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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 09.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 10992/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Giannattasio (C.F. ) e dall'avv. Antonio Marinaro (C.F. C.F._2
), come da procura in atti e presso i quali elegge domicilio ai C.F._3
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco
REGINDE: Email_1
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RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), in persona del C.F._4
Ministro p.t., i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_3
RESISTENTI
Oggetto: Riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.24, la ricorrente ha dedotto di essere docente precaria di scuola primaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, e di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_2
nell'anno scolastico 2020/21 in forza di plurimi contratti di supplenza, senza soluzione di continuità e fino al termine delle lezioni, in particolare per i seguenti periodi: A.s.
2020/21: Contratti di supplenza con decorrenza dal 29/09/2020 al 31/01/2021, dal
01/02/2021 al 30/04/2021, dal 01/05/2021 al 06/06/2021 e dal 08/06/2021 al
08/06/2021 per n. 24 ore settimanali su 24. Deduceva, tuttavia, di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
che pertanto, l'importo complessivo di retribuzione professionale docenti spettantele, in ragione del servizio svolto, è pari ad € 1.448,35.
Chiedeva, pertanto: “ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O
NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.448,35 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella
E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-
2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.448,35 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”. Vinte le spese.
Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n.
20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questioni analoghe, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni (cfr. Tribunale di Napoli, Dott. Ruoppolo, sent. n. 4460/2022).
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n.
20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non
è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e
“supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 del CP_1
d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai docenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato
(punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Le amministrazioni hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non hanno allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ciò posto, è comprovato che la ricorrente ha prestato servizio per l'amministrazione convenuta in qualità di docente nell'anno scolastico 2020/2021, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come può evincersi dalle copie dei cedolini paga depositati dalla parte attrice nonché dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, con declaratoria del diritto della parte attrice all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la domanda deve essere integralmente accolta anche in ordine alla quantificazione dell'emolumento preteso, secondo i conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'emolumento - RPD - in relazione ai periodi di lavoro di cui sopra e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva e per l'effetto condanna l'ente convenuto, a tale titolo, al pagamento della somma di € 1.448,35 oltre gli interessi legali, o in alternativa la rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese di contributo unificato pari a € 49,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della ricorrente.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli, 13/01/2025 Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)