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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 240/2024 RGA avverso la sentenza n. 704/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 730/2023, pubblicata in data 27/11/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L.n. 689/81, in materia di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 6/03/2025; promossa da:
CON.ALL di (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Bolgare (BG) nella Via Passerera n. 46/48, e da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a Calcinate (BG) C.F._1 nella via Giovanni Falcone n. 83, anche in proprio, rappresentati e difesi - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, entrambi del Foro di Agrigento, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
di Parma–Reggio Emilia, sede di PARMA, Controparte_1
(C.F ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via Alfredo
Testoni n.6 è legalmente domiciliato;
- Appellato;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2023, ritualmente notificato, la società LL di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e (anche) Parte_1 Parte_1 in proprio, convenivano in giudizio l' , Controparte_3 proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 66/2023 del giorno 11.07.2023 - recante prot. N. 19368 dell' di Parma-Reggio Emilia, sede di Controparte_1
Parma - notificata ai predetti con raccomandate a/r del 13 luglio 2023.
Con l'ordinanza opposta, veniva ingiunto ai ricorrenti il pagamento, in solido, di € 23.998,69
(comprensiva di € 37,00 per spese di notifica) per le seguenti contestate, presunte, violazioni:
- infedeli ed omesse registrazioni su libro unico del lavoro;
- mancata preventiva comunicazione di assunzione ai competenti centri per l'impiego;
- mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione;
- omessa registrazione dello straordinario;
- violazione del dettato normativo in tema di riposi intermedi dei lavoratori mobili;
- distacco transnazionale non genuino poiché la società ricorrente appellante si sarebbe avvalsa della prestazione di lavoratori formalmente assunti in Romania, dalla società Expo
Montaggi Europa S.r.l., per lo svolgimento di mansioni di operaio addetto al montaggio/smontaggio di stand fieristici nel periodo compreso tra il 03.01.2017 ed il giorno
11.05.2018.
A fondamento del ricorso si deduceva che:
a) la società ingiunta era priva di legittimazione passiva rispetto alle pretese sanzionatorie avanzate dall'Amministrazione opposta poiché i dipendenti, cui erano riferibili le riscontrate irregolarità, erano “formalmente” assunti dalla “Expo Montaggi Europa S.r.l., società con la quale l'odierna opponente aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi in ossequio alla normativa vigente in materia di distacco transnazionale;
b) le contestazioni dell' in ordine alla legittimità del distacco erano prive di fondamento, CP_1
Con in quanto gli accertamenti svolto dall' avrebbero, piuttosto, consentito di accertare la genuinità del rapporto transnazionale e l'adempimento, da parte della ricorrente ingiunta, di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 136/2016;
c) il verbale di accertamento non era stato notificato nei termini di legge – ossia entro il termine di
90 giorni dal presunto illecito – tant'è che la stessa ordinanza sarebbe stata emanata oltre il termine di prescrizione, risalendo le ultime violazioni contestate all'11.05.2018.
2 Tutto quanto dedotto, i ricorrenti chiedevano: i. in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione;
ii. in via preliminare di merito, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti;
iii. nel merito, la declaratoria di nullità/illegittimità della sanzione ingiunta.
In primo grado, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il Giudice emetteva sentenza di rigetto delle domande svolte dai ricorrenti come sopra
Con sintetizzate, con condanna dei medesimi alle spese processuali sostenute dall' .
2. Gli ingiunti, già opponenti, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando quattro motivi con cui venivano veicolate le eccezioni e deduzioni già svolte in sede di opposizione come sopra sintetizzate, esclusa solo l'eccezione di prescrizione. Instavano, quindi, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e, nel merito, previa riforma della pronuncia impugnata, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della parte appellante. Comunque si instava di “dichiarare nulla, annullabile o con qualunque altra statuizione l'ordinanza di ingiunzione de qua, stante che risulta illegittima sia in fatto che in diritto, con il conseguente annullamento della relativa sanzione, che risulta in ogni caso illegittima nel suo ammontare”.
Si costituiva ritualmente l' che contrastava le deduzioni di parte appellante, ritenendo CP_4 adeguatamente motivata la sentenza gravata, istando per il rigetto dell'appello, col favore delle spese processuali.
3. I motivi posti a fondamento del gravame sono infondati per le motivazioni che seguono.
I e III motivo.
Occorre premettere che con il I motivo gli appellanti deducevano l'omessa motivazione sull'eccezione di legittimazione passiva degli appellanti, ritenendo che unico soggetto legittimato sul piano sostanziale sia la società Expo Montaggi Europa S.r.l..
A tale motivo si ricollegano le doglianze di cui al III motivo, ove si deduce l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'illogicità della motivazione, o comunque la violazione e la falsa applicazione della normativa, sul distacco transnazionale.
In particolare, con tali motivi di doglianza la parte appellante ha inteso confutare la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure laddove, valorizzando gli accertamenti ispettivi anche seguiti all'ispezione in loco, è giunto a sostenere il difetto del connotato principale del distacco transnazionale di lavoratori intercorso tra la Expo Montaggi Europa S.r.l. e la ll di CP_2 [...]
Parte_2
3
[...] Sostengono – in estrema sintesi - gli appellanti che sarebbe “paradossale” fondare il disconoscimento del distacco transnazionale in questione “su situazioni, di fatto e diritto, che non comprovano nulla circa la responsabilità della anche rispetto Controparte_5 alle violazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 7 dell'opposta ordinanza”.
Alla luce di tali deduzioni viene ribadita, da parte degli appellanti, la propria carenza di legittimazione passiva, peraltro mettendo in evidenza che sarebbero gli stessi accertatori ad
“affermare che i dipendenti risultano assunti formalmente dalla Expo Montaggi Europa S.r.l.”.
Deducono, comunque, che il rapporto collaborativo e contabile sarebbe intercorso esclusivamente tra la - e la Expo Montaggi Europa S.r.l., non sussistendo CP_5 Parte_1 invece “alcun rapporto diretto della prima con i dipendenti distaccati”, di talché il distacco transnazionale sarebbe autentico, genuino, legittimo, dovendone conseguire - previa riforma della sentenza gravata - la declaratoria di carenza di legittimazione passiva degli appellanti e, comunque, la dichiarazione di insussistenza del credito preteso in danno agli odierni appellanti in quanto “meri distaccatari”.
Tali deduzioni sono inidonee a confutare le solide valutazioni svolte dal Giudice di prime cure, esito di una ponderata valutazione del compendio documentale offerto in comunicazione in I grado;
valutazione compiutamente espressa in sede motivazionale, in particolare laddove si giunge ad affermare la corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n.
136/2016 alla luce della accertata “non genuinità del distacco transnazionale intercorso tra la pseudo distaccante Expo Montaggi Europa S.r.l. e la pseudo distaccataria odierna ricorrente”.
Ebbene, proprio gli esiti degli accertamenti ispettivi, come compiutamente ed analiticamente riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione in esame, hanno consentito di fondare in modo solido e non scalfibile, la valutazione del giudice di prime cure ove si afferma che “Con riferimento al personale “esterno” alla CON.ALL di e formalmente assunto Parte_1
dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., le risultanze degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato il difetto, in relazione al distacco transnazionale di lavoratori intercorso tra la Expo
Montaggi Europa S.r.l. e la del connotato principale di tale forma CP_2 Pt_3 Parte_1 di lavoro, ossia la circostanza che il lavoratore distaccato, “abitualmente occupato in un altro
Stato membro”, svolga il suo lavoro in Italia per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo (cfr. art. 2 c. 1 lett. d) d.lgs.
136/2016)”.
Nello specifico, il Giudice di prime cure ha fondato la conclusione circa la mancanza di genuinità ed autenticità del distacco, sui seguenti elementi fattuali, inconfutati dal punto di vista probatorio:
4 “- che la società EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. è stata costituita in Romania nell'ottobre
2016;
- che, tuttavia, il sig. - soggetto individuato dal personale oggetto Controparte_6 dell'accertamento quale datore di lavoro5 – è risultato risiedere continuativamente in Italia almeno dal 2005;
- che, in relazione alla fatturazione emessa dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. nel corso degli anni 2016, 2017, 2018: a) non risulta alcuna fattura emessa nell'anno 2016; b) la fatturazione esibita decorre dal 20.03.2017 e consta di fatture emesse esclusivamente nei confronti della con cadenza pressoché mensile, risultando, dunque, Controparte_5
in relazione alle annualità 2017-2018, lo svolgimento, da parte della EXPO MONTAGGI EUROPA
S.r.l., dell'attività di montaggio e smontaggio stand in regime di mono committenza, per conto della
CP_2 Controparte_7
- che il capannone e gli uffici della sono stati utilizzati Controparte_5 promiscuamente da quest'ultima e dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l.;
- che la “sig.ra ” della indicata dai dipendenti escussi a Per_1 CP_2 Controparte_7
sommarie informazioni, si occupava dei bonifici e delle eventuali problematiche relative ai pagamenti dei dipendenti della EXPO MONTAGGI EUROPA;
- che la sede della società costituiva il punto di partenza e di Controparte_5
arrivo delle trasferte del personale della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l.;
- che il patrimonio aziendale della società EXPO MONTAGGI EUROPA risulta di consistenza particolarmente esigua, recando il registro dei beni aziendali la registrazione di un solo bene, ossia di un furgone aziendale;
- che i lavoratori e Persona_2 Parte_4 Persona_3
, in atti generalizzati, risiedono in Italia a decorrere da una data decisamente anteriore
[...]
rispetto a quella di assunzione da parte della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., nonché rispetto alla stessa data di costituzione della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., avendo, peraltro, intrattenuto, in data precedente, rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro italiani;
- che, per quanto concerne invece il lavoratore , lo stesso, Controparte_8
autodichiaratosi cognato del titolare , ed assunto dalla EXPO MONTAGGI CP_9
EUROPA S.r.l. a decorrere dal 27.02.2017, pur essendo risultato, nel corso degli accertamenti, residente in [...], risulta, comunque, avere un domicilio fiscale in Bolgare, via Santa Caterina,
n. 1 a far data dal 18.04.2017;
5 - che i dipendenti menzionati non hanno mai percepito indennità di trasferta o di alloggio in relazione alle giornate lavorative all'esito delle quali sono rientrati presso le proprie residenze/domicili in provincia di Bergamo.
- che l'attività lavorativa dei dipendenti di cui sopra, nel periodo oggetto di accertamenti, non si è mai svolta in Romania”.
Inoltre, “il disconoscimento del distacco transnazionale intercorso tra le due società” si è basato anche sulle seguenti rilevanti circostanze:
“- dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. non è stata mai fornita agli organi di vigilanza la specifica indicazione del domicilio eletto in Italia dal referente designato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b del D. Lgs. n. 136/2016, né tale dato emerge dal modello UNI_DISTACCO_UE;
- anche se la prestazione di alcuni lavoratori in regime di “distacco transnazionale” ha avuto luogo già a decorrere dal gennaio 2017, non è stato prodotto il modello A1 con datazione anteriore al 12.05.2017;
- le comunicazioni telematiche di distacco transnazionale per l'evento 2018 non Parte_5
sono risultate corrette, in quanto quella effettuata con riferimento alle attività di montaggio prevedeva la fine del cd. distacco per il giorno 05.05.2018, mentre i dipendenti Persona_2
e hanno prestato attività lavorativa anche nella giornata
[...] Persona_3
del 06.05.2018;
- la comunicazione effettuata con riferimento alle attività di smontaggio stand è stata inviata tardivamente, in corso di accesso ispettivo, nella data del giorno 11.05.2018;
- per le attività prestate in regime di distacco transnazionale a favore della committente
[...]
nel periodo antecedente a gennaio 2018 mancano del tutto le Controparte_5
comunicazioni di distacco Uni-DISTACCO_UE (in pratica risulta scoperto almeno l'intero anno
2017);
- nel corso degli accertamenti, la documentazione aziendale richiesta alla Expo Montaggi Europa
S.r.l. è stata presentata tradotta in lingua italiana solo parzialmente.
Con riferimento al personale “esterno” alla Con.All e formalmente assunto dalla EXPO
MONTAGGI EUROPA S.R.L., all'esito degli accertamenti complessivamente svolti sono state, pertanto, rilevate le violazioni di cui ai punti nn. 2, 3,4 e 7 dell'ordinanza opposta”.
Alla luce di quanto rilevato, si giunge, quindi, a ritenere infondati i motivi I e III dell'appello alla luce delle ineccepibili valutazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove, valorizzando le
Con convergenti emergenze degli accertamenti svolti dall' , è giunto ad acclarare che i lavoratori sono risultati Persona_2 Persona_3 Parte_4 Controparte_8 solo “formalmente” assunti in Romania dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. quando, invece,
6 erano “a tutti gli effetti” – utilizzando la termologia della norma di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs.
n. 136/2016 - alle dipendenze della parte appellante, avendone questa utilizzato la prestazione lavorativa in via continuativa, nel periodo dal 03.01.2017 al 11.05.2018 (per complessive 1.022 giornate) per lo svolgimento di mansioni di operai addetti al montaggio/smontaggio di stand fieristici.
Si osserva come tali accertamenti non siano stati in alcun modo confutati dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda fondata sul compendio istruttorio Con offerto dall' , che ha in tal modo assolto il proprio onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito posto a fondamento della contestazione sanzionatoria.
II motivo. Si deduce la violazione e falsa applicazione, in sede di sentenza gravata, dell'art. 14 l.n. 689/81.
Nello specifico, parte opponente con tale doglianza veicola in tale sede l'eccezione di decadenza già svolta in I grado, assumendo il mancato rispetto dei 90 giorni dal termine degli accertamenti;
nello specifico, premesso che l'accesso ispettivo si era esaurito nella giornata dell'11.5.2018 e considerato che la notifica del relativo verbale era avvenuto in data in data 11.12.2018, non si comprenderebbe la ragione della decorrenza di un così ampio arco temporale dal momento degli accertamenti in loco.
Proseguono gli appellanti affermando che “anche a voler considerare fondata l'esigenza di compiere ulteriori indagini per mezzo della disamina della documentazione successivamente acquisita”, non sarebbe stata data la prova, da parte dell'Amministrazione appellata, circa la reale portata degli specifici atti di indagine eseguiti dopo il primo accesso ispettivo e non sarebbero state comprovate le ragioni che avrebbero condotto gli ispettori verbalizzanti a far perdurare le verifiche per ben sei mesi;
ragione per cui sarebbe stato violato il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento che tutela il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori e a non essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die.
Tale doglianza, al pari delle altre, è del tutto destituita di fondamento in quanto in sede di pronuncia qui gravata il Giudice di prime cure ha posto in rilievo, coerentemente con la documentazione puntualmente esaminata, che con il verbale unico di accertamento e notificazione
Con (n. PR00000/2018-828-01/02) del 29.11.2018, gli organi di vigilanza dell' appellata, hanno definito - in data 15.11.2018 - gli accertamenti che avevano avuto inizio con il primo accesso ispettivo del giorno 11.05.2018.
E' stato inoltre posto correttamente in rilievo, alla luce della disamina del compendio documentale a disposizione, che non era possibile la contestazione immediata giacché l'amministrazione aveva, in
7 quella sede, dato inizio all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento (spontanee dichiarazioni dei lavoratori intenti al lavoro); è infatti risultato come, proprio in sede di verbale ispettivo dell'11.05.2018, fosse stata richiesta l'esibizione del LUL, delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione dei rapporto di lavoro, dei prospetti paga, delle ricevute di versamento della contribuzione obbligatoria, dei contratti di appalto e dei contratti individuali di lavoro stipulati.
Con Ne discende, quindi, che al momento dell'accesso ispettivo di maggio 2018, l' non era nella disponibilità di tutti gli elementi necessari all'accertamento e perciò non aveva potuto procedere alla contestazione immediata.
Aderente a tale considerazione è, quindi, la valutazione del giudice di prime cure laddove afferma
Con che l' “non era certamente in possesso di fondamentali elementi per esprimere le sue valutazioni;
di talché, è fuor di dubbio la necessità di ulteriori indagini - che, invero, risultano espletate - e di acquisizione di ulteriore documentazione - che è stata richiesta all'opponente in fase di primo accesso -, considerando la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti e la complessità degli accertamenti, riguardanti la posizione di vari lavoratori”.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure – nell'escludere che, nel caso di specie, potesse procedersi alla contestazione immediata in data 11.05.2018 - ha fatto buon governo del principio giuridico secondo cui l'accertamento dell'illecito non coincide con il momento di acquisizione della materialità del “fatto”, laddove – come accaduto nel caso di specie - all'accertamento dell'illecito si giunga ad esito di una complessa fase deliberativa, sviluppatasi in un congruo arco temporale, durante il quale sono stati valutati i dati acquisiti relativi agli elementi oggettivi e soggettivi afferenti dell'infrazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9311 del 18/04/2007).
Tanto precisato, risulta altresì acclarato che il detto verbale unico è stato notificato agli odierni appellanti - ritenuti trasgressori tenuti in solido al pagamento della sanzione comminata in ragione delle violazioni accertate - con raccomandate “AG”, in data 11.12.2018 - pertanto nel rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.
Si ribadisce nel caso di specie tale termine ha avuto decorso dalla data di definizione degli accertamenti, da individuarsi - alla luce dell'iter valutativo dell' svolto sulla base degli CP_4
elementi documentali a disposizione – nella data del 15.11.2018 (cfr. doc. n. 9 fasc. della parte opposta di cui al fascicolo di I grado): ed è in questo solco che si colloca la valutazione del giudice di prime cure ove - nel dare compiuta risposta all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente, respingendola - afferma: “Soltanto dopo tali verifiche documentali, gli ispettori, non
8 solo hanno acquisito pienamente contezza del fatto nella sua materialità, ma sono entrati, altresì, in possesso di tutti gli elementi utili e sufficienti per compiere le loro valutazioni.
Dunque, dalla data dell'accesso ispettivo (11.05.2018) a quello della notifica del verbale unico di accertamento (11.12.2018), il lasso di tempo intercorso può dirsi assolutamente congruo, avendo
l'accertamento dell'illecito richiesto indagini impegnative e prolungate, necessarie e compiute nel caso di specie.
[…]
Ed invero, dopo l'accesso ispettivo, sono state compiute rilevanti attività di indagine, per come già evidenziato.
Soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta, l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa ed infatti l' ha correttamente indicato la data di ultimazione degli accertamenti CP_1 nel 15.11.2018 (avendo, quindi, impiegato un lasso di tempo congruo dall'inizio delle attività in data 11.05.2018 - primo accesso ispettivo - considerando la complessità degli accertamenti volti a verificare la posizione dei molti lavoratori coinvolti); ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 15.11.2018 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti, atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere - di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo.”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto si giunge alla valutazione di infondatezza del motivo d'appello in esame.
IV Motivo. Si deduce l'omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione della sanzione applicata. Segnatamente ci si duole che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di rideterminazione ex art. 16 L. 689/81.
Ora, non può sottacersi che nella sentenza di I grado non vi sia alcun cenno sulla deduzione difensiva già svolta in sede di opposizione circa la mancata rideterminazione ai sensi dell'art. 16 cit. da parte dell'amministrazione della sanzione irrogata.
Cionondimeno, si ritiene che la decisione sul punto sia stata ritenuta ultronea dal giudice di prime cure, alla luce della considerazione – non esplicitata ma coerente con il sistema ordinamentale - secondo cui l'intervenuta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione definita con l'impugnata sentenza, si pone in alternativa rispetto alla rideterminazione della sanzione ex art. 16 l.n. 689/81; tale norma – stabilendo: “il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo” - prevede il c.d.
“pagamento conciliativo”, che ha la finalità di disincentivare il contenzioso a fronte di una significativa riduzione della sanzione. Se ne inferisce che quando gli ingiunti abbiano proposto
9 opposizione - come accaduto nel caso di specie – la rideterminazione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 cit. non sia ammissibile.
Per completezza motivazionale si osserva, comunque, che nel caso di specie si possa procedere alla rideterminazione della sanzione all'interno della cornice di riferimento ex art. 11 l.n. 689/81, stante l'assenza di specifica domanda da parte dell'opponente che ha, invero, limitato la sua doglianza alla mancata rideterminazione della sanzione, da parte dell'Amministrazione ingiungente, ai sensi dell'art. 16 l. cit. (circa la necessità di una espressa domanda relativa alla misura della sanzione da parte della P.A. affinché il giudice possa ridurre la sanzione risultante dalla legge, escludendo quini che vi possa procedere d'ufficio: cfr. v. Cass. 11.11.2004, n. 21486; Cass. 10.12.2003, n. 18811).
4. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche;
nello specifico vengono determinate tra i valori minimi e medi, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia e, comunque, il mancato espletamento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi della fattispecie novellata di cui art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.240/2024 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 06/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 240/2024 RGA avverso la sentenza n. 704/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 730/2023, pubblicata in data 27/11/2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L.n. 689/81, in materia di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 6/03/2025; promossa da:
CON.ALL di (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Bolgare (BG) nella Via Passerera n. 46/48, e da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a Calcinate (BG) C.F._1 nella via Giovanni Falcone n. 83, anche in proprio, rappresentati e difesi - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, entrambi del Foro di Agrigento, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
di Parma–Reggio Emilia, sede di PARMA, Controparte_1
(C.F ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via Alfredo
Testoni n.6 è legalmente domiciliato;
- Appellato;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2023, ritualmente notificato, la società LL di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e (anche) Parte_1 Parte_1 in proprio, convenivano in giudizio l' , Controparte_3 proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 66/2023 del giorno 11.07.2023 - recante prot. N. 19368 dell' di Parma-Reggio Emilia, sede di Controparte_1
Parma - notificata ai predetti con raccomandate a/r del 13 luglio 2023.
Con l'ordinanza opposta, veniva ingiunto ai ricorrenti il pagamento, in solido, di € 23.998,69
(comprensiva di € 37,00 per spese di notifica) per le seguenti contestate, presunte, violazioni:
- infedeli ed omesse registrazioni su libro unico del lavoro;
- mancata preventiva comunicazione di assunzione ai competenti centri per l'impiego;
- mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione;
- omessa registrazione dello straordinario;
- violazione del dettato normativo in tema di riposi intermedi dei lavoratori mobili;
- distacco transnazionale non genuino poiché la società ricorrente appellante si sarebbe avvalsa della prestazione di lavoratori formalmente assunti in Romania, dalla società Expo
Montaggi Europa S.r.l., per lo svolgimento di mansioni di operaio addetto al montaggio/smontaggio di stand fieristici nel periodo compreso tra il 03.01.2017 ed il giorno
11.05.2018.
A fondamento del ricorso si deduceva che:
a) la società ingiunta era priva di legittimazione passiva rispetto alle pretese sanzionatorie avanzate dall'Amministrazione opposta poiché i dipendenti, cui erano riferibili le riscontrate irregolarità, erano “formalmente” assunti dalla “Expo Montaggi Europa S.r.l., società con la quale l'odierna opponente aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi in ossequio alla normativa vigente in materia di distacco transnazionale;
b) le contestazioni dell' in ordine alla legittimità del distacco erano prive di fondamento, CP_1
Con in quanto gli accertamenti svolto dall' avrebbero, piuttosto, consentito di accertare la genuinità del rapporto transnazionale e l'adempimento, da parte della ricorrente ingiunta, di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 136/2016;
c) il verbale di accertamento non era stato notificato nei termini di legge – ossia entro il termine di
90 giorni dal presunto illecito – tant'è che la stessa ordinanza sarebbe stata emanata oltre il termine di prescrizione, risalendo le ultime violazioni contestate all'11.05.2018.
2 Tutto quanto dedotto, i ricorrenti chiedevano: i. in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione;
ii. in via preliminare di merito, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti;
iii. nel merito, la declaratoria di nullità/illegittimità della sanzione ingiunta.
In primo grado, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il Giudice emetteva sentenza di rigetto delle domande svolte dai ricorrenti come sopra
Con sintetizzate, con condanna dei medesimi alle spese processuali sostenute dall' .
2. Gli ingiunti, già opponenti, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando quattro motivi con cui venivano veicolate le eccezioni e deduzioni già svolte in sede di opposizione come sopra sintetizzate, esclusa solo l'eccezione di prescrizione. Instavano, quindi, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e, nel merito, previa riforma della pronuncia impugnata, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della parte appellante. Comunque si instava di “dichiarare nulla, annullabile o con qualunque altra statuizione l'ordinanza di ingiunzione de qua, stante che risulta illegittima sia in fatto che in diritto, con il conseguente annullamento della relativa sanzione, che risulta in ogni caso illegittima nel suo ammontare”.
Si costituiva ritualmente l' che contrastava le deduzioni di parte appellante, ritenendo CP_4 adeguatamente motivata la sentenza gravata, istando per il rigetto dell'appello, col favore delle spese processuali.
3. I motivi posti a fondamento del gravame sono infondati per le motivazioni che seguono.
I e III motivo.
Occorre premettere che con il I motivo gli appellanti deducevano l'omessa motivazione sull'eccezione di legittimazione passiva degli appellanti, ritenendo che unico soggetto legittimato sul piano sostanziale sia la società Expo Montaggi Europa S.r.l..
A tale motivo si ricollegano le doglianze di cui al III motivo, ove si deduce l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'illogicità della motivazione, o comunque la violazione e la falsa applicazione della normativa, sul distacco transnazionale.
In particolare, con tali motivi di doglianza la parte appellante ha inteso confutare la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure laddove, valorizzando gli accertamenti ispettivi anche seguiti all'ispezione in loco, è giunto a sostenere il difetto del connotato principale del distacco transnazionale di lavoratori intercorso tra la Expo Montaggi Europa S.r.l. e la ll di CP_2 [...]
Parte_2
3
[...] Sostengono – in estrema sintesi - gli appellanti che sarebbe “paradossale” fondare il disconoscimento del distacco transnazionale in questione “su situazioni, di fatto e diritto, che non comprovano nulla circa la responsabilità della anche rispetto Controparte_5 alle violazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 7 dell'opposta ordinanza”.
Alla luce di tali deduzioni viene ribadita, da parte degli appellanti, la propria carenza di legittimazione passiva, peraltro mettendo in evidenza che sarebbero gli stessi accertatori ad
“affermare che i dipendenti risultano assunti formalmente dalla Expo Montaggi Europa S.r.l.”.
Deducono, comunque, che il rapporto collaborativo e contabile sarebbe intercorso esclusivamente tra la - e la Expo Montaggi Europa S.r.l., non sussistendo CP_5 Parte_1 invece “alcun rapporto diretto della prima con i dipendenti distaccati”, di talché il distacco transnazionale sarebbe autentico, genuino, legittimo, dovendone conseguire - previa riforma della sentenza gravata - la declaratoria di carenza di legittimazione passiva degli appellanti e, comunque, la dichiarazione di insussistenza del credito preteso in danno agli odierni appellanti in quanto “meri distaccatari”.
Tali deduzioni sono inidonee a confutare le solide valutazioni svolte dal Giudice di prime cure, esito di una ponderata valutazione del compendio documentale offerto in comunicazione in I grado;
valutazione compiutamente espressa in sede motivazionale, in particolare laddove si giunge ad affermare la corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n.
136/2016 alla luce della accertata “non genuinità del distacco transnazionale intercorso tra la pseudo distaccante Expo Montaggi Europa S.r.l. e la pseudo distaccataria odierna ricorrente”.
Ebbene, proprio gli esiti degli accertamenti ispettivi, come compiutamente ed analiticamente riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione in esame, hanno consentito di fondare in modo solido e non scalfibile, la valutazione del giudice di prime cure ove si afferma che “Con riferimento al personale “esterno” alla CON.ALL di e formalmente assunto Parte_1
dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., le risultanze degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato il difetto, in relazione al distacco transnazionale di lavoratori intercorso tra la Expo
Montaggi Europa S.r.l. e la del connotato principale di tale forma CP_2 Pt_3 Parte_1 di lavoro, ossia la circostanza che il lavoratore distaccato, “abitualmente occupato in un altro
Stato membro”, svolga il suo lavoro in Italia per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo (cfr. art. 2 c. 1 lett. d) d.lgs.
136/2016)”.
Nello specifico, il Giudice di prime cure ha fondato la conclusione circa la mancanza di genuinità ed autenticità del distacco, sui seguenti elementi fattuali, inconfutati dal punto di vista probatorio:
4 “- che la società EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. è stata costituita in Romania nell'ottobre
2016;
- che, tuttavia, il sig. - soggetto individuato dal personale oggetto Controparte_6 dell'accertamento quale datore di lavoro5 – è risultato risiedere continuativamente in Italia almeno dal 2005;
- che, in relazione alla fatturazione emessa dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. nel corso degli anni 2016, 2017, 2018: a) non risulta alcuna fattura emessa nell'anno 2016; b) la fatturazione esibita decorre dal 20.03.2017 e consta di fatture emesse esclusivamente nei confronti della con cadenza pressoché mensile, risultando, dunque, Controparte_5
in relazione alle annualità 2017-2018, lo svolgimento, da parte della EXPO MONTAGGI EUROPA
S.r.l., dell'attività di montaggio e smontaggio stand in regime di mono committenza, per conto della
CP_2 Controparte_7
- che il capannone e gli uffici della sono stati utilizzati Controparte_5 promiscuamente da quest'ultima e dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l.;
- che la “sig.ra ” della indicata dai dipendenti escussi a Per_1 CP_2 Controparte_7
sommarie informazioni, si occupava dei bonifici e delle eventuali problematiche relative ai pagamenti dei dipendenti della EXPO MONTAGGI EUROPA;
- che la sede della società costituiva il punto di partenza e di Controparte_5
arrivo delle trasferte del personale della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l.;
- che il patrimonio aziendale della società EXPO MONTAGGI EUROPA risulta di consistenza particolarmente esigua, recando il registro dei beni aziendali la registrazione di un solo bene, ossia di un furgone aziendale;
- che i lavoratori e Persona_2 Parte_4 Persona_3
, in atti generalizzati, risiedono in Italia a decorrere da una data decisamente anteriore
[...]
rispetto a quella di assunzione da parte della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., nonché rispetto alla stessa data di costituzione della EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l., avendo, peraltro, intrattenuto, in data precedente, rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro italiani;
- che, per quanto concerne invece il lavoratore , lo stesso, Controparte_8
autodichiaratosi cognato del titolare , ed assunto dalla EXPO MONTAGGI CP_9
EUROPA S.r.l. a decorrere dal 27.02.2017, pur essendo risultato, nel corso degli accertamenti, residente in [...], risulta, comunque, avere un domicilio fiscale in Bolgare, via Santa Caterina,
n. 1 a far data dal 18.04.2017;
5 - che i dipendenti menzionati non hanno mai percepito indennità di trasferta o di alloggio in relazione alle giornate lavorative all'esito delle quali sono rientrati presso le proprie residenze/domicili in provincia di Bergamo.
- che l'attività lavorativa dei dipendenti di cui sopra, nel periodo oggetto di accertamenti, non si è mai svolta in Romania”.
Inoltre, “il disconoscimento del distacco transnazionale intercorso tra le due società” si è basato anche sulle seguenti rilevanti circostanze:
“- dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. non è stata mai fornita agli organi di vigilanza la specifica indicazione del domicilio eletto in Italia dal referente designato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b del D. Lgs. n. 136/2016, né tale dato emerge dal modello UNI_DISTACCO_UE;
- anche se la prestazione di alcuni lavoratori in regime di “distacco transnazionale” ha avuto luogo già a decorrere dal gennaio 2017, non è stato prodotto il modello A1 con datazione anteriore al 12.05.2017;
- le comunicazioni telematiche di distacco transnazionale per l'evento 2018 non Parte_5
sono risultate corrette, in quanto quella effettuata con riferimento alle attività di montaggio prevedeva la fine del cd. distacco per il giorno 05.05.2018, mentre i dipendenti Persona_2
e hanno prestato attività lavorativa anche nella giornata
[...] Persona_3
del 06.05.2018;
- la comunicazione effettuata con riferimento alle attività di smontaggio stand è stata inviata tardivamente, in corso di accesso ispettivo, nella data del giorno 11.05.2018;
- per le attività prestate in regime di distacco transnazionale a favore della committente
[...]
nel periodo antecedente a gennaio 2018 mancano del tutto le Controparte_5
comunicazioni di distacco Uni-DISTACCO_UE (in pratica risulta scoperto almeno l'intero anno
2017);
- nel corso degli accertamenti, la documentazione aziendale richiesta alla Expo Montaggi Europa
S.r.l. è stata presentata tradotta in lingua italiana solo parzialmente.
Con riferimento al personale “esterno” alla Con.All e formalmente assunto dalla EXPO
MONTAGGI EUROPA S.R.L., all'esito degli accertamenti complessivamente svolti sono state, pertanto, rilevate le violazioni di cui ai punti nn. 2, 3,4 e 7 dell'ordinanza opposta”.
Alla luce di quanto rilevato, si giunge, quindi, a ritenere infondati i motivi I e III dell'appello alla luce delle ineccepibili valutazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove, valorizzando le
Con convergenti emergenze degli accertamenti svolti dall' , è giunto ad acclarare che i lavoratori sono risultati Persona_2 Persona_3 Parte_4 Controparte_8 solo “formalmente” assunti in Romania dalla EXPO MONTAGGI EUROPA S.r.l. quando, invece,
6 erano “a tutti gli effetti” – utilizzando la termologia della norma di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs.
n. 136/2016 - alle dipendenze della parte appellante, avendone questa utilizzato la prestazione lavorativa in via continuativa, nel periodo dal 03.01.2017 al 11.05.2018 (per complessive 1.022 giornate) per lo svolgimento di mansioni di operai addetti al montaggio/smontaggio di stand fieristici.
Si osserva come tali accertamenti non siano stati in alcun modo confutati dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda fondata sul compendio istruttorio Con offerto dall' , che ha in tal modo assolto il proprio onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito posto a fondamento della contestazione sanzionatoria.
II motivo. Si deduce la violazione e falsa applicazione, in sede di sentenza gravata, dell'art. 14 l.n. 689/81.
Nello specifico, parte opponente con tale doglianza veicola in tale sede l'eccezione di decadenza già svolta in I grado, assumendo il mancato rispetto dei 90 giorni dal termine degli accertamenti;
nello specifico, premesso che l'accesso ispettivo si era esaurito nella giornata dell'11.5.2018 e considerato che la notifica del relativo verbale era avvenuto in data in data 11.12.2018, non si comprenderebbe la ragione della decorrenza di un così ampio arco temporale dal momento degli accertamenti in loco.
Proseguono gli appellanti affermando che “anche a voler considerare fondata l'esigenza di compiere ulteriori indagini per mezzo della disamina della documentazione successivamente acquisita”, non sarebbe stata data la prova, da parte dell'Amministrazione appellata, circa la reale portata degli specifici atti di indagine eseguiti dopo il primo accesso ispettivo e non sarebbero state comprovate le ragioni che avrebbero condotto gli ispettori verbalizzanti a far perdurare le verifiche per ben sei mesi;
ragione per cui sarebbe stato violato il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento che tutela il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori e a non essere sottoposto ad accertamenti ispettivi sine die.
Tale doglianza, al pari delle altre, è del tutto destituita di fondamento in quanto in sede di pronuncia qui gravata il Giudice di prime cure ha posto in rilievo, coerentemente con la documentazione puntualmente esaminata, che con il verbale unico di accertamento e notificazione
Con (n. PR00000/2018-828-01/02) del 29.11.2018, gli organi di vigilanza dell' appellata, hanno definito - in data 15.11.2018 - gli accertamenti che avevano avuto inizio con il primo accesso ispettivo del giorno 11.05.2018.
E' stato inoltre posto correttamente in rilievo, alla luce della disamina del compendio documentale a disposizione, che non era possibile la contestazione immediata giacché l'amministrazione aveva, in
7 quella sede, dato inizio all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento (spontanee dichiarazioni dei lavoratori intenti al lavoro); è infatti risultato come, proprio in sede di verbale ispettivo dell'11.05.2018, fosse stata richiesta l'esibizione del LUL, delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione dei rapporto di lavoro, dei prospetti paga, delle ricevute di versamento della contribuzione obbligatoria, dei contratti di appalto e dei contratti individuali di lavoro stipulati.
Con Ne discende, quindi, che al momento dell'accesso ispettivo di maggio 2018, l' non era nella disponibilità di tutti gli elementi necessari all'accertamento e perciò non aveva potuto procedere alla contestazione immediata.
Aderente a tale considerazione è, quindi, la valutazione del giudice di prime cure laddove afferma
Con che l' “non era certamente in possesso di fondamentali elementi per esprimere le sue valutazioni;
di talché, è fuor di dubbio la necessità di ulteriori indagini - che, invero, risultano espletate - e di acquisizione di ulteriore documentazione - che è stata richiesta all'opponente in fase di primo accesso -, considerando la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti e la complessità degli accertamenti, riguardanti la posizione di vari lavoratori”.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure – nell'escludere che, nel caso di specie, potesse procedersi alla contestazione immediata in data 11.05.2018 - ha fatto buon governo del principio giuridico secondo cui l'accertamento dell'illecito non coincide con il momento di acquisizione della materialità del “fatto”, laddove – come accaduto nel caso di specie - all'accertamento dell'illecito si giunga ad esito di una complessa fase deliberativa, sviluppatasi in un congruo arco temporale, durante il quale sono stati valutati i dati acquisiti relativi agli elementi oggettivi e soggettivi afferenti dell'infrazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9311 del 18/04/2007).
Tanto precisato, risulta altresì acclarato che il detto verbale unico è stato notificato agli odierni appellanti - ritenuti trasgressori tenuti in solido al pagamento della sanzione comminata in ragione delle violazioni accertate - con raccomandate “AG”, in data 11.12.2018 - pertanto nel rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.
Si ribadisce nel caso di specie tale termine ha avuto decorso dalla data di definizione degli accertamenti, da individuarsi - alla luce dell'iter valutativo dell' svolto sulla base degli CP_4
elementi documentali a disposizione – nella data del 15.11.2018 (cfr. doc. n. 9 fasc. della parte opposta di cui al fascicolo di I grado): ed è in questo solco che si colloca la valutazione del giudice di prime cure ove - nel dare compiuta risposta all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opponente, respingendola - afferma: “Soltanto dopo tali verifiche documentali, gli ispettori, non
8 solo hanno acquisito pienamente contezza del fatto nella sua materialità, ma sono entrati, altresì, in possesso di tutti gli elementi utili e sufficienti per compiere le loro valutazioni.
Dunque, dalla data dell'accesso ispettivo (11.05.2018) a quello della notifica del verbale unico di accertamento (11.12.2018), il lasso di tempo intercorso può dirsi assolutamente congruo, avendo
l'accertamento dell'illecito richiesto indagini impegnative e prolungate, necessarie e compiute nel caso di specie.
[…]
Ed invero, dopo l'accesso ispettivo, sono state compiute rilevanti attività di indagine, per come già evidenziato.
Soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta, l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa ed infatti l' ha correttamente indicato la data di ultimazione degli accertamenti CP_1 nel 15.11.2018 (avendo, quindi, impiegato un lasso di tempo congruo dall'inizio delle attività in data 11.05.2018 - primo accesso ispettivo - considerando la complessità degli accertamenti volti a verificare la posizione dei molti lavoratori coinvolti); ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 15.11.2018 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti, atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere - di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo.”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto si giunge alla valutazione di infondatezza del motivo d'appello in esame.
IV Motivo. Si deduce l'omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione della sanzione applicata. Segnatamente ci si duole che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di rideterminazione ex art. 16 L. 689/81.
Ora, non può sottacersi che nella sentenza di I grado non vi sia alcun cenno sulla deduzione difensiva già svolta in sede di opposizione circa la mancata rideterminazione ai sensi dell'art. 16 cit. da parte dell'amministrazione della sanzione irrogata.
Cionondimeno, si ritiene che la decisione sul punto sia stata ritenuta ultronea dal giudice di prime cure, alla luce della considerazione – non esplicitata ma coerente con il sistema ordinamentale - secondo cui l'intervenuta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione definita con l'impugnata sentenza, si pone in alternativa rispetto alla rideterminazione della sanzione ex art. 16 l.n. 689/81; tale norma – stabilendo: “il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo” - prevede il c.d.
“pagamento conciliativo”, che ha la finalità di disincentivare il contenzioso a fronte di una significativa riduzione della sanzione. Se ne inferisce che quando gli ingiunti abbiano proposto
9 opposizione - come accaduto nel caso di specie – la rideterminazione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 cit. non sia ammissibile.
Per completezza motivazionale si osserva, comunque, che nel caso di specie si possa procedere alla rideterminazione della sanzione all'interno della cornice di riferimento ex art. 11 l.n. 689/81, stante l'assenza di specifica domanda da parte dell'opponente che ha, invero, limitato la sua doglianza alla mancata rideterminazione della sanzione, da parte dell'Amministrazione ingiungente, ai sensi dell'art. 16 l. cit. (circa la necessità di una espressa domanda relativa alla misura della sanzione da parte della P.A. affinché il giudice possa ridurre la sanzione risultante dalla legge, escludendo quini che vi possa procedere d'ufficio: cfr. v. Cass. 11.11.2004, n. 21486; Cass. 10.12.2003, n. 18811).
4. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche;
nello specifico vengono determinate tra i valori minimi e medi, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia e, comunque, il mancato espletamento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi della fattispecie novellata di cui art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini indicati in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.240/2024 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 06/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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