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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 3974/2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiore percentuale dei postumi derivanti dalla malattia professionale denunciata in data 30.05.2023, il cui danno biologico in sede di accertamento postumi veniva quantificato dall' come corrispondente all'1%. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante CTU, in persona del Dott. . Persona_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU è emerso che affetto da malattia professionale ipoacusia da Parte_1 rumore, la medesima patologia denunciata in sede amministrativa.
Il nominato Consulente, tuttavia, ha accertato che il danno biologico derivante dalla predetta malattia corrisponde al 3%. Poiché il ricorrente è affetto da postumi di due infortuni su lavoro: infortunio del 05.07.2005, con danno biologico del 1% e infortunio del 14.01.2011, con danno biologico del 2%, applicando la formula a scalare di Balthazard, il danno biologico totale risulta essere 6%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita derivante da malattia professionale, nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 3974/2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiore percentuale dei postumi derivanti dalla malattia professionale denunciata in data 30.05.2023, il cui danno biologico in sede di accertamento postumi veniva quantificato dall' come corrispondente all'1%. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante CTU, in persona del Dott. . Persona_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU è emerso che affetto da malattia professionale ipoacusia da Parte_1 rumore, la medesima patologia denunciata in sede amministrativa.
Il nominato Consulente, tuttavia, ha accertato che il danno biologico derivante dalla predetta malattia corrisponde al 3%. Poiché il ricorrente è affetto da postumi di due infortuni su lavoro: infortunio del 05.07.2005, con danno biologico del 1% e infortunio del 14.01.2011, con danno biologico del 2%, applicando la formula a scalare di Balthazard, il danno biologico totale risulta essere 6%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita derivante da malattia professionale, nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone