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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
.G. 21168/2024 CP_1
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 10:00 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per la parte ricorrente l'avv. FLAVIO DE GIROLAMO per l'avv. ZARDI Parte_1
CHIARA.
Nessuno compare per la parte convenuta, già dichiarata contumace.
L'Avv. TERZUOLO precisa le conclusioni come da foglio depositato il 29.10.2025.
Dopo breve discussione orale con richiamo agli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 21168/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. ZARDI CHIARA e dell'Avv. BISCUOLA DANIELE;
P.IVA_1
PARTE ATTRICE RICORRENTE
contro
C.F. , Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
All'udienza del 30.10.2025, come foglio depositato il 29.10.2025: “Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertata e dichiarata, per tutto quanto sopra esposto, l'intervenuta dichiarazione di successione (Documento del 14.08.1992 Pratica n. 272924 in atti dal 20.03.2003, Registrazione UR
Sede TORINO (TO), Volume 6841 n. 32 del 13/02/1993 (n. 8900.1/1992)) del signor Parte_2 nell'eredità del signor (C.F. , per l'effetto, dichiarare
[...] Persona_1 C.F._2 che il signor è erede del signor per la quota 1/4 dell'Unità Parte_2 Persona_1 immobiliare sita nel Comune di Torino (TO), Via Vigliani Onorato n. 196, piano 3, così censita al
pagina 2 di 7 Catasto dei Fabbricati: Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14, Categoria A/3, Classe 05, Piano 3, Vani
4, Rendita € 371,85, c) ordinare al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. - Accertare e dichiarare che, relativamente all'atto di compravendita descritto al numero 1 del quadro sinottico delle trascrizioni (6.911/5.935 del 19.05.975) con cui i signori
[...]
e acquistavano l'immobile dal signor , non risulta essere Per_1 Controparte_3 Parte_3 stata fatta la voltura catastale, si chiede che il Giudice voglia ordinare alla Agenzia delle Entrate con esonero di sua responsabilità di procedere all'aggiornamento catastale del passaggio di proprietà dell'immobile dell'Unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO), Via Vigliani Onorato n. 196, piano 3, così censita al Catasto dei Fabbricati: Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14, Categoria A/3,
Classe 05, Piano 3, Vani 4, Rendita € 371,85 dal signor ai signori e Parte_3 Persona_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Torino domandando l'accoglimento delle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, allegando:
§ di avere pignorato l'immobile di piena proprietà del convenuto sito nel Comune di Torino (TO), Via
Vigliani Onorato n. 196, piano 3, censita al Catasto dei Fabbricati al Foglio 1456, Particella 219, Sub.
14, Categoria A/3, Classe 05, Piano 3, Vani 4, Rendita € 371,85 (doc. 1), con procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Torino iscritta al n. RGE 240/2024;
§ che il G.E. ha rilevato l'omessa voltura dell'atto di compravendita del 1975 tra e gli Parte_3 acquirenti e , nonché l'omessa trascrizione dell'acquisto mortis causa Controparte_3 Persona_1 della quota di proprietà pari a ¼ dell'immobile staggito caduto nella successione di , Persona_1 padre dell'esecutato odierno convenuto (doc. 2, 3 e 4), come da documentazione notarile prodotta al doc. 3;
§ di avere quindi interesse affinché sia accertato e dichiarato che la voltura catastale da parte del convenuto della quota di immobile acquistato mortis causa a seguito del decesso del padre Parte_2
(Documento del 14.08.1992 Pratica n. 272924 in atti dal 20.03.2003, Registrazione UR Sede
[...]
TORINO, Volume 6841 n. 32 del 13/02/1993, n. 8900.1/1992) vale quale accettazione tacita dell'eredità.
Nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, pagina 3 di 7 il convenuto non si è costituito, venendo dichiarato contumace;
invero, “i Controparte_2 chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando
l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr., ex multis, C. Cass. n. 17445/2019).
Assegnati i termini ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., all'odierna udienza il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, è evidente l'interesse ad agire di el presente giudizio, Parte_1 al fine di poter proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa avente a oggetto l'immobile de quo.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato, non avendo la parte ricorrente sufficientemente provato la qualità di erede in capo in assenza di elementi in atti da cui desumere Parte_2 inequivocabilmente la volontà del convenuto di accettare l'eredità del padre.
In primo luogo, deve osservarsi che la parte ricorrente (nonostante dalla documentazione prodotta risulti che il convenuto non abbia trascritto l'accettazione delle eredità tanto del padre che della madre, in origine proprietari per ½ dell'immobile staggito, sito in Torino, Via Vigliani Onorato n. 196,
Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14 – Cat. A/3) si è limitata a domandare di accertare che il convenuto ha tacitamente accettato l'eredità del padre per la quota di ¼ dell'immobile stesso Persona_1
(alcuna domanda svolgendo quanto all'eredità della madre).
Ciò detto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) e che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ." (cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525).
A mente dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non
pagina 4 di 7 nella qualità di erede”.
Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ., 1/3/2021 n. 5569; Cass. n. 4843/2019).
È altresì pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi
(v. Cass. 5275/1986; Cass. 4843/2019); tali atti, di per sé soli, sono insufficienti, se non accompagnati da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale.
Nel caso di specie:
- dalla documentazione in atti non risulta alcuna trascrizione dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità morendo dismessa da in favore dei chiamati (coniuge) e Persona_1 Controparte_3 di (figlio), tanto che nella relazione notarile si legge che non sono state rinvenute Parte_2 trascrizioni per atti mortis causa contro , risultando dalla visura catastale dell'immobile Persona_1 staggito che lo stesso è stato intestato a per la quota di 30/40 e a Controparte_3 Controparte_4 per la quota di 10/40 sulla base di un documento che la stessa certificazione notarile presume essere la dichiarazione di successione in morte di , non prodotta in atti;
Persona_1
- a fondamento della propria domanda, la parte ricorrente si è limitata ad allegare l'avvenuta voltura catastale dell'immobile in capo al convenuto dopo la morte del padre.
Orbene, è indubbio che per consolidata giurisprudenza la voltura catastale rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, posto che soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (in tal senso Cass. n. 7075/1999; Cass. n. 5226/2002; pagina 5 di 7 Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 11478/2021; Cass., 09/01/2025, n. 522).
Senonché, nel caso di specie alcuna richiesta di voltura catastale successiva al decesso di
[...]
è stata prodotta in atti, tanto meno sottoscritta dal convenuto (ben potendo essere Per_1 eventualmente stata richiesta da terzi anche a nome di un altro chiamato all'eredità), neppure avendo la società ricorrente allegato o dato prova di avere anche solo interpellato l'Agenzia dell'Entrate per reperire informazioni al riguardo.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza "la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. ord.
6.4.2017, n. 8980, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso
"negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius"; ancora,
"La voltura catastale non sempre è indicativa dell'accettazione di eredità. Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità", cfr. Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022, n.1702).
Dalla stessa documentazione catastale prodotta risulta, peraltro, solo la successione ex lege di CP_3
(neppure quella di ) e in relazione alla stessa si dà atto della “voltura d'ufficio
[...] Persona_1 del 11/12 2018”, senza dunque prova alcuna che tale voltura (a seguito, peraltro, della morte della madre) sia stata domandata dal convenuto.
In assenza di qualsivoglia ulteriore allegazione attorea di condotte del convenuto integranti atti di accettazione tacita (dalle quali desumere che il convenuto ha inteso e voluto comportarsi quale erede del padre, compiendo atti che non avrebbe potuto compiere se non in quanto tale), la domanda di accertamento della qualità di erede del padre in capo al convenuto deve essere rigettata.
Deve, infine, rigettarsi anche l'ulteriore domanda del ricorrente con cui chiede di ordinare all'Agenzia delle Entrate la voltura catastale dell'immobile oggetto di causa in favore dei defunti e Persona_1
(evidentemente non eseguita dopo la compravendita 19.05.975), non rientrando tale Controparte_3
pagina 6 di 7 ordine nei poteri di questo Tribunale, ben potendo provvedervi i soggetti interessati ove ne sussistano i presupposti (tanto più che l'Agenzia delle Entrate nei cui confronti dovrebbe essere emesso l'ordine richiesto non è neppure stata convenuta in causa) .
Nulla in punto spese, vista la soccombenza del ricorrente e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande della parte ricorrente.
2) Nulla in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 10:00 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per la parte ricorrente l'avv. FLAVIO DE GIROLAMO per l'avv. ZARDI Parte_1
CHIARA.
Nessuno compare per la parte convenuta, già dichiarata contumace.
L'Avv. TERZUOLO precisa le conclusioni come da foglio depositato il 29.10.2025.
Dopo breve discussione orale con richiamo agli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 21168/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. ZARDI CHIARA e dell'Avv. BISCUOLA DANIELE;
P.IVA_1
PARTE ATTRICE RICORRENTE
contro
C.F. , Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
All'udienza del 30.10.2025, come foglio depositato il 29.10.2025: “Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertata e dichiarata, per tutto quanto sopra esposto, l'intervenuta dichiarazione di successione (Documento del 14.08.1992 Pratica n. 272924 in atti dal 20.03.2003, Registrazione UR
Sede TORINO (TO), Volume 6841 n. 32 del 13/02/1993 (n. 8900.1/1992)) del signor Parte_2 nell'eredità del signor (C.F. , per l'effetto, dichiarare
[...] Persona_1 C.F._2 che il signor è erede del signor per la quota 1/4 dell'Unità Parte_2 Persona_1 immobiliare sita nel Comune di Torino (TO), Via Vigliani Onorato n. 196, piano 3, così censita al
pagina 2 di 7 Catasto dei Fabbricati: Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14, Categoria A/3, Classe 05, Piano 3, Vani
4, Rendita € 371,85, c) ordinare al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità. - Accertare e dichiarare che, relativamente all'atto di compravendita descritto al numero 1 del quadro sinottico delle trascrizioni (6.911/5.935 del 19.05.975) con cui i signori
[...]
e acquistavano l'immobile dal signor , non risulta essere Per_1 Controparte_3 Parte_3 stata fatta la voltura catastale, si chiede che il Giudice voglia ordinare alla Agenzia delle Entrate con esonero di sua responsabilità di procedere all'aggiornamento catastale del passaggio di proprietà dell'immobile dell'Unità immobiliare sita nel Comune di Torino (TO), Via Vigliani Onorato n. 196, piano 3, così censita al Catasto dei Fabbricati: Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14, Categoria A/3,
Classe 05, Piano 3, Vani 4, Rendita € 371,85 dal signor ai signori e Parte_3 Persona_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Torino domandando l'accoglimento delle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, allegando:
§ di avere pignorato l'immobile di piena proprietà del convenuto sito nel Comune di Torino (TO), Via
Vigliani Onorato n. 196, piano 3, censita al Catasto dei Fabbricati al Foglio 1456, Particella 219, Sub.
14, Categoria A/3, Classe 05, Piano 3, Vani 4, Rendita € 371,85 (doc. 1), con procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Torino iscritta al n. RGE 240/2024;
§ che il G.E. ha rilevato l'omessa voltura dell'atto di compravendita del 1975 tra e gli Parte_3 acquirenti e , nonché l'omessa trascrizione dell'acquisto mortis causa Controparte_3 Persona_1 della quota di proprietà pari a ¼ dell'immobile staggito caduto nella successione di , Persona_1 padre dell'esecutato odierno convenuto (doc. 2, 3 e 4), come da documentazione notarile prodotta al doc. 3;
§ di avere quindi interesse affinché sia accertato e dichiarato che la voltura catastale da parte del convenuto della quota di immobile acquistato mortis causa a seguito del decesso del padre Parte_2
(Documento del 14.08.1992 Pratica n. 272924 in atti dal 20.03.2003, Registrazione UR Sede
[...]
TORINO, Volume 6841 n. 32 del 13/02/1993, n. 8900.1/1992) vale quale accettazione tacita dell'eredità.
Nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, pagina 3 di 7 il convenuto non si è costituito, venendo dichiarato contumace;
invero, “i Controparte_2 chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando
l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr., ex multis, C. Cass. n. 17445/2019).
Assegnati i termini ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., all'odierna udienza il ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, è evidente l'interesse ad agire di el presente giudizio, Parte_1 al fine di poter proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa avente a oggetto l'immobile de quo.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato, non avendo la parte ricorrente sufficientemente provato la qualità di erede in capo in assenza di elementi in atti da cui desumere Parte_2 inequivocabilmente la volontà del convenuto di accettare l'eredità del padre.
In primo luogo, deve osservarsi che la parte ricorrente (nonostante dalla documentazione prodotta risulti che il convenuto non abbia trascritto l'accettazione delle eredità tanto del padre che della madre, in origine proprietari per ½ dell'immobile staggito, sito in Torino, Via Vigliani Onorato n. 196,
Foglio 1456, Particella 219, Sub. 14 – Cat. A/3) si è limitata a domandare di accertare che il convenuto ha tacitamente accettato l'eredità del padre per la quota di ¼ dell'immobile stesso Persona_1
(alcuna domanda svolgendo quanto all'eredità della madre).
Ciò detto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) e che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ." (cfr. Cass. civ. 30.04.2010 n. 10525).
A mente dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non
pagina 4 di 7 nella qualità di erede”.
Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ., 1/3/2021 n. 5569; Cass. n. 4843/2019).
È altresì pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente a contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi
(v. Cass. 5275/1986; Cass. 4843/2019); tali atti, di per sé soli, sono insufficienti, se non accompagnati da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale.
Nel caso di specie:
- dalla documentazione in atti non risulta alcuna trascrizione dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità morendo dismessa da in favore dei chiamati (coniuge) e Persona_1 Controparte_3 di (figlio), tanto che nella relazione notarile si legge che non sono state rinvenute Parte_2 trascrizioni per atti mortis causa contro , risultando dalla visura catastale dell'immobile Persona_1 staggito che lo stesso è stato intestato a per la quota di 30/40 e a Controparte_3 Controparte_4 per la quota di 10/40 sulla base di un documento che la stessa certificazione notarile presume essere la dichiarazione di successione in morte di , non prodotta in atti;
Persona_1
- a fondamento della propria domanda, la parte ricorrente si è limitata ad allegare l'avvenuta voltura catastale dell'immobile in capo al convenuto dopo la morte del padre.
Orbene, è indubbio che per consolidata giurisprudenza la voltura catastale rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, posto che soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (in tal senso Cass. n. 7075/1999; Cass. n. 5226/2002; pagina 5 di 7 Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 11478/2021; Cass., 09/01/2025, n. 522).
Senonché, nel caso di specie alcuna richiesta di voltura catastale successiva al decesso di
[...]
è stata prodotta in atti, tanto meno sottoscritta dal convenuto (ben potendo essere Per_1 eventualmente stata richiesta da terzi anche a nome di un altro chiamato all'eredità), neppure avendo la società ricorrente allegato o dato prova di avere anche solo interpellato l'Agenzia dell'Entrate per reperire informazioni al riguardo.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza "la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. ord.
6.4.2017, n. 8980, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso
"negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius"; ancora,
"La voltura catastale non sempre è indicativa dell'accettazione di eredità. Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità", cfr. Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022, n.1702).
Dalla stessa documentazione catastale prodotta risulta, peraltro, solo la successione ex lege di CP_3
(neppure quella di ) e in relazione alla stessa si dà atto della “voltura d'ufficio
[...] Persona_1 del 11/12 2018”, senza dunque prova alcuna che tale voltura (a seguito, peraltro, della morte della madre) sia stata domandata dal convenuto.
In assenza di qualsivoglia ulteriore allegazione attorea di condotte del convenuto integranti atti di accettazione tacita (dalle quali desumere che il convenuto ha inteso e voluto comportarsi quale erede del padre, compiendo atti che non avrebbe potuto compiere se non in quanto tale), la domanda di accertamento della qualità di erede del padre in capo al convenuto deve essere rigettata.
Deve, infine, rigettarsi anche l'ulteriore domanda del ricorrente con cui chiede di ordinare all'Agenzia delle Entrate la voltura catastale dell'immobile oggetto di causa in favore dei defunti e Persona_1
(evidentemente non eseguita dopo la compravendita 19.05.975), non rientrando tale Controparte_3
pagina 6 di 7 ordine nei poteri di questo Tribunale, ben potendo provvedervi i soggetti interessati ove ne sussistano i presupposti (tanto più che l'Agenzia delle Entrate nei cui confronti dovrebbe essere emesso l'ordine richiesto non è neppure stata convenuta in causa) .
Nulla in punto spese, vista la soccombenza del ricorrente e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande della parte ricorrente.
2) Nulla in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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