CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2025, n. 29473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29473 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17656/2022 R.G. proposto da: CA NN, IR LE, elettivamente domiciliati in ROMA alla via della BALDUINA, n. 289, presso lo studio dell’avvocato GA AN ([...]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RANIERI EM ([...])
- ricorrenti -
contro ZO NA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via PREMUDA, n. 6, presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE VIVIANA ([...]), rappresentato e difeso dagli avvocati MI AN PE ([...]), AIEVOLA ON PE BE ([...]), ESPOSITO PE ([...])
- controricorrente -
nonché contro ZO PE
- intimato -
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2056/2022 depositata il 13/05/2022. Civile Sent. Sez. 3 Num. 29473 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 07/11/2025 R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 2 di 9 Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22/10/2025, dal Consigliere relatore IA LL. Sentito il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Mauro Vitiello Sentito l’avvocato per i ricorrenti l’avvocato Andrea Gargani. FATTI DI CAUSA I fatti di causa ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: i coniugi EL IR e NA AC chiedevano al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c., di determinare le modalità per l’esecuzione della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato nei confronti di LE DI e QU PA, e nominasse l’ufficiale giudiziario, al fine di eseguire l’arretramento dei manufatti realizzati dai predetti, danti causa di SE e NA ZZ, rispettivamente quali usufruttuario e nudo proprietario, in ottemperanza alle distanze indicate dal consulente tecnico di ufficio o, in caso di impossibilità dell’arretramento, all’eliminazione degli stessi manufatti. A seguito della comparizione delle parti, disposta dal giudice dell’esecuzione, il solo NA ZZ proponeva opposizione all’esecuzione, con istanza di sospensione, eccependo l’inopponibilità nei suoi confronti e di SE ZZ con riferimento al bene immobile acquistato nell’anno 2000, per notaio Plinio Varcaccio Garofalo, nei confronti di LE DI e QU PA, sito in Poggiomarino (NA), alla via Sambuci n. 236, consistente in appartamento al piano rialzato, int. 2 della scala A al NCEU alla partita 1001830, foglio 11, mappale 1249/6, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4 del 2004, per non essere stata trascritta la relativa domanda giudiziale. Il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio con il IR e la AC, rigettava l’istanza di sospensione. R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 3 di 9 NA ZZ proponeva reclamo, che veniva accolto dal Collegio e quindi l’esecuzione era sospesa, con compensazione delle spese. NA ZZ introduceva il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Si costituivano nel detto giudizio EL IR e NA AC, che contestavano l’opposizione avversaria e proponevano domanda riconvenzionale al fine di ottenere l’accertamento della violazione delle distanze legali. All’esito dell’istruttoria documentale il Tribunale accoglieva l’opposizione, affermando l’inopponibilità a NA ZZ della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata. I coniugi EL IR e NA AC proponevano appello. In fase d’impugnazione si costituiva NA ZZ, che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2056 del 12/05/2022, ha rigettato l’impugnazione. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, EL IR e NA AC. Risponde con controricorso NA ZZ. SE ZZ è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza del 22/10/2025, alla quale il ricorso, sentiti il Pubblico Ministero e i difensori delle parti, è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. I° motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2653 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per essere SE e NA ZZ comunque venuti a conoscenza, in quanto R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 4 di 9 proprietari, sin dal 1987, di un altro appartamento nello stesso stabile sito in Poggiomarino, alla via Sambuci n. 238, della causa proposta da OS EL, dante causa di EL IR e NA AC e volta a ottenere l’arretramento dei manufatti costruiti a distanza inferiore da quella legale e terminata con la sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata e ciò a prescindere dalla trascrizione della relativa domanda giudiziale, che statuiva l’arretramento delle balconate e degli aggetti, passata in giudicato, per mancata impugnazione nei confronti di LE DI e QU PA, danti causa di SE e NA ZZ. II° motivo: omessa e (o) insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. per non avere i giudici di merito provveduto sulla domanda riconvenzionale proposta da EL IR e NA AC e volta a ottenere l’estensione dell’efficacia della sentenza n. 4 del 2004 agli acquirenti SE e NA ZZ, nonché sulla riconvenzionale, proposta in via subordinata, volta all’accertamento dell’inesistenza di servitù di vedute in favore dell’appartamento meglio in precedenza diritto, acquistato dagli ZZ nell’anno 2000. III° violazione di non meglio specificato principio di diritto per la liquidazione delle spese, per essere state le spese di lite del primo grado di giudizio commisurate non adeguatamente dal Tribunale in relazione al modesto valore della causa e comunque senza alcun riferimento agli scaglioni di cui al d.m. n. 55 del 2014, con motivazione condivisa dalla Corte d’appello, che aveva confermato la condanna e gli importi. Il primo motivo è inammissibile. I giudici di merito, di primo e di secondo grado, hanno correttamente escluso che l’eventuale conoscenza di mero fatto, della pendenza della causa instaurata da OS EL, anche nei confronti dei coniugi DI-PA, danti causa, nell’anno 2000 per compravendita, degli ZZ, volta ad ottenere il rispetto delle distanze R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 5 di 9 dei balconi e degli aggetti valesse a sostituire, ai fini dell’opponibilità, la trascrizione della domanda giudiziale di negazione della servitù, ai sensi dell’art. 2653, n. 1 c.c., secondo il quale, in base ad interpretazione estensiva, la domanda giudiziale di negazione della servitù (negatoria servitutis) era da ritenersi soggetta a trascrizione. A tanto è conseguita, quale indefettibile esclusione, l’inopponibilità agli ZZ della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata, resa nei giudizi riuniti 1166 e 1172 dell’anno 2000, nonostante questa sia stata resa anche nei confronti dei danti causa degli ZZ. Correttamente, poi, i giudici di merito hanno pure escluso che potesse valere, a sostegno dell’assunto dell’opponibilità, la circostanza che il giudizio R.g. n. 1172 dell’anno 2000 fosse stato riunito, nell’anno 2001, a quello iscritto per primo nello stesso anno, recante R.g. n. 1666. Come condivisibilmente argomentato dal Procuratore Generale, per una irrinunciabile esigenza di certezza del diritto, il principio - imperniato su quanto disposto dall’art. 111 c.p.c., a mente del quale la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, salvo quanto previsto dalle norme sulla trascrizione, tra le quali, appunto, quelle che prevedono che la sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda abbia effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti da quest’ultimo in base ad un atto trascritto in epoca posteriore rispetto alla trascrizione della domanda (art. 2653, comma secondo, c.c.) - non può ammettere deroghe, quali quella dedotta nel motivo in discorso, riferita ad un’asserita conoscenza da altra fonte, da parte della controricorrente, della pendenza della causa sfociata nella sentenza oggetto di esecuzione in forma specifica. Non sono quindi rilevanti forme di conoscenza, da parte dei terzi acquirenti di un bene immobile, che abbiano la stessa efficacia R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 6 di 9 giuridica della trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere il riconoscimento di un diritto reale altrui sul bene acquistato, quando detta trascrizione sia antecedente alla trascrizione dell’atto che realizza la successione a titolo particolare nella titolarità di un bene o di un diritto reale: anche quando, come nella specie, si tratta di limitazioni reciproche del diritto di proprietà, secondo la tradizionale ricostruzione dell’azione di violazione delle distanze tra edifici. Va data, al riguardo, continuità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 10499 del 21/05/2015 e già Cass. n. 1390 del 06/05/1968) per il quale la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, ma costituisce un onere che, in relazione alla norma dell’art. 111 c.p.c. opera nel senso di rendere possibile che l’efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua parti colare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso. Costoro, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l’esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell’acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso;
pertanto, solamente nel caso in cui l’acquirente a titolo particolare intervenga volontariamente, o venga chiamato a partecipare al giudizio già instaurato nei confronti del suo dante causa, egli, assumendo la qualità di parte, soggiace conseguentemente agli effetti della sentenza che sarà poi pronunciata, indipendentemente dalla mancata trascrizione della domanda giudiziale. Da tale conclusione deriva, con tutta evidenza e a contrario, che, in mancanza di trascrizione e di partecipazione al giudizio in cui si R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 7 di 9 forma il titolo sulla domanda non trascritta, agli acquirenti, benché aventi causa, non può validamente estendersi alcuno degli effetti della pronuncia. Nella fattispecie, nessuna efficacia giuridica può essere riconosciuta, ai fini della dedotta opponibilità della sentenza n. 4/2004 del Tribunale di torre Annunziata, né alla pregressa titolarità da parte dell’opponente del diritto di proprietà di un ulteriore appartamento facente parte del medesimo condominio, né la pendenza di un giudizio avente titolo ed oggetto analoghi a quello che ha dato origine all’esecuzione ex art. 612 c.p.c. poi opposta: trattandosi di circostanze diverse da quelle specificamente relative alla res controversa oggetto dell’esecuzione dell’opposizione alla quale si tratta nella presente fattispecie;
e, più radicalmente, non potendo quelle integrare un valido equipollente della sola rilevante formalità di pubblicità. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Esso, in primo luogo, è inammissibile, in quanto afferma violazione di motivazione omessa e (o) insufficiente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito e, quindi, secondo un parametro, quello della motivazione omessa e (oppure) insufficiente, non più esistente a decorrere dall’anno 2012, se non nei limiti enucleati, ma con riferimento alla vera e propria nullità della sentenza per motivazione al di sotto del minimo costituzionale, dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014). Il motivo è, inoltre, inammissibile ove lo si voglia, con un’operazione di interpretazione ortopedica, ricondurre al n. 5 nuovo testo, per omesso esame di fatto decisivo, per infrangersi avverso una decisione cd doppia conforme, poiché i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti in modo identico e non venendo prospettato dalla difesa dei ricorrenti alcun fatto diverso non R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 8 di 9 esaminato: e tanto in forza del disposto dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c., ancora applicabile nella specie, trattandosi di ricorso risalente all’anno 2022. Il motivo è, infine, inammissibile, in quanto la Corte territoriale, lungi dall’omettere di provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta sin dal primo grado dai IR-AC, ha rafforzato la decisione di primo grado, che l’aveva ritenuta sostanzialmente esulante dal perimetro di cognizione segnato dall’opposizione all’esecuzione, nel cui ambito non sarebbe stata esperibile un’azione negatoria della servitù, rilevando che comunque gli opponenti in primo grado non avevano esperito il tentativo di mediazione e il contraddittorio non era stato integrato nei confronti dell’usufruttuario SE ZZ. Anche a prescindere dalla conclusione dell’inammissibilità della riconvenzionale (la quale, sebbene, di norma, possa proporsi anche dall’opposto, comunque, nella specie, è stata reputata preclusa sia dal mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione, sia dalla non integrità del contraddittorio), il giudice d’appello ha, pertanto, reso ampia e coerente motivazione sul punto della domanda riconvenzionale dei IR-AC, sia con riferimento alla principale che a quella svolta in via subordinata, con riferimento all’estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di torre Annunziata. Il terzo motivo è pure inammissibile, in quanto non reca censure in diritto comprensibili e – tanto meno – specifiche, avendo i giudici del merito applicato il criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sulla base del valore, di carattere sostanzialmente indeterminabile, della controversia. I ricorrenti, peraltro, non indicano quali parametri e soprattutto quali voci della tariffa sarebbero stati violati da parte dei giudici di merito (per tutte: Cass. n. 18190 del 16/09/2015; Cass. n. 22287 del 21/10/2009). R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 9 di 9 Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 22/10/2025. Il Consigliere estensore IA LL Il Presidente AN De FA
- ricorrenti -
contro ZO NA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via PREMUDA, n. 6, presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE VIVIANA ([...]), rappresentato e difeso dagli avvocati MI AN PE ([...]), AIEVOLA ON PE BE ([...]), ESPOSITO PE ([...])
- controricorrente -
nonché contro ZO PE
- intimato -
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2056/2022 depositata il 13/05/2022. Civile Sent. Sez. 3 Num. 29473 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 07/11/2025 R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 2 di 9 Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22/10/2025, dal Consigliere relatore IA LL. Sentito il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Mauro Vitiello Sentito l’avvocato per i ricorrenti l’avvocato Andrea Gargani. FATTI DI CAUSA I fatti di causa ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: i coniugi EL IR e NA AC chiedevano al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c., di determinare le modalità per l’esecuzione della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato nei confronti di LE DI e QU PA, e nominasse l’ufficiale giudiziario, al fine di eseguire l’arretramento dei manufatti realizzati dai predetti, danti causa di SE e NA ZZ, rispettivamente quali usufruttuario e nudo proprietario, in ottemperanza alle distanze indicate dal consulente tecnico di ufficio o, in caso di impossibilità dell’arretramento, all’eliminazione degli stessi manufatti. A seguito della comparizione delle parti, disposta dal giudice dell’esecuzione, il solo NA ZZ proponeva opposizione all’esecuzione, con istanza di sospensione, eccependo l’inopponibilità nei suoi confronti e di SE ZZ con riferimento al bene immobile acquistato nell’anno 2000, per notaio Plinio Varcaccio Garofalo, nei confronti di LE DI e QU PA, sito in Poggiomarino (NA), alla via Sambuci n. 236, consistente in appartamento al piano rialzato, int. 2 della scala A al NCEU alla partita 1001830, foglio 11, mappale 1249/6, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4 del 2004, per non essere stata trascritta la relativa domanda giudiziale. Il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio con il IR e la AC, rigettava l’istanza di sospensione. R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 3 di 9 NA ZZ proponeva reclamo, che veniva accolto dal Collegio e quindi l’esecuzione era sospesa, con compensazione delle spese. NA ZZ introduceva il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Si costituivano nel detto giudizio EL IR e NA AC, che contestavano l’opposizione avversaria e proponevano domanda riconvenzionale al fine di ottenere l’accertamento della violazione delle distanze legali. All’esito dell’istruttoria documentale il Tribunale accoglieva l’opposizione, affermando l’inopponibilità a NA ZZ della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata. I coniugi EL IR e NA AC proponevano appello. In fase d’impugnazione si costituiva NA ZZ, che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2056 del 12/05/2022, ha rigettato l’impugnazione. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, EL IR e NA AC. Risponde con controricorso NA ZZ. SE ZZ è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza del 22/10/2025, alla quale il ricorso, sentiti il Pubblico Ministero e i difensori delle parti, è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. I° motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2653 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per essere SE e NA ZZ comunque venuti a conoscenza, in quanto R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 4 di 9 proprietari, sin dal 1987, di un altro appartamento nello stesso stabile sito in Poggiomarino, alla via Sambuci n. 238, della causa proposta da OS EL, dante causa di EL IR e NA AC e volta a ottenere l’arretramento dei manufatti costruiti a distanza inferiore da quella legale e terminata con la sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata e ciò a prescindere dalla trascrizione della relativa domanda giudiziale, che statuiva l’arretramento delle balconate e degli aggetti, passata in giudicato, per mancata impugnazione nei confronti di LE DI e QU PA, danti causa di SE e NA ZZ. II° motivo: omessa e (o) insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. per non avere i giudici di merito provveduto sulla domanda riconvenzionale proposta da EL IR e NA AC e volta a ottenere l’estensione dell’efficacia della sentenza n. 4 del 2004 agli acquirenti SE e NA ZZ, nonché sulla riconvenzionale, proposta in via subordinata, volta all’accertamento dell’inesistenza di servitù di vedute in favore dell’appartamento meglio in precedenza diritto, acquistato dagli ZZ nell’anno 2000. III° violazione di non meglio specificato principio di diritto per la liquidazione delle spese, per essere state le spese di lite del primo grado di giudizio commisurate non adeguatamente dal Tribunale in relazione al modesto valore della causa e comunque senza alcun riferimento agli scaglioni di cui al d.m. n. 55 del 2014, con motivazione condivisa dalla Corte d’appello, che aveva confermato la condanna e gli importi. Il primo motivo è inammissibile. I giudici di merito, di primo e di secondo grado, hanno correttamente escluso che l’eventuale conoscenza di mero fatto, della pendenza della causa instaurata da OS EL, anche nei confronti dei coniugi DI-PA, danti causa, nell’anno 2000 per compravendita, degli ZZ, volta ad ottenere il rispetto delle distanze R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 5 di 9 dei balconi e degli aggetti valesse a sostituire, ai fini dell’opponibilità, la trascrizione della domanda giudiziale di negazione della servitù, ai sensi dell’art. 2653, n. 1 c.c., secondo il quale, in base ad interpretazione estensiva, la domanda giudiziale di negazione della servitù (negatoria servitutis) era da ritenersi soggetta a trascrizione. A tanto è conseguita, quale indefettibile esclusione, l’inopponibilità agli ZZ della sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di Torre Annunziata, resa nei giudizi riuniti 1166 e 1172 dell’anno 2000, nonostante questa sia stata resa anche nei confronti dei danti causa degli ZZ. Correttamente, poi, i giudici di merito hanno pure escluso che potesse valere, a sostegno dell’assunto dell’opponibilità, la circostanza che il giudizio R.g. n. 1172 dell’anno 2000 fosse stato riunito, nell’anno 2001, a quello iscritto per primo nello stesso anno, recante R.g. n. 1666. Come condivisibilmente argomentato dal Procuratore Generale, per una irrinunciabile esigenza di certezza del diritto, il principio - imperniato su quanto disposto dall’art. 111 c.p.c., a mente del quale la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, salvo quanto previsto dalle norme sulla trascrizione, tra le quali, appunto, quelle che prevedono che la sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda abbia effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti da quest’ultimo in base ad un atto trascritto in epoca posteriore rispetto alla trascrizione della domanda (art. 2653, comma secondo, c.c.) - non può ammettere deroghe, quali quella dedotta nel motivo in discorso, riferita ad un’asserita conoscenza da altra fonte, da parte della controricorrente, della pendenza della causa sfociata nella sentenza oggetto di esecuzione in forma specifica. Non sono quindi rilevanti forme di conoscenza, da parte dei terzi acquirenti di un bene immobile, che abbiano la stessa efficacia R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 6 di 9 giuridica della trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere il riconoscimento di un diritto reale altrui sul bene acquistato, quando detta trascrizione sia antecedente alla trascrizione dell’atto che realizza la successione a titolo particolare nella titolarità di un bene o di un diritto reale: anche quando, come nella specie, si tratta di limitazioni reciproche del diritto di proprietà, secondo la tradizionale ricostruzione dell’azione di violazione delle distanze tra edifici. Va data, al riguardo, continuità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 10499 del 21/05/2015 e già Cass. n. 1390 del 06/05/1968) per il quale la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa, ma costituisce un onere che, in relazione alla norma dell’art. 111 c.p.c. opera nel senso di rendere possibile che l’efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua parti colare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso. Costoro, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l’esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell’acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso;
pertanto, solamente nel caso in cui l’acquirente a titolo particolare intervenga volontariamente, o venga chiamato a partecipare al giudizio già instaurato nei confronti del suo dante causa, egli, assumendo la qualità di parte, soggiace conseguentemente agli effetti della sentenza che sarà poi pronunciata, indipendentemente dalla mancata trascrizione della domanda giudiziale. Da tale conclusione deriva, con tutta evidenza e a contrario, che, in mancanza di trascrizione e di partecipazione al giudizio in cui si R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 7 di 9 forma il titolo sulla domanda non trascritta, agli acquirenti, benché aventi causa, non può validamente estendersi alcuno degli effetti della pronuncia. Nella fattispecie, nessuna efficacia giuridica può essere riconosciuta, ai fini della dedotta opponibilità della sentenza n. 4/2004 del Tribunale di torre Annunziata, né alla pregressa titolarità da parte dell’opponente del diritto di proprietà di un ulteriore appartamento facente parte del medesimo condominio, né la pendenza di un giudizio avente titolo ed oggetto analoghi a quello che ha dato origine all’esecuzione ex art. 612 c.p.c. poi opposta: trattandosi di circostanze diverse da quelle specificamente relative alla res controversa oggetto dell’esecuzione dell’opposizione alla quale si tratta nella presente fattispecie;
e, più radicalmente, non potendo quelle integrare un valido equipollente della sola rilevante formalità di pubblicità. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Esso, in primo luogo, è inammissibile, in quanto afferma violazione di motivazione omessa e (o) insufficiente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito e, quindi, secondo un parametro, quello della motivazione omessa e (oppure) insufficiente, non più esistente a decorrere dall’anno 2012, se non nei limiti enucleati, ma con riferimento alla vera e propria nullità della sentenza per motivazione al di sotto del minimo costituzionale, dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014). Il motivo è, inoltre, inammissibile ove lo si voglia, con un’operazione di interpretazione ortopedica, ricondurre al n. 5 nuovo testo, per omesso esame di fatto decisivo, per infrangersi avverso una decisione cd doppia conforme, poiché i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti in modo identico e non venendo prospettato dalla difesa dei ricorrenti alcun fatto diverso non R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 8 di 9 esaminato: e tanto in forza del disposto dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c., ancora applicabile nella specie, trattandosi di ricorso risalente all’anno 2022. Il motivo è, infine, inammissibile, in quanto la Corte territoriale, lungi dall’omettere di provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta sin dal primo grado dai IR-AC, ha rafforzato la decisione di primo grado, che l’aveva ritenuta sostanzialmente esulante dal perimetro di cognizione segnato dall’opposizione all’esecuzione, nel cui ambito non sarebbe stata esperibile un’azione negatoria della servitù, rilevando che comunque gli opponenti in primo grado non avevano esperito il tentativo di mediazione e il contraddittorio non era stato integrato nei confronti dell’usufruttuario SE ZZ. Anche a prescindere dalla conclusione dell’inammissibilità della riconvenzionale (la quale, sebbene, di norma, possa proporsi anche dall’opposto, comunque, nella specie, è stata reputata preclusa sia dal mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione, sia dalla non integrità del contraddittorio), il giudice d’appello ha, pertanto, reso ampia e coerente motivazione sul punto della domanda riconvenzionale dei IR-AC, sia con riferimento alla principale che a quella svolta in via subordinata, con riferimento all’estensione del giudicato di cui alla sentenza n. 4 del 2004 del Tribunale di torre Annunziata. Il terzo motivo è pure inammissibile, in quanto non reca censure in diritto comprensibili e – tanto meno – specifiche, avendo i giudici del merito applicato il criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sulla base del valore, di carattere sostanzialmente indeterminabile, della controversia. I ricorrenti, peraltro, non indicano quali parametri e soprattutto quali voci della tariffa sarebbero stati violati da parte dei giudici di merito (per tutte: Cass. n. 18190 del 16/09/2015; Cass. n. 22287 del 21/10/2009). R.g. n. 17656 del 2022 U. p. 22/10/2025; estensore: C. LL Pag. 9 di 9 Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 22/10/2025. Il Consigliere estensore IA LL Il Presidente AN De FA