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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 118, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Deborah Sannino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 31 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 29 settembre 2001, in regime di separazione dei beni, dal quale nasceva una figlia- (nata il [...] a [...]), maggiorenne Per_1
1 V.G. n. 3103/2025
ma non economicamente autosufficiente-, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Presso la casa coniugale continuerà ad abitare la sig.ra unitamente alla figlia Parte_1
; Per_1
3) I beni mobili che costituiscono l'arredamento restano assegnati alla casa coniugale;
4) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) per quanto concerne l'aspetto economico, i coniugi di comune accordo pattuiscono quanto segue:
a) il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, Per_1 da corrispondersi attraverso bonifico su c/c intestato alla sig.ra di cui il sig. Pt_1 Parte_2 dichiara di conoscere il codice Iban;
b) l'importo indicato al punto 5.a) - che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto - dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione (iscrizione e tasse scolastiche;
libri di testo;
corredo scolastico;
gite ed altre attività scolastiche e spese per il trasporto a scuola) e sportive per la figlia , cadranno su entrambi i genitori nella misura del Per_1
2 V.G. n. 3103/2025
50% ciascuno, purchè siano previamente concordate tra essi coniugi e venga esibita prova dell'effettiva spesa sostenuta;
6) i coniugi rinunziano a chiedere per sé qualsivoglia contributo economico, in quanto la sig.ra
è impossibilitata a svolgere attività lavorativa ed il sig. è attualmente privo di Pt_1 Parte_2 occupazione;
7) i coniugi dichiarano di aver risolto e transatto ogni questione economica tra essi pendente;
8) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza, domicilio o dimora, con
l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
9) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
10) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
23.9.1965) e (nato a [...] il [...]): Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n.287, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 118, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Deborah Sannino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 31 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 29 settembre 2001, in regime di separazione dei beni, dal quale nasceva una figlia- (nata il [...] a [...]), maggiorenne Per_1
1 V.G. n. 3103/2025
ma non economicamente autosufficiente-, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Presso la casa coniugale continuerà ad abitare la sig.ra unitamente alla figlia Parte_1
; Per_1
3) I beni mobili che costituiscono l'arredamento restano assegnati alla casa coniugale;
4) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) per quanto concerne l'aspetto economico, i coniugi di comune accordo pattuiscono quanto segue:
a) il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia , la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, Per_1 da corrispondersi attraverso bonifico su c/c intestato alla sig.ra di cui il sig. Pt_1 Parte_2 dichiara di conoscere il codice Iban;
b) l'importo indicato al punto 5.a) - che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto - dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di istruzione (iscrizione e tasse scolastiche;
libri di testo;
corredo scolastico;
gite ed altre attività scolastiche e spese per il trasporto a scuola) e sportive per la figlia , cadranno su entrambi i genitori nella misura del Per_1
2 V.G. n. 3103/2025
50% ciascuno, purchè siano previamente concordate tra essi coniugi e venga esibita prova dell'effettiva spesa sostenuta;
6) i coniugi rinunziano a chiedere per sé qualsivoglia contributo economico, in quanto la sig.ra
è impossibilitata a svolgere attività lavorativa ed il sig. è attualmente privo di Pt_1 Parte_2 occupazione;
7) i coniugi dichiarano di aver risolto e transatto ogni questione economica tra essi pendente;
8) ciascun coniuge potrà fissare in piena autonomia la propria residenza, domicilio o dimora, con
l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, ogni eventuale variazione nei trenta giorni precedenti la stessa;
9) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
10) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
23.9.1965) e (nato a [...] il [...]): Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n.287, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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