Articolo 40 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 39Articolo 41
Versione
21 dicembre 1961
Art. 40.
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.
A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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