Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1734/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. MANIACI ANDREA); Parte_1
E
, nata in [...] il [...] (Avv. ZANGHI' Controparte_1
BENEDETTO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 13/09/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-28/09/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
2. La casa coniugale, sita in palermo, via Pitrè, 197/V, int.07, resterà affidata alla IG.ra , con tutti i suppellettili e i mobili che ne compongono Controparte_1
l'arredamento.
3. I coniugi provvederanno al proprio sostentamento senza pretendere nulla dall'altro, stante che ognuno di essi ha una minima capacità reddituale.
4. I coniugi dichiarano che ogni altra questione patrimoniale che li riguarda è già stata risolta dagli stessi al di fuori di questo ricorso.
5. Entrambi i coniugi si prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e altri documenti validi per l'espatrio.
6. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono,infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 14/06/1990, da nato a Parte_1
PALERMO, in data 13/06/1967 e da , nata a [...] Controparte_1
(GERMANIA), in data 05/02/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 177, parte II, serie A, dell'anno 1990, alle condizioni riportate in parte motiva di cui il
Tribunale prende atto.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.