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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/02/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1311/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1311/2023 promossa da:
, ass. avv. LESCA GIACOMO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: pensione
All'udienza del 02/02/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Chiara Fronticelli in sostituzione dell'avv. Boldrini per delega orale e per l' l'avv. Greco. CP_1
Le parti chiedono concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere.
L'avv. Fronticelli insiste per il favore delle spese e deposita nota spese. L'avv. Greco chiede la compensazione. Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 02/02/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1311/2023 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. LESCA GIACOMO e BOLDRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione anticipata in cumulo
Premesso che:
- ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice accertasse Parte_1 CP_1 il proprio diritto di percepire la pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 1° gennaio
2023 atteso che la domanda da lei presentata in via amministrativa era rimasta priva di riscontro da parte dell' e che il successivo ricorso al comitato provinciale era stato CP_2 dichiarato inammissibile;
- L' si è costituito in giudizio dando atto che in data 9 novembre 2023 era stata liquidata CP_1 la prestazione richiesta dalla ricorrente;
- All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Considerato che:
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1311/2023
Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
Nel caso di specie la pretesa azionata dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L' ha, infatti, riconosciuto la prestazione richiesta provvedendo a liquidare la CP_1 pensione in data 9 novembre 2023; ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dalla ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l' soccombente virtuale. CP_1
Le spese di lite vengono liquidate in € 3.291, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, come da nota spese prodotta, atteso che la stessa è stata redatta nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. 55/2014.
Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Silvia Boldrini, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.291, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a,. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvia Boldrini
Ivrea, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n.
1311/2023 promossa da:
, ass. avv. LESCA GIACOMO Parte_1
- PARTE RICORRENTE - contro
ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: pensione
All'udienza del 02/02/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Chiara Fronticelli in sostituzione dell'avv. Boldrini per delega orale e per l' l'avv. Greco. CP_1
Le parti chiedono concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere.
L'avv. Fronticelli insiste per il favore delle spese e deposita nota spese. L'avv. Greco chiede la compensazione. Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 02/02/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1311/2023 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. LESCA GIACOMO e BOLDRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA
- PARTE RICORRENTE -
contro
c.f. , ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: pensione anticipata in cumulo
Premesso che:
- ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice accertasse Parte_1 CP_1 il proprio diritto di percepire la pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 1° gennaio
2023 atteso che la domanda da lei presentata in via amministrativa era rimasta priva di riscontro da parte dell' e che il successivo ricorso al comitato provinciale era stato CP_2 dichiarato inammissibile;
- L' si è costituito in giudizio dando atto che in data 9 novembre 2023 era stata liquidata CP_1 la prestazione richiesta dalla ricorrente;
- All'udienza odierna le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Considerato che:
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1311/2023
Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
Nel caso di specie la pretesa azionata dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L' ha, infatti, riconosciuto la prestazione richiesta provvedendo a liquidare la CP_1 pensione in data 9 novembre 2023; ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dalla ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l' soccombente virtuale. CP_1
Le spese di lite vengono liquidate in € 3.291, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, come da nota spese prodotta, atteso che la stessa è stata redatta nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. 55/2014.
Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Silvia Boldrini, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.291, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a,. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvia Boldrini
Ivrea, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
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