Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11542/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11542/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in in PIAZZA Parte_1 C.F._1
DELLA VITTORIA 7/14 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
b) confermare integralmente le condizioni della separazione 11/4/2022 così come omologata in data 22/4/2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2024n il signor premesso che in data 21.09.2005 Parte_1 aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Napoli, con la signora che Parte_3 dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al relativo verbale del 11.04.2022 omologato da questo TO con Decreto del 22.04.2022; che è trascorso il termine previsto dalla legge per ottenere il divorzio;
che non sussistono possibilità di riconciliazione;
tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.03.2025 la convenuta non compariva nonostante rituale notifica onde ne veniva dichiarata la contumacia;
il ricorrente insisteva come in ricorso dichiarando di aver visto l'ultima volta la moglie in sede di giudizio separativo, in videoconferenza. All'esito, il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Devesi in primo luogo osservare che e' documentalmente provato che e Parte_1 [...] si sposarono in data 21.09.2005 a Napoli e che i predetti si sono poi consensualmente Parte_3 separati alle condizioni di cui al verbale del 11.04.2022 omologato da questo Tribunale con Decreto del 22.04.2022.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che, tenuto anche conto del comportamento processuale della convenuta, la quale non è comparsa e non si è costituita nonostante rituale notifica, non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 21.09.2005 da Parte_1 nato in [...] il [...] e da nata a [...] il [...];
[...] Parte_3 b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005 Atto n. 28 P I s. sez. D.);
c) spese di lite irripetibili.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni