Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Art. 40.
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.
A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.
A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.
Giurisprudenza • 16
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/10/2016, n. 186Provvedimento: […] occorre fare chiarezza su alcuni elementi desumibili con certezza dagli atti di causa, alla luce della memoria da ultimo presentata dalla difesa del ricorrente con la quale è stata richiesta una diversa decorrenza del trattamento pensionistico, e della richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, ex art. 40 della legge n. 1240 del 1961, formulata dalla convenuta Amministrazione.Leggi di più...
- art. 13 legge 585/1971·
- decadenza·
- riassunzione giudizio·
- pensione di guerra·
- art. 40 legge 1240/1961·
- prescrizione·
- art. 305 c.p.c.·
- non retroattività della legge·
- cessazione materia del contendere·
- estinzione giudizio·
- riesame amministrativo·
- spese di giudizio·
- art. 125 disp. att. c.p.c.·
- art. 2394 c.c.·
- art. 108 legge 648/1950