Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/12/2025, n. 22628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22628 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11710 del 2025, proposto da OL OD, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 15482/23 del Tar del Lazio, pubblicata in data 19 ottobre 2023 e successivamente corretta per errore materiale con decreto collegiale n. 11727/24, pubblicato in data 10 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’Avv. OL OD ha agito per la piena esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 15482/2023, pubblicata in data 19 ottobre 2023, successivamente corretta per errore materiale con decreto collegiale n. 11727/2024, pubblicato in data 10 giugno 2024, con cui il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento, in favore del difensore – odierno ricorrente - dichiaratosi antistatario, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
2. L’Avv. OD lamenta, in particolare, che, pur essendo decorsi i termini di legge, l’Amministrazione resistente non ha ancora provveduto, in esecuzione della sentenza n. 15482/2023, notificatale unitamente al decreto di correzione dell’errore materiale in data 14 giugno 2025 e passata in giudicato, a pagare le spese di lite ivi liquidate.
3. Chiede, pertanto, a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione resistente, decorsi i termini di legge, al pagamento in suo favore delle spese di lite come liquidate con la sentenza n. 15482/2025, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, e alla condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. In data 2 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, con atto di mera forma.
5. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025 parte ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non ha ancora provveduto a dare esecuzione alla sentenza di causa nei sensi esposti.
6. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso in ottemperanza è fondato e va, pertanto, accolto, in quanto:
- la sentenza del Tar del Lazio n. 15482/2023, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione debitrice unitamente al decreto di correzione di errore materiale in data 14 giugno 2025;
- il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997), è decorso e nelle more l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma nel presente giudizio, non ha fornito alcun riscontro circa l’intervenuto pagamento delle spese di lite, come liquidate nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
8. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza è causa, nei limiti sopra richiamati, salvo che, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, attraverso il pagamento delle spese di lite come indicato nella sentenza del Tar del Lazio n. 15482/2023, per come corretta per errore materiale con decreto collegiale n. 11727/2024, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e importo del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’Avv. OD, dichiaratosi antistatario.
9. Al predetto adempimento, l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
10. Si nomina, per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza dei provvedimenti in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni.
11. Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr., in termini, tra le altre, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 20445/2025 e 14343/2024).
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di ottemperare alla sentenza di cui in epigrafe, come emendata dal decreto di correzione di errore materiale, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato il quale provvederà nei termini di cui in motivazione;
- respinge, per quanto in motivazione, la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DA NI, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | DA NI |
IL SEGRETARIO