Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2025, n. 29473
CASS
Sentenza 7 novembre 2025

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione III, il 22 ottobre 2025, affronta un ricorso presentato da due coniugi contro una decisione della Corte d'Appello di Napoli. I ricorrenti chiedevano la riforma della sentenza che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione di una sentenza precedente, sostenendo l'inopponibilità della stessa nei confronti di Gennaro Izzo, il quale eccepiva la mancanza di trascrizione della domanda giudiziale. I coniugi sostenevano che la sentenza del 2004, che ordinava l'arretramento di manufatti, dovesse essere opponibile anche a Izzo, in quanto proprietario di un immobile nello stesso stabile.

Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili i motivi addotti dai ricorrenti. In particolare, ha sottolineato che la mera conoscenza della causa da parte di Izzo non sostituisce la necessaria trascrizione della domanda giudiziale, come previsto dagli articoli 2653 e 2909 c.c. Inoltre, ha evidenziato che la domanda riconvenzionale proposta dai coniugi era inammissibile, poiché non era stata esperita la mediazione obbligatoria e il contraddittorio non era stato integrato. La Corte ha quindi confermato la decisione di primo grado, stabilendo che l'assenza di trascrizione impedisce l'opponibilità della sentenza agli acquirenti successivi. La decisione si fonda su principi di certezza del diritto e sulla necessità di rispettare le formalità previste dalla legge per la validità delle sentenze nei confronti di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2025, n. 29473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29473
    Data del deposito : 7 novembre 2025

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