio 2025: sostenimento dei running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le spese di procedura per un importo pari ad € € 16.214,10 derivante dal pagamento acconto 40% advisor finanziario;
pagamento acconto 40% advisor legale;
pagamento acconto 40% OCC;
pagamento 100% perito immobili e pagamento 100% perito azienda;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.319,35.
Nell'esercizio 2026 si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le spese di procedura per un importo pari a € 7.486,17 derivante dal pagamento acconto 40% advisor finanziario;
pagamento acconto 40% advisor legale;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.488,19.
Nell'esercizio 2027 si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.188,19.
Nell'esercizio 2028, ultimo anno di durata del piano, si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le rimanenti spese di procedura per € 9.871,65 corrispondenti al pagamento a saldo del 20% advisor finanziario;
pagamento saldo 20% advisor legale;
pagamento saldo 60% OCC;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 890,93 e di corrispondere all'Erario l'importo residuo pari ad € 35.070,51 entro il
31.12.2028 nonché di corrispondere ai creditori chirografari quanto loro destinato dal piano per un totale di € 610,00 oltre IVA.
Eventuali importi rinvenienti da economie del piano verranno distribuiti in maniera proporzionale ai creditori non interamente soddisfatti.
In merito alle tempistiche dei pagamenti, va ribadito che, il pagamento del compenso prededucibile spettante al Gestore dell'OCC non potrà avvenire nel corso della durata
6 del piano dovendo procedersi ad accantonamenti in attesa della liquidazione da parte del GD ai sensi dell'art. 81, co. 4, CCII, salva possibilità di richiedere la liquidazione di acconti.
Ai sensi dell'art. 74, co. 1, CCII per essere ammissibile la proposta di concordato minore deve consentire di proseguire l'attività imprenditoriale (o professionale) e nel caso in esame è prevista la prosecuzione dell'attività, seppur in via indiretta mediante prosecuzione dell'affitto dell'azienda alla KK S.r.l. e successiva cessione, al termine della durata del piano, alla medesima affittuaria con la formula del rent tuo buy.
Con riguardo al credito garantito da essendone previsto il pagamento integrale non vi sono problematiche.
In merito al pagamento falcidiato dei creditori privilegiati previsto dalla proposta, il
Gestore ha rilasciato l'attestazione richiesta dall'art. 75, co. 2, che il piano ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.
Il Gestore ha inoltre evidenziato che anche ove si ritenesse applicabile al concordato minore la disposizione dettata per il concordato preventivo dall'art. 88 CCII - secondo cui, per i crediti privilegiati i tempi, le percentuali e le eventuali garanzie “non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei”, mentre per i crediti chirografari, degradati per incapienza o ab origine, in caso di classamento “il trattamento non può essere differenziato (ovvero inferiore) rispetto a quello della miglior classe di chirografari” - la proposta in esame la rispetta pienamente, sia relativamente ai crediti erariali privilegiati, che relativamente ai crediti erariali chirografari.
Trattandosi di concordato minore in continuità indiretta, in forza del richiamo contenuto nell'art. 74, co. 4 CCII, alle norme sul concordato preventivo è predicabile l'applicazione dell'art. 84, co. 6, CCII sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in base alla regola della c.d. relative priority rule o RPR. In particolare, precisa la norma sopra invocata che nel “concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause
7 legittime di prelazione e di quanto previsto al co. 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”.
Nel caso in esame, il valore di liquidazione va determinato tenendo conto dei canoni fino alla scadenza del contratto, pari a € 5.851,91 e al ricavato dalla vendita del compendio aziendale in esercizio, al netto delle spese, ai sensi dell'art. 87, co. 1 lett. c), per un importo stimabile in una somma non superiore a quella indicata dalla società pari a € 66.600 (valore di stima ridotto del 10%), oltre al credito IVA per un importo complessivo di € 80.265,86. Nella proposta concordataria è invece previsto, al netto dell'apporto di finanza esterna volontaria da parte del socio di € 14.400, una liquidità di
€ 153.459,85 con un “delta” liberamente distribuibile di € 73.193,99.
La distribuzione delle risorse prevista dalla proposta risulta, pertanto, legittima.
Per quanto riguarda il raffronto con l'alternativa della liquidazione controllata, il soddisfacimento dei creditori risulta senz'altro deteriore in tale secondo scenario.
In caso di mancata omologazione del concordato minore, verrebbe meno la proposta irrevocabile di acquisto della KK S.r.l., il contratto di affitto d'azienda, in scadenza nel luglio 2025, verrebbe verosimilmente non rinnovato e non vi sarebbe l'apporto di finanza esterna del socio. L'attivo societario disponibile si ridurrebbe da € 167.859,85 a
€ 80.265,86 per effetto del venir meno dell'offerta irrevocabile di acquisto e dell'apporto volontario del socio, unitamente al mancato rinnovo degli affitti d'azienda al sopraggiungere della scadenza prevista nel 2025 e alla mancata maggiorazione dei canoni relativi alle annualità 2024 e 2025, con cessione del compendio aziendale attraverso procedure competitive con una valorizzazione pari all'importo di cui alla perizia di stima decurtato del 10% in considerazione della vendita forzata.
Si riporta, di seguito, la tabella comparativa dei due scenari alternativa, come già indicata nel decreto di apertura.
8 Rispetto al soddisfacimento previsto dalla proposta di concordato minore come di seguito riportato:
nell'alternativa della liquidazione controllata, tenendo conto dell'estensione della procedura al socio accomandatario e dell'apprensione anche del suo patrimonio personale, costituito dalla proprietà al 50% di un immobile gravato da mutuo, il cui valore stimato di € 262.000, al netto del residuo credito ipotecario pari a ca. € 124.000,
e delle spese di vendita (tenendo peraltro conto della proprietà solo della quota) porterebbe ad un realizzo non superiore a € 60.000, il soddisfacimento dei creditori sarebbe ben inferiore, anche rispetto alle previsioni della ricorrente.
Si riporta di seguito la tabella rappresentativa del soddisfacimento che, verosimilmente, si otterrebbe nello scenario della liquidazione controllata.
9 Come si evince dalla relazione del Gestore, nell'alternativa della procedura liquidatoria,
a fronte di una consistente contrazione dell'attivo disponibile, le passività da soddisfare subirebbero un incremento per effetto delle spese connesse alle procedure avente carattere liquidatorio, che si andrebbero a sommare alle spese professionali previste per la predisposizione della presente proposta di concordato minore. Le spese aggiuntive, funzionali alle procedure di liquidazione, verrebbero portate in prededuzione, mentre i compensi dei professionisti incaricati alla predisposizione del concordato minore godrebbero di privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. in conformità alle disposizioni del
CCII. Per i crediti rimasti insoddisfatti al termine dell'allocazione dell'attivo societario, nell'ipotesi liquidatoria, a differenza di quanto avverrebbe nell'ambito del concordato minore, sarebbe chiamato a rispondere il socio accomandatario con il suo patrimonio personale rappresentato da una quota del 50% dell'immobile di proprietà adibito a prima casa (in comproprietà con la moglie), il cui valore è stato oggetto di perizia e considerato al netto del valore residuo del mutuo ipotecario, oltre che dalla quota parte di compensi che potrebbero essere attratti alla procedura di liquidazione, il complessivo attivo recuperabile in una prospettiva liquidatoria per il socio è stato Parte_1
quantificato in € 79.780, che al netto delle relative spese di liquidazione si traducono in un valore di realizzo pari e € 64.527. Lo scenario satisfattorio alternativo alla proposta di concordato minore sarebbe, dunque, penalizzante per tutti i creditori ad eccezione di
10 garante del finanziamento chirografario concesso da Parte_3
che verrebbe comunque soddisfatto integralmente anche nello scenario CP_4
liquidatorio. nell'alternativa liquidatoria, otterrebbe invece la Controparte_2
soddisfazione totale dei crediti assistiti da privilegio generale di grado 18 e quella parziale, nella misura del 16%, per i crediti assisiti da privilegio generale di grado 19, senza alcun soddisfacimento della parte chirografaria. Dalla valutazione del Gestore,
l'Erario subirebbe complessivamente una perdita in termini di minor pagamento, con una riduzione della percentuale di soddisfacimento complessivo dal 21,5% al 17,0%.
Alcun soddisfacimento vi sarebbe per i chirografari.
In conclusione, si ritengono sussistenti tutte le condizioni per disporre l'omologa del concordato minore presentato da Parte_1
la chiusura della procedura, con apertura della fase esecutiva.
[...]
P.Q.M.
Visto l'art. 80 CCII
OMOLOGA il concordato minore presentato da Parte_1
c.f. ), con sede legale a Cesenatico, via dei Pascoli n. 4/A
[...] P.IVA_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;
che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e, in ogni caso, per un termine minimo di sei mesi;
che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore di cui è prevista la liquidazione nel piano avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte
11 il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione; avverte che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Forlì il 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara Vacca
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca
Vista la domanda depositata in data 21/02/2025 da
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale a Cesenatico, via dei Pascoli n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv.
ANDREA ZAVATTA (c.f. ) elettivamente domiciliato presso il C.F._1
suo studio legale sito a Cesenatico Viale Roma, 55, ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, contenente proposta di concordato minore;
Richiamato il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 01/03/2025;
Letta la relazione depositata in data 03/04/2025 dal Gestore dell'OCC avv. Paolo
Pulitanò ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII e preso atto di quanto riferito in ordine all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e al ricevimento unicamente di precisazione del credito da parte di;
Controparte_1
dato atto che in assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta non è necessaria l'audizione delle parti;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il
Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto
1 raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Ciò premesso, come emerge dalla relazione depositata dal Gestore e dalla prova delle comunicazioni trasmesse ai creditori, nel caso in esame nessuno dei creditori ammessi al voto ha espresso dissenso e voto contrario alla proposta che risulta, pertanto, approvata dall'unanimità dei creditori e delle classi come da prospetto riepilogativo del Gestore.
Come riportato nella tabella, il solo creditore ha Controparte_1
depositato un'osservazione riguardante in realtà la sola precisazione dei crediti iscritti a ruolo nei confronti della società (indicati in € 439.589,43, dei quali € 3.952,55 di propria competenza per aggi, diritti di notifica e spese tabellare, ed il resto di
[...]
, importo leggermente inferiore a quanto conteggiato dal Gestore nella CP_2
propria relazione pari a ca. € 442.000).
In assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è pertanto sufficiente richiamare quanto già a tale proposito osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 CCII,
2 all'assenza della condizione ostativa di aver commesso atti diretti a frodare i creditori e alla presenza di una situazione di sovraindebitamento.
L'assenza di osservazioni giustifica, inoltre, l'integrale richiamo di quanto già precisato nel decreto di apertura in merito alle cause del sovraindebitamento, alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle e alle ragioni dell'incapacità di farvi fronte
Il piano di ristrutturazione proposto da fondato su un piano della Parte_1
durata quadriennale, con scadenza prevista al 31/12/2028, risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, e prevede la messa a disposizione dei creditori di un attivo complessivo di € 167.859,85 derivante:
- per € 90.000 dall'apporto di finanza esterna derivante dall'offerta irrevocabile di acquisto del compendio aziendale presentata dalla KK S.r.l., società affittuaria del compendio aziendale, in modalità rent-to-buy sulla base della proposta irrevocabile di acquisto dalla stessa formulata, la cui efficacia è stata estesa al
30/06/2025;
- per € 55.645,90 dalla rimodulazione della durata del contratto d'affitto d'azienda in essere, estesa al 31 dicembre 2028 e aumento del canone di locazione a €
12.000,00 annui;
- per € 14.400,00 dall'apporto di finanza esterna volontario da parte del socio accomandatario, come da specifica lettera di impegno;
- per € 7.813,95 dai crediti IVA maturandi connessi ai running costs e spese di procedura.
La proposta di acquisto con la formula del rent to buy è stata formulata considerando sia l'azienda della odierna società ricorrente sia di quella della collegata WEB Power S.n.c., entrambe già affittate alla KK S.r.l. con contratti la cui validità è stata prorogata fino al 31/07/2025, con la precisa condizione che entro la data del 31/12/2024, poi prorogata al 30/06/2025, dovessero essere positivamente definite le posizioni debitorie attraverso le idonee procedure previste dal codice della crisi.
WEB Power S.n.c. ha già ottenuto dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 11/2025 del
28/01/2025, l'omologa dell'Accordo di fondato su un piano Controparte_3
prevedente la cessione dell'azienda mediante la formula del rent to buy alla KK S.r.l.,
3 determinando così l'avveramento della condizione per quanto riguarda l'altra società facente parte del medesimo gruppo d'imprese.
Con il complessivo attivo atteso, che maturerà nel corso dei quattro anni di durata del piano, si prevede:
- il pagamento integrale delle spese amministrative funzionali alla procedura (running costs), pari a € 9.760,00 da corrispondersi al momento di maturazione del debito
(stimata una ripartizione costante nel corso dei 4 anni 2025-2026-2027-2028);
- il pagamento integrale delle spese professionali funzionali alla procedura, pari a €
33.571,92, da corrispondersi nel corso dei 4 anni di durata del piano;
- il soddisfacimento integrale del credito chirografario con garanzia di terzi avente privilegio generale di grado 5 ex art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (classe 2) per €
22.756,73, da corrispondere entro i 120 giorni successivi all'omologa del piano;
- il soddisfacimento complessivo dei crediti erariali (classe 3) pari a € 442.188,40 nella misura del 21,50%, per un importo pari a € 95.070,51, considerando congiuntamente sia i crediti erariali assistiti da privilegio generale di grado 18° e 19° ai sensi di quanto previsto dall'art. 2752 c.c. sia i crediti chirografari derivanti da oneri di riscossione, con pagamenti da corrispondersi in rate trimestrali di € 3.750 cadauna dal 31/03/2025 al
31/12/2028, oltre interessi di rateazione stimati al tasso legale vigente pari al 2% (e quindi per complessivi € 4.886,67), con saldo finale pari a € 35.070,51 da corrispondersi al termine del piano (31/12/2028);
- il pagamento parziale nella misura del 10% per i creditori chirografari (classe 4) da corrispondere entro il 31.12.2028 per un totale di € 610,00.
La proposta prevede, inoltre, la distribuzione degli eventuali importi rinvenienti da economie di spesa e/o da minori debiti in misura proporzionale tra i creditori soddisfatti non integralmente.
Si riportano di seguito le tabelle descrittive della proposta concordataria.
4 Con riguardo alla tempistica dei pagamenti necessari per il raggiungimento delle percentuali di soddisfazione previste, il piano prevede un orizzonte massimo di durata del piano di 4 anni (fino al 31/12/2028).
La percepirà da parte di KK SRL un canone annuo per Parte_1
l'affitto d'azienda pari ad € 12.000,00 per ogni annualità del piano e con conguaglio riferito all'annualità 2024 rispetto ai canoni già corrisposti. Oltre ai canoni di affitto d'azienda, per ogni anno di durata del piano, sono stati considerati i seguenti apporti: €
7.813,95 derivanti dal recupero dei crediti IVA maturati in corso di procedura;
€ 3.600 all'anno da versamento volontario da parte del socio accomandatario, per complessivi €
14.400,00; versamenti a titolo di acconto su acquisto rent-to-buy nella misura di €
8.000,00 all'anno per gli esercizi 2025, 2026, 2027, 2028; acconto iniziale e riscatto finale per acquisto di ramo di azienda con modalità rent-to-buy nella misura di € 25.000 entro 120 giorni dalla data di omologa del piano (verosimilmente nel 2025) e rimanenti
€ 33.000 entro il termine dell'esercizio 2028. Per ogni anno di durata del piano viene previsto il recupero dell'IVA in misura proporzionale alle spese sostenute e fatturate
(running cost e spese di procedura).
La proposta prevede il pagamento dei creditori in conformità alle risorse sopra evidenziate, come meglio di seguito illustrato.
5 Nell'esercizio 2025: sostenimento dei running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le spese di procedura per un importo pari ad € € 16.214,10 derivante dal pagamento acconto 40% advisor finanziario;
pagamento acconto 40% advisor legale;
pagamento acconto 40% OCC;
pagamento 100% perito immobili e pagamento 100% perito azienda;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.319,35.
Nell'esercizio 2026 si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le spese di procedura per un importo pari a € 7.486,17 derivante dal pagamento acconto 40% advisor finanziario;
pagamento acconto 40% advisor legale;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.488,19.
Nell'esercizio 2027 si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 1.188,19.
Nell'esercizio 2028, ultimo anno di durata del piano, si prevede di sostenere i running cost amministrativi per € 2.440,00, corrispondenti ad un quarto dell'importo complessivo;
le rimanenti spese di procedura per € 9.871,65 corrispondenti al pagamento a saldo del 20% advisor finanziario;
pagamento saldo 20% advisor legale;
pagamento saldo 60% OCC;
pagamenti a favore dell'Erario per € 15.000, in rate trimestrali dell'importo di € 3.750,00 cadauna, oltre ad interessi di competenza stimati in € 890,93 e di corrispondere all'Erario l'importo residuo pari ad € 35.070,51 entro il
31.12.2028 nonché di corrispondere ai creditori chirografari quanto loro destinato dal piano per un totale di € 610,00 oltre IVA.
Eventuali importi rinvenienti da economie del piano verranno distribuiti in maniera proporzionale ai creditori non interamente soddisfatti.
In merito alle tempistiche dei pagamenti, va ribadito che, il pagamento del compenso prededucibile spettante al Gestore dell'OCC non potrà avvenire nel corso della durata
6 del piano dovendo procedersi ad accantonamenti in attesa della liquidazione da parte del GD ai sensi dell'art. 81, co. 4, CCII, salva possibilità di richiedere la liquidazione di acconti.
Ai sensi dell'art. 74, co. 1, CCII per essere ammissibile la proposta di concordato minore deve consentire di proseguire l'attività imprenditoriale (o professionale) e nel caso in esame è prevista la prosecuzione dell'attività, seppur in via indiretta mediante prosecuzione dell'affitto dell'azienda alla KK S.r.l. e successiva cessione, al termine della durata del piano, alla medesima affittuaria con la formula del rent tuo buy.
Con riguardo al credito garantito da essendone previsto il pagamento integrale non vi sono problematiche.
In merito al pagamento falcidiato dei creditori privilegiati previsto dalla proposta, il
Gestore ha rilasciato l'attestazione richiesta dall'art. 75, co. 2, che il piano ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.
Il Gestore ha inoltre evidenziato che anche ove si ritenesse applicabile al concordato minore la disposizione dettata per il concordato preventivo dall'art. 88 CCII - secondo cui, per i crediti privilegiati i tempi, le percentuali e le eventuali garanzie “non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei”, mentre per i crediti chirografari, degradati per incapienza o ab origine, in caso di classamento “il trattamento non può essere differenziato (ovvero inferiore) rispetto a quello della miglior classe di chirografari” - la proposta in esame la rispetta pienamente, sia relativamente ai crediti erariali privilegiati, che relativamente ai crediti erariali chirografari.
Trattandosi di concordato minore in continuità indiretta, in forza del richiamo contenuto nell'art. 74, co. 4 CCII, alle norme sul concordato preventivo è predicabile l'applicazione dell'art. 84, co. 6, CCII sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in base alla regola della c.d. relative priority rule o RPR. In particolare, precisa la norma sopra invocata che nel “concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause
7 legittime di prelazione e di quanto previsto al co. 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”.
Nel caso in esame, il valore di liquidazione va determinato tenendo conto dei canoni fino alla scadenza del contratto, pari a € 5.851,91 e al ricavato dalla vendita del compendio aziendale in esercizio, al netto delle spese, ai sensi dell'art. 87, co. 1 lett. c), per un importo stimabile in una somma non superiore a quella indicata dalla società pari a € 66.600 (valore di stima ridotto del 10%), oltre al credito IVA per un importo complessivo di € 80.265,86. Nella proposta concordataria è invece previsto, al netto dell'apporto di finanza esterna volontaria da parte del socio di € 14.400, una liquidità di
€ 153.459,85 con un “delta” liberamente distribuibile di € 73.193,99.
La distribuzione delle risorse prevista dalla proposta risulta, pertanto, legittima.
Per quanto riguarda il raffronto con l'alternativa della liquidazione controllata, il soddisfacimento dei creditori risulta senz'altro deteriore in tale secondo scenario.
In caso di mancata omologazione del concordato minore, verrebbe meno la proposta irrevocabile di acquisto della KK S.r.l., il contratto di affitto d'azienda, in scadenza nel luglio 2025, verrebbe verosimilmente non rinnovato e non vi sarebbe l'apporto di finanza esterna del socio. L'attivo societario disponibile si ridurrebbe da € 167.859,85 a
€ 80.265,86 per effetto del venir meno dell'offerta irrevocabile di acquisto e dell'apporto volontario del socio, unitamente al mancato rinnovo degli affitti d'azienda al sopraggiungere della scadenza prevista nel 2025 e alla mancata maggiorazione dei canoni relativi alle annualità 2024 e 2025, con cessione del compendio aziendale attraverso procedure competitive con una valorizzazione pari all'importo di cui alla perizia di stima decurtato del 10% in considerazione della vendita forzata.
Si riporta, di seguito, la tabella comparativa dei due scenari alternativa, come già indicata nel decreto di apertura.
8 Rispetto al soddisfacimento previsto dalla proposta di concordato minore come di seguito riportato:
nell'alternativa della liquidazione controllata, tenendo conto dell'estensione della procedura al socio accomandatario e dell'apprensione anche del suo patrimonio personale, costituito dalla proprietà al 50% di un immobile gravato da mutuo, il cui valore stimato di € 262.000, al netto del residuo credito ipotecario pari a ca. € 124.000,
e delle spese di vendita (tenendo peraltro conto della proprietà solo della quota) porterebbe ad un realizzo non superiore a € 60.000, il soddisfacimento dei creditori sarebbe ben inferiore, anche rispetto alle previsioni della ricorrente.
Si riporta di seguito la tabella rappresentativa del soddisfacimento che, verosimilmente, si otterrebbe nello scenario della liquidazione controllata.
9 Come si evince dalla relazione del Gestore, nell'alternativa della procedura liquidatoria,
a fronte di una consistente contrazione dell'attivo disponibile, le passività da soddisfare subirebbero un incremento per effetto delle spese connesse alle procedure avente carattere liquidatorio, che si andrebbero a sommare alle spese professionali previste per la predisposizione della presente proposta di concordato minore. Le spese aggiuntive, funzionali alle procedure di liquidazione, verrebbero portate in prededuzione, mentre i compensi dei professionisti incaricati alla predisposizione del concordato minore godrebbero di privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. in conformità alle disposizioni del
CCII. Per i crediti rimasti insoddisfatti al termine dell'allocazione dell'attivo societario, nell'ipotesi liquidatoria, a differenza di quanto avverrebbe nell'ambito del concordato minore, sarebbe chiamato a rispondere il socio accomandatario con il suo patrimonio personale rappresentato da una quota del 50% dell'immobile di proprietà adibito a prima casa (in comproprietà con la moglie), il cui valore è stato oggetto di perizia e considerato al netto del valore residuo del mutuo ipotecario, oltre che dalla quota parte di compensi che potrebbero essere attratti alla procedura di liquidazione, il complessivo attivo recuperabile in una prospettiva liquidatoria per il socio è stato Parte_1
quantificato in € 79.780, che al netto delle relative spese di liquidazione si traducono in un valore di realizzo pari e € 64.527. Lo scenario satisfattorio alternativo alla proposta di concordato minore sarebbe, dunque, penalizzante per tutti i creditori ad eccezione di
10 garante del finanziamento chirografario concesso da Parte_3
che verrebbe comunque soddisfatto integralmente anche nello scenario CP_4
liquidatorio. nell'alternativa liquidatoria, otterrebbe invece la Controparte_2
soddisfazione totale dei crediti assistiti da privilegio generale di grado 18 e quella parziale, nella misura del 16%, per i crediti assisiti da privilegio generale di grado 19, senza alcun soddisfacimento della parte chirografaria. Dalla valutazione del Gestore,
l'Erario subirebbe complessivamente una perdita in termini di minor pagamento, con una riduzione della percentuale di soddisfacimento complessivo dal 21,5% al 17,0%.
Alcun soddisfacimento vi sarebbe per i chirografari.
In conclusione, si ritengono sussistenti tutte le condizioni per disporre l'omologa del concordato minore presentato da Parte_1
la chiusura della procedura, con apertura della fase esecutiva.
[...]
P.Q.M.
Visto l'art. 80 CCII
OMOLOGA il concordato minore presentato da Parte_1
c.f. ), con sede legale a Cesenatico, via dei Pascoli n. 4/A
[...] P.IVA_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;
che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e, in ogni caso, per un termine minimo di sei mesi;
che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore di cui è prevista la liquidazione nel piano avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte
11 il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione; avverte che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Forlì il 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara Vacca
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