CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1183 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello
DA rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Giovenco presso il cui Parte_1 studio in Palermo via Nunzio Morello n.40 è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente CP_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Palermo via Del Fante
n.58/D appellato all'udienza di discussione del 3 luglio 2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 3692/2024, emessa in data 19.9.2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere Parte_1 la reversibilità della rendita spettante al defunto coniuge.
In particolare, il Tribunale, dando atto dell'esito della disposta c.t.u., ritenne che il decesso del coniuge non fosse causalmente ricollegabile all'infermità diagnosticata e, come tale, da ricondurre all'esposizione professionale cui il de cuius era stato sottoposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso depositato il Parte_1
22.10.2024, chiedendone la riforma.
In particolare, censura la sentenza impugnata per avere, il primo Giudice, recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Pag.1 Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è infondato. Il C.T.U. nominato in questo grado, infatti, ha escluso - tramite indagini medico- legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita - che “la patologia che ha interessato il sig. (verosimilmente Persona_1 anche causa del decesso) sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta durante la dipendenza dalla Soc. Olivetti, ma è da riferire ad altre cause di natura non professionale” (cfr. relazione redatta dal dott. depositata il 2.7.2025). Persona_2
Trattasi di inquadramento diagnostico che risulta ampiamente sorretto da congrue argomentazioni rimaste immuni da specifica contestazione ad opera delle parti.
Consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) In applicazione dell'art. 152 c.p.c., parte appellante va dichiarata non tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell' CP_1
I compensi di consulenza, liquidati con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3692/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellato.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 decreto. Palermo 3 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
Pag.2