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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione all'udienza del 05/12/2024 e vertente tra:
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
CHIARA PATRIZIA, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio;
attore
E
, P. IVA n. , nella persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CARILLO GENNARO ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'ing. conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di vedere accertare la sussistenza dell'obbligo di corresponsione e, Controparte_1 per l'effetto, per vederla condannare al pagamento della somma di € 15.678,24, o di altra somma ritenuta congrua dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2233 c.c., a titolo di competenze e spettanze professionali per i lavori svolti relativi all'unità immobiliare ubicata alla Via Cavarena 92 bis del Comune di OR (BN), iscritta al Catasto al foglio n. 06 particella 867 sub 9 piano 3.
L'attore – in particolare - deduceva che nel 2011 aveva ricevuto incarico da parte del geom.
, quale legale rappresentante p.t della per il recupero abitativo Controparte_2 Controparte_3
del sottotetto sito nel fabbricato predetto. Tuttavia, nelle more dei lavori, il sig. trasferiva CP_2
l'immobile alla società odierna convenuta, che in data 20.02.2012 aveva incaricato l'ing. Parte_1
di depositare presso il comune di OR S.C.I.A. relativa alla prefata unità immobiliare, con oggetto “cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitativo ai sensi della Legge n. 106 del 12
1 luglio 2011”. Conclusisi i lavori di intervento e di finitura dell'immobile, inoltre, in data 06.02.2019 Contr il sig. quale amministratore unico della aveva incaricato Controparte_4 Controparte_1
l'ing. di presentare la segnalazione certificata per l'agibilità. Alla luce dell'opera prestata, Parte_1
quindi, l'istante asseriva di aver maturato un credito complessivo di € 15.678,24 (come specificamente quantificato nell'allegato 6 all'atto di citazione) e, infruttuosamente, informava di tale spettanza la società convenuta, prima verbalmente e poi tramite PEC.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza Controparte_1
territoriale del tribunale adito in favore di quello di TO NZ (rilevando che, trattandosi di compensi non determinati e, pertanto, annoverabili tra i debiti pecuniari illiquidi, il foro competente andava individuato nel domicilio del debitore), quindi il proprio difetto di legittimazione passiva per inesistenza di un rapporto contrattuale, sostenendo che l'incarico all'ingegnere era stato Parte_1
conferito solo dalla e non già dalla convenuta. Controparte_3
Rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale ed espletata prova testimoniale, all'udienza del
05/12/2024 le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, è meritevole di accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.
Preliminarmente, a fronte della reiterata eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...]
si ritiene necessario e sufficiente richiamare l'ordinanza del 27.02.2023, lì dove si Controparte_1
era già precisato che, “indipendentemente dalla liquidità o facile liquidabilità del credito azionato, la presente controversia veniva intrapresa dinanzi al Tribunale di Benevento in quanto i rapporti di lavoro, provati da documentazione ufficiale agli atti depositata (permesso a costruire e richiesta di agibilità), sono costituiti da obbligazioni e da rapporti giuridici rilevanti, sorti ed eseguiti nel territorio di OR (BN)….
Sul punto, nessuna contestazione veniva sollevata dalla convenuta che – nelle proprie comparse conclusionali – ribadiva la propria eccezione alla luce degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., come interpretati da ultimo anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17989 del 13/09/2016 (che, in tema di individuazione del foro alternativo ex art. 20 c.p.c., hanno ritenuto che il principio del forum destinatae solutionis, è applicabile solo in caso di obbligazioni pecuniarie “portabili”).
Alcuna contestazione veniva – invece – sollevata da parte convenuta relativamente al luogo "in cui è sorta" l'obbligazione il c.d. forum contractus che, secondo la ricostruzione attorea, deve individuarsi in OR (provincia di Benevento), dove insta il sottotetto (sito nel fabbricato ubicato alla Via Cavarena 92 bis del predetto Comune) per il cui recupero abitativo veniva
2 conferito l'incarico all'odierno attore;
sul punto – infatti – parte convenuta continuava a ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di aver conferito alcun incarico all'attore.
Ex art. 38, ultimo comma, c.p.c. – però - le eccezioni relative all'incompetenza vanno decise in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie, attenendo – invece - al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (cfr.
Cass. n. 2331 del 25/01/2023 e n. 15254 del 16/07/20201 , ex multis)”.
Alla luce delle risultanze probatorie, deve rigettarsi anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, nei termini che si vanno a precisare.
Anche se è pacifico e documentato che l'incarico per la redazione del progetto di recupero del sottotetto sia stato affidato nel 2011 all'ing. dal geom. nella qualità (quale Parte_1 CP_2 proprietario dell'immobile all'epoca dei fatti), infatti, la società convenuta aveva scientemente acquistato un immobile in corso di costruzione (all. compravendita all. 3 – prod. parte attrice), dovendo, quindi, necessariamente provvedere alle opere di finitura e ai conseguenti adempimenti burocratici.
Successivamente al citato trasferimento, inoltre, l'odierno attore continuava a prestare la propria opera anche in favore della società convenuta, tant'è vero che in data 20.02.2012 l'amministratore unico della presentava al (prot. N. 2910) per il Controparte_1 Parte_2 cambio di destinazione d'uso (da deposito ad abitazione) del fabbricato in questione, il cui progetto veniva redatto proprio dallo stesso ( all. 4 – prod. parte attrice) e nella Parte_1 CP_5 segnalazione certificata per l'agibilità (prot. n. 1278) del 06.02. 2019 la medesima Controparte_1
quale titolare dell'immobile, indicava l'ing. come direttore dei lavori
[...] Parte_1
(agibilità elefante all. 5 – produzione parte attrice). Quest'ultimo, di fatti, con la sua sottoscrizione, asseverava l'agibilità dell'unità immobiliare, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. La sussistenza di un rapporto professionale tra l'ing. e la trova Parte_1 Controparte_1 riscontro, infine, nella prova testimoniale espletata. In particolare, il geom. riferiva: “[…] CP_2
verbalmente sicuramente fu dato un incarico, perché io portai proprio nello studio CP_4 dell'Ing. ed gli chiese di completare l'immobile”. Parte_1 CP_4
Pur dovendosi vagliare attentamente l'attendibilità di detto teste alla luce dell'interesse di fatto di cui è portatore (cfr. ordinanza del 12.2.2024, che qui si intende integralmente richiamata), dette dichiarazioni sono compiutamente supportate dalla produzione documentale già analizzata.
Anche in assenza di un accordo scritto intercorso tra le parti, quindi, possono ritenersi sussistenti elementi sufficienti e idonei per desumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il professionista attore e la convenuta.
Passando alla determinazione del quantum, a fronte dell'eccezione spiegata dalla convenuta, occorre in primo luogo sottolineare che la mancata vidimazione da parte dell'Ordine di appartenenza della determinazione del compenso non costituisce di per sé un pregiudizio al diritto allo stesso, stante la sua natura facoltativa;
per giurisprudenza di legittimità che si condivide – infatti - il rilascio del parere dell'Ordine è obbligatorio solo nei casi di cui all'art. 636 c.p.c., ossia
“quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse” (Cass. Civ., sez. II, ord. del 10.11.2022, n. 33193). Di fatto, “Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire ad opera del giudice” (Cass. Civ., sez. II, ord. del 10.11.2022, n.33193). In ultimo, si ricordi che “il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsione della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire ad opera del giudice” (Cass. Civ., sez. II, ord. del 10.11.2022, n.33193).
Aggiungasi che “il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale
- non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993)
- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale” Infatti, “nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un
4 corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193) (Cass. Civ., sez.
II, ord. del 10.11.2022, n. 33193).
In caso di compenso non preventivamente determinato, quindi, è onere del professionista fornire in giudizio tutti gli elementi che ritiene idonei a fondare la prova dell'attività svolta, al fine di consentire al giudice della cognizione di stabilire l'entità del compenso.
Orbene, nel caso in esame, sin dalla propria costituzione in giudizio parte attrice depositava una dettagliata quantificazione dei propri compensi, che non veniva specificamente contestata da parte convenuta, ma alla quale può farsi riferimento solo relativamente all'attività effettivamente prestata a favore dell'odierna convenuta (come documentata).
In particolare, alla luce del riepilogo dei costi depositato in atti (determinazione compensi all. 6 – prod. parte attrice) e posto che l'attività espletata a favore della include Controparte_1
soltanto la presentazione della S.C.I.A. e della si ritiene di poter liquidare il compenso da CP_6
porsi a carico dell'odierna convenuta in complessivi € 3.767,40 (di cui € 2.940,39 per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]; € 183,77 per controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]; € 367,55 per certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]; € 275,69 attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica [QdI.05=0.03]), oltre spese e interessi come richiesti.
L'odierna convenuta, invece, non potrà essere tenuta anche al pagamento dei compensi connessi alle attività espletate su incarico del precedente proprietario, di cui non risulta si sia fatta carico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce delle tariffe vigenti ex
D.M. 147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, CONDANNA Controparte_1
a pagare in favore dell'ing. la somma di € 3.767,40, oltre spese Parte_1
e interessi come richiesti;
2) CONDANNA a rimborsare direttamente in favore Controparte_1 dell'Avv. DI CHIARA PATRIZIA (dichiaratasi antistataria) le spese di lite che liquida in complessivi € 2.816,00 (di cui € 264,00 per spese e diritti, € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
5 Benevento, 25/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
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