Art. 40.
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.
A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.
A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.