Sentenza 7 giugno 2003
Massime • 2
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.
L'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi. (Nella specie, parte ricorrente aveva indicato il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e la S.C, ritenuta sufficiente tale indicazione, ha cassato la sentenza di merito che con motivazione generica aveva escluso la prova per omessa indicazione dei testi)
Commentari • 3
- 1. Profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorioVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2012
Come ormai noto, a partire dal 1° aprile 2012, al fine di poter instaurare un giudizio tributario, dovrà essere esperita, obbligatoriamente e preventivamente al ricorso, una fase amministrativa attraverso la proposizione del reclamo obbligatorio previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 (inserito dall'art. 39, comma 9 del D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011). La norma, al comma 2, stabilisce che “ la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” Di recente emanazione, la circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 …
Leggi di più… - 2. Profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorioVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2012
Come ormai noto, a partire dal 1° aprile 2012, al fine di poter instaurare un giudizio tributario, dovrà essere esperita, obbligatoriamente e preventivamente al ricorso, una fase amministrativa attraverso la proposizione del reclamo obbligatorio previsto dall'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/92 (inserito dall'art. 39, comma 9 del d.l. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011). La norma, al comma 2, stabilisce che “ la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” Di recente emanazione, la circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 …
Leggi di più… - 3. Giudizio tributario: profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorioFrancesca Giorgia Romana Sannicandro · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2003, n. 9150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9150 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato RA PAPADIA (Ufficio Centrale Legale dell'Associazione Invalidi e Fam. Caduti F.S.), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.F.S.S. S.p.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1458/99 del Tribunale di BARI, depositata il 17/06/99 R.G.N. 187/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bari, con sentenza del 29 maggio 1997, rigettava il ricorso proposto dal sig. SC TT nei confronti dell'TE Ferrovie dello Stato col quale il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato che l'infermità di cui era affetto (gonartrosi bilaterale) era dipendente da causa di servizio, con conseguente condanna dell'TE convenuto al pagamento in favore dello stesso ricorrente di tutti i benefici conseguenti.
Avverso la decisione di primo grado il sig. TT proponeva appello al Tribunale di Bari che, mentre riteneva errata la decisione di primo grado laddove, ritenuta la sussistenza di causa di improcedibilità a termini dell'art. 443, comma 2, c.p.c., non aveva sospeso il giudizio, rigettava comunque la domanda proposta ritenendo non provate le concrete condizioni in cui si svolgeva l'attività lavorativa del ricorrente e l'esposizione a rischio. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il lavoratore propone ricorso fondandolo su due motivi.
La società Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e servizi p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.3, nonché erronea e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. il ricorrente sostiene che il Tribunale, che aveva censurato la mancata sospensione del giudizio da parte del Pretore che aveva rilevato la improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto esso stesso sospendere il giudizio d'appello ed assegnare i termini di legge per l'espletamento della procedura amministrativa.
Il motivo è infondato.
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al giudice di merito da esercitarsi ai sensi dell'art. 443, 2^ comma c.p.c. solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (Cass. 18 gennaio 1991 n. 427), con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. 23 giugno 1998 n. 6220). È pertanto corretta e non contraddittoria o illogica la determinazione dei giudici dell'appello di non sospendere il giudizio e decidere la causa, nonostante gli stessi avessero affermato che il Pretore, rilevata alla prima udienza l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare un termine per l'espletamento della procedura amministrativa.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, con motivazione inadeguata, che la domanda non fosse sostenuta da idonea prova, giudicando irrilevanti o inammissibili i mezzi istruttori richiesti ed erroneamente affermando, riguardo alla prova testimoniale, che la stessa non sarebbe stata formulata per capitoli separati e specifici;
il ricorrente osserva in proposito che la stessa sentenza si contraddiceva sul punto in quanto da una parte trascriveva, nella motivazione, i nomi dei testi indicati in ricorso per poi affermare che il ricorrente non aveva indicato i testi da citare a suffragio dei suoi assunti.
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, nell'atto introduttivo della causa il TT aveva chiesto di provare (richiesta reiterata nell'atto di appello), articolando uno specifico capitolo di prova e indicando i testi, che egli era "addetto ai turni rotativi, anche notturni, prevalentemente sui piazzali delle stazioni e, comunque, tra i fasci di binari, all'aggancio e sgancio dei vagoni e delle vetture ferroviarie, con spostamenti in piedi sui predellini per le segnalazioni al macchinista;
alla conduzione dei carrelli di manovra;
il tutto con ogni tempo anche piovendo". Il capitolo, che come riconosce lo stesso Tribunale è relativo alle concrete modalità di espletamento delle mansioni svolte, non è stato ammesso perché privo di qualsiasi riferimento di tempo e di luogo e non sufficiente a dimostrare che il lavoratore era stato addetto a mansioni gravose che comportavano l'esposizione a notevoli rischi. Il ricorrente aveva inoltre richiesto l'acquisizione dei turni di servizio da lui effettuati, da cui risultavano le modalità di tempo e di luogo in cui si era svolto il suo lavoro, nonché del fascicolo sanitario al cui interno era custodito il c.d. "documento di rischio" nel quale erano inseriti tutti i rischi professionali presenti nell'attività espletata. La richiesta è stata disattesa dal Tribunale che ha rilevato che tale documentazione poteva fornire elementi solo integrativi di giudizio valutabili, eventualmente, con adeguato supporto medico legale, unitamente agli altri acquisiti o acquisitoli. È evidente la illogicità e la contradditorietà de ragionamento del Tribunale che da una parte non ammette il capitolo di prova tendente a dimostrare le modalità di svolgimento del lavoro del ricorrente in quanto privo di riferimento di tempo e di luogo e insufficienti a dimostrare la gravosità e l'esposizione al rischio del lavoro stesso, dall'altro ritiene irrilevante la richiesta di acquisizione dei turni di servizio e del fascicolo sanitario, dai quali avrebbero dovuto risultare tali elementi, ritenendola prova solo integrativa. Parimenti l'errore commesso dal Tribunale che afferma l'irrilevanza delle richieste istruttorie non esaminandole nel loro complesso ma giudicandole ognuna separatamente: nulla vieta che una prova piena possa raggiungersi integrando singoli elementi probatori ciascuno dei quali di per sè non pienamente probante.
L'errato ragionamento del Tribunale si riverbera anche sulla mancata ammissione del capitolo di prova tendente a verificare se il ricorrente fosse stato affetto, all'atto della assunzione in ferrovia, dalla patologia denunciata in ricorso. Il Tribunale rileva in proposito che l'aspetto di per sè non è decisivo, bensì rilevante solo nell'ipotesi in cui, attraverso altri mezzi istruttori fossero stati acquisiti dati relativi alle concrete condizioni e modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative onde poi poter valutare se, anche ponendo a confronto le condizioni di salute del ferroviere al momento della sua assunzione in servizio e quelle successive, la patologia lamentata fosse riconducibile, almeno in parte all'attività lavorativa. Altrettanto evidente che tale fine probatorio, ben individuato dal Tribunale, avrebbe reso rilevante la prova se al ricorrente fosse stato consentito di provare gli altri fatti sopra indicati.
È ben vero, riguardo a quest'ultimo capitolo, che il ricorrente non indica il nominativo del teste da interrogare individuandolo soltanto come capo dell'ufficio sanitario dell'TE (ed a tale mancata indicazione si riferisce, probabilmente, la sentenza impugnata allorché rileva genericamente che l'attore non aveva "indicato alcuni dei testi da citare a suffragio dei suoi assunti"):
tale indicazione, tuttavia, è sufficiente ad individuare la persona del teste con riferimento alle funzioni "pro tempore" del funzionario incaricato al momento dell'assunzione della prova. L'individuazione indiretta tramite la funzione espletata, che consente una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, non può essere equiparata alla mancata indicazione del teste in quanto non viola le regole del contraddittorio, in base alle quali la parte deve essere in grado di individuare i testi di cui l'altra parte intende avvalersi. In considerazione delle numerose incongruità rilevate nella motivazione della sentenza impugnata, incidenti su punti decisivi della controversia quali quelli relativi alla prova dei fatti sui quali si fonda la domanda del ricorrente, il secondo motivo di ricorso deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di Lecce, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2003