Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Adiramef s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LY s.p.a., LT IA s.p.a., non costituiti in giudizio;
LI Sanità s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accesso
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a tutti gli atti e documenti della procedura di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla gara bandita da SCR-Piemonte “GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE” - LOTTO 3 CIG B4D450739C”;
nonché per l’annullamento
- della determinazione n. DIR.R.0000068 del 2.3.2026, comunicata in data 3.3.2026, nella parte in cui la stazione appaltante, in accoglimento delle richieste presentate dagli operatori economici RTI LI, RTI LY e LT IA, ha negato l’accesso in via integrale alla documentazione tecnica ed economica prodotta dai concorrenti, nonché, espressamente o implicitamente, ha negato l’accesso a tutti gli atti della procedura di gara (verbali, comunicazioni del RUP, etc.);
- del verbale relativo alla seduta del 18.2.2026 (rectius 4.2.2026, non conosciuto ma menzionato, ragionevolmente con data errata, nella determinazione n. DIR.R.0000068 del 2.3.2026), in cui sono state stabilite le eccezioni all’ostensione della documentazione prodotta dai concorrenti RTI LI, RTI LY e LT IA, sulla base delle dichiarazioni con cui gli stessi hanno chiesto l’oscuramento dell’offerta;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio della documentazione non ostesa a seguito dell’aggiudicazione e, in particolare:
- atto di nomina del NU EC incaricato della stesura della lex di gara;
- dichiarazioni di incompatibilità e di esperienza nel settore oggetto della specifica gara rese da tutti i membri della Commissione giudicatrice, complete di ogni eventuale allegato;
- verbale della seduta riservata del 4.2.2026 (richiamato nella determina di aggiudicazione DIR.R.0000068 del 2.3.2026 anche con data 18.2.2026, doc. 1), in cui il RUP ha effettuato la verifica delle richieste di segretazione dei concorrenti “per la sussistenza di segreti tecnici/commerciali/economici, accogliendo e/o respingendo le stesse secondo le risultanze e le motivazioni contenute nel verbale della seduta stessa”;
- comunicazione che, a seguito del soccorso istruttorio applicato dal seggio di gara ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nel corso della seduta riservata del 9.6.2025, cfr. verbale doc. 6), il RUP ha inviato al RTI LI richiedendo la produzione documentale di quanto riportato nel verbale del 9.6.2025, da trasmettere entro il 4.8.2025;
- documentazione completa trasmessa dal RTI LI in risposta alla suddetta richiesta formulata dal RUP a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio;
- verbale delle operazioni di verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla società LI Ingegneria Clinica s.r.l. e alla LI Sanità s.r.l., il cui positivo esito è stato riferito dal RUP nell’ambito della seduta riservata dell’8.8.2025 e in ragione del quale è stato accolto il subentro di LI Sanità s.r.l. a LI Ingegneria Clinica s.r.l. quale mandataria del RTI concorrente;
- comunicazione che, a seguito di quanto stabilito dal seggio di gara con il supporto della Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata del 4.12.2025, il RUP ha inviato al RTI LI richiedendo la produzione di chiarimenti sui costi della manodopera esposti nell’offerta relativa al Lotto 3;
- documentazione completa trasmessa dal RTI LI in risposta alla suddetta richiesta formulata dal RUP su incarico del seggio di gara, con il supporto della Commissione giudicatrice;
- successiva comunicazione che, a seguito di quanto stabilito dal seggio di gara con il supporto della Commissione giudicatrice nel corso della seduta riservata del 22.12.2025, il RUP ha inviato al RTI LI richiedendo la produzione di ulteriori specifici chiarimenti sui costi della manodopera;
- documentazione completa trasmessa dal RTI LI in risposta alla suddetta ulteriore richiesta formulata dal RUP su incarico del seggio di gara, con il supporto della Commissione giudicatrice;
- verbale relativo alla “pre-istruttoria” effettuata dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice in relazione alla suddetta documentazione prodotta dal RTI LI, come risulta dal verbale della seduta riservata del 3.2.2026.
- tutti i verbali e gli atti delle operazioni comunque eseguite nell’ambito del sub-procedimento di valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte presentate dal RTI LI; ovvero, in caso di mancato espletamento del suddetto sub-procedimento, tutti gli atti e la documentazione da cui si evincano le motivazioni di una simile scelta;
- tutti i verbali e gli atti delle operazioni eseguite dal seggio di Gara e/o dalla Commissione giudicatrice e/o dal RUP, anche con l’ausilio di ulteriori soggetti (anche in qualità di consulenti, pubblici e/o privati) nell’ambito della fase di comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati dal RTI LI, unitamente a tutta la relativa documentazione prodotta dal concorrente o in qualunque modo acquisita ed esaminata dalla stazione appaltante, anche mediante verifica sul Casellario A.N.A.C. (cfr. verbale del 18.2.2026), nonché presso ulteriori enti o amministrazioni competenti (I.N.P.S., Agenzia delle Entrate etc.) e anche in via telematica, al fine di verificare l’effettivo possesso dei suddetti requisiti dichiarati;
e altresì per la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio integrale e completo della documentazione ostesa in modalità oscurata e/o parziale, relativa alla procedura di gara de qua e, in particolare:
- i progetti tecnici integrali, completi di ogni relativo allegato e senza oscuramenti, presentati dall’aggiudicatario RTI LI, dal RTI LY e da LT IA nel Lotto 3;
- le offerte economiche integrali, complete di ogni relativo allegato, incluse le eventuali giustificazioni e senza oscuramenti, presentate dall’aggiudicatario RTI LI, dal RTI LY e da LT IA nel Lotto 3;
per l’annullamento:
- del diniego implicito o esplicito alla completa ostensione documentale sotteso alla comunicazione “ID 216.430.616 sulla Procedura ID 194252589” ricevuta a mezzo pec in data 14.3.2026 (doc. 19) e nonché alla comunicazione a firma del RUP e del Direttore Appalti U.0004709 del 17.3.2026 (doc. 20), con particolare riguardo alla documentazione acquisita in fase di comprova dei requisiti (di ordine generale e speciale) dichiarati dall’aggiudicatario sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di LI Sanità, nonché dei relativi verbali;
- delle suddette comunicazioni “ID 216.430.616 sulla Procedura ID 194252589” ricevuta a mezzo pec in data 14.3.2026 (doc. 19) e U.0004709 del 17.3.2026, a firma del RUP e del Direttore Appalti (doc. 20), nella parte in cui nulla hanno comunicato e trasmesso con riguardo alla “completezza della documentazione pubblicata ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e smi” (doc. 13), e in particolare la documentazione integrale prodotta e/o comunque acquisita e in ogni caso valutata nell’ambito della fase di comprova dei requisiti (di ordine generale e speciale) dichiarati dal concorrente dichiarato aggiudicatario sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di LI Sanità, nonché i relativi verbali;
e per l’accertamento del diritto di accesso anche ai sensi degli art. 35, 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a., a tutti i verbali e gli atti non pubblicati delle operazioni eseguite dal seggio di Gara e/o dalla Commissione giudicatrice e/o dal RUP, anche con l’ausilio di ulteriori soggetti (anche in qualità di consulenti, pubblici e/o privati) nell’ambito della fase di comprova dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e speciale) dichiarati dal RTI LI (sia all’atto della presentazione della domanda di partecipazione sia in occasione del subentro di LI Sanità), unitamente ai certificati di buona esecuzione relativi alle mandanti del RTI e Me.Sys s.r.l. e a tutta la documentazione non ostesa, prodotta dal concorrente o in qualunque modo acquisita ed esaminata, anche mediante verifica sul Casellario A.N.A.C. (cfr. verbale del 18.2.2026, doc. 12), nonché presso ulteriori enti o amministrazioni competenti (I.N.P.S., Agenzia delle Entrate etc.) e anche in via telematica e/o tramite accesso al FVOE, al fine di verificare l’effettivo possesso dei suddetti requisiti dichiarati;
con condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio integrale e completo della documentazione tuttora non ostesa, oggetto dei presenti motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI Sanità e di Società di Committenza Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. VI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che la società ricorrente, alla camera di consiglio odierna, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione, in quanto la stazione appaltante, a seguito della proposizione dell’impugnativa, ha consentito l’accesso pieno alla documentazione di gara;
Ritenuto di compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CC, Presidente
VI PI, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VI PI | IA CC |
IL SEGRETARIO