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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 77/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 77/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lamonica e dall'Avv. Raul Parte_1
TI e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATO
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 8369 del 12.07.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 18519/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, notificato il 3.06.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, annullare il provvedimento di licenziamento adottato nei confronti della signora con lettera del 14 settembre 2023, Parte_1
ricevuta in data 18 settembre 2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a reintegrare la signora nel
[...] Parte_1
posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.144,39 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque pari a ventiquattro mensilità, o in quella diversa misura determinata e quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o
l'ingiustificatezza del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti della signora
[...]
con lettera del 14 settembre 2023, ricevuta in data 18 settembre 2023 e, per l'effetto, Pt_1
condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria sino a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro
1.144,39; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino a quella di effettivo soddisfo. Con ogni conseguenziale provvedimento anche per quel che riguarda le spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A fondamento della domanda, la ricorrente riferiva di essere stata assunta dal
[...]
, in qualità di docente della scuola primaria, con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2015; successivamente, di aver pattuito, con il citato Ministero, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale a tempo parziale verticale, a decorrere dal 1° settembre 2022; di avere quindi prestato la propria attività lavorativa presso l'Istituto Comprensivo di Roma “Via Cassia KM 18.700”, prima presso la sede
”, sita in Largo Ludovici n. 9 e poi, a partire dal 2019, presso la sede “Amandi”, sita in via Pt_2
Adami, n. 34; di aver richiesto, a mezzo e-mail del 26.05.2023 (n. prot. 3178/E) indirizzata al medesimo Istituto, di assentarsi dal servizio nei giorni 29-30-31 maggio 2023 per visita specialistica
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo di primo grado); di essersi effettivamente sottoposta a visita specialistica in data 29.05.2023 (doc. 3 allegato al ricorso di primo grado), nonché, in data
2 30.05.2023 (doc. 4 dell'atto introduttivo); di aver inoltrato ulteriore richiesta di assenza dal servizio per i giorni 5-6-7 giugno 2023 per altre visite specialistiche (doc. 5 del ricorso introduttivo); di essersi effettivamente sottoposta a visita specialistica in data 5.06.2023 (doc. 6 del ricorso introduttivo); di essere stata destinataria, quindi, della comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ex art. 55quarter co.1 lett. b) D.lgs. 165/2001 e
[...]
del 19.04.2018, per assenza ingiustificata dal servizio (doc. 7 del ricorso Controparte_3
introduttivo); tuttavia, che la predetta comunicazione, datata 11.07.2023, contenente il contestuale invito a essere udita nella giornata dell'8.08.2023 presso l Controparte_4
Viale Giorgio Ribotta n.41 non sarebbe mai pervenuta a destinazione,
[...]
risultando, infatti, in giacenza sin dal 20.07.2023. affermava quindi di essere venuta a conoscenza solo in data 1° settembre, con la consegna a mani, da parte della Dirigente Scolastica dott.ssa
, alla presenza della collega della sopra citata Persona_1 Testimone_1
comunicazione; di essere stata, altresì, destinataria in data 14.09.2023 di una pec avente ad oggetto
“convocazione per il 18.09.2023”; di essersi recata presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto
Comprensivo il giorno 18.09.2023 alle h. 15:00 e di aver ricevuto a mani della Dirigente Scolastica, dott.ssa , il provvedimento di licenziamento datato 14.09.2023, di avere Persona_1
quindi impugnato il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti con lettera datata
15.09.2023, ritenendolo illegittimo in quanto adottato in spregio delle forme e dei termini del procedimento disciplinare e del CCNL applicato, ma anche in quanto privo di giusta causa e/o motivo, per genericità e comunque, infondatezza, delle circostanze dedotte. Rimasta tale lettera priva di riscontro, si è vista costretta a adire l'A.G..
In data 26.06.2024, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1
l'accertamento della correttezza del proprio operato e, conseguentemente, il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
All'udienza di discussione del 12.07.2024, stante la natura del rito, il Giudice si ritirava in
Camera di Consiglio e decideva con sentenza con motivazione contestuale (sent. n. 8369/2024) rigettando il ricorso e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) illegittimità e/o nullità del licenziamento per violazione dell'art. 55 bis D. Lgs. N.
165/2001, essendo stato alterato il diritto di difesa della parte che ha avuto conoscenza della contestazione disciplinare solo in data 1° settembre 2023, ovvero successivamente alla convocazione dell'8.08.2023, contenuta nella lettera di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare dell'11.07.2023;
3 2) insussistenza degli addebiti disciplinari, per aver formulato richiesta di assenza dal servizio per i giorni coincidenti con quelli oggetto di contestazione;
3) sproporzionalità della sanzione espulsiva, tenuto conto del preavviso di assenza, dell'indicazione espressa del motivo dell'assenza (visite specialistiche), della mancata prova della gravità della violazione, dell'assenza di pregresse sanzioni.
In data 11.03.2025 si costituiva davanti a questa Corte il convenuto, chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in appello, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. All'udienza del
21/03/2024, parte appellante chiedeva il rinvio della causa, con termine per note, al fine di replicare alle avverse difese. Accolta l'istanza, all'udienza fissata per il 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate a verbale, la Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
§§§
Il ricorso è destituito di fondamento e pertanto deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure confermata, per le ragioni che di seguito si espongono.
1. Con riferimento al primo motivo di appello, in relazione alla dedotta illegittimità della procedura di licenziamento, va rilevata l'insussistenza delle allegate violazioni di legge, avendo l'amministrazione osservato i termini della normativa vigente nell'irrogazione della massima sanzione disciplinare, con riferimento sia all'art. 55bis, sia all'art. 55quater, sia, infine, all'art. 55septies del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, essendo incorsa la lavoratrice in assenza ingiustificata, in violazione della lettera b) del detto art. 55quater, l'amministrazione ha proceduto, nell'ambito del potere disciplinare spettante, alla conseguente contestazione disciplinare, mediante invio della nota dell'11 luglio 2023, a distanza ravvicinata rispetto alle violazioni disciplinari integrate dalla (in tema di tempestività, ex plurimis Cass. sez. L. ord. n. 7467/2023). Parte_1
Orbene, la contestazione degli addebiti è stata inviata con raccomandata risultata in giacenza dal 20 luglio 2023 e, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., deve riconoscersi che la comunicazione si presume conosciuta al momento dell'avviso di giacenza, momento a decorrere dal quale la lavoratrice avrebbe potuto esercitare i propri diritti.
La ricorrente ha quindi avuto conoscenza della contestazione sin da tale data, prima della conclusione del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini fissati per l'audizione, cui, deve ritenersi, non si è presentata deliberatamente. L'atto unilaterale recettizio, ai sensi dell'art. 1335 c.c., infatti, si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove questo atto sia recapitato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al
4 suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. La Suprema Corte ha di recente ribadito che la presunzione legale di conoscenza si fonda sul fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, mentre la prova contraria (incolpevole ignoranza) deve essere specifica e documentata;
nel caso di specie difetta alcuna prova da parte della lavoratrice (ex plurimis Cass. sez. L. sent. n. 6527/2003 e n. 27526/2013, nonché n. 41732/2021).
La assume genericamente di non essere venuta a conoscenza della Parte_1
contestazione, a causa del fatto che la missiva contenente la contestazione disciplinare era rimasta in giacenza. Per come anticipato sopra, dall'avviso di giacenza, e cioè del messaggio che il postino lascia nella cassetta delle lettere e per mezzo del quale comunica di aver tentato il recapito e di non aver reperito il destinatario, anche se l'atto o la raccomandata non vengono ritirati, l'atto si considera conosciuto. In altri termini, il destinatario di una raccomandata ha la responsabilità di ritirarla, in quanto il mancato ritiro non elimina gli effetti della comunicazione che, quindi, si considera consegnata e nota al destinatario, salvo che tale presunzione di conoscibilità venga contrastata dalla prova di cause di incolpevole ignoranza.
Non si è dunque integrata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, in quanto l'avviso di giacenza del citato provvedimento (datato 20 luglio 2023) si presume conosciuto, proprio per effetto dell'art. 1335 c.c. e a nulla vale che la lavoratrice affermi di avere avuto conoscenza della contestazione solo in data 1 settembre 2023, poiché da quel momento non ha comunque fornito giustificazioni adeguate, né per la sua assenza alla data di convocazione per la prescritta audizione (8 agosto), né tantomeno nel merito delle specifiche contestazioni a lei dirette da parte dell'amministrazione datoriale.
Ne deriva che il primo motivo di appello va rigettato.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, attinente alla giustificazione delle assenze dal lavoro, occorre rilevare che non sono supportate da valida certificazione medica le assenze del 31 maggio e del 6 e 7 giugno 2023, in quanto i certificati prodotti si riferiscono solo a visite specialistiche effettuate nei giorni 29 e 30 maggio, nonché 5 giugno 2023. È agli atti del procedimento, in quanto produzione della stessa ricorrente, un insieme di documenti per mezzo dei quali l'appellante ritiene di avere giustificato le sue assenze, ma che non integrano, si ritiene, alcuna certificazione giustificativa;
vi è una attestazione relativa ai giorni di lunedì 29 maggio, martedì 30
e mercoledì 31 maggio 2023, in relazione però alla visita effettuata in data 29 maggio 2023, nello studio medico Michelangelo sito in Lamezia Terme;
in data 30 maggio il dott. di Persona_2
cui non risulta l'appartenenza ai medici certificatori, attesta una prognosi per gg due per “terapie e
5 riposo”; priva di valore certificativo è altresì la richiesta prot. 3178/E, a mezzo e-mail del 3 giugno
2023, avente ad oggetto “visita specialistica 5/7 giugno”, con ulteriore richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal servizio nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2023 “per visita specialistica”; successivamente, in data 5 giugno 2023, il dott. stilava un ulteriore documento, con “prognosi tre giorni di Per_2 riposo”.
Orbene, le uniche certificazioni pervenute all'Amministrazione sono quelle relative al 29 e
30 maggio e 5 giugno, rimanendo dunque prive di giustificazione le altre giornate, comportamento, questo, che va senz'altro a integrare le violazioni normative per le quali è intervenuto il licenziamento disciplinare;
assume dunque rilievo non solo l'assenza ingiustificata, ma anche la violazione dell'obbligo di tempestiva informazione del datore di lavoro.
Secondo la normativa vigente, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica, proveniente da sanitario di struttura pubblica o convenzionata (art. 55septies d.lgs. n. 165/2001) deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal D.P.C.M. previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 36, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Del tutto insufficiente a soddisfare tale obbligo informativo è dunque lo screenshot del cellulare, anche perché non se ne può desumere alcuna ulteriore informazione sul destinatario dello stesso (doc. 2 e 5 all. ricorso primo grado).
La Suprema Corte ha rilevato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a
"scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza (così Cass. L. 17600/21 e in termini, n. 18858/2016, e la recente n. 6133/2025).
Ne deriva che anche tale motivo di appello è infondato, rimanendo del tutto prive di giustificazione le assenze della lavoratrice, fino al momento del recesso.
3. Con riferimento al terzo motivo di appello, relativo alla proporzionalità della sanzione espulsiva, va sottolineato che l'art. all'art. 55quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001
6 espressamente prevede che l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio. Correttamente la dirigente scolastica ha rilevato (v. all. n. 2 memoria Ministero primo grado) che sussistevano precedenti Parte_3
segnalazioni dell'Ufficio ispettivo e che le assenze contestate risalivano proprio al periodo degli scrutini di fine anno scolastico. La contestazione degli addebiti è formulata con modalità chiare e nel pieno rispetto della normativa, anche di fonte pattizia (v. CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018, con riferimento in particolare agli articoli 11, 12 e 33 dello stesso, debitamente richiamato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla ricorrente in data
1/09/2022).
Appare coerente citare quanto di recente stigmatizzato dalla Suprema Corte in tema di proporzionalità: in tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art.55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. L. n. 6140/2025).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie di tale principio, si rileva che non solo la dipendente ha mostrato particolare noncuranza rispetto agli obblighi imposti dal contratto (assenza ingiustificata dal servizio), ma lo ha anche fatto nel momento peggiore dell'anno scolastico (quello degli scrutini), nel quale infatti la necessità di valutare il percorso scolastico degli alunni e di partecipare ai consigli di classe richiede la presenza effettiva del corpo docente, e l'assenza di un insegnante non può che tradursi in un palese disservizio.
Anche tale motivo di appello deve dunque essere respinto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, dandosi altresì atto della ricorrenza dei
7 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/202 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
8
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 77/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lamonica e dall'Avv. Raul Parte_1
TI e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATO
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 8369 del 12.07.2024 emessa all'esito del procedimento recante R.G. 18519/2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, notificato il 3.06.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, annullare il provvedimento di licenziamento adottato nei confronti della signora con lettera del 14 settembre 2023, Parte_1
ricevuta in data 18 settembre 2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a reintegrare la signora nel
[...] Parte_1
posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.144,39 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque pari a ventiquattro mensilità, o in quella diversa misura determinata e quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o
l'ingiustificatezza del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti della signora
[...]
con lettera del 14 settembre 2023, ricevuta in data 18 settembre 2023 e, per l'effetto, Pt_1
condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria sino a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro
1.144,39; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino a quella di effettivo soddisfo. Con ogni conseguenziale provvedimento anche per quel che riguarda le spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A fondamento della domanda, la ricorrente riferiva di essere stata assunta dal
[...]
, in qualità di docente della scuola primaria, con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2015; successivamente, di aver pattuito, con il citato Ministero, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale a tempo parziale verticale, a decorrere dal 1° settembre 2022; di avere quindi prestato la propria attività lavorativa presso l'Istituto Comprensivo di Roma “Via Cassia KM 18.700”, prima presso la sede
”, sita in Largo Ludovici n. 9 e poi, a partire dal 2019, presso la sede “Amandi”, sita in via Pt_2
Adami, n. 34; di aver richiesto, a mezzo e-mail del 26.05.2023 (n. prot. 3178/E) indirizzata al medesimo Istituto, di assentarsi dal servizio nei giorni 29-30-31 maggio 2023 per visita specialistica
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo di primo grado); di essersi effettivamente sottoposta a visita specialistica in data 29.05.2023 (doc. 3 allegato al ricorso di primo grado), nonché, in data
2 30.05.2023 (doc. 4 dell'atto introduttivo); di aver inoltrato ulteriore richiesta di assenza dal servizio per i giorni 5-6-7 giugno 2023 per altre visite specialistiche (doc. 5 del ricorso introduttivo); di essersi effettivamente sottoposta a visita specialistica in data 5.06.2023 (doc. 6 del ricorso introduttivo); di essere stata destinataria, quindi, della comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ex art. 55quarter co.1 lett. b) D.lgs. 165/2001 e
[...]
del 19.04.2018, per assenza ingiustificata dal servizio (doc. 7 del ricorso Controparte_3
introduttivo); tuttavia, che la predetta comunicazione, datata 11.07.2023, contenente il contestuale invito a essere udita nella giornata dell'8.08.2023 presso l Controparte_4
Viale Giorgio Ribotta n.41 non sarebbe mai pervenuta a destinazione,
[...]
risultando, infatti, in giacenza sin dal 20.07.2023. affermava quindi di essere venuta a conoscenza solo in data 1° settembre, con la consegna a mani, da parte della Dirigente Scolastica dott.ssa
, alla presenza della collega della sopra citata Persona_1 Testimone_1
comunicazione; di essere stata, altresì, destinataria in data 14.09.2023 di una pec avente ad oggetto
“convocazione per il 18.09.2023”; di essersi recata presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto
Comprensivo il giorno 18.09.2023 alle h. 15:00 e di aver ricevuto a mani della Dirigente Scolastica, dott.ssa , il provvedimento di licenziamento datato 14.09.2023, di avere Persona_1
quindi impugnato il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti con lettera datata
15.09.2023, ritenendolo illegittimo in quanto adottato in spregio delle forme e dei termini del procedimento disciplinare e del CCNL applicato, ma anche in quanto privo di giusta causa e/o motivo, per genericità e comunque, infondatezza, delle circostanze dedotte. Rimasta tale lettera priva di riscontro, si è vista costretta a adire l'A.G..
In data 26.06.2024, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1
l'accertamento della correttezza del proprio operato e, conseguentemente, il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
All'udienza di discussione del 12.07.2024, stante la natura del rito, il Giudice si ritirava in
Camera di Consiglio e decideva con sentenza con motivazione contestuale (sent. n. 8369/2024) rigettando il ricorso e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) illegittimità e/o nullità del licenziamento per violazione dell'art. 55 bis D. Lgs. N.
165/2001, essendo stato alterato il diritto di difesa della parte che ha avuto conoscenza della contestazione disciplinare solo in data 1° settembre 2023, ovvero successivamente alla convocazione dell'8.08.2023, contenuta nella lettera di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare dell'11.07.2023;
3 2) insussistenza degli addebiti disciplinari, per aver formulato richiesta di assenza dal servizio per i giorni coincidenti con quelli oggetto di contestazione;
3) sproporzionalità della sanzione espulsiva, tenuto conto del preavviso di assenza, dell'indicazione espressa del motivo dell'assenza (visite specialistiche), della mancata prova della gravità della violazione, dell'assenza di pregresse sanzioni.
In data 11.03.2025 si costituiva davanti a questa Corte il convenuto, chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in appello, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. All'udienza del
21/03/2024, parte appellante chiedeva il rinvio della causa, con termine per note, al fine di replicare alle avverse difese. Accolta l'istanza, all'udienza fissata per il 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate a verbale, la Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
§§§
Il ricorso è destituito di fondamento e pertanto deve essere rigettato, e la sentenza di prime cure confermata, per le ragioni che di seguito si espongono.
1. Con riferimento al primo motivo di appello, in relazione alla dedotta illegittimità della procedura di licenziamento, va rilevata l'insussistenza delle allegate violazioni di legge, avendo l'amministrazione osservato i termini della normativa vigente nell'irrogazione della massima sanzione disciplinare, con riferimento sia all'art. 55bis, sia all'art. 55quater, sia, infine, all'art. 55septies del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, essendo incorsa la lavoratrice in assenza ingiustificata, in violazione della lettera b) del detto art. 55quater, l'amministrazione ha proceduto, nell'ambito del potere disciplinare spettante, alla conseguente contestazione disciplinare, mediante invio della nota dell'11 luglio 2023, a distanza ravvicinata rispetto alle violazioni disciplinari integrate dalla (in tema di tempestività, ex plurimis Cass. sez. L. ord. n. 7467/2023). Parte_1
Orbene, la contestazione degli addebiti è stata inviata con raccomandata risultata in giacenza dal 20 luglio 2023 e, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., deve riconoscersi che la comunicazione si presume conosciuta al momento dell'avviso di giacenza, momento a decorrere dal quale la lavoratrice avrebbe potuto esercitare i propri diritti.
La ricorrente ha quindi avuto conoscenza della contestazione sin da tale data, prima della conclusione del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini fissati per l'audizione, cui, deve ritenersi, non si è presentata deliberatamente. L'atto unilaterale recettizio, ai sensi dell'art. 1335 c.c., infatti, si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove questo atto sia recapitato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al
4 suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. La Suprema Corte ha di recente ribadito che la presunzione legale di conoscenza si fonda sul fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, mentre la prova contraria (incolpevole ignoranza) deve essere specifica e documentata;
nel caso di specie difetta alcuna prova da parte della lavoratrice (ex plurimis Cass. sez. L. sent. n. 6527/2003 e n. 27526/2013, nonché n. 41732/2021).
La assume genericamente di non essere venuta a conoscenza della Parte_1
contestazione, a causa del fatto che la missiva contenente la contestazione disciplinare era rimasta in giacenza. Per come anticipato sopra, dall'avviso di giacenza, e cioè del messaggio che il postino lascia nella cassetta delle lettere e per mezzo del quale comunica di aver tentato il recapito e di non aver reperito il destinatario, anche se l'atto o la raccomandata non vengono ritirati, l'atto si considera conosciuto. In altri termini, il destinatario di una raccomandata ha la responsabilità di ritirarla, in quanto il mancato ritiro non elimina gli effetti della comunicazione che, quindi, si considera consegnata e nota al destinatario, salvo che tale presunzione di conoscibilità venga contrastata dalla prova di cause di incolpevole ignoranza.
Non si è dunque integrata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, in quanto l'avviso di giacenza del citato provvedimento (datato 20 luglio 2023) si presume conosciuto, proprio per effetto dell'art. 1335 c.c. e a nulla vale che la lavoratrice affermi di avere avuto conoscenza della contestazione solo in data 1 settembre 2023, poiché da quel momento non ha comunque fornito giustificazioni adeguate, né per la sua assenza alla data di convocazione per la prescritta audizione (8 agosto), né tantomeno nel merito delle specifiche contestazioni a lei dirette da parte dell'amministrazione datoriale.
Ne deriva che il primo motivo di appello va rigettato.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, attinente alla giustificazione delle assenze dal lavoro, occorre rilevare che non sono supportate da valida certificazione medica le assenze del 31 maggio e del 6 e 7 giugno 2023, in quanto i certificati prodotti si riferiscono solo a visite specialistiche effettuate nei giorni 29 e 30 maggio, nonché 5 giugno 2023. È agli atti del procedimento, in quanto produzione della stessa ricorrente, un insieme di documenti per mezzo dei quali l'appellante ritiene di avere giustificato le sue assenze, ma che non integrano, si ritiene, alcuna certificazione giustificativa;
vi è una attestazione relativa ai giorni di lunedì 29 maggio, martedì 30
e mercoledì 31 maggio 2023, in relazione però alla visita effettuata in data 29 maggio 2023, nello studio medico Michelangelo sito in Lamezia Terme;
in data 30 maggio il dott. di Persona_2
cui non risulta l'appartenenza ai medici certificatori, attesta una prognosi per gg due per “terapie e
5 riposo”; priva di valore certificativo è altresì la richiesta prot. 3178/E, a mezzo e-mail del 3 giugno
2023, avente ad oggetto “visita specialistica 5/7 giugno”, con ulteriore richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal servizio nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2023 “per visita specialistica”; successivamente, in data 5 giugno 2023, il dott. stilava un ulteriore documento, con “prognosi tre giorni di Per_2 riposo”.
Orbene, le uniche certificazioni pervenute all'Amministrazione sono quelle relative al 29 e
30 maggio e 5 giugno, rimanendo dunque prive di giustificazione le altre giornate, comportamento, questo, che va senz'altro a integrare le violazioni normative per le quali è intervenuto il licenziamento disciplinare;
assume dunque rilievo non solo l'assenza ingiustificata, ma anche la violazione dell'obbligo di tempestiva informazione del datore di lavoro.
Secondo la normativa vigente, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica, proveniente da sanitario di struttura pubblica o convenzionata (art. 55septies d.lgs. n. 165/2001) deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal D.P.C.M. previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 36, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Del tutto insufficiente a soddisfare tale obbligo informativo è dunque lo screenshot del cellulare, anche perché non se ne può desumere alcuna ulteriore informazione sul destinatario dello stesso (doc. 2 e 5 all. ricorso primo grado).
La Suprema Corte ha rilevato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a
"scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza (così Cass. L. 17600/21 e in termini, n. 18858/2016, e la recente n. 6133/2025).
Ne deriva che anche tale motivo di appello è infondato, rimanendo del tutto prive di giustificazione le assenze della lavoratrice, fino al momento del recesso.
3. Con riferimento al terzo motivo di appello, relativo alla proporzionalità della sanzione espulsiva, va sottolineato che l'art. all'art. 55quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001
6 espressamente prevede che l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio. Correttamente la dirigente scolastica ha rilevato (v. all. n. 2 memoria Ministero primo grado) che sussistevano precedenti Parte_3
segnalazioni dell'Ufficio ispettivo e che le assenze contestate risalivano proprio al periodo degli scrutini di fine anno scolastico. La contestazione degli addebiti è formulata con modalità chiare e nel pieno rispetto della normativa, anche di fonte pattizia (v. CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018, con riferimento in particolare agli articoli 11, 12 e 33 dello stesso, debitamente richiamato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla ricorrente in data
1/09/2022).
Appare coerente citare quanto di recente stigmatizzato dalla Suprema Corte in tema di proporzionalità: in tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art.55 quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. L. n. 6140/2025).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie di tale principio, si rileva che non solo la dipendente ha mostrato particolare noncuranza rispetto agli obblighi imposti dal contratto (assenza ingiustificata dal servizio), ma lo ha anche fatto nel momento peggiore dell'anno scolastico (quello degli scrutini), nel quale infatti la necessità di valutare il percorso scolastico degli alunni e di partecipare ai consigli di classe richiede la presenza effettiva del corpo docente, e l'assenza di un insegnante non può che tradursi in un palese disservizio.
Anche tale motivo di appello deve dunque essere respinto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, dandosi altresì atto della ricorrenza dei
7 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/202 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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