Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2003, n. 9150
CASS
Sentenza 7 giugno 2003

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Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.

L'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi. (Nella specie, parte ricorrente aveva indicato il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e la S.C, ritenuta sufficiente tale indicazione, ha cassato la sentenza di merito che con motivazione generica aveva escluso la prova per omessa indicazione dei testi)

Commentari3

  • 1Profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorio
    Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2012

    Come ormai noto, a partire dal 1° aprile 2012, al fine di poter instaurare un giudizio tributario, dovrà essere esperita, obbligatoriamente e preventivamente al ricorso, una fase amministrativa attraverso la proposizione del reclamo obbligatorio previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 (inserito dall'art. 39, comma 9 del D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011). La norma, al comma 2, stabilisce che “ la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” Di recente emanazione, la circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 …

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  • 2Profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorio
    Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2012

    Come ormai noto, a partire dal 1° aprile 2012, al fine di poter instaurare un giudizio tributario, dovrà essere esperita, obbligatoriamente e preventivamente al ricorso, una fase amministrativa attraverso la proposizione del reclamo obbligatorio previsto dall'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/92 (inserito dall'art. 39, comma 9 del d.l. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011). La norma, al comma 2, stabilisce che “ la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” Di recente emanazione, la circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 …

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  • 3Giudizio tributario: profili di incostituzionalità del reclamo obbligatorio
    Francesca Giorgia Romana Sannicandro · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2012
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2003, n. 9150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9150
Data del deposito : 7 giugno 2003

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