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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2779/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 erede universale testamentario della sig.na (C.F.: Persona_1
) e, comunque, in subordine, anche quale erede C.F._2 legittima ex art. 572 c.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Di Martino e dall'Avv. Valentino Coria ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Vittoria (RG), Via Ruggero Settimo n. 129, nonché digitalmente agli indirizzi pec dei predetti difensori: e Email_1
Email_2
APPELLANTE CONTRO
pagina 1 di 30 (C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, Avv. Federico Torricelli, e (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, P.IVA_2 ambedue rappresentate e difese dall'Avv. Achille Saletti, presso lo studio del quale in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7, risultano elettivamente domiciliate APPELLATE
(C.F.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe Russotto, presso il cui studio in Vittoria (RG), Via Giuseppe Garibaldi n. 202, risulta elettivamente domiciliato APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._4 difeso dall'Avv. Nino Emiliano Inzirillo, presso il cui studio in Scicli (RG), Viale 1° Maggio n. 107, risulta elettivamente domiciliato APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preliminarmente e in via istruttoria, e sempre che non sia ritenuta ictu oculi la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da e ritenuta l'adesione delle Persona_1 appellate principali alla avvenuta contraffazione limitatamente alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di € 300.000,00, ai sensi dell'art. 356, comma 1, cpc con ordinanza disporre l'ammissione e l'assunzione di CTU grafologica su tutte le firme apposte, con ordine cronologico, nella seguente documentazione custodita in originale nella cassaforte della cancelleria del giudice di primo grado: a) 21.5.2012: accensione polizza n. 7050283, premio unico anticipato di € 300.000 prelevati da conto intestato alla de cuius (IBAN: [...]), contraente e assicurata Persona_1 beneficiari gli eredi testamentari o legittimi (doc. 4 fascicolo appellante); b) 29.1.2014: versamento premio aggiuntivo di € 25.000 (doc. 4 bis fascicolo appellante), prelevato da conto intestato alla de cuius (IBAN: pagina 2 di 30 [...]), alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di originarie € 300.000; c) 20.5.2014: riscatto parziale per € 53.000 (cfr. doc. 3 bis fascicolo appellante) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 di € 50.000 (doc. 3, fascicolo appellante, scrittura di comparazione), premio unico prelevato da conto intestato alla de cuius e riscatto parziale liquidato su conto intestato ai tre fratelli Parte_2
(IBAN: [...]);
[...]
d) 20.5.2014: accensione polizza n. 7335183 (doc. 5 fascicolo appallante), premio unico anticipato di € 50.000 prelevato da conto intestato ai tre fratelli
(IBAN: [...]), contraente Parte_2
, assicurata beneficiari Controparte_4 Persona_1 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
e) 19.10.2015: riscatto totale (cfr. doc. 3 ter fascicolo appellante) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 di € 50.000 (doc. 3 fascicolo appellante, scrittura di comparazione), premio unico prelevato da conto intestato alla de cuius e riscatto totale liquidato su conto intestato ai tre fratelli (IBAN: Parte_2
[...]); f) 19.10.2015: riscatto totale (cfr. doc. 4 bis, fascicolo appellante) della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4 fascicolo appellante), premio unico anticipato di € 300.000 (lett. a), aumentato per € 25.000 il 29.1.2014 (lett. b), in entrambi i casi con somme prelevate da conto intestato alla de cuius (IBAN: [...]) e integralmente liquidato su conto intestato ai tre fratelli – (IBAN: [...]); Per_1 Parte_2
g) 19.10.2015: accensione della polizza in corso n. 7510993 (cfr. doc. 6 fascicolo appellante), premio unico anticipato di € 400.000, prelevato da conto intestato ai tre fratelli (IBAN: [...]), Parte_2 contraente , assicurata beneficiari Controparte_5 Persona_1 CP_5
e ;
[...] Controparte_4
h) 17.10.2017: richiesta di subentro (doc. 5 bis fascicolo appellante) del sig.
nella polizza n. 7335183 di € 50.000 del 20.5.2014 (doc. 5, Controparte_5 fascicolo appellante, lett. d), a seguito del decesso del contraente CP_4
, con rinuncia alla contraenza da parte dell'assicurata e coerede legittima
[...]
Persona_1
Indicando quali scritture di comparazione: a) originale della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 intestata a Persona_1 quale contraente/assicurata di € 50.000, doc. 3 fascicolo appellante;
pagina 3 di 30 b) originale del passaporto n. del 20.10.1990 che qui si offre in copia al Nume_1 doc. 7 del presente atto e che riserva di depositare in originale nel caso di ammissione della CTU grafologica;
c) copia dell'atto di compravendita sottoscritto dalla de cuius e rogato in Vittoria, notaio , il 16 marzo 2005 rep. n. 107522 (doc. 8 del presente atto); Per_2
d) nonché utilizzando le medesime polizze e documenti collegati sottoscritti certamente da e quali contraenti per Controparte_4 Controparte_5 accertarne l'affermata alta somiglianza grafica con le coeve sottoscrizioni apparentemente riferite a Persona_1
E allegando la consulenza tecnica grafologica di parte a firma della dott.ssa
(cfr. doc. 11 già prodotto, nonché docc. 11 bis e 11 ter che si Persona_3 producono in questa sede, relativi alle copie estratte dal consulente direttamente sugli originali dei documenti da esaminare e dei documenti comparativi, tutti già acquisiti in copia al presente giudizio), la quale così conclude: “le firme apposte in calce alle polizze e ai documenti collegati non sono riconducibili alla mano della signora
e che nomina, sin d'ora, consulente di parte nel caso di Persona_1 nomina del fiduciario grafologo da parte dell'ecc.mo Collegio. Nonché attesa la medesima richiesta effettuata dalle parti appellate principali (cfr. pagg. 25 e 26 della comparsa di risposta). Sul seguente mandato: “disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica avente ad oggetto la riconducibilità delle firme pretesamente vergate da innanzi a un Persona_1 incaricato di pubblico servizio – dipendente della banca da estendere a tutti i CP_1 documenti bancari e assicurativi pretesamente firmati dalla de cuius , Persona_1 nell'arco di tempo compreso tra il 2009 e il 2019 procedendo, anche, al raffronto della grafia di con quella di per i documenti pretesamente Persona_1 Controparte_4 sottoscritti dalla de cuius fino al 2014 e al raffronto con quella di per i Controparte_5 documenti successivi” o secondo quello ritenuto opportuno da codesto ecc.mo Collegio;
3. sempre in via istruttoria, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita emettere ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della convenuta , CP_1 nei seguenti termini: “… produzione in originale dei contratti relativi ai rapporti bancari intestati a , da sola o insieme a terzi, a partire dal 2009 e fino al 2014, Persona_1 ossia fino al transito delle somme nel rapporto bancario intestato ai tre fratelli, nonché dei movimenti e degli estratti conto, oltre a ogni altro documento necessario, presupposto o collegato, come lo specimen di firma coevo all'apertura del rapporto, esistente nel 2009, con il quale è stata stipulata, da , la polizza di 50.000 euro e sarebbe stata, dalla Persona_1 pagina 4 di 30 medesima, stipulata nel 2012 quella di 325.000 euro, avente IBAN [...], nonché le autorizzazioni, coeve all'apertura del citato rapporto avente IBAN [...] e all'apertura del rapporto cointestato con i di lei fratelli del 20.5.2014, di accredito delle pensioni erogate a Per_1
nonché eventuale specimen di firma della medesima inerente il rapporto bancario
[...] cointestato con i due fratelli e acceso a partire dal 29.1.2014,”;
^^^^^^^^ 4. all'esito dell'eventuale attività istruttoria, in accoglimento del proposto appello e in riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis rejectis: 1) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel secondo motivo, ritenere e dichiarare inesistenti, nulle e non apposte, le sottoscrizioni vergate a nome di nei seguenti documenti, in Persona_1 ordine cronologico: a) 21.5.2012: polizza n. 7050283, premio unico anticipato di € 300.000, contraente e assicurata beneficiari gli eredi testamentari o Persona_1 legittimi (doc. 4); b) 29.1.2014: versamento premio aggiuntivo di € 25.000 alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4 bis); c) 20.5.2014: riscatto parziale (doc. 3 bis) per € 53.000 della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 (doc. 3, scrittura di comparazione); d) 20.5.2014: polizza n. 7335183, premio unico anticipato di € 50.000, contraente , assicurata beneficiari Controparte_4 Persona_1 [...]
e (doc. 5); Controparte_4 Controparte_5
e) 19.10.2015: riscatto totale (doc. 3 ter) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 (doc. 3, scrittura di comparazione); f) 19.10.2015: riscatto totale (doc. 4 ter) della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4), premio unico anticipato di € 300.000, aumentato (doc. 4 bis) per € 25.000 il 29.1.2014; g) 19.10.2015: polizza in corso n. 7510993, premio unico anticipato di € 400.000, contraente , assicurata beneficiari Controparte_5 Persona_1
e (doc. 6); Controparte_5 Controparte_4
h) 17.10.2017: richiesta di subentro (doc. 5 bis) nella polizza n. 7335183 di € 50.000 del 20.5.2014 (doc. 5), a seguito del decesso del contraente CP_4
, con rinuncia alla contraenza da parte dell'assicurata e coerede legittima
[...]
Persona_1
pagina 5 di 30 e ritenuta la conseguente inesistenza, invalidità, nullità o inefficacia dei relativi negozi giuridici, per l'effetto disporre: α) in relazione alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura degli interessi commerciali sull'importo di € 325.000 dal giorno del pagamento (21.5.2012) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione dei 2/3 dell'importo del riscatto totale nonché di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
β) in relazione alla polizza n. 7335183 del 20.5.2014, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, alla restituzione della metà della liquidazione di € 45.897,11 operata il 5.6.2018, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto (5.6.2018) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
γ) in relazione alla polizza in corso n. 7510993 del 19.10.2015, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, alla restituzione del premio unico anticipato di € 400.000 oltre interessi dal giorno del pagamento (19.10.2015) al soddisfo e al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura degli interessi commerciali sull'importo di € 400.000 dal giorno del pagamento (19.10.2015) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
2) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel terzo motivo, in via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate con il secondo motivo: α) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891, comma 2 e 1919, comma 2 c.c., ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'assicurata Persona_1 pagina 6 di 30 della variazione dei beneficiari caso morte eseguita dal contraente CP_5
il 18.7.2019 (doc. 9 fascicolo di primo grado), senza il consenso
[...] dell'assicurata unica portatrice del rischio in relazione al contratto di investimento 19.10.2015, polizza unit linked n. 7510993 e, per l'effetto, condannare le società convenute, in solido, alla liquidazione della somma di € 346.581,00 (valore di riscatto al momento della morte del contraente), oltre interessi moratori dalla data della richiesta di subentro a seguito della morte del contraente (20.4.2020) al soddisfo;
β) visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, condannare, queste ultime in solido, al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura equivalente agli interessi commerciali che sarebbero spettati sull'importo del premio unico anticipato di € 400.000,00, dalla stipula della polizza (19.10.2015) alla richiesta di subentro (20.4.2020), o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione dei 2/3 dell'importo delle cedole di decapitalizzazione semestrale medio tempore liquidate nonché di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
γ) in ogni caso, condannare le convenute in solido al rimborso di tutte le somme ancora oggi indebitamente trattenute dalla società e dovute Controparte_1 alla sig.ra e per ella oggi all'odierna appellante, oltre interessi Persona_1
e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
3) per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente appello, in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori domande, in ogni caso, condannare le convenute in solido al rimborso di tutte le residue somme ancora oggi trattenute dalla società e dovute Controparte_1 alla sig.ra e per ella oggi all'odierna appellante ed, in Persona_1 particolare, quelle dovute in forza della clausola di decapitalizzazione pattuita con la polizza assicurativa n. 7510993 del 19.10.2015, pari ad € 7.200,00 semestrali e quantificate dalla convenuta in € 28.800, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto (7.2.2020) al soddisfo, nonché oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
4) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel quarto motivo, ritenere e dichiarare, comunque, erronea e infondata la condanna alle spese a favore delle convenute e dei chiamati e, per l'effetto, pagina 7 di 30 annullarla e revocarla integralmente e, per l'effetto, condannare le convenute principali al risarcimento del danno nella somma ritenuta congrua a seguito della trasgressione del dovere di lealtà e probità sancito dall'art. 88 c.p.c. Con riferimento alla costituzione delle società appellate: 5) respingere in toto tutte le eccezioni formulate in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ad eccezione delle richieste istruttorie dirette e, in particolare, ritenere e dichiarare la contraffazione della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di euro 300 mila (poi aumentata di ulteriori 25 mila), in realtà sottoscritta da (a nome con somme Controparte_4 Persona_1 prelevate da un rapporto bancario intestato esclusivamente alla medesima per sostanziale ammissione delle convenute principali e/o in Persona_1 applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, ultima parte, cpc. Con riferimento alla costituzione dell'intervenuto e chiamato Controparte_2
6) dichiarare inammissibili tutte le domande formulate per difetto di interesse ad agire, di legittimazione attiva ad agire, per intervenuto giudicato interno e/o perché formulate per la prima volta in appello o, comunque, rigettarle perché infondate sia in fatto che in diritto. Con riferimento alla costituzione del chiamato Controparte_3
7) dichiarare inammissibili tutte le domande formulate per difetto di interesse ad agire, di legittimazione attiva ad agire, per intervenuto giudicato interno e/o perché formulate per la prima volta in appello o, comunque, rigettarle perché infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso:
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre agli scriventi procuratori antistatari”.
Per Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, nei limiti di cui in narrativa, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 nel merito:
pagina 8 di 30 - in principalità, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro Parte_1 la sentenza n. 7020/2023 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;
- dato atto che è pronta a mettere a disposizione di Controparte_1 chi spetti le somme dovute per la liquidazione della polizza n. 7510993 e si dichiara disponibile a pagare in favore di chi ne ha il diritto, provvedere secondo giustizia all'individuazione del beneficia-rio della polizza stessa;
- in subordine:
- respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Parte_1 confronti di e di e segnatamente Controparte_1 Controparte_1 quelle di nullità delle polizze nn. 7510993, 7050283 e 7335183;
- dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande proposte dai sig. e nei confronti di Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
ove reiterate;
[...]
- in ulteriore subordine: a) nel denegato caso di accoglimento della domanda di nullità della polizza n. 7050283 proposta dalla sig.ra condannare parte attrice, quale Parte_1 erede della sig.ra a restituire a la Persona_1 Controparte_1 somma di € 18.012,37, pari alla differenza tra i premi versati e l'importo netto di liquidazione della polizza pagato alla predetta sig.ra ; Persona_1
b) per il non creduto caso di accoglimento delle domande della sig.ra Parte_1
di-chiarare la parziale compensazione tra le somme che saranno
[...] riconosciute alla stessa e il controcredito di di € Controparte_1
18.012,37; in via istruttoria:
- nel denegato caso in cui sia ritenuto valido ed efficace, nonché rilevante, il disconoscimento di parte attrice delle sottoscrizioni apposte dalla sig.ra su “tutte le proposte di polizza” e gli “atti conseguenti”, si Persona_1 chiede sin d'ora – occorrendo – di disporre la verifica-zione delle sottoscrizioni della sig.ra sui documenti disconosciuti da parte attrice, Persona_1 prodotti in atti sub 15-26, all'uopo disponendo idonea CTU indicando quale scrittura di comparazione ex art. 217, 2° comma, c.p.c., il ns. doc. 27;
- autorizzare e a produrre anche in forma Controparte_1 Controparte_1 cartacea i docu-menti dimessi sub 15-27, già prodotti in originale nel giudizio di primo grado, disponendo la conservazione di tali documenti in cassaforte, attesa l'unicità degli stessi;
pagina 9 di 30 - respingere le istanze istruttorie richieste dall'appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, incluso il rimborso forfettario, oltre accessori di legge per entrambe le società”.
Per Controparte_2
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
-dichiarare inammissibile o, comunque, infondato l'appello proposto dalla sig.ra ritenendola e dichiarandola carente di legittimazione attiva per Parte_1 nullità del testamento;
in subordine inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 1920, 3° comma, cod. civ. e, infine, per la palese infondatezza delle richieste formulate con l'atto di appello, che non intaccano le motivazioni addotte nella sentenza impugnata;
-condannare l'appellante alle spese di giudizio, riformando la sentenza di primo grado nella parte relativa alla loro quantificazione e conseguentemente rideterminarle in conformità alle tabelle di legge vigenti, nonché condannare l'appellante al pagamento a favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata dall'Ecc.ma Corte ex art. 96, comma III, c.p.c.”
Per Controparte_3
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reiectis adversis, voglia:
-dichiarare inammissibile o, comunque, infondato e quindi rigettare con ogni statuizione l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
- dare atto della validità della polizza n. 7510993 e Controparte_1 della modifica dei beneficiari nelle persone di (e Controparte_3 CP_2
del 16.7.2019 e quindi dichiararne l'efficacia;
[...]
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e conferma della condanna alle spese di primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado
nella qualità di erede universale della zia , Parte_1 Persona_1 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società CP_1
e al fine di ottenere, previo accertamento della
[...] Controparte_1
pagina 10 di 30 falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a e Persona_1 apposte sulle polizze vita n. 7050283 del 21.5.2012, n. 7335183 del 20.5.2014 e n. 7510993 del 19.10.2015 (a) in via principale la declaratoria di nullità parziale ex art. 1325, co. 1 n. 1, c.c. dei suddetti contratti e la condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno e alla restituzione del premio unico anticipato di € 400.000,00 relativo alla polizza unit linked n. 7510993, nonché la restituzione della metà dell'importo di € 45.897,11 relativo alla liquidazione della polizza n. 7335183, intestata a e recante quale Controparte_4 assicurata trasferita in proprietà per successione il Persona_1
17.10.2017 solo a , oltre interessi e rivalutazione dal dì del Controparte_5 fatto al soddisfo;
(b) in via subordinata o in alternativa rispetto alla declaratoria di nullità, l'inefficacia - ai sensi dell'art. 1891, co. 2, c.c. - nei confronti dell'assicurata della variazione dei beneficiari in caso morte, Persona_1 eseguita da senza il consenso dell'assicurata con riferimento Controparte_5 alla polizza n. 7510993 con conseguente declaratoria di spettanza a Per_1
e per successione alla attrice, dei diritti derivanti dalla predetta polizza
[...]
e condanna delle convenute in solido alla liquidazione della somma di € 346.581,00 (valore di riscatto della polizza al momento della morte del contraente), oltre al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria in misura pari agli interessi commerciali che sarebbero spettati sull'importo assicurato dalla stipula della polizza al soddisfo, previa declaratoria di validità del recesso dalla polizza assicurativa n. 7510993 esercitato in data 30.12.2020 dall'assicurata tramite l'amministratore di sostegno;
(c) in Per_1 ogni caso la condanna delle convenute in solido al rimborso di tutte le residue somme trattenute dalla società e dovute alla sig.ra Controparte_1 Per_1
e per ella all'attrice, in forza della clausola di decapitalizzazione
[...] pattuita con la polizza assicurativa n. 7510993 del 19.10.2015, per un totale di € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione. A sostegno delle domande dedusse:
- di essere erede universale testamentaria di , deceduta a Persona_1
Vittoria in data 2.2.2022, a sua volta unica erede del fratello germano CP_5
, deceduto il 7.2.2020, nonché coerede unitamente a del
[...] CP_5 fratello , morto il 30.5.2017 anch'egli, come i Persona_4 fratelli, celibe e senza prole;
- che sin dal 13.9.2011 era allettata e invalida civile con Persona_1 necessità di assistenza continua dal 20.2.2013 anche per cecità; pagina 11 di 30 - che in data 19.10.2015. aveva stipulato con la società Controparte_5 [...]
, per il tramite della filiale di Vittoria della la Controparte_1 Controparte_1 polizza assicurativa unit linked n. 7510993, dal premio unico di € 400.000,00, di cui egli era contraente e la IG.ra assicurata. La provvista Persona_1 necessaria per accendere tale polizza proveniva da un conto cointestato a e , di cui sino al decesso era stato contitolare anche l'altro Per_1 CP_5 fratello , ma che in realtà era di esclusiva proprietà di Controparte_4
in quanto alimentato esclusivamente con redditi di Persona_1 quest'ultima e dalla liquidazione di precedenti polizze, come evidenziavano gli estratti conto;
- a seguito della morte di , , per il tramite CP_5 Persona_1 dell'amministratore di sostegno medio tempore nominato, chiedeva a
[...] il “cambio contraente” per successione nella polizza unit Controparte_1 linked n. 7510993, ma la compagnia assicurativa le comunicava di non poter procedere, in assenza della rinuncia da parte dei beneficiari della polizza indicati dal fratello. In tale circostanza la IG.ra veniva, dunque, a conoscenza Per_1 del fatto che , senza il suo consenso, aveva effettuato una Controparte_5 variazione dei beneficiari della polizza in caso morte, indicando i nominativi di e;
Controparte_3 Controparte_2
- in assenza del consenso dei beneficiari della polizza alla modifica del contraente la IG.ra non poteva nemmeno conseguire la prestazione Per_1 periodica di € 7.200,00 semestrali prevista dalla polizza unit linked in favore del contraente. Pertanto, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza con la compagnia assicurativa, la IG.ra inoltrava a Per_1 Controparte_1
e una denuncia di invalidità/illegittimità delle polizze Controparte_1 chiedendo la risoluzione e/o recesso e/o riscatto della polizza unit linked n. 7510993 e il risarcimento del danno con riferimento alla polizza n. 7335183 intestata a precisando di non riconoscere come proprie le Controparte_4 firme ivi apposte;
- a fronte della impossibilità di raggiungere un accordo bonario e a seguito del decesso della sig.ra , l'attrice era dunque stata costretta ad agire Per_1 giudizialmente per invalidare tutte le polizze in cui risultava essere stata apposta la firma apocrifa della de cuius, atteso che: a) la polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (intestata alla IG.ra quale contraente/assicurata e liquidata in data Per_1
23.10.2015), doveva considerarsi nulla per violazione dell'art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. in quanto sottoscritta da persona invalida (visto che la IG.ra era Per_1 pagina 12 di 30 affetta da cecità sin dal 2011) al di fuori dei locali commerciali del soggetto collocatore (in quanto la IG.ra era allettata e non amovibile a far data Per_1 dal 2011, sicché la sottoscrizione non poteva essere avvenuta presso la banca e in assenza di un assistente o della dichiarazione di rinuncia a un CP_1 assistente, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 18/1975; b) del pari la polizza unit linked n. 7510993 del 15.10.2015 era affetta da nullità insanabile per violazione dell'art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. in quanto sottoscritta necessariamente presso l'abitazione della IG.ra , che a far data dal 2011 Per_1 era allettata e quindi impossibilitata a recarsi in banca, in violazione della previsione contenuta nella sez. D del paragrafo 21.1 del prospetto d'offerta della citata polizza in base alla quale la relativa sottoscrizione doveva aver luogo
“presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione”. Inoltre, la firma della IG.ra era stata raccolta da un dipendente della banca (IG.ra Per_1 CP_1 Per_5
per conto della società privo dei requisiti
[...] Controparte_1 necessari per l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018; c) analogamente doveva essere dichiarata la nullità ex art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. della polizza n. 7335183 del 20.5.2014 (intestata a e recante quale assicurata la IG.ra ) anche perché Controparte_4 Per_1 la rinuncia alla successione in tale polizza da parte della IG.ra , avvenuta Per_1 in data 17.10.2017, non poteva che essere stata sottoscritta presso l'abitazione della beneficiaria, in violazione delle condizioni generali di contratto che prevedevano la sottoscrizione di tale atto presso il soggetto collocatore, visto che un mese dopo (ovvero in data 24.11.2017) la IG.ra aveva rilasciato Per_1 una procura notarile generale al fratello che era stata rogata Controparte_5 presso la sua abitazione in quanto allettata e non in grado di sottoscrivere l'atto; d) la variazione dei beneficiari della polizza n. 7510993 del 19.10.2015, effettuata dal contraente in data 18.7.2019, doveva considerarsi nulla e, Controparte_5 comunque inefficace nei confronti dell'assicurata IG.ra , unica portatrice Per_1 del rischio caso morte, per violazione degli artt. 1891, co. 2, e 1919, co. 2, c.c. in quanto avvenuta senza il suo consenso. Inoltre, la elezione dei beneficiari della polizza in questione effettuata dal nei confronti di soggetti Controparte_5 terzi, non legati a lui da vincoli di parentela, integrava gli estremi della donazione indiretta che doveva considerarsi nulla e inopponibile alla IG.ra in Per_1 quanto priva dei requisiti di legge;
e) in ogni caso tutte le sottoscrizioni apparentemente riconducibili a figuranti nei documenti Persona_1 successivi al settembre 2011, ossia da quando era allettata e gravemente pagina 13 di 30 ipovedente, non erano state apposte dalla ed erano quindi da reputarsi Per_1 apocrife con conseguente nullità di tutte le polizze assicurative. Si costituirono in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo la preliminare estensione del contraddittorio ai beneficiari della polizza unit linked n. 7510993. Dedussero, oltre all'improcedibilità delle domande attoree per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, l'infondatezza delle stesse e, in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità della polizza n. 7050283, la condanna della attrice a restituire a la somma di Controparte_1
18.012,37 (pari alla differenza tra i premi versati e l'importo netto di liquidazione della polizza pagato alla IG.ra ), da compensare con le Persona_1 somme dovute all' attrice in caso di accoglimento delle relative domande;
in via istruttoria di disporre, qualora fosse stato riconosciuto valido il disconoscimento operato dalla attrice, la verificazione delle sottoscrizioni della IG.ra Per_1
sui documenti disconosciuti.
[...]
Si costituirono in giudizio entrambi i terzi chiamati eccependo l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza nel merito. Preso atto del fallimento dei procedimenti di mediazione intervenuti tra le parti, il Tribunale, con sentenza n. 7020/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, rigettò tutte le domande attoree, accertò la qualità di beneficiario della polizza n. 7510993 in capo a e condannò l'attrice al pagamento Controparte_2 delle spese processuali liquidate nell'importo di € 22.000,00, oltre accessori di legge, in favore di e e nell'importo di € Controparte_1 Controparte_1
3.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, in favore di e di Controparte_3
. Controparte_2
Il Tribunale osservò che:
- l'attrice non poteva disconoscere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sulle polizze da ella prodotte posto che il disconoscimento opererebbe solo per i documenti prodotti in giudizio dalle controparti;
- non sussistevano le ragioni di nullità dedotte dall'attrice sia ai sensi dell'art. 2 della L. 18/175 e che del regolamento IVASS n. 40/2018, mentre doveva escludersi la nullità ex art. 1325 c.c., per essere la forma scritta richiesta per il contratto di assicurazione solo ad probationem anche nel caso previsto dall'art. 1919 c.c.;
pagina 14 di 30 - la polizza unit linked n. 7510993 era stata sottoscritta da , che Controparte_5 era altresì il beneficiario in origine, mentre la IG.ra , era la Persona_1 mera assicurata, ovvero la persona portatrice del rischio. Pertanto, la variazione del beneficiario poteva essere validamente eseguita unilateralmente dal contraente non essendo necessario anche il consenso dell'assicurata, richiesto dall'art. 1919 c.c. solo al momento genetico del rapporto, ai fini della validità della polizza;
-doveva escludersi che la polizza in questione fosse stata stipulata ai sensi dell'art. 1891 c.c., ovvero anche nell'interesse di , posto che il Persona_1 contraente non aveva indicato un terzo beneficiario legittimato a esercitare i diritti di cui alla polizza medesima ex art. 1891 c.c., né lo stesso emergeva in via di interpretazione del contratto;
-l'eccezione di nullità ex art. 771 c.c. della designazione dei beneficiari effettuata da , in quanto avente ad oggetto beni futuri, era infondata Controparte_5 poiché il denaro non può essere inteso come un bene, mentre l'esercizio del diritto di recesso della formalizzato in data 31.12.2020 era tardivo Parte_4 poiché avvenuto dopo che era decorso il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto come previsto dalle condizioni generali di contratto;
-quanto alla polizza n. 7335183 (recante quale contraente Controparte_4
e assicurata ) non vi era necessità di disporre alcuna verifica Persona_1 sulla firma della IG.ra , posto che in nessun caso l'assicurata Persona_1 avrebbe avuto diritto alla ripetizione, esperibile esclusivamente dal contraente o dai suoi eredi, non essendo stata allegata una specifica Controparte_4 provenienza della somma dal patrimonio di . Non sussisteva Persona_1 nemmeno la nullità della rinuncia alla contraenza della polizza, trattandosi di una mera rinuncia, del tutto lecita, ai diritti derivanti dal contratto successiva alla morte del de cuius, e quindi conforme alle previsioni dell'art. 458 c.c.;
- quanto alla polizza n. 7050283, di cui era stata contestata anche la firma relativa al riscatto, risultava da quanto dichiarato nell'atto di citazione (pag. 7) che l'attrice aveva riconosciuto l'autenticità di tale sottoscrizione, sicché dovevano intendersi superati i rilievi di nullità;
- in definitiva la necessità di verificare il consenso della IG.ra Persona_1 si poneva solo con riferimento alla polizza n. 7510993 ma la falsità della firma apposta su tale contratto non era stata provata dall' attrice, ma solo genericamente allegata, con la conseguenza che la CTU richiesta non avrebbe potuto essere ammessa poiché a carattere esplorativo;
pagina 15 di 30 - la domanda di di condanna al pagamento delle somme di cui Controparte_3 alla polizza n. 7510993 non poteva essere accolta, in quanto il credito di indennizzo non era determinato, il che rendeva possibile solo una statuizione di mero accertamento del diritto del terzo chiamato alla liquidazione dell'indennizzo;
- la domanda di di condanna al risarcimento del danno Controparte_2 derivante dal tempo trascorso tra la domanda di liquidazione della polizza e il relativo riconoscimento era inammissibile in quanto tardivamente formulata.
§.
2.Il giudizio di II grado Avverso la già menzionata sentenza ha proposto appello la IG.ra Parte_1
[...]
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nel merito il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado. Si sono costituiti anche e deducendo, Controparte_3 Controparte_2 quanto al primo, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza nel merito del gravame, e, quanto al secondo, l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva in capo alla appellante, in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello. ha altresì CP_2 chiesto nelle conclusioni la riforma della statuizione sulle spese di lite. All'udienza di trattazione il difensore dell'appellante ha formulato istanza di sospensione del giudizio ex art. 355 c.p.c. in ragione della proposizione in via principale di querela di falso dinanzi al Tribunale di Milano. Rigettata l'istanza di sospensione, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 19 settembre 2024, a seguito della camera di consiglio del 25 settembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo onde disporre una consulenza grafologica, all'esito della quale è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 5 giugno 2025. La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
*** È anzitutto opportuno operare un richiamo ai principi di rango costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata che hanno ispirato alcune norme processuali (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.). Poiché la chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice, principi cui ancor prima dovrebbero connotare anche gli atti delle parti, possono contribuire a ridurre i pagina 16 di 30 tempi del processo, questa Corte ometterà di soffermarsi su tutte quelle questioni trattate nell'impugnazione ininfluenti ai fini della decisione e cercherà di evitare inutili ripetizioni in ossequio a un imperativo di sintesi.
§.
3. L'appello principale Nel primo motivo, l'appellante raggruppa censure tra loro eterogenee così sintetizzabili (a)omessa pronuncia in merito alla domanda (preliminare e assorbente rispetto alle altre questioni) formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 e volta alla declaratoria della inesistenza delle polizze vita e dei documenti ad esse collegati, stipulati tra il 2012 e il 2015, per falsità delle firme asseritamente apposte dalla IG.ra Sul punto il Giudice si sarebbe limitato a dichiarare Persona_1
l'inapplicabilità dell'art. 214 c.p.c. senza riconoscere nella domanda svolta dalla parte attrice i caratteri essenziali della querela di falso. (b) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle somme derivanti dalla decapitalizzazione della polizza n. 7510993 che spettavano al IG. CP_5
(in quanto indicato nella polizza quale “Soggetto designato per liquidazione
[...] della prestazione in corso di contratto”) e che, a seguito del suo decesso, non erano state erogate alla IG.ra , sebbene quest'ultima fosse l'unica erede del Per_1 fratello. L'appellante evidenzia che la debenza di tali somme non era stata contestata dalle società convenute che, oltretutto, si erano dichiarate disponibili a metterle a disposizione della IG.ra subordinatamente al rigetto Parte_1 della domanda di nullità della polizza n. 7510993. (c) mancata applicazione del principio di non contestazione con riferimento alla ammissione delle società convenute (cfr. pag. 10 della comparsa di risposta di e di quanto alla sottoscrizione da parte del IG. Controparte_1 CP_1
della polizza n. 7050283 del 2012 a nome della sorella Controparte_4
quale sola contraente assicurata, che confermerebbe le tesi Persona_1 sostenute dalla IG.ra (a pag. 7, secondo capoverso della Parte_1 motivazione); (d) erroneità della motivazione laddove il primo giudice indica, con riferimento alla polizza n. 7335183, quale beneficiaria la , ancorché tale Parte_4 circostanza fosse smentita dalla stessa polizza, nella quale risultano beneficiari i fratelli e ed escluso la possibilità di Controparte_5 Controparte_4 disporre una verifica grafologica, sul presupposto che non fosse stata allegata una specifica provenienza dal patrimonio di della somma Persona_1 pagina 17 di 30 occorsa per accendere la polizza, con ciò contraddicendosi con quanto detto a pag. 8 in merito al conto cointestato con i fratelli e senza considerare che la IG.ra era erede legittima dei fratelli e che, pertanto, avrebbe avuto Per_1 diritto alla ripetizione del premio;
(e) omessa pronuncia sulla autenticità della sottoscrizione apposta da Per_1
sulla rinuncia ai diritti successori in relazione alla polizza n. 7335183;
[...]
(f) vizio di ultra-petizione per avere rilevato d'ufficio un'eccezione in senso stretto non sollevata dalle contro parti nella parte in cui, con riferimento alla polizza n. 7050283, il Tribunale ha affermato che la sottoscrizione di tale polizza doveva ritenersi implicitamente ammessa;
(g) erroneità della motivazione alla base del rigetto della richiesta di CTU grafologica;
il primo giudice non aveva considerato che l'attrice non aveva potuto effettuare una perizia di parte in quanto le controparti avevano depositato gli originali solo a preclusioni maturate e che la falsità delle sottoscrizioni era manifesta, in quanto la cecità di cui era afflitta la le Per_1 avrebbe impedito di apporre delle firme, sempre parallele ed entro spazi limitati, come quelle contenute nelle polizze in questione. Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di inefficacia, per violazione degli artt. 1891, co. 2, c.c. e 1919, co. 2, c.c., della electio amiciis effettuata dal IG. con riguardo alla Controparte_5 polizza n. 7510993. Il primo giudice era giunto a tale conclusione sul presupposto erroneo che alcun beneficiario fosse in origine indicato nella polizza, sicché con la sottoscrizione della polizza , che Persona_1 rivestiva solo il ruolo di assicurata, aveva rilasciato al fratello il consenso alla indicazione successiva di un beneficiario. In realtà, dall'originale della polizza, tardivamente prodotta in giudizio dalle società convenute, sarebbe emerso che sin dalla stipula del contratto in questione erano indicati i beneficiari nelle persone dei fratelli della IG.ra , suoi eredi. Richiamando i principi Per_1 affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3707/2028, la IG.ra non aveva pertanto assunto la posizione di “mero portatore del rischio” e Per_1 integrando la polizza in questione un'assicurazione sulla vita a favore di terzo disciplinata dall'art. 1891 c.c., con la conseguenza che ogni variazione dei beneficiari avrebbe richiesto il consenso scritto dell'assicurata. Con il terzo motivo si contesta la liquidazione delle spese disposta in favore delle società convenute per difetto di motivazione in ordine alla soccombenza e senza distinguere il compenso in relazione alle varie fasi del giudizio. Il pagina 18 di 30 Tribunale non avrebbe tenuto conto del mancato espletamento dell'attività istruttoria e dell'omesso deposito di comparse o note conclusive. Lamenta infine che il tribunale non abbia tenuto conto del comportamento processuale delle parti che, anche a prescindere dall'asserita soccombenza della attrice, avrebbe giustificato un governo delle spese diametralmente opposto ai sensi dell'art. 88 c.p.c. In subordine, a fronte dell'avvenuto accertamento da parte del giudice della proprietà esclusiva in capo alla de cuius delle somme utilizzate per l'accensione delle varie polizze, il giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite, visto che l'azione proposta non poteva considerarsi superflua, né temeraria. Nel quarto motivo l'appellante reitera la richiesta di ammissione di CTU ribadendo l'erroneità della decisione nella parte in cui omette di disporre tale approfondimento istruttorio reputandolo suppletivo.
§.
4. L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale (ancorché non qualificato come tale) il IG. chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese di CP_2 lite, liquidate in suo favore solo nell'importo di € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, sulla base del rilievo che l'appellante incidentale aveva proposto una domanda inammissibile. Deduce al riguardo che l'importo riconosciuto dal Tribunale si attesterebbe immotivatamente al di sotto dei minimi di legge e che il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente le fasi, il valore e la complessità della controversia. Per tali motivi chiede la riforma in parte qua della sentenza e la rideterminazione delle spese in applicazione delle tabelle di legge vigenti.
§.
5. L'Opinione della Corte 5.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame principale deve essere rigettata. Va in primo luogo osservato che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e non già quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015). L'atto di appello di cui è causa, sia pur nella sua prolissità e talvolta scarsa chiarezza, consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. pagina 19 di 30 Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. 5.2. Occorre preliminarmente affrontare la questione, sollevata da tutte le parti appellate, riguardo alla qualità di erede di da parte di Persona_1 [...]
Parte_1
e eccepiscono il difetto di legittimazione dell'odierna Controparte_2 CP_1 appellante sottolineando che il testamento olografo con il quale la è Parte_1 stata nominata successore universale è stato impugnato innanzi al Tribunale di Ragusa da . Controparte_6
Anche ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice odierna CP_2 appellante per invalidità del testamento olografo in quanto redatto in assenza di due testimoni necessari a causa della cecità della testatrice. Egli, tuttavia, non ha mai chiesto in via incidentale la declaratoria di nullità del testamento per i citati motivi e in ogni caso è terzo non legittimato ad impugnare il testamento. Ciò premesso la sig.ra ha fornito prova della propria legittimazione Parte_1 documentando la propria qualità di erede testamentario producendo l'atto di pubblicazione di testamento olografo (all. A). Tanto basta, giacché le eventuali contestazioni di tale qualità costituiscono questioni estranee al presente giudizio. Inoltre, a seguito dei rilievi sollevati, l'attrice, odierna appellante, nella memoria ex art. 183, co. 6 n 1 cpc ha altresì dedotto di essere erede legittimo ex art. 572 c.c. circostanza che non è stata contestata dagli appellati. 5.3. L'appellante ha, nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, insistito nella richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c. sulla base del rilievo che nel giudizio di primo grado non era stata accolta la richiesta di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni. La richiesta è da ritenersi superata a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto. 5.4. Venendo al merito pare opportuno, per una più agevole comprensione delle questioni di causa, elencare sinteticamente i rapporti contrattuali intercorsi tra , i suoi due fratelli e Persona_1 Controparte_5 CP_4
e tramite l'intermediazione di ,
[...] Controparte_1 CP_1 come documentati in atti
• polizza n. 2129022 del 25.3.2009 intestata a quale Persona_1 contraente/assicurata di € 50.000, pacificamente riconosciuta come pagina 20 di 30 autentica;
riscattata con i documenti del 20.05.2014 e del 19.10.2015 liquidata con bonifico di € 52.180,38 del 23.5.2014;
• polizza n. 7050283 del 21.5.2012 intestata a quale Persona_1 contraente/assicurata per l'importo di € 300.000, poi variato a € 325.000, liquidata sul conto corrente cointestato , Controparte_4 CP_5
e il 5.11.2015 con bonifico di € 343.012,47;
[...] Persona_1
• polizza n. 7335183 del 20.5.2014 intestata a quale Controparte_4 contraente, in cui è l'assicurata, dell'importo di € Persona_1
50.000 trasferita in proprietà per successione il 17.10.2017 solo a CP_5
, a seguito della rinuncia sottoscritta da e
[...] Persona_1 liquidata sul conto corrente intestato e per € Controparte_5 Per_1
45.897,11 il 5.6.2018;
• polizza Unit Linked n. 7510993 del 19.10.2015, ancora in corso, contraente e assicurata con premio Controparte_5 Persona_1 unico anticipato di € 400.000, accesa mediante il riscatto delle prime due polizze e recante quali beneficiari in caso di morte dell'assicurata
, e;
in data Persona_1 Controparte_5 Controparte_4
29.09.2018 ha designato come beneficiario in caso di Controparte_5 morte dell'assicurata e, successivamente, il 7.11.2019 Persona_1
e . Controparte_3 Controparte_2
5.5. Ciò premesso, venendo alla trattazione del primo motivo occorre prendere le mosse dalla censura sub (g) relativa alla mancata ammissione di una CTU grafologica che viene così motivata dal tribunale
<<…occorre quindi verificare a pena di nullità l'effettività del consenso di
Persona_1 solo in ordine alla polizza n. 7510993. Non spetta alle parti convenute e/o chiamate provare l'effettività di tale consenso. È la parte attrice che, contestando tale firma per fondare le proprie azioni, a doverne provare la falsità. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Parte attrice non allega anzitutto alcuna perizia grafologica, allegando un'asserita evidenza della falsità della sottoscrizione. Ha poi precisato, tra le altre cose, di non avere allegato che fosse incapace di scrivere o sottoscrivere bensì, più semplicemente, che la Persona_1 stessa non avrebbe sottoscritto i documenti per i quali è causa (cfr. pag. 2 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.). In prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. si evidenzia infatti la calligrafia (nel senso etimologico del termine) della sottoscrizione di apposta su di una polizza Persona_1
pagina 21 di 30 del 2009, riconosciuta come autentica (pag. 12 memoria citata), per contrapporla alla firma, palesemente difforme, di cui alla polizza del 2015 oggetto di contestazione. Ora, emerge anzitutto una significativa distanza temporale, già di per sé ragione sufficiente della diversità delle firme (nel 2009 n. 1934, aveva 75 anni;
nel 2015 ne Parte_5 aveva 81); inoltre era stata riconosciuta invalida civile medio tempore, Persona_1 ossia tra il 2012 e il 2013 (cfr. docc. 2 e 3), completamente cieca (in base al doc. 3 già dal 2011). Quindi la difformità delle firme dopo il 2011 è già di per sé logicamente spiegabile. Manca poi la produzione di utili scritture di comparazione, ossia scritture di pugno di del 2015, data di stipula della polizza n. 7510993. Persona_1
Per il vero, vi è anzitutto la sottoscrizione del 2012 (doc. 6 attrice), che si è già visto come sia stato ammesso essere di pugno di Il segno grafico è nettamente difforme da Persona_1 quello indicato come modello da parte attrice, i.e. la sottoscrizione di cui al doc. 3 conv. (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione). Già solo tale circostanza invalida la pretesa di una c.t.u. basata sulla diversità di firme tra il 2009 e il 2015. In ogni caso, non possono valere come scritture di comparazione gli atti dei quali si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; gli stessi, in tesi producibili risalendo fino al 9.3.2010 (cfr. doc. 20), non possono integrare utili scritture di comparazione perché appare opinabile che sia un terzo (i.e. l'odierna attrice) a segnalare quale siano gli atti che riportino firme effettivamente ascrivibili alla stessa peraltro in un contesto dove si è messa in dubbio la Persona_1 veridicità di tutte le firme dal 2011 in avanti.
Per questi motivi
, non si è ritenuto di dare corso alla richiesta c.t.u., avente carattere esplorativo>>. 5.6.Tali argomentazioni non sono condivise dalla Corte. La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura, di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., prevista per l'ipotesi in cui la parte contro la quale è prodotta la scrittura nega la propria scrittura o la propria firma, non è applicabile al caso in cui si contesti l'autenticità di un atto che non è attribuito alla parte contro la quale è prodotto, ma alla stessa parte che intende avvalersene;
in tale caso è applicabile l'art. 2719 cod. civ., secondo il quale le copie fotografiche, cui sono parificate quelle fotostatiche, hanno lo stesso valore degli originali quando la loro conformità ai medesimi non è espressamente disconosciuta dalla parte, contro la quale sono prodotte. (Cass. Sez. 3, 16/10/2001, n. 12598). Premesso che è indiscutibilmente corretta la premessa da cui muove il tribunale, ossia che fosse onere dell'attrice dare prova della falsità delle sottoscrizioni, gli elementi agli atti di causa depongono in maniera univoca se non per la fondatezza della allegata falsità, quanto meno per l'oggettiva serietà dell'assunto. pagina 22 di 30 È sufficiente esaminare i documenti assicurativi recanti la firma di Per_1
per nutrire forti dubbi sul fatto che una donna, allettata e affetta da un
[...] grave deficit visivo, che l'ha condotta alla cecità assoluta nel 2013, potesse apporre delle firme sempre parallele ed entro spazi limitati come quelle contenute nelle polizze in questione. Per questa ragione non può sostenersi che l'attrice, non avendo prodotto una consulenza di parte, non aveva dedotto prove a fondamento della falsità delle sottoscrizioni. Inoltre, l'affermazione da parte del primo giudice circa l'assenza di scritture di comparazione non può dirsi corretta avendo l'attrice più volte manifestato l'intenzione di utilizzare come scrittura di comparazione la polizza del 2009, l'unica ritenuta con firma autentica. Occorre a questo punto dar conto del fatto che, all'esito degli accertamenti grafologici, la CTU, sulla base di argomentazioni che il collegio reputa pienamente esaustive, ha concluso che
“Le sottoscrizioni apposte a nome apparente di sulla documentazione di Persona_1 seguito elencata a) polizza n. 7050283 datata 21.5.2012; b) versamento premio aggiuntino di Euro 25.000 del 29.1.2014; c) riscatto parziale della polizza n. 2129022 del 20.5.2014; d) accensione polizza n. 7335183 del 20.5.2014; e) riscatto totale della polizza n. 2129022 del 19.10.2015; f) riscatto totale della polizza n. 7050283 del 19.10.2015; g) accensione della polizza n. 7510993; h) richiesta di subentro del sig. nella polizza n. 7335183, Controparte_5 con rinuncia alla contraenza da parte di del 17.10.2017 Persona_1 sono apocrife e non sono state pertanto tracciate da . Persona_1
Non colgono nel segno le osservazioni critiche sollevate alla ctu nelle note conclusive di e A tal fine ritiene il Collegio di Controparte_1 CP_1 potere assolvere al proprio onere di motivazione tramite il richiamo alle conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio, la quale ha puntualmente ed esaustivamente replicato alle considerazioni critiche della ctp di e CP_1
(Cass. Sez. 3, 06/10/2005, n. 19475). Controparte_1
5.7. L'apocrifia della firma determina la nullità ex art. 1325 c.c. per difetto del consenso al contenuto degli accordi contrattuali sui quali è apposta la firma falsificata della sig.ra . Va altresì rilevato che la prova del consenso nel Per_1 caso del contratto assicurativo deve necessariamente essere di natura pagina 23 di 30 documentale, soggiacendo tale tipologia contrattuale alla forma scritta ad probationem. 5.8. Occorre dunque esaminare le conseguenze delle rilevate nullità. La parte appellante correla all'azione di nullità proposta per tutte le polizze, la domanda di restituzione delle somme versate e di risarcimento del danno. L'assunto da cui muove l'appellante è che “la banca e la società assicuratrice, essendo in mala fede e parti necessarie dei reati consumati in occasione delle falsificazioni, sono tenute alla restituzione integrale del premio unico anticipato e al risarcimento del danno anche per le polizze precedenti già liquidate”.
5.8.I La domanda di restituzione, che prescinde dalla buona o mala fede dell'accipiens in quanto dipendente dalla caducazione del titolo contrattuale, non può essere accolta con riferimento:
• alla polizza n. 2129022 del 25.3.2009, sia perché la domanda è inammissibile in quanto proposta solo nelle note conclusive e non in citazione, sia perché la polizza non è nulla e la provvista è stata restituita con bonifico di € 52.180,38 del 23.5.2014;
• alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012, per la quale l'appellante chiede genericamente la ripetizione dei due terzi dell'importo di riscatto oltre alle spese, competenze, commissioni imposte: tuttavia l'importo versato è stato integralmente restituito il 5.11.2015 unitamente ai frutti dell'investimento, tramite accredito sul medesimo conto corrente cointestato ai tre fratelli dal quale era provenuta la provvista originaria;
la domanda di restituzione delle spese, competenze, commissioni imposte è invece estremamente generica;
Deve invece essere accolta solo in parte con riferimento:
• alla polizza n. 7335183 del 20.5.2014 contraente/intestatario
[...]
, assicurata, limitatamente al Controparte_4 Persona_1 capitale non restituito di € 4.102,89 corrispondente alla differenza tra l'importo in origine versato di € 50.000 (trasferita in proprietà per successione il 17.10.2017 solo a , a seguito della rinuncia Controparte_5
a firma apocrifa ) e liquidata sul conto corrente Persona_1 intestato e per € 45.897,11 il 5.6.2018; il Controparte_5 Per_1 riscatto della polizza è avvenuto mediante accredito sul libretto di deposito e risparmio 105037710 intestato a e Persona_1 CP_5
; dunque la somma di € 45.897,11 è stata restituita a
[...] Per_1
pagina 24 di 30 che ben poteva liberamente disporne interamente, considerata la Per_1 premorienza del fratello e non essendo stata allegata la presenza di altri successori. A ciò si aggiunga che è la stessa appellante ad allegare che l'importo restituito è stato investito nella polizza n. 7510993 ancora in essere, con la conseguenza che, disporre nuovamente la restituzione anche del capitale versato, implicherebbe una indebita locupletazione;
la domanda di restituzione delle spese, competenze, commissioni imposte è come sottolineato estremamente generica.
5.8. II. Deve invece essere disposta la restituzione del capitale investito nella polizza Unit Linked n. 7510993 del 19.10.2015 contraente e Controparte_5 assicurato di € 400.000, accesa mediante il riscatto delle Persona_1 polizze a) e b), beneficiari e . Controparte_5 Controparte_4
La polizza rientra, come sottolinea il tribunale, nello schema tipico dell'assicurazione sulla vita altrui delineato dall'art. 1919 c.c., in cui il beneficiario è il contraente, mentre il soggetto alla cui morte viene subordinata la liquidazione, impropriamente denominato assicurato, è il mero portatore del rischio (cfr Cass. 3707/2028). I benefici del contratto assicurativo spettano infatti esclusivamente al contraente, tant'è che si determinò a Controparte_5 disporne in favore di terzi completamente estranei al ristretto nucleo familiare dei tre germani. Da ciò consegue l'invalidità della polizza, in assenza della prova scritta del consenso della . La restituzione va disposta in favore Per_1 dell'appellante, benché contraente fosse , sia perché anche ai Controparte_5 sensi dell'art. 1854 c.c., come osserva il tribunale con argomentazioni che trovano un valido ed oggettivo fondamento nei documenti prodotti, benché
<<.. si tratta di conto cointestato, .. occorre altresì rilevare che dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice emerge 1) che di fatto gli unici movimenti in avere sul conto provenissero da somme di cui era creditrice (ratei di pensione e riscatti di polizza) ma, Persona_1 altresì, 2) che una somma pari all'ammontare del premio di cui alla polizza in esame (pari a
€ 400.000,00) trovava corrispondenza proprio negli indennizzi accreditati sul conto corrente (formalmente cointestato) a in data 23.10.2015 (€ 343.012,37: bonifico Persona_1 disposto da ancora: € 50.000,00 in data 23.5.2014, sempre dalla Controparte_1 medesima assicuratrice: cfr. docc. 8, pagg. 1, 2 e 6). Peraltro si tratta di un conto corrente che non sembrava consentire, in base alle risultanze contabili evincibili dai documenti prodotti, pagamenti quali quelli di cui al premio in esame, se non per effetto delle entrate, parimenti
“straordinarie” rispetto all'ordinaria movimentazione del conto, date dagli indennizzi in favore pagina 25 di 30 di ; sia perché è erede di Persona_1 Parte_1 Per_1
a propria volta erede incontestata di .
[...] Controparte_5
La condanna alla restituzione del capitale versato a seguito della declaratoria nullità delle polizze nn. 7510993 e 7335183 viene posta a carico di CP_1 in qualità di parte del contratto nullo.
[...]
5.8.III. Oltre al capitale sono dovuti gli interessi legali che l'appellante, assumendo la mala fede dell'accipiens, chiede dalla data del versamento alla data della restituzione. A riguardo il principio di cui occorre fare applicazione è il seguente “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”. (Cass. Sez. 1, 07/05/2024, n. 12362). Si osserva in primo luogo che non ha impugnato i passaggi Parte_1 della motivazione tesi a rigettare la dedotta nullità delle polizze correlati ad asserite irregolarità della condotta di di seguito ritrascritti: CP_1
<Occorre altresì sgombrare il campo da pretese nullità. L'invocato art. 2 l. n. 18/1975 sancisce che l'atto sottoscritto da persona affetta da cecità vincola colui che l'ha apposta. Non ricorre quindi alcuna causa di nullità. Tutte le polizze sono state poi stipulate al più tardi nel 2015; il regolamento invocato dall'odierna attrice per contestare la legittimazione di colei che avrebbe raccolto le firme dell'assicurato è il n. 40/2018, posteriore e dunque inapplicabile alle polizze in contestazione. Quanto poi al par. 21.1 delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 14 di parte attrice, che prevede la necessità che la sottoscrizione del contratto avvenga presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione, si osserva che non compete ai privati prevedere sanzioni di nullità del contratto, peraltro nel caso di specie neppure espressamente prevista. Trattandosi peraltro di materia rimessa all'autonomia delle parti, la clausola è disponibile e quindi derogabile: in contrasto quindi con il carattere indisponibile delle norme poste a presidio della validità dei contratti a pena di nullità>>. A seguito del passaggio in giudicato dei sovrascritti passaggi della sentenza, alcuna responsabilità di e può ipotizzarsi per la CP_1 CP_1
pagina 26 di 30 sottoscrizione della polizza al di fuori dei locali commerciali e in assenza di un funzionario. L'appellante, a fondamento della mala fede di allega altresì la CP_1 consapevolezza in capo alla Banca della falsificazione della firma della . Per_1
Di tale consapevolezza vi è tuttavia prova solo riguardo all'unica polizza in cui
è parte contraente, la n. 7050283, in cui il funzionario Persona_1 che si è occupato del collocamento, dichiara CP_1 Persona_5 formalmente di avere proceduto all'identificazione del contraente. Per questa polizza sono pertanto dovuti, in via solidale dalla contraente CP_1
e dall'intermediario gli interessi dalla data del versamento del
[...] CP_1 capitale. Nelle polizze n. 7335183 e n. 7510993 in cui la è persona Per_1 assicurata ma non contraente, è documentato che il collocatore abbia provveduto a identificare il soggetto contraente.
Considerato che
non risulta previsto un obbligo di provvedere all' identificazione personale anche del soggetto assicurato, né del resto l'appellante specifica quale sarebbe la precisa regola comportamentale violata da non vi è prova della mala fede CP_1 delle società appellate. Conseguentemente sono dovuti:
➢ sulla polizza 7050283 da e gli interessi legali CP_1 Controparte_1 dal 21.05.12 al 28.01.14 sul capitale di € 300.000,00 pari a € 12.332,88 e dal 29.01.2014 al 19.10.15 sul capitale di € 325.000,00 pari a € 4.291,78 oltre interessi ex art. 1284, co. iv c.c.;
➢ sulla polizza n. 7335183 da gli interessi legali sul Controparte_1 capitale di € 4.102,89 dalla data della domanda e vanno calcolati a norma dell'art. 1284 co. iv c.c. (cfr Cass. 7677/2025);
➢ sulla polizza n. 7510993 gli interessi sull'intero capitale ancora da restituire da parte di decorrono dalla data della domanda e Controparte_1 vanno calcolati a norma dell'art. 1284 co. iv c.c.
5.8.IV. Quanto alla domanda risarcitoria, valgono le considerazioni espresse in merito alla prova della mala fede dell'accipiens. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità di tipo precontrattuale che trova fondamento normativo nell'art. 1338 c.c., che stabilisce la responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato conoscenza alla controparte. Non vi è prova che CP_1 fosse a conoscenza o, quanto meno, avesse colposamente ignorato la falsità pagina 27 di 30 delle firme della apposte sulle polizze nn. 7335183 e 7510993. In Per_1 ogni caso e ciò si considera dirimente per tutte le polizze, non sussiste il maggior danno preteso, giacchè - secondo la regola presuntiva da applicare per riconoscere il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie di valuta , in assenza di prova specifica da parte del danneggiato (cfr Cass. Sez. U. 19499/2008) - il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi non supera il tasso degli interessi legali.
* 5.9. L'accoglimento della domanda principale sub 1) delle conclusioni entro i limiti sopra delineati determina l'assorbimento delle rimanenti censure. La revisione della disciplina delle spese di lite, in senso favorevole all'appellante in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, determina il rigetto dell'appello incidentale di . CP_2
5.10. La declaratoria di nullità e il riconoscimento degli interessi sul capitale restituito impone l'accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale proposta da di restituzione dell'importo di € 18.012,37 corrispondente CP_1 alle plusvalenze riconosciute con la liquidazione della polizza 7050283 con interessi legali determinati ai sensi dell'art. 1284 co. iv c.c. dalla data della domanda al saldo (doc. 4 importo da compensarsi con il maggior CP_7 credito riconosciuto all'appellante.
§.6 Le spese di lite Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate in base al principio di soccombenza, per cui CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e vanno condannati in via solidale a rifondere a Controparte_3 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano coma da
[...] dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Le spese di ctu, liquidate separatamente, seguono il medesimo regime.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Milano n. Parte_1
7020/2023, previa riforma, così dispone: 1.In accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di I grado A. dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome apposte sulla Persona_1
a) polizza n. 7050283 datata 21.5.2012; b) versamento premio aggiuntino di pagina 28 di 30 Euro 25.000 del 29.1.2014; c) riscatto parziale della polizza n. 2129022 del 20.5.2014; d) accensione polizza n. 7335183 del 20.5.2014; e) riscatto totale della polizza n. 2129022 del 19.10.2015; f) riscatto totale della polizza n. 7050283 del 19.10.2015; g) accensione della polizza n. 7510993; h) richiesta di subentro del sig. nella polizza n. 7335183, con rinuncia alla contraenza da Controparte_5 parte di del 17.10.2017 Persona_1
B. dato atto della nullità delle polizze n. 7050283, n. 7335183, n. 7510993
➢ condanna e in via solidale a CP_1 Controparte_1 corrispondere ex art. 2033 c.c. sulla polizza 7050283 gli interessi legali maturati dal 21.05.12 al 28.01.14 sul capitale di € 300.000,00 pari a € 12.332,88 e dal 29.01.2014 al 19.10.15 sul capitale di € 325.000,00 pari a € 4.291,78 oltre interessi ex art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
➢ condanna a restituire sulla polizza n. 7335183 il Controparte_1 capitale non già corrisposto di € 4.102,89 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale a norma dell'art. 1284 co. iv c.c. al saldo;
➢ condanna restituire a nella Controparte_1 Parte_1 qualità di erede di il premio investito nella polizza Persona_1
United Linked n. 7510993, pari a € 400.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
C. in accoglimento della domanda subordinata proposta da Controparte_1
condanna a restituire l'importo di € 18.012,37 oltre
[...] Parte_1 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda al saldo importo da compensarsi con il maggior credito riconosciuto alla Parte_1
2. Rigetta ogni ulteriore domanda;
3. Condanna in via solidale CP_1 Controparte_1 CP_2
e a rifondere a le spese di lite che si
[...] Controparte_3 Parte_1 liquidano per il I grado in € 22.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali e per il II grado in € 20.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali. Spese da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente le spese di ctu come liquidate separatamente a carico solidale degli appellati e;
CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2
pagina 29 di 30 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 18 giugno 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2779/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 erede universale testamentario della sig.na (C.F.: Persona_1
) e, comunque, in subordine, anche quale erede C.F._2 legittima ex art. 572 c.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Di Martino e dall'Avv. Valentino Coria ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Vittoria (RG), Via Ruggero Settimo n. 129, nonché digitalmente agli indirizzi pec dei predetti difensori: e Email_1
Email_2
APPELLANTE CONTRO
pagina 1 di 30 (C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, Avv. Federico Torricelli, e (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, P.IVA_2 ambedue rappresentate e difese dall'Avv. Achille Saletti, presso lo studio del quale in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7, risultano elettivamente domiciliate APPELLATE
(C.F.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe Russotto, presso il cui studio in Vittoria (RG), Via Giuseppe Garibaldi n. 202, risulta elettivamente domiciliato APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._4 difeso dall'Avv. Nino Emiliano Inzirillo, presso il cui studio in Scicli (RG), Viale 1° Maggio n. 107, risulta elettivamente domiciliato APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preliminarmente e in via istruttoria, e sempre che non sia ritenuta ictu oculi la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da e ritenuta l'adesione delle Persona_1 appellate principali alla avvenuta contraffazione limitatamente alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di € 300.000,00, ai sensi dell'art. 356, comma 1, cpc con ordinanza disporre l'ammissione e l'assunzione di CTU grafologica su tutte le firme apposte, con ordine cronologico, nella seguente documentazione custodita in originale nella cassaforte della cancelleria del giudice di primo grado: a) 21.5.2012: accensione polizza n. 7050283, premio unico anticipato di € 300.000 prelevati da conto intestato alla de cuius (IBAN: [...]), contraente e assicurata Persona_1 beneficiari gli eredi testamentari o legittimi (doc. 4 fascicolo appellante); b) 29.1.2014: versamento premio aggiuntivo di € 25.000 (doc. 4 bis fascicolo appellante), prelevato da conto intestato alla de cuius (IBAN: pagina 2 di 30 [...]), alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di originarie € 300.000; c) 20.5.2014: riscatto parziale per € 53.000 (cfr. doc. 3 bis fascicolo appellante) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 di € 50.000 (doc. 3, fascicolo appellante, scrittura di comparazione), premio unico prelevato da conto intestato alla de cuius e riscatto parziale liquidato su conto intestato ai tre fratelli Parte_2
(IBAN: [...]);
[...]
d) 20.5.2014: accensione polizza n. 7335183 (doc. 5 fascicolo appallante), premio unico anticipato di € 50.000 prelevato da conto intestato ai tre fratelli
(IBAN: [...]), contraente Parte_2
, assicurata beneficiari Controparte_4 Persona_1 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
e) 19.10.2015: riscatto totale (cfr. doc. 3 ter fascicolo appellante) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 di € 50.000 (doc. 3 fascicolo appellante, scrittura di comparazione), premio unico prelevato da conto intestato alla de cuius e riscatto totale liquidato su conto intestato ai tre fratelli (IBAN: Parte_2
[...]); f) 19.10.2015: riscatto totale (cfr. doc. 4 bis, fascicolo appellante) della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4 fascicolo appellante), premio unico anticipato di € 300.000 (lett. a), aumentato per € 25.000 il 29.1.2014 (lett. b), in entrambi i casi con somme prelevate da conto intestato alla de cuius (IBAN: [...]) e integralmente liquidato su conto intestato ai tre fratelli – (IBAN: [...]); Per_1 Parte_2
g) 19.10.2015: accensione della polizza in corso n. 7510993 (cfr. doc. 6 fascicolo appellante), premio unico anticipato di € 400.000, prelevato da conto intestato ai tre fratelli (IBAN: [...]), Parte_2 contraente , assicurata beneficiari Controparte_5 Persona_1 CP_5
e ;
[...] Controparte_4
h) 17.10.2017: richiesta di subentro (doc. 5 bis fascicolo appellante) del sig.
nella polizza n. 7335183 di € 50.000 del 20.5.2014 (doc. 5, Controparte_5 fascicolo appellante, lett. d), a seguito del decesso del contraente CP_4
, con rinuncia alla contraenza da parte dell'assicurata e coerede legittima
[...]
Persona_1
Indicando quali scritture di comparazione: a) originale della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 intestata a Persona_1 quale contraente/assicurata di € 50.000, doc. 3 fascicolo appellante;
pagina 3 di 30 b) originale del passaporto n. del 20.10.1990 che qui si offre in copia al Nume_1 doc. 7 del presente atto e che riserva di depositare in originale nel caso di ammissione della CTU grafologica;
c) copia dell'atto di compravendita sottoscritto dalla de cuius e rogato in Vittoria, notaio , il 16 marzo 2005 rep. n. 107522 (doc. 8 del presente atto); Per_2
d) nonché utilizzando le medesime polizze e documenti collegati sottoscritti certamente da e quali contraenti per Controparte_4 Controparte_5 accertarne l'affermata alta somiglianza grafica con le coeve sottoscrizioni apparentemente riferite a Persona_1
E allegando la consulenza tecnica grafologica di parte a firma della dott.ssa
(cfr. doc. 11 già prodotto, nonché docc. 11 bis e 11 ter che si Persona_3 producono in questa sede, relativi alle copie estratte dal consulente direttamente sugli originali dei documenti da esaminare e dei documenti comparativi, tutti già acquisiti in copia al presente giudizio), la quale così conclude: “le firme apposte in calce alle polizze e ai documenti collegati non sono riconducibili alla mano della signora
e che nomina, sin d'ora, consulente di parte nel caso di Persona_1 nomina del fiduciario grafologo da parte dell'ecc.mo Collegio. Nonché attesa la medesima richiesta effettuata dalle parti appellate principali (cfr. pagg. 25 e 26 della comparsa di risposta). Sul seguente mandato: “disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica avente ad oggetto la riconducibilità delle firme pretesamente vergate da innanzi a un Persona_1 incaricato di pubblico servizio – dipendente della banca da estendere a tutti i CP_1 documenti bancari e assicurativi pretesamente firmati dalla de cuius , Persona_1 nell'arco di tempo compreso tra il 2009 e il 2019 procedendo, anche, al raffronto della grafia di con quella di per i documenti pretesamente Persona_1 Controparte_4 sottoscritti dalla de cuius fino al 2014 e al raffronto con quella di per i Controparte_5 documenti successivi” o secondo quello ritenuto opportuno da codesto ecc.mo Collegio;
3. sempre in via istruttoria, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita emettere ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della convenuta , CP_1 nei seguenti termini: “… produzione in originale dei contratti relativi ai rapporti bancari intestati a , da sola o insieme a terzi, a partire dal 2009 e fino al 2014, Persona_1 ossia fino al transito delle somme nel rapporto bancario intestato ai tre fratelli, nonché dei movimenti e degli estratti conto, oltre a ogni altro documento necessario, presupposto o collegato, come lo specimen di firma coevo all'apertura del rapporto, esistente nel 2009, con il quale è stata stipulata, da , la polizza di 50.000 euro e sarebbe stata, dalla Persona_1 pagina 4 di 30 medesima, stipulata nel 2012 quella di 325.000 euro, avente IBAN [...], nonché le autorizzazioni, coeve all'apertura del citato rapporto avente IBAN [...] e all'apertura del rapporto cointestato con i di lei fratelli del 20.5.2014, di accredito delle pensioni erogate a Per_1
nonché eventuale specimen di firma della medesima inerente il rapporto bancario
[...] cointestato con i due fratelli e acceso a partire dal 29.1.2014,”;
^^^^^^^^ 4. all'esito dell'eventuale attività istruttoria, in accoglimento del proposto appello e in riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis rejectis: 1) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel secondo motivo, ritenere e dichiarare inesistenti, nulle e non apposte, le sottoscrizioni vergate a nome di nei seguenti documenti, in Persona_1 ordine cronologico: a) 21.5.2012: polizza n. 7050283, premio unico anticipato di € 300.000, contraente e assicurata beneficiari gli eredi testamentari o Persona_1 legittimi (doc. 4); b) 29.1.2014: versamento premio aggiuntivo di € 25.000 alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4 bis); c) 20.5.2014: riscatto parziale (doc. 3 bis) per € 53.000 della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 (doc. 3, scrittura di comparazione); d) 20.5.2014: polizza n. 7335183, premio unico anticipato di € 50.000, contraente , assicurata beneficiari Controparte_4 Persona_1 [...]
e (doc. 5); Controparte_4 Controparte_5
e) 19.10.2015: riscatto totale (doc. 3 ter) della polizza n. 2129022 del 25.3.2009 (doc. 3, scrittura di comparazione); f) 19.10.2015: riscatto totale (doc. 4 ter) della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (doc. 4), premio unico anticipato di € 300.000, aumentato (doc. 4 bis) per € 25.000 il 29.1.2014; g) 19.10.2015: polizza in corso n. 7510993, premio unico anticipato di € 400.000, contraente , assicurata beneficiari Controparte_5 Persona_1
e (doc. 6); Controparte_5 Controparte_4
h) 17.10.2017: richiesta di subentro (doc. 5 bis) nella polizza n. 7335183 di € 50.000 del 20.5.2014 (doc. 5), a seguito del decesso del contraente CP_4
, con rinuncia alla contraenza da parte dell'assicurata e coerede legittima
[...]
Persona_1
pagina 5 di 30 e ritenuta la conseguente inesistenza, invalidità, nullità o inefficacia dei relativi negozi giuridici, per l'effetto disporre: α) in relazione alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura degli interessi commerciali sull'importo di € 325.000 dal giorno del pagamento (21.5.2012) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione dei 2/3 dell'importo del riscatto totale nonché di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
β) in relazione alla polizza n. 7335183 del 20.5.2014, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, alla restituzione della metà della liquidazione di € 45.897,11 operata il 5.6.2018, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto (5.6.2018) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
γ) in relazione alla polizza in corso n. 7510993 del 19.10.2015, visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, la condanna di queste ultime, in solido, alla restituzione del premio unico anticipato di € 400.000 oltre interessi dal giorno del pagamento (19.10.2015) al soddisfo e al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura degli interessi commerciali sull'importo di € 400.000 dal giorno del pagamento (19.10.2015) al soddisfo, o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
2) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel terzo motivo, in via subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate con il secondo motivo: α) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891, comma 2 e 1919, comma 2 c.c., ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'assicurata Persona_1 pagina 6 di 30 della variazione dei beneficiari caso morte eseguita dal contraente CP_5
il 18.7.2019 (doc. 9 fascicolo di primo grado), senza il consenso
[...] dell'assicurata unica portatrice del rischio in relazione al contratto di investimento 19.10.2015, polizza unit linked n. 7510993 e, per l'effetto, condannare le società convenute, in solido, alla liquidazione della somma di € 346.581,00 (valore di riscatto al momento della morte del contraente), oltre interessi moratori dalla data della richiesta di subentro a seguito della morte del contraente (20.4.2020) al soddisfo;
β) visti gli artt. 1189 e 2033 c.c. e ritenuta la malafede (Cass. civ., Sez. III, 18/06/1987, n. 5371) delle società convenute, condannare, queste ultime in solido, al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria, nella misura equivalente agli interessi commerciali che sarebbero spettati sull'importo del premio unico anticipato di € 400.000,00, dalla stipula della polizza (19.10.2015) alla richiesta di subentro (20.4.2020), o in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, anche a titolo di ripetizione dei 2/3 dell'importo delle cedole di decapitalizzazione semestrale medio tempore liquidate nonché di ripetizione delle spese, competenze, commissioni e imposte applicate alle operazioni, oltre interessi e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
γ) in ogni caso, condannare le convenute in solido al rimborso di tutte le somme ancora oggi indebitamente trattenute dalla società e dovute Controparte_1 alla sig.ra e per ella oggi all'odierna appellante, oltre interessi Persona_1
e rivalutazione su capitale e voci di danno, dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
3) per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente appello, in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori domande, in ogni caso, condannare le convenute in solido al rimborso di tutte le residue somme ancora oggi trattenute dalla società e dovute Controparte_1 alla sig.ra e per ella oggi all'odierna appellante ed, in Persona_1 particolare, quelle dovute in forza della clausola di decapitalizzazione pattuita con la polizza assicurativa n. 7510993 del 19.10.2015, pari ad € 7.200,00 semestrali e quantificate dalla convenuta in € 28.800, oltre interessi e rivalutazione dal di del fatto (7.2.2020) al soddisfo, nonché oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (9.3.2022) al soddisfo;
4) per le ragioni in fatto ed in diritto esposti nel presente appello e compendiati nel quarto motivo, ritenere e dichiarare, comunque, erronea e infondata la condanna alle spese a favore delle convenute e dei chiamati e, per l'effetto, pagina 7 di 30 annullarla e revocarla integralmente e, per l'effetto, condannare le convenute principali al risarcimento del danno nella somma ritenuta congrua a seguito della trasgressione del dovere di lealtà e probità sancito dall'art. 88 c.p.c. Con riferimento alla costituzione delle società appellate: 5) respingere in toto tutte le eccezioni formulate in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ad eccezione delle richieste istruttorie dirette e, in particolare, ritenere e dichiarare la contraffazione della polizza n. 7050283 del 21.5.2012 di euro 300 mila (poi aumentata di ulteriori 25 mila), in realtà sottoscritta da (a nome con somme Controparte_4 Persona_1 prelevate da un rapporto bancario intestato esclusivamente alla medesima per sostanziale ammissione delle convenute principali e/o in Persona_1 applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, ultima parte, cpc. Con riferimento alla costituzione dell'intervenuto e chiamato Controparte_2
6) dichiarare inammissibili tutte le domande formulate per difetto di interesse ad agire, di legittimazione attiva ad agire, per intervenuto giudicato interno e/o perché formulate per la prima volta in appello o, comunque, rigettarle perché infondate sia in fatto che in diritto. Con riferimento alla costituzione del chiamato Controparte_3
7) dichiarare inammissibili tutte le domande formulate per difetto di interesse ad agire, di legittimazione attiva ad agire, per intervenuto giudicato interno e/o perché formulate per la prima volta in appello o, comunque, rigettarle perché infondate sia in fatto che in diritto. In ogni caso:
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre agli scriventi procuratori antistatari”.
Per Controparte_1 Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, nei limiti di cui in narrativa, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 nel merito:
pagina 8 di 30 - in principalità, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro Parte_1 la sentenza n. 7020/2023 del Tribunale ordinario di Milano, confermandola integralmente;
- dato atto che è pronta a mettere a disposizione di Controparte_1 chi spetti le somme dovute per la liquidazione della polizza n. 7510993 e si dichiara disponibile a pagare in favore di chi ne ha il diritto, provvedere secondo giustizia all'individuazione del beneficia-rio della polizza stessa;
- in subordine:
- respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Parte_1 confronti di e di e segnatamente Controparte_1 Controparte_1 quelle di nullità delle polizze nn. 7510993, 7050283 e 7335183;
- dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande proposte dai sig. e nei confronti di Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
ove reiterate;
[...]
- in ulteriore subordine: a) nel denegato caso di accoglimento della domanda di nullità della polizza n. 7050283 proposta dalla sig.ra condannare parte attrice, quale Parte_1 erede della sig.ra a restituire a la Persona_1 Controparte_1 somma di € 18.012,37, pari alla differenza tra i premi versati e l'importo netto di liquidazione della polizza pagato alla predetta sig.ra ; Persona_1
b) per il non creduto caso di accoglimento delle domande della sig.ra Parte_1
di-chiarare la parziale compensazione tra le somme che saranno
[...] riconosciute alla stessa e il controcredito di di € Controparte_1
18.012,37; in via istruttoria:
- nel denegato caso in cui sia ritenuto valido ed efficace, nonché rilevante, il disconoscimento di parte attrice delle sottoscrizioni apposte dalla sig.ra su “tutte le proposte di polizza” e gli “atti conseguenti”, si Persona_1 chiede sin d'ora – occorrendo – di disporre la verifica-zione delle sottoscrizioni della sig.ra sui documenti disconosciuti da parte attrice, Persona_1 prodotti in atti sub 15-26, all'uopo disponendo idonea CTU indicando quale scrittura di comparazione ex art. 217, 2° comma, c.p.c., il ns. doc. 27;
- autorizzare e a produrre anche in forma Controparte_1 Controparte_1 cartacea i docu-menti dimessi sub 15-27, già prodotti in originale nel giudizio di primo grado, disponendo la conservazione di tali documenti in cassaforte, attesa l'unicità degli stessi;
pagina 9 di 30 - respingere le istanze istruttorie richieste dall'appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, incluso il rimborso forfettario, oltre accessori di legge per entrambe le società”.
Per Controparte_2
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
-dichiarare inammissibile o, comunque, infondato l'appello proposto dalla sig.ra ritenendola e dichiarandola carente di legittimazione attiva per Parte_1 nullità del testamento;
in subordine inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 1920, 3° comma, cod. civ. e, infine, per la palese infondatezza delle richieste formulate con l'atto di appello, che non intaccano le motivazioni addotte nella sentenza impugnata;
-condannare l'appellante alle spese di giudizio, riformando la sentenza di primo grado nella parte relativa alla loro quantificazione e conseguentemente rideterminarle in conformità alle tabelle di legge vigenti, nonché condannare l'appellante al pagamento a favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata dall'Ecc.ma Corte ex art. 96, comma III, c.p.c.”
Per Controparte_3
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reiectis adversis, voglia:
-dichiarare inammissibile o, comunque, infondato e quindi rigettare con ogni statuizione l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
- dare atto della validità della polizza n. 7510993 e Controparte_1 della modifica dei beneficiari nelle persone di (e Controparte_3 CP_2
del 16.7.2019 e quindi dichiararne l'efficacia;
[...]
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e conferma della condanna alle spese di primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado
nella qualità di erede universale della zia , Parte_1 Persona_1 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società CP_1
e al fine di ottenere, previo accertamento della
[...] Controparte_1
pagina 10 di 30 falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a e Persona_1 apposte sulle polizze vita n. 7050283 del 21.5.2012, n. 7335183 del 20.5.2014 e n. 7510993 del 19.10.2015 (a) in via principale la declaratoria di nullità parziale ex art. 1325, co. 1 n. 1, c.c. dei suddetti contratti e la condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno e alla restituzione del premio unico anticipato di € 400.000,00 relativo alla polizza unit linked n. 7510993, nonché la restituzione della metà dell'importo di € 45.897,11 relativo alla liquidazione della polizza n. 7335183, intestata a e recante quale Controparte_4 assicurata trasferita in proprietà per successione il Persona_1
17.10.2017 solo a , oltre interessi e rivalutazione dal dì del Controparte_5 fatto al soddisfo;
(b) in via subordinata o in alternativa rispetto alla declaratoria di nullità, l'inefficacia - ai sensi dell'art. 1891, co. 2, c.c. - nei confronti dell'assicurata della variazione dei beneficiari in caso morte, Persona_1 eseguita da senza il consenso dell'assicurata con riferimento Controparte_5 alla polizza n. 7510993 con conseguente declaratoria di spettanza a Per_1
e per successione alla attrice, dei diritti derivanti dalla predetta polizza
[...]
e condanna delle convenute in solido alla liquidazione della somma di € 346.581,00 (valore di riscatto della polizza al momento della morte del contraente), oltre al risarcimento del danno quantificato, in via equitativa e forfettaria in misura pari agli interessi commerciali che sarebbero spettati sull'importo assicurato dalla stipula della polizza al soddisfo, previa declaratoria di validità del recesso dalla polizza assicurativa n. 7510993 esercitato in data 30.12.2020 dall'assicurata tramite l'amministratore di sostegno;
(c) in Per_1 ogni caso la condanna delle convenute in solido al rimborso di tutte le residue somme trattenute dalla società e dovute alla sig.ra Controparte_1 Per_1
e per ella all'attrice, in forza della clausola di decapitalizzazione
[...] pattuita con la polizza assicurativa n. 7510993 del 19.10.2015, per un totale di € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione. A sostegno delle domande dedusse:
- di essere erede universale testamentaria di , deceduta a Persona_1
Vittoria in data 2.2.2022, a sua volta unica erede del fratello germano CP_5
, deceduto il 7.2.2020, nonché coerede unitamente a del
[...] CP_5 fratello , morto il 30.5.2017 anch'egli, come i Persona_4 fratelli, celibe e senza prole;
- che sin dal 13.9.2011 era allettata e invalida civile con Persona_1 necessità di assistenza continua dal 20.2.2013 anche per cecità; pagina 11 di 30 - che in data 19.10.2015. aveva stipulato con la società Controparte_5 [...]
, per il tramite della filiale di Vittoria della la Controparte_1 Controparte_1 polizza assicurativa unit linked n. 7510993, dal premio unico di € 400.000,00, di cui egli era contraente e la IG.ra assicurata. La provvista Persona_1 necessaria per accendere tale polizza proveniva da un conto cointestato a e , di cui sino al decesso era stato contitolare anche l'altro Per_1 CP_5 fratello , ma che in realtà era di esclusiva proprietà di Controparte_4
in quanto alimentato esclusivamente con redditi di Persona_1 quest'ultima e dalla liquidazione di precedenti polizze, come evidenziavano gli estratti conto;
- a seguito della morte di , , per il tramite CP_5 Persona_1 dell'amministratore di sostegno medio tempore nominato, chiedeva a
[...] il “cambio contraente” per successione nella polizza unit Controparte_1 linked n. 7510993, ma la compagnia assicurativa le comunicava di non poter procedere, in assenza della rinuncia da parte dei beneficiari della polizza indicati dal fratello. In tale circostanza la IG.ra veniva, dunque, a conoscenza Per_1 del fatto che , senza il suo consenso, aveva effettuato una Controparte_5 variazione dei beneficiari della polizza in caso morte, indicando i nominativi di e;
Controparte_3 Controparte_2
- in assenza del consenso dei beneficiari della polizza alla modifica del contraente la IG.ra non poteva nemmeno conseguire la prestazione Per_1 periodica di € 7.200,00 semestrali prevista dalla polizza unit linked in favore del contraente. Pertanto, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza con la compagnia assicurativa, la IG.ra inoltrava a Per_1 Controparte_1
e una denuncia di invalidità/illegittimità delle polizze Controparte_1 chiedendo la risoluzione e/o recesso e/o riscatto della polizza unit linked n. 7510993 e il risarcimento del danno con riferimento alla polizza n. 7335183 intestata a precisando di non riconoscere come proprie le Controparte_4 firme ivi apposte;
- a fronte della impossibilità di raggiungere un accordo bonario e a seguito del decesso della sig.ra , l'attrice era dunque stata costretta ad agire Per_1 giudizialmente per invalidare tutte le polizze in cui risultava essere stata apposta la firma apocrifa della de cuius, atteso che: a) la polizza n. 7050283 del 21.5.2012 (intestata alla IG.ra quale contraente/assicurata e liquidata in data Per_1
23.10.2015), doveva considerarsi nulla per violazione dell'art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. in quanto sottoscritta da persona invalida (visto che la IG.ra era Per_1 pagina 12 di 30 affetta da cecità sin dal 2011) al di fuori dei locali commerciali del soggetto collocatore (in quanto la IG.ra era allettata e non amovibile a far data Per_1 dal 2011, sicché la sottoscrizione non poteva essere avvenuta presso la banca e in assenza di un assistente o della dichiarazione di rinuncia a un CP_1 assistente, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 18/1975; b) del pari la polizza unit linked n. 7510993 del 15.10.2015 era affetta da nullità insanabile per violazione dell'art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. in quanto sottoscritta necessariamente presso l'abitazione della IG.ra , che a far data dal 2011 Per_1 era allettata e quindi impossibilitata a recarsi in banca, in violazione della previsione contenuta nella sez. D del paragrafo 21.1 del prospetto d'offerta della citata polizza in base alla quale la relativa sottoscrizione doveva aver luogo
“presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione”. Inoltre, la firma della IG.ra era stata raccolta da un dipendente della banca (IG.ra Per_1 CP_1 Per_5
per conto della società privo dei requisiti
[...] Controparte_1 necessari per l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018; c) analogamente doveva essere dichiarata la nullità ex art. 1325, co. 1, n. 1 c.c. della polizza n. 7335183 del 20.5.2014 (intestata a e recante quale assicurata la IG.ra ) anche perché Controparte_4 Per_1 la rinuncia alla successione in tale polizza da parte della IG.ra , avvenuta Per_1 in data 17.10.2017, non poteva che essere stata sottoscritta presso l'abitazione della beneficiaria, in violazione delle condizioni generali di contratto che prevedevano la sottoscrizione di tale atto presso il soggetto collocatore, visto che un mese dopo (ovvero in data 24.11.2017) la IG.ra aveva rilasciato Per_1 una procura notarile generale al fratello che era stata rogata Controparte_5 presso la sua abitazione in quanto allettata e non in grado di sottoscrivere l'atto; d) la variazione dei beneficiari della polizza n. 7510993 del 19.10.2015, effettuata dal contraente in data 18.7.2019, doveva considerarsi nulla e, Controparte_5 comunque inefficace nei confronti dell'assicurata IG.ra , unica portatrice Per_1 del rischio caso morte, per violazione degli artt. 1891, co. 2, e 1919, co. 2, c.c. in quanto avvenuta senza il suo consenso. Inoltre, la elezione dei beneficiari della polizza in questione effettuata dal nei confronti di soggetti Controparte_5 terzi, non legati a lui da vincoli di parentela, integrava gli estremi della donazione indiretta che doveva considerarsi nulla e inopponibile alla IG.ra in Per_1 quanto priva dei requisiti di legge;
e) in ogni caso tutte le sottoscrizioni apparentemente riconducibili a figuranti nei documenti Persona_1 successivi al settembre 2011, ossia da quando era allettata e gravemente pagina 13 di 30 ipovedente, non erano state apposte dalla ed erano quindi da reputarsi Per_1 apocrife con conseguente nullità di tutte le polizze assicurative. Si costituirono in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo la preliminare estensione del contraddittorio ai beneficiari della polizza unit linked n. 7510993. Dedussero, oltre all'improcedibilità delle domande attoree per il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, l'infondatezza delle stesse e, in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità della polizza n. 7050283, la condanna della attrice a restituire a la somma di Controparte_1
18.012,37 (pari alla differenza tra i premi versati e l'importo netto di liquidazione della polizza pagato alla IG.ra ), da compensare con le Persona_1 somme dovute all' attrice in caso di accoglimento delle relative domande;
in via istruttoria di disporre, qualora fosse stato riconosciuto valido il disconoscimento operato dalla attrice, la verificazione delle sottoscrizioni della IG.ra Per_1
sui documenti disconosciuti.
[...]
Si costituirono in giudizio entrambi i terzi chiamati eccependo l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza nel merito. Preso atto del fallimento dei procedimenti di mediazione intervenuti tra le parti, il Tribunale, con sentenza n. 7020/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, rigettò tutte le domande attoree, accertò la qualità di beneficiario della polizza n. 7510993 in capo a e condannò l'attrice al pagamento Controparte_2 delle spese processuali liquidate nell'importo di € 22.000,00, oltre accessori di legge, in favore di e e nell'importo di € Controparte_1 Controparte_1
3.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, in favore di e di Controparte_3
. Controparte_2
Il Tribunale osservò che:
- l'attrice non poteva disconoscere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sulle polizze da ella prodotte posto che il disconoscimento opererebbe solo per i documenti prodotti in giudizio dalle controparti;
- non sussistevano le ragioni di nullità dedotte dall'attrice sia ai sensi dell'art. 2 della L. 18/175 e che del regolamento IVASS n. 40/2018, mentre doveva escludersi la nullità ex art. 1325 c.c., per essere la forma scritta richiesta per il contratto di assicurazione solo ad probationem anche nel caso previsto dall'art. 1919 c.c.;
pagina 14 di 30 - la polizza unit linked n. 7510993 era stata sottoscritta da , che Controparte_5 era altresì il beneficiario in origine, mentre la IG.ra , era la Persona_1 mera assicurata, ovvero la persona portatrice del rischio. Pertanto, la variazione del beneficiario poteva essere validamente eseguita unilateralmente dal contraente non essendo necessario anche il consenso dell'assicurata, richiesto dall'art. 1919 c.c. solo al momento genetico del rapporto, ai fini della validità della polizza;
-doveva escludersi che la polizza in questione fosse stata stipulata ai sensi dell'art. 1891 c.c., ovvero anche nell'interesse di , posto che il Persona_1 contraente non aveva indicato un terzo beneficiario legittimato a esercitare i diritti di cui alla polizza medesima ex art. 1891 c.c., né lo stesso emergeva in via di interpretazione del contratto;
-l'eccezione di nullità ex art. 771 c.c. della designazione dei beneficiari effettuata da , in quanto avente ad oggetto beni futuri, era infondata Controparte_5 poiché il denaro non può essere inteso come un bene, mentre l'esercizio del diritto di recesso della formalizzato in data 31.12.2020 era tardivo Parte_4 poiché avvenuto dopo che era decorso il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto come previsto dalle condizioni generali di contratto;
-quanto alla polizza n. 7335183 (recante quale contraente Controparte_4
e assicurata ) non vi era necessità di disporre alcuna verifica Persona_1 sulla firma della IG.ra , posto che in nessun caso l'assicurata Persona_1 avrebbe avuto diritto alla ripetizione, esperibile esclusivamente dal contraente o dai suoi eredi, non essendo stata allegata una specifica Controparte_4 provenienza della somma dal patrimonio di . Non sussisteva Persona_1 nemmeno la nullità della rinuncia alla contraenza della polizza, trattandosi di una mera rinuncia, del tutto lecita, ai diritti derivanti dal contratto successiva alla morte del de cuius, e quindi conforme alle previsioni dell'art. 458 c.c.;
- quanto alla polizza n. 7050283, di cui era stata contestata anche la firma relativa al riscatto, risultava da quanto dichiarato nell'atto di citazione (pag. 7) che l'attrice aveva riconosciuto l'autenticità di tale sottoscrizione, sicché dovevano intendersi superati i rilievi di nullità;
- in definitiva la necessità di verificare il consenso della IG.ra Persona_1 si poneva solo con riferimento alla polizza n. 7510993 ma la falsità della firma apposta su tale contratto non era stata provata dall' attrice, ma solo genericamente allegata, con la conseguenza che la CTU richiesta non avrebbe potuto essere ammessa poiché a carattere esplorativo;
pagina 15 di 30 - la domanda di di condanna al pagamento delle somme di cui Controparte_3 alla polizza n. 7510993 non poteva essere accolta, in quanto il credito di indennizzo non era determinato, il che rendeva possibile solo una statuizione di mero accertamento del diritto del terzo chiamato alla liquidazione dell'indennizzo;
- la domanda di di condanna al risarcimento del danno Controparte_2 derivante dal tempo trascorso tra la domanda di liquidazione della polizza e il relativo riconoscimento era inammissibile in quanto tardivamente formulata.
§.
2.Il giudizio di II grado Avverso la già menzionata sentenza ha proposto appello la IG.ra Parte_1
[...]
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nel merito il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado. Si sono costituiti anche e deducendo, Controparte_3 Controparte_2 quanto al primo, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza nel merito del gravame, e, quanto al secondo, l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva in capo alla appellante, in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello. ha altresì CP_2 chiesto nelle conclusioni la riforma della statuizione sulle spese di lite. All'udienza di trattazione il difensore dell'appellante ha formulato istanza di sospensione del giudizio ex art. 355 c.p.c. in ragione della proposizione in via principale di querela di falso dinanzi al Tribunale di Milano. Rigettata l'istanza di sospensione, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 19 settembre 2024, a seguito della camera di consiglio del 25 settembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo onde disporre una consulenza grafologica, all'esito della quale è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 5 giugno 2025. La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
*** È anzitutto opportuno operare un richiamo ai principi di rango costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata che hanno ispirato alcune norme processuali (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.). Poiché la chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice, principi cui ancor prima dovrebbero connotare anche gli atti delle parti, possono contribuire a ridurre i pagina 16 di 30 tempi del processo, questa Corte ometterà di soffermarsi su tutte quelle questioni trattate nell'impugnazione ininfluenti ai fini della decisione e cercherà di evitare inutili ripetizioni in ossequio a un imperativo di sintesi.
§.
3. L'appello principale Nel primo motivo, l'appellante raggruppa censure tra loro eterogenee così sintetizzabili (a)omessa pronuncia in merito alla domanda (preliminare e assorbente rispetto alle altre questioni) formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 e volta alla declaratoria della inesistenza delle polizze vita e dei documenti ad esse collegati, stipulati tra il 2012 e il 2015, per falsità delle firme asseritamente apposte dalla IG.ra Sul punto il Giudice si sarebbe limitato a dichiarare Persona_1
l'inapplicabilità dell'art. 214 c.p.c. senza riconoscere nella domanda svolta dalla parte attrice i caratteri essenziali della querela di falso. (b) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle somme derivanti dalla decapitalizzazione della polizza n. 7510993 che spettavano al IG. CP_5
(in quanto indicato nella polizza quale “Soggetto designato per liquidazione
[...] della prestazione in corso di contratto”) e che, a seguito del suo decesso, non erano state erogate alla IG.ra , sebbene quest'ultima fosse l'unica erede del Per_1 fratello. L'appellante evidenzia che la debenza di tali somme non era stata contestata dalle società convenute che, oltretutto, si erano dichiarate disponibili a metterle a disposizione della IG.ra subordinatamente al rigetto Parte_1 della domanda di nullità della polizza n. 7510993. (c) mancata applicazione del principio di non contestazione con riferimento alla ammissione delle società convenute (cfr. pag. 10 della comparsa di risposta di e di quanto alla sottoscrizione da parte del IG. Controparte_1 CP_1
della polizza n. 7050283 del 2012 a nome della sorella Controparte_4
quale sola contraente assicurata, che confermerebbe le tesi Persona_1 sostenute dalla IG.ra (a pag. 7, secondo capoverso della Parte_1 motivazione); (d) erroneità della motivazione laddove il primo giudice indica, con riferimento alla polizza n. 7335183, quale beneficiaria la , ancorché tale Parte_4 circostanza fosse smentita dalla stessa polizza, nella quale risultano beneficiari i fratelli e ed escluso la possibilità di Controparte_5 Controparte_4 disporre una verifica grafologica, sul presupposto che non fosse stata allegata una specifica provenienza dal patrimonio di della somma Persona_1 pagina 17 di 30 occorsa per accendere la polizza, con ciò contraddicendosi con quanto detto a pag. 8 in merito al conto cointestato con i fratelli e senza considerare che la IG.ra era erede legittima dei fratelli e che, pertanto, avrebbe avuto Per_1 diritto alla ripetizione del premio;
(e) omessa pronuncia sulla autenticità della sottoscrizione apposta da Per_1
sulla rinuncia ai diritti successori in relazione alla polizza n. 7335183;
[...]
(f) vizio di ultra-petizione per avere rilevato d'ufficio un'eccezione in senso stretto non sollevata dalle contro parti nella parte in cui, con riferimento alla polizza n. 7050283, il Tribunale ha affermato che la sottoscrizione di tale polizza doveva ritenersi implicitamente ammessa;
(g) erroneità della motivazione alla base del rigetto della richiesta di CTU grafologica;
il primo giudice non aveva considerato che l'attrice non aveva potuto effettuare una perizia di parte in quanto le controparti avevano depositato gli originali solo a preclusioni maturate e che la falsità delle sottoscrizioni era manifesta, in quanto la cecità di cui era afflitta la le Per_1 avrebbe impedito di apporre delle firme, sempre parallele ed entro spazi limitati, come quelle contenute nelle polizze in questione. Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di inefficacia, per violazione degli artt. 1891, co. 2, c.c. e 1919, co. 2, c.c., della electio amiciis effettuata dal IG. con riguardo alla Controparte_5 polizza n. 7510993. Il primo giudice era giunto a tale conclusione sul presupposto erroneo che alcun beneficiario fosse in origine indicato nella polizza, sicché con la sottoscrizione della polizza , che Persona_1 rivestiva solo il ruolo di assicurata, aveva rilasciato al fratello il consenso alla indicazione successiva di un beneficiario. In realtà, dall'originale della polizza, tardivamente prodotta in giudizio dalle società convenute, sarebbe emerso che sin dalla stipula del contratto in questione erano indicati i beneficiari nelle persone dei fratelli della IG.ra , suoi eredi. Richiamando i principi Per_1 affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3707/2028, la IG.ra non aveva pertanto assunto la posizione di “mero portatore del rischio” e Per_1 integrando la polizza in questione un'assicurazione sulla vita a favore di terzo disciplinata dall'art. 1891 c.c., con la conseguenza che ogni variazione dei beneficiari avrebbe richiesto il consenso scritto dell'assicurata. Con il terzo motivo si contesta la liquidazione delle spese disposta in favore delle società convenute per difetto di motivazione in ordine alla soccombenza e senza distinguere il compenso in relazione alle varie fasi del giudizio. Il pagina 18 di 30 Tribunale non avrebbe tenuto conto del mancato espletamento dell'attività istruttoria e dell'omesso deposito di comparse o note conclusive. Lamenta infine che il tribunale non abbia tenuto conto del comportamento processuale delle parti che, anche a prescindere dall'asserita soccombenza della attrice, avrebbe giustificato un governo delle spese diametralmente opposto ai sensi dell'art. 88 c.p.c. In subordine, a fronte dell'avvenuto accertamento da parte del giudice della proprietà esclusiva in capo alla de cuius delle somme utilizzate per l'accensione delle varie polizze, il giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese di lite, visto che l'azione proposta non poteva considerarsi superflua, né temeraria. Nel quarto motivo l'appellante reitera la richiesta di ammissione di CTU ribadendo l'erroneità della decisione nella parte in cui omette di disporre tale approfondimento istruttorio reputandolo suppletivo.
§.
4. L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale (ancorché non qualificato come tale) il IG. chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese di CP_2 lite, liquidate in suo favore solo nell'importo di € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, sulla base del rilievo che l'appellante incidentale aveva proposto una domanda inammissibile. Deduce al riguardo che l'importo riconosciuto dal Tribunale si attesterebbe immotivatamente al di sotto dei minimi di legge e che il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente le fasi, il valore e la complessità della controversia. Per tali motivi chiede la riforma in parte qua della sentenza e la rideterminazione delle spese in applicazione delle tabelle di legge vigenti.
§.
5. L'Opinione della Corte 5.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame principale deve essere rigettata. Va in primo luogo osservato che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e non già quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015). L'atto di appello di cui è causa, sia pur nella sua prolissità e talvolta scarsa chiarezza, consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. pagina 19 di 30 Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. 5.2. Occorre preliminarmente affrontare la questione, sollevata da tutte le parti appellate, riguardo alla qualità di erede di da parte di Persona_1 [...]
Parte_1
e eccepiscono il difetto di legittimazione dell'odierna Controparte_2 CP_1 appellante sottolineando che il testamento olografo con il quale la è Parte_1 stata nominata successore universale è stato impugnato innanzi al Tribunale di Ragusa da . Controparte_6
Anche ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice odierna CP_2 appellante per invalidità del testamento olografo in quanto redatto in assenza di due testimoni necessari a causa della cecità della testatrice. Egli, tuttavia, non ha mai chiesto in via incidentale la declaratoria di nullità del testamento per i citati motivi e in ogni caso è terzo non legittimato ad impugnare il testamento. Ciò premesso la sig.ra ha fornito prova della propria legittimazione Parte_1 documentando la propria qualità di erede testamentario producendo l'atto di pubblicazione di testamento olografo (all. A). Tanto basta, giacché le eventuali contestazioni di tale qualità costituiscono questioni estranee al presente giudizio. Inoltre, a seguito dei rilievi sollevati, l'attrice, odierna appellante, nella memoria ex art. 183, co. 6 n 1 cpc ha altresì dedotto di essere erede legittimo ex art. 572 c.c. circostanza che non è stata contestata dagli appellati. 5.3. L'appellante ha, nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, insistito nella richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c. sulla base del rilievo che nel giudizio di primo grado non era stata accolta la richiesta di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni. La richiesta è da ritenersi superata a seguito dell'approfondimento istruttorio disposto. 5.4. Venendo al merito pare opportuno, per una più agevole comprensione delle questioni di causa, elencare sinteticamente i rapporti contrattuali intercorsi tra , i suoi due fratelli e Persona_1 Controparte_5 CP_4
e tramite l'intermediazione di ,
[...] Controparte_1 CP_1 come documentati in atti
• polizza n. 2129022 del 25.3.2009 intestata a quale Persona_1 contraente/assicurata di € 50.000, pacificamente riconosciuta come pagina 20 di 30 autentica;
riscattata con i documenti del 20.05.2014 e del 19.10.2015 liquidata con bonifico di € 52.180,38 del 23.5.2014;
• polizza n. 7050283 del 21.5.2012 intestata a quale Persona_1 contraente/assicurata per l'importo di € 300.000, poi variato a € 325.000, liquidata sul conto corrente cointestato , Controparte_4 CP_5
e il 5.11.2015 con bonifico di € 343.012,47;
[...] Persona_1
• polizza n. 7335183 del 20.5.2014 intestata a quale Controparte_4 contraente, in cui è l'assicurata, dell'importo di € Persona_1
50.000 trasferita in proprietà per successione il 17.10.2017 solo a CP_5
, a seguito della rinuncia sottoscritta da e
[...] Persona_1 liquidata sul conto corrente intestato e per € Controparte_5 Per_1
45.897,11 il 5.6.2018;
• polizza Unit Linked n. 7510993 del 19.10.2015, ancora in corso, contraente e assicurata con premio Controparte_5 Persona_1 unico anticipato di € 400.000, accesa mediante il riscatto delle prime due polizze e recante quali beneficiari in caso di morte dell'assicurata
, e;
in data Persona_1 Controparte_5 Controparte_4
29.09.2018 ha designato come beneficiario in caso di Controparte_5 morte dell'assicurata e, successivamente, il 7.11.2019 Persona_1
e . Controparte_3 Controparte_2
5.5. Ciò premesso, venendo alla trattazione del primo motivo occorre prendere le mosse dalla censura sub (g) relativa alla mancata ammissione di una CTU grafologica che viene così motivata dal tribunale
<<…occorre quindi verificare a pena di nullità l'effettività del consenso di
Persona_1 solo in ordine alla polizza n. 7510993. Non spetta alle parti convenute e/o chiamate provare l'effettività di tale consenso. È la parte attrice che, contestando tale firma per fondare le proprie azioni, a doverne provare la falsità. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Parte attrice non allega anzitutto alcuna perizia grafologica, allegando un'asserita evidenza della falsità della sottoscrizione. Ha poi precisato, tra le altre cose, di non avere allegato che fosse incapace di scrivere o sottoscrivere bensì, più semplicemente, che la Persona_1 stessa non avrebbe sottoscritto i documenti per i quali è causa (cfr. pag. 2 seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.). In prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. si evidenzia infatti la calligrafia (nel senso etimologico del termine) della sottoscrizione di apposta su di una polizza Persona_1
pagina 21 di 30 del 2009, riconosciuta come autentica (pag. 12 memoria citata), per contrapporla alla firma, palesemente difforme, di cui alla polizza del 2015 oggetto di contestazione. Ora, emerge anzitutto una significativa distanza temporale, già di per sé ragione sufficiente della diversità delle firme (nel 2009 n. 1934, aveva 75 anni;
nel 2015 ne Parte_5 aveva 81); inoltre era stata riconosciuta invalida civile medio tempore, Persona_1 ossia tra il 2012 e il 2013 (cfr. docc. 2 e 3), completamente cieca (in base al doc. 3 già dal 2011). Quindi la difformità delle firme dopo il 2011 è già di per sé logicamente spiegabile. Manca poi la produzione di utili scritture di comparazione, ossia scritture di pugno di del 2015, data di stipula della polizza n. 7510993. Persona_1
Per il vero, vi è anzitutto la sottoscrizione del 2012 (doc. 6 attrice), che si è già visto come sia stato ammesso essere di pugno di Il segno grafico è nettamente difforme da Persona_1 quello indicato come modello da parte attrice, i.e. la sottoscrizione di cui al doc. 3 conv. (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione). Già solo tale circostanza invalida la pretesa di una c.t.u. basata sulla diversità di firme tra il 2009 e il 2015. In ogni caso, non possono valere come scritture di comparazione gli atti dei quali si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; gli stessi, in tesi producibili risalendo fino al 9.3.2010 (cfr. doc. 20), non possono integrare utili scritture di comparazione perché appare opinabile che sia un terzo (i.e. l'odierna attrice) a segnalare quale siano gli atti che riportino firme effettivamente ascrivibili alla stessa peraltro in un contesto dove si è messa in dubbio la Persona_1 veridicità di tutte le firme dal 2011 in avanti.
Per questi motivi
, non si è ritenuto di dare corso alla richiesta c.t.u., avente carattere esplorativo>>. 5.6.Tali argomentazioni non sono condivise dalla Corte. La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura, di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., prevista per l'ipotesi in cui la parte contro la quale è prodotta la scrittura nega la propria scrittura o la propria firma, non è applicabile al caso in cui si contesti l'autenticità di un atto che non è attribuito alla parte contro la quale è prodotto, ma alla stessa parte che intende avvalersene;
in tale caso è applicabile l'art. 2719 cod. civ., secondo il quale le copie fotografiche, cui sono parificate quelle fotostatiche, hanno lo stesso valore degli originali quando la loro conformità ai medesimi non è espressamente disconosciuta dalla parte, contro la quale sono prodotte. (Cass. Sez. 3, 16/10/2001, n. 12598). Premesso che è indiscutibilmente corretta la premessa da cui muove il tribunale, ossia che fosse onere dell'attrice dare prova della falsità delle sottoscrizioni, gli elementi agli atti di causa depongono in maniera univoca se non per la fondatezza della allegata falsità, quanto meno per l'oggettiva serietà dell'assunto. pagina 22 di 30 È sufficiente esaminare i documenti assicurativi recanti la firma di Per_1
per nutrire forti dubbi sul fatto che una donna, allettata e affetta da un
[...] grave deficit visivo, che l'ha condotta alla cecità assoluta nel 2013, potesse apporre delle firme sempre parallele ed entro spazi limitati come quelle contenute nelle polizze in questione. Per questa ragione non può sostenersi che l'attrice, non avendo prodotto una consulenza di parte, non aveva dedotto prove a fondamento della falsità delle sottoscrizioni. Inoltre, l'affermazione da parte del primo giudice circa l'assenza di scritture di comparazione non può dirsi corretta avendo l'attrice più volte manifestato l'intenzione di utilizzare come scrittura di comparazione la polizza del 2009, l'unica ritenuta con firma autentica. Occorre a questo punto dar conto del fatto che, all'esito degli accertamenti grafologici, la CTU, sulla base di argomentazioni che il collegio reputa pienamente esaustive, ha concluso che
“Le sottoscrizioni apposte a nome apparente di sulla documentazione di Persona_1 seguito elencata a) polizza n. 7050283 datata 21.5.2012; b) versamento premio aggiuntino di Euro 25.000 del 29.1.2014; c) riscatto parziale della polizza n. 2129022 del 20.5.2014; d) accensione polizza n. 7335183 del 20.5.2014; e) riscatto totale della polizza n. 2129022 del 19.10.2015; f) riscatto totale della polizza n. 7050283 del 19.10.2015; g) accensione della polizza n. 7510993; h) richiesta di subentro del sig. nella polizza n. 7335183, Controparte_5 con rinuncia alla contraenza da parte di del 17.10.2017 Persona_1 sono apocrife e non sono state pertanto tracciate da . Persona_1
Non colgono nel segno le osservazioni critiche sollevate alla ctu nelle note conclusive di e A tal fine ritiene il Collegio di Controparte_1 CP_1 potere assolvere al proprio onere di motivazione tramite il richiamo alle conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio, la quale ha puntualmente ed esaustivamente replicato alle considerazioni critiche della ctp di e CP_1
(Cass. Sez. 3, 06/10/2005, n. 19475). Controparte_1
5.7. L'apocrifia della firma determina la nullità ex art. 1325 c.c. per difetto del consenso al contenuto degli accordi contrattuali sui quali è apposta la firma falsificata della sig.ra . Va altresì rilevato che la prova del consenso nel Per_1 caso del contratto assicurativo deve necessariamente essere di natura pagina 23 di 30 documentale, soggiacendo tale tipologia contrattuale alla forma scritta ad probationem. 5.8. Occorre dunque esaminare le conseguenze delle rilevate nullità. La parte appellante correla all'azione di nullità proposta per tutte le polizze, la domanda di restituzione delle somme versate e di risarcimento del danno. L'assunto da cui muove l'appellante è che “la banca e la società assicuratrice, essendo in mala fede e parti necessarie dei reati consumati in occasione delle falsificazioni, sono tenute alla restituzione integrale del premio unico anticipato e al risarcimento del danno anche per le polizze precedenti già liquidate”.
5.8.I La domanda di restituzione, che prescinde dalla buona o mala fede dell'accipiens in quanto dipendente dalla caducazione del titolo contrattuale, non può essere accolta con riferimento:
• alla polizza n. 2129022 del 25.3.2009, sia perché la domanda è inammissibile in quanto proposta solo nelle note conclusive e non in citazione, sia perché la polizza non è nulla e la provvista è stata restituita con bonifico di € 52.180,38 del 23.5.2014;
• alla polizza n. 7050283 del 21.5.2012, per la quale l'appellante chiede genericamente la ripetizione dei due terzi dell'importo di riscatto oltre alle spese, competenze, commissioni imposte: tuttavia l'importo versato è stato integralmente restituito il 5.11.2015 unitamente ai frutti dell'investimento, tramite accredito sul medesimo conto corrente cointestato ai tre fratelli dal quale era provenuta la provvista originaria;
la domanda di restituzione delle spese, competenze, commissioni imposte è invece estremamente generica;
Deve invece essere accolta solo in parte con riferimento:
• alla polizza n. 7335183 del 20.5.2014 contraente/intestatario
[...]
, assicurata, limitatamente al Controparte_4 Persona_1 capitale non restituito di € 4.102,89 corrispondente alla differenza tra l'importo in origine versato di € 50.000 (trasferita in proprietà per successione il 17.10.2017 solo a , a seguito della rinuncia Controparte_5
a firma apocrifa ) e liquidata sul conto corrente Persona_1 intestato e per € 45.897,11 il 5.6.2018; il Controparte_5 Per_1 riscatto della polizza è avvenuto mediante accredito sul libretto di deposito e risparmio 105037710 intestato a e Persona_1 CP_5
; dunque la somma di € 45.897,11 è stata restituita a
[...] Per_1
pagina 24 di 30 che ben poteva liberamente disporne interamente, considerata la Per_1 premorienza del fratello e non essendo stata allegata la presenza di altri successori. A ciò si aggiunga che è la stessa appellante ad allegare che l'importo restituito è stato investito nella polizza n. 7510993 ancora in essere, con la conseguenza che, disporre nuovamente la restituzione anche del capitale versato, implicherebbe una indebita locupletazione;
la domanda di restituzione delle spese, competenze, commissioni imposte è come sottolineato estremamente generica.
5.8. II. Deve invece essere disposta la restituzione del capitale investito nella polizza Unit Linked n. 7510993 del 19.10.2015 contraente e Controparte_5 assicurato di € 400.000, accesa mediante il riscatto delle Persona_1 polizze a) e b), beneficiari e . Controparte_5 Controparte_4
La polizza rientra, come sottolinea il tribunale, nello schema tipico dell'assicurazione sulla vita altrui delineato dall'art. 1919 c.c., in cui il beneficiario è il contraente, mentre il soggetto alla cui morte viene subordinata la liquidazione, impropriamente denominato assicurato, è il mero portatore del rischio (cfr Cass. 3707/2028). I benefici del contratto assicurativo spettano infatti esclusivamente al contraente, tant'è che si determinò a Controparte_5 disporne in favore di terzi completamente estranei al ristretto nucleo familiare dei tre germani. Da ciò consegue l'invalidità della polizza, in assenza della prova scritta del consenso della . La restituzione va disposta in favore Per_1 dell'appellante, benché contraente fosse , sia perché anche ai Controparte_5 sensi dell'art. 1854 c.c., come osserva il tribunale con argomentazioni che trovano un valido ed oggettivo fondamento nei documenti prodotti, benché
<<.. si tratta di conto cointestato, .. occorre altresì rilevare che dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice emerge 1) che di fatto gli unici movimenti in avere sul conto provenissero da somme di cui era creditrice (ratei di pensione e riscatti di polizza) ma, Persona_1 altresì, 2) che una somma pari all'ammontare del premio di cui alla polizza in esame (pari a
€ 400.000,00) trovava corrispondenza proprio negli indennizzi accreditati sul conto corrente (formalmente cointestato) a in data 23.10.2015 (€ 343.012,37: bonifico Persona_1 disposto da ancora: € 50.000,00 in data 23.5.2014, sempre dalla Controparte_1 medesima assicuratrice: cfr. docc. 8, pagg. 1, 2 e 6). Peraltro si tratta di un conto corrente che non sembrava consentire, in base alle risultanze contabili evincibili dai documenti prodotti, pagamenti quali quelli di cui al premio in esame, se non per effetto delle entrate, parimenti
“straordinarie” rispetto all'ordinaria movimentazione del conto, date dagli indennizzi in favore pagina 25 di 30 di ; sia perché è erede di Persona_1 Parte_1 Per_1
a propria volta erede incontestata di .
[...] Controparte_5
La condanna alla restituzione del capitale versato a seguito della declaratoria nullità delle polizze nn. 7510993 e 7335183 viene posta a carico di CP_1 in qualità di parte del contratto nullo.
[...]
5.8.III. Oltre al capitale sono dovuti gli interessi legali che l'appellante, assumendo la mala fede dell'accipiens, chiede dalla data del versamento alla data della restituzione. A riguardo il principio di cui occorre fare applicazione è il seguente “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”. (Cass. Sez. 1, 07/05/2024, n. 12362). Si osserva in primo luogo che non ha impugnato i passaggi Parte_1 della motivazione tesi a rigettare la dedotta nullità delle polizze correlati ad asserite irregolarità della condotta di di seguito ritrascritti: CP_1
<Occorre altresì sgombrare il campo da pretese nullità. L'invocato art. 2 l. n. 18/1975 sancisce che l'atto sottoscritto da persona affetta da cecità vincola colui che l'ha apposta. Non ricorre quindi alcuna causa di nullità. Tutte le polizze sono state poi stipulate al più tardi nel 2015; il regolamento invocato dall'odierna attrice per contestare la legittimazione di colei che avrebbe raccolto le firme dell'assicurato è il n. 40/2018, posteriore e dunque inapplicabile alle polizze in contestazione. Quanto poi al par. 21.1 delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 14 di parte attrice, che prevede la necessità che la sottoscrizione del contratto avvenga presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione, si osserva che non compete ai privati prevedere sanzioni di nullità del contratto, peraltro nel caso di specie neppure espressamente prevista. Trattandosi peraltro di materia rimessa all'autonomia delle parti, la clausola è disponibile e quindi derogabile: in contrasto quindi con il carattere indisponibile delle norme poste a presidio della validità dei contratti a pena di nullità>>. A seguito del passaggio in giudicato dei sovrascritti passaggi della sentenza, alcuna responsabilità di e può ipotizzarsi per la CP_1 CP_1
pagina 26 di 30 sottoscrizione della polizza al di fuori dei locali commerciali e in assenza di un funzionario. L'appellante, a fondamento della mala fede di allega altresì la CP_1 consapevolezza in capo alla Banca della falsificazione della firma della . Per_1
Di tale consapevolezza vi è tuttavia prova solo riguardo all'unica polizza in cui
è parte contraente, la n. 7050283, in cui il funzionario Persona_1 che si è occupato del collocamento, dichiara CP_1 Persona_5 formalmente di avere proceduto all'identificazione del contraente. Per questa polizza sono pertanto dovuti, in via solidale dalla contraente CP_1
e dall'intermediario gli interessi dalla data del versamento del
[...] CP_1 capitale. Nelle polizze n. 7335183 e n. 7510993 in cui la è persona Per_1 assicurata ma non contraente, è documentato che il collocatore abbia provveduto a identificare il soggetto contraente.
Considerato che
non risulta previsto un obbligo di provvedere all' identificazione personale anche del soggetto assicurato, né del resto l'appellante specifica quale sarebbe la precisa regola comportamentale violata da non vi è prova della mala fede CP_1 delle società appellate. Conseguentemente sono dovuti:
➢ sulla polizza 7050283 da e gli interessi legali CP_1 Controparte_1 dal 21.05.12 al 28.01.14 sul capitale di € 300.000,00 pari a € 12.332,88 e dal 29.01.2014 al 19.10.15 sul capitale di € 325.000,00 pari a € 4.291,78 oltre interessi ex art. 1284, co. iv c.c.;
➢ sulla polizza n. 7335183 da gli interessi legali sul Controparte_1 capitale di € 4.102,89 dalla data della domanda e vanno calcolati a norma dell'art. 1284 co. iv c.c. (cfr Cass. 7677/2025);
➢ sulla polizza n. 7510993 gli interessi sull'intero capitale ancora da restituire da parte di decorrono dalla data della domanda e Controparte_1 vanno calcolati a norma dell'art. 1284 co. iv c.c.
5.8.IV. Quanto alla domanda risarcitoria, valgono le considerazioni espresse in merito alla prova della mala fede dell'accipiens. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità di tipo precontrattuale che trova fondamento normativo nell'art. 1338 c.c., che stabilisce la responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato conoscenza alla controparte. Non vi è prova che CP_1 fosse a conoscenza o, quanto meno, avesse colposamente ignorato la falsità pagina 27 di 30 delle firme della apposte sulle polizze nn. 7335183 e 7510993. In Per_1 ogni caso e ciò si considera dirimente per tutte le polizze, non sussiste il maggior danno preteso, giacchè - secondo la regola presuntiva da applicare per riconoscere il maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie di valuta , in assenza di prova specifica da parte del danneggiato (cfr Cass. Sez. U. 19499/2008) - il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi non supera il tasso degli interessi legali.
* 5.9. L'accoglimento della domanda principale sub 1) delle conclusioni entro i limiti sopra delineati determina l'assorbimento delle rimanenti censure. La revisione della disciplina delle spese di lite, in senso favorevole all'appellante in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, determina il rigetto dell'appello incidentale di . CP_2
5.10. La declaratoria di nullità e il riconoscimento degli interessi sul capitale restituito impone l'accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale proposta da di restituzione dell'importo di € 18.012,37 corrispondente CP_1 alle plusvalenze riconosciute con la liquidazione della polizza 7050283 con interessi legali determinati ai sensi dell'art. 1284 co. iv c.c. dalla data della domanda al saldo (doc. 4 importo da compensarsi con il maggior CP_7 credito riconosciuto all'appellante.
§.6 Le spese di lite Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate in base al principio di soccombenza, per cui CP_1 Controparte_1 Controparte_2
e vanno condannati in via solidale a rifondere a Controparte_3 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano coma da
[...] dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Le spese di ctu, liquidate separatamente, seguono il medesimo regime.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Milano n. Parte_1
7020/2023, previa riforma, così dispone: 1.In accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di I grado A. dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome apposte sulla Persona_1
a) polizza n. 7050283 datata 21.5.2012; b) versamento premio aggiuntino di pagina 28 di 30 Euro 25.000 del 29.1.2014; c) riscatto parziale della polizza n. 2129022 del 20.5.2014; d) accensione polizza n. 7335183 del 20.5.2014; e) riscatto totale della polizza n. 2129022 del 19.10.2015; f) riscatto totale della polizza n. 7050283 del 19.10.2015; g) accensione della polizza n. 7510993; h) richiesta di subentro del sig. nella polizza n. 7335183, con rinuncia alla contraenza da Controparte_5 parte di del 17.10.2017 Persona_1
B. dato atto della nullità delle polizze n. 7050283, n. 7335183, n. 7510993
➢ condanna e in via solidale a CP_1 Controparte_1 corrispondere ex art. 2033 c.c. sulla polizza 7050283 gli interessi legali maturati dal 21.05.12 al 28.01.14 sul capitale di € 300.000,00 pari a € 12.332,88 e dal 29.01.2014 al 19.10.15 sul capitale di € 325.000,00 pari a € 4.291,78 oltre interessi ex art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
➢ condanna a restituire sulla polizza n. 7335183 il Controparte_1 capitale non già corrisposto di € 4.102,89 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale a norma dell'art. 1284 co. iv c.c. al saldo;
➢ condanna restituire a nella Controparte_1 Parte_1 qualità di erede di il premio investito nella polizza Persona_1
United Linked n. 7510993, pari a € 400.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
C. in accoglimento della domanda subordinata proposta da Controparte_1
condanna a restituire l'importo di € 18.012,37 oltre
[...] Parte_1 interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. iv c.c. dalla data della domanda al saldo importo da compensarsi con il maggior credito riconosciuto alla Parte_1
2. Rigetta ogni ulteriore domanda;
3. Condanna in via solidale CP_1 Controparte_1 CP_2
e a rifondere a le spese di lite che si
[...] Controparte_3 Parte_1 liquidano per il I grado in € 22.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali e per il II grado in € 20.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali. Spese da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente le spese di ctu come liquidate separatamente a carico solidale degli appellati e;
CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2
pagina 29 di 30 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte il 18 giugno 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
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